Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2013, n. 38690
CASS
Sentenza 12 aprile 2013

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 12 aprile 2013, dal Dott. Alfredo Guardiano, in relazione a un ricorso del Pubblico Ministero contro una decisione del tribunale di Nicosia. Le parti in causa erano il Pubblico Ministero, che contestava la decisione di non procedere per difetto di querela nei confronti di un imputato accusato di atti persecutori e lesioni, e la difesa dell'imputato, che sosteneva la correttezza della sentenza di primo grado.

Il Pubblico Ministero sosteneva che la remissione della querela per il reato di atti persecutori non dovesse estendersi automaticamente al reato di lesioni aggravate, in quanto la norma di riferimento non richiedeva un accertamento preventivo della responsabilità per il reato di atti persecutori. La difesa, al contrario, argomentava che la remissione della querela escludeva la procedibilità per entrambi i reati.

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, affermando che la remissione della querela non esclude la possibilità di procedere per il reato di lesioni aggravate, poiché la norma prevede la perseguibilità d'ufficio in caso di circostanze aggravanti. La Corte ha sottolineato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare la responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni, nonostante l'impossibilità di procedere per il reato di atti persecutori. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio al tribunale di Nicosia per il prosieguo del procedimento.

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Massime1

In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all' art. 612 bis cod. pen. nei confronti della medesima persona offesa - è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto procedibile d'ufficio il reato di lesioni personali lievi anche a seguito della remissione della querela per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2013, n. 38690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38690
Data del deposito : 12 aprile 2013

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