Art. 37.
Al primo comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , dopo le parole: "scuole di ostetricia" sono aggiunte le parole: "o enti locali".
Al primo comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , dopo le parole: "scuole di ostetricia" sono aggiunte le parole: "o enti locali".