Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all' art. 612 bis cod. pen. nei confronti della medesima persona offesa - è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto procedibile d'ufficio il reato di lesioni personali lievi anche a seguito della remissione della querela per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2013, n. 38690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38690 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 12/04/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1218
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 31381/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso preso il tribunale di Nicosia;
avverso la sentenza pronunciata in data 15.5.2012 dal tribunale di Nicosia;
nei confronti di:
I.G.F. , nato a (omesso) ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per lo I. , l'avv. Alberto Buzzi, del Foro di Roma, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Walter Giuffrida, del Foro di Enna, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 15.5.2012 il tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di I.G.F. , imputato dei reati di cui all'art. 612 bis c.p. (capo A), art. 81 c.p., art. 582 c.p., comma 2, art. 585 c.p., in relazione all'art. 576 c.p., n. 5.1), (capo B),
commessi in danno del coniuge legalmente separato Ragusa Antonella, per difetto di querela.
Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Nicosia, lamentando il vizio dell'inosservanza ovvero dell'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.576 c.p., comma 1, n. 5.1).
Evidenzia, in particolare, l'organo della pubblica accusa l'errore di diritto in cui è caduto il giudice di merito nel ritenere che, essendo intervenuta remissione da parte della Ragusa della querela presentata nei confronti dello I. per il delitto di cui all'art.612 bis c.p., accettata dall'imputato, con conseguente impossibilità
di procedere a suo carico per difetto della menzionata condizione di procedibilità, tale effetto debba prodursi anche nei confronti del concorrente delitto di cui all'art. 582 c.p., comma 2, aggravato ai sensi del combinato disposto dell'art. 585 c.p., e art. 576 c.p., n.5.1). Ed invero, ad avviso del ricorrente, tenuto conto che, ai sensi della menzionata disposizione normativa di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1), l'aggravante ricorre ove la condotta criminosa sia posta in essere "dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis, c.p., nei confronti della stessa persona", non è condivisibile l'assunto sostenuto dal tribunale secondo cui la suddetta circostanza aggravante opererebbe unicamente in caso di previo e autonomo accertamento della penale responsabilità dell'autore del reato di cui all'art. 612 bis, c.p., precluso, nel caso in esame, dalla intervenuta remissione di querela per tale ultimo reato. Viceversa, sottolinea il pubblico ministero impugnante, la disposizione in parola non fa espresso riferimento al soggetto già condannato per tale delitto, per cui nulla esclude che la delibazione sulla qualità di autore di tale delitto possa essere compiuta incidentalmente nell'ambito dello stesso processo promosso per le lesioni, tenuto anche conto che la ratio della disposizione e l'introduzione della procedibilità di ufficio delle lesioni sono giustificate dalla necessità di impedire alla vittima di paralizzare, con la propria inerzia o spesso con la propria paura, l'esercizio dell'azione penale, in presenza di condotte che siano addirittura lesive della sua integrità fisica.
Con memoria difensiva depositata in data 8.4.2013, il difensore di fiducia dello I. , avv. Walter Giuffrida, anche attraverso richiami alla giurisprudenza di legittimità, ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando come la decisione del tribunale di Nicosia debba ritenersi del tutto conforme sia alla lettera della norma, che all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1), si riferisce all'autore e non al semplice imputato del delitto di cui all'art. 612 bis, c.p., sia alla ratio della previsione normativa, che esclude la procedibilità d'ufficio per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., a meno che i fatti storici rientranti nel relativo paradigma non debbano essere accertati nell'ambito di altro procedimento concernente un delitto procedibile d'ufficio ab origine e ciò in ragione del diritto alla riservatezza dei privati rispetto alla potestà punitiva dello Stato. Sempre in data 8.4.2013 veniva depositata ulteriore memoria, a firma di altro difensore dell'imputato, nella persona dell'avv. Saverio Fatone, che pure si concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso del pubblico ministero, ritenendo che nel caso in esame non sia configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di atti persecutori commesso dal coniuge, avendo la giurisprudenza affermato in più occasioni che "il suddetto reato è perseguibile d'ufficio solo nel caso in cui il fatto sia stato commesso da soggetto ammonito dall'autorità, a norma dell'art. "8, d.l. n.r. del 2009" e che quindi nel caso di remissione della querela devono essere dichiarati estinti" (cfr. p. 3 della citata memoria difensiva). Tanto premesso il ricorso del pubblico ministero va accolto.
Il thema decidendum del presente ricorso è se la remissione di querela originariamente presentata nei confronti di un soggetto (I.G.F. ), imputato dei reati di atti persecutori e di lesioni volontarie ex art. 582 c.p., remissione che, una volta accettata come nel caso di specie, rende improcedibile il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., rende del pari non perseguibile anche il delitto di lesione volontaria aggravato, come nel caso in esame, in virtù del rimando fatto dall'art. 585 c.p., comma 1, alla circostanza aggravante prevista dall'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1), che statuisce l'applicazione della pena dell'ergastolo nel caso in cui "il fatto preveduto dall'articolo precedente", cioè l'omicidio, sia commesso "dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa", disposizione introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 1, come modificato dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Ad avviso del giudice di primo grado tale soluzione si giustificherebbe, in quanto, essendo venuta meno, in conseguenza della remissione di querela, la possibilità di procedere nei confronti del soggetto imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p., sarebbe venuta meno, correlativamente, anche la possibilità di accertare la sua responsabilità per il reato in questione, se, cioè, egli possa dirsi "autore" del delitto di atti persecutori nei confronti della vittima delle lesioni, presupposto indefettibile per il riconoscimento della menzionata circostanza aggravante e, quindi, della procedibilità d'ufficio, ex art. 582 c.p., comma 2, del delitto di lesione personale volontaria, aggravato da siffatta circostanza.
Tale interpretazione, secondo il tribunale di Nicosia, troverebbe avallo nella differente formulazione, rispetto a quanto sancito nell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1), della disposizione contenuta nel citato art. 576 c.p., comma 1, n. 5), che prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo nei confronti di chi ha consumato un omicidio "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies", Scrive, infatti, il tribunale che la differente formulazione normativa comporta che, mentre in quest'ultimo caso, "la procedibilità ufficiosa del delitto di lesioni personali lievissime ex art. 582 c.p., comma 2, per l'ipotesi di connessione con uno dei gravi reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p., è esclusa dalla pronuncia assolutoria in relazione a detti reati e non anche da pronuncia di proscioglimento (atteso il rilievo aggravante accordato alla mera sussistenza di un vincolo di occasionalità tra le lesioni e i reati richiamati), nel caso di cui all'art. 576, n. 5.1., in cui l'accento è posto sull'accertamento della sussistenza del reato ex art. 612 bis c.p., e della sua riconducibilità soggettiva al suo autore, deve ritenersi non integrata la circostanza aggravante ed esclusa la procedibilità officiosa laddove detto accertamento non sia possibile per effetto dell'intervenuta estinzione del reato". Orbene tale tesi non appare condivisibile.
L'art. 582 c.p., comma 2, nel rendere perseguibile d'ufficio il reato di lesione personale quando concorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, c.p., ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577 c.p., non opera alcuna distinzione tra le circostanze aggravanti cui fa rinvio, perseguendo l'evidente finalità di sottrarre al potere dispositivo della persona offesa la procedibilità penale in relazione a reati di particolare gravità, come appunto appare quello di lesione personale commessa in danno della stessa persona vittima del reato di cui all'art. 612 bis c.p.. Se, dunque, si assume la prospettiva dell'interesse avuto di mira dal legislatore, che è, in definitiva, quello di assicurare una protezione più intensa del bene giuridico tutelato dall'art. 582 c.p., quando esso sia aggredito con modalità particolarmente gravi ed odiose, appare evidente che l'intervenuta remissione di querela renderà senza dubbio non perseguibile il delitto di atti persecutori (ad eccezione, non a caso, dell'ipotesi, procedibile d'ufficio, prevista dall'art. 612 bis c.p., u.c., in cui "il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio"), ma non può incidere in nessun modo sulla perseguibilità di un reato, che, in quanto aggravato secondo una delle modalità richiamate dall'art. 585 c.p., comma 1, il legislatore ha voluto venisse sottratta al potere dispositivo della persona offesa.
Ne consegue che il giudice di primo grado, pur in presenza delle remissione della querela da parte della Ragusa, avrebbe dovuto comunque procedere all'accertamento dell'eventuale responsabilità dello I. per il delitto contestatogli nel capo B)
dell'imputazione, non ostandovi l'impossibilità giuridica di pervenire ad una pronuncia sulla responsabilità di quest'ultimo per il delitto "presupposto" dalla circostanza aggravante di cui all'art.576 c.p., comma 1, n. 5.1), derivante dalla non perseguibilità di tale delitto, per sopravvenuta estinzione del reato, conseguente alla remissione della querela.
Ed invero, nulla impediva al giudice di primo grado di verificare se allo I. fossero addebitabili in concreto comportamenti persecutori in danno del coniuge, al fine di pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato non per il delitto di cui all'art. 612 bis, ormai espunto dal procedimento a suo carico, ma per la diversa fattispecie di reato di cui al capo B) dell'imputazione, in relazione alla quale la condotta riconducibile al paradigma normativo dell'art.612 bis, c.p. rappresenta un elemento costitutivo della contestata circostanza aggravante, sulla cui sussistenza occorreva ed occorre dare contezza.
Priva di giustificazione è, dunque, la tesi che vorrebbe far dipendere la possibilità di configurare la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5.1) sul compiuto accertamento, propedeutico alla relativa condanna, della sussistenza del reato ex art. 612 bis c.p., e della sua riconducibilità soggettiva al suo autore, nell'ambito del procedimento relativo a tale reato, tesi che, spinta alle sue estreme conseguenze, non consentirebbe nemmeno di contestare la suddetta circostanza aggravante, in mancanza di tale accertamento. L'interpretazione cui è giunta questa Corte, appare del resto conforma a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della circostanza aggravante del nesso teleologia), prevista dall'art. 61 c.p., n. 2, ritenuta, per l'appunto, configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l'applicazione di una causa di improcedibilità (cfr. Cass., sez. II, 19/06/2012, n. 32862 , D., rv. 253166). Quanto ai rilievi difensivi, a quelli dell'avv. Giufrida si è risposto con le osservazioni già svolte, mentre quelli dell'avv. Fatone appaiono assolutamente generici (basti pensare, al riguardo, che egli invoca l'art. 8 di un decreto legge, di cui non indica ne' il numero, ne' il giorno ed il mese ma solo l'anno di adozione). Sulla base delle svolte considerazioni, va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta improcedibilità del reato di lesioni, con trasmissione degli atti al tribunale di Nicosia per il seguito del procedimento.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla ritenuta improcedibilità del reato di lesioni, con trasmissione degli atti al tribunale di Nicosia per il seguito del procedimento. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013