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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 22.4.2025 N. 1185/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Nel procedimento ex art. 6 D.lgs. 150/2011 - rito del lavoro - RG 1185/2024 in opposizione a sanzione amministrativa promosso da
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P. IVA ) con l'Avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Stori
PEC: Email_1
- Ricorrente in opposizione - contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
Presidente della Regione p.t., con l'avv. Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura
Regionale dello Stato
PEC Email_2
- Resistente -
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 28.5.2024:
“In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione n.5430 notificata il 02.05.24, e di qualsiasi eventuale provvedimento successivo in attesa della pronuncia sul merito. In via principale e nel merito: accertata la sua illegittimità per i motivi sopra esposti, disporre l'annullamento e con esso l'archiviazione dell'ingiunzione n.5430 notificata il 02.05.24, comminata dalla e con essa Controparte_2 di tutti gli atti presupposti. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
****** I.
2. Conclusioni rassegnate dalla parte resistente con la memoria di costituzione e risposta:
“In via cautelare:
- respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, stante la palese insussistenza dei requisiti di legge;
Nel merito:
- respingere tutte le domande formulate con il ricorso nei riguardi di , in quanto infondate in fatto Controparte_2 ed in diritto per i motivi illustrati nel presente atto”. Ciò oltre a richieste istruttorie e vittoria di spese di lite.
***** II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente espone che la Regione Lombardia,
Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, ha notificato alla ricorrente stessa in data 02.05.2024 il decreto n. 5430, emesso il 05.04.2024.
II.
2. Con tale atto l'amministrazione resistente aveva inflitto al Signor in Parte_1 qualità di socio amministratore della Società Agricola Rinascente S.S., obbligata in solido, la sanzione amministrativa di euro 1.000,00, ciò per aver violato con la propria condotta il disposto di cui all'articolo 4.2 – 5 lettera b) del Programma di Azione Regionale Lombardia approvato con D.G.R. del 6 marzo 2020, n. XI/2893, comportamento sanzionato ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2 della Legge Regionale Lombardia n. 31 del 2008.
II.
3. Il ricorrente, con la presente azione, sostiene l'illegittimità di tale provvedimento sanzionatorio eccependo, in sintesi, (i) l'insussistenza dell'infrazione contestata, posto che non vi sarebbe prova dello spargimento sul fondo di proprietà della stessa degli effluenti di allevamento all'origine del provvedimento impugnato;
(ii) la presenza di vizi nel procedimento sanzionatorio, per non avere, in particolare, gli agenti accertatori indicato con quale metodo hanno proceduto alle verifiche presso il citato fondo, pervenendo alle conclusioni poste ad oggetto degli addebiti formulati;
(iii) il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio stesso, per non aver l'amministrazione, in sede decisoria, dato conto delle argomentazioni difensive spese dal ricorrente e delle ragioni per cui ha ritenuto di non condividere tali argomentazioni;
(iv) la carenza di legittimazione o di potere in capo agli agenti accertatori - i Carabinieri della Forestale di Mantova - per essere gli stessi intervenuti di propria iniziativa e non dietro segnalazione, come invece prescritto dalla disciplina in materia;
(v) in via cautelare, la necessità di disporre la sospensione pag. 2/8 dell'ingiunzione, sussistendone i motivi alla luce del pregiudizio economico subito dal ricorrente.
II.
4. Con memoria depositata in data 7.10.2024, la si costituiva in Controparte_2 giudizio, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso e opponendosi all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente.
II.
5. In sintesi, l'amministrazione osserva che l'inosservanza, da parte dell'azienda agricola ricorrente, delle disposizioni regionali relative all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti, inclusi gli effluenti di allevamento, è da ritenersi dimostrata e documentata all'esito delle ispezioni e degli accertamenti condotti dalle autorità preposte al controllo, e che gli altri vizi formali e di motivazione sollevati dal ricorrente sono smentiti dalla documentazione in atti.
II.
6. Respinta nelle more l'istanza cautelare, all'udienza di comparizione parti del
10.12.2024, queste ultime si riportavano ai propri atti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle proprie domande.
II.
7. Il giudice, preso atto delle richieste delle parti e del carattere documentale dell'istruttoria, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava il giudizio all'udienza del
22.04.2025, tenutasi con le forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
II.
8. All'esito dell'udienza il giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta dal ricorrente è infondata e deve pertanto essere respinta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. Occorre preliminarmente osservare che tutte le eccezioni “formali” sollevate da parte ricorrente sono prive di fondamento, in quanto, con riferimento al presunto difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, tale assunto è smentito dalla circostanza – documentalmente provata - che parte ricorrente ha avuto sin dall'avvio del procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa e di attivare il contraddittorio, anche scritto, con le autorità competenti: ne sono prova la memoria difensiva acquisita tramite pec con Nota Prot. n. Parte_1
M1.2023.0183640; la memoria difensiva acquisita tramite modalità cartacea Parte_1 con Nota Prot. n. M1.2023.0186290; il Verbale di audizione sottoscritto dall' Pt_2
pag. 3/8 Agricola obbligata in solido e inviato a con protocollo n. Controparte_2
M1.2024.0000211 del 2 gennaio 2024 con relativa lettera di trasmissione.
III.
2. Tali scritti difensivi sono stati integralmente acquisiti dall'amministrazione nelle more del procedimento amministrativo in esame, e sono stati dalla stessa esaminati e vagliati prima di procedere all'irrogazione del provvedimento sanzionatorio finale.
III.
3. Al riguardo, si deve infatti sottolineare che, come messo in luce dalla resistente stessa, nelle premesse del decreto con cui è stata inflitta la sanzione in oggetto è espressamente riportato che l'amministrazione procedente ha preso atto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dal legale del trasgressore;
e nel verbale di audizione del medesimo viene riportato che il difensore stesso aveva richiamato, nel corso dell'audizione, quanto già esplicitato negli scritti difensivi, a dimostrazione della considerazione e della valutazione degli stessi ai fini dell'emanazione del provvedimento finale.
III.
4. Tanto è vero che, nello stesso decreto citato, si precisa che “gli elementi portati in sede di audizione risultano essere insufficienti per il riesame” (Cfr. doc.
3 - ricorso).
III.
5. Con ciò smentendosi, dunque, sia la tesi secondo cui gli argomenti difensivi del ricorrente non sarebbero stati considerati, sia l'ulteriore rilievo che l'amministrazione non avrebbe chiarito le ragioni per cui riteneva di disattendere tali argomenti: come sopra ricordato, la stessa, nella parte motiva del decreto, aveva anzi illustrato – seppur sinteticamente – tali ragioni, evidenziando come gli elementi portati dal trasgressore fossero apparsi “insufficienti ai fini del riesame”, e ciò non apoditticamente, bensì alla luce degli esiti delle attività ispettive e degli accertamenti compiuti dai Carabinieri, e in particolare alla luce delle dichiarazioni e dei rilievi fotografici da questi effettuati in loco, e specificamente richiamati nella medesima parte motiva del citato provvedimento sanzionatorio.
III.
6. Con riguardo all'asserita carenza di potere in capo ai Carabinieri della Forestale di
Mantova per essere essi intervenuti di propria iniziativa, anziché dietro segnalazione, contrariamente a quanto previsto nel Manuale Operativo emanato dalla Direzione
Regionale Agricoltura della Regione tale eccezione non è condivisibile, posto CP_2 che le previsioni contenute nel citato Manuale operativo circa le autorità aventi competenza in materia ambientale vanno lette nel senso che le richiamate autorità (ossia Provincia,
Comune, Carabinieri Forestali Forze di Polizia) hanno il potere–dovere di Pt_3 effettuare controlli in loco in merito all'osservanza della “direttiva nitrati” a seguito di pag. 4/8 segnalazione, ma senza con ciò privare le stesse autorità della facoltà di intervenire anche di propria iniziativa qualora ravvisino violazioni o la necessità di procedere a controlli o ispezione.
III.
7. Né la suddetta previsione di intervenire previa segnalazione, anziché di propria iniziativa, è disciplinata come un requisito a pena di nullità dell'atto ispettivo o di accertamento, non essendo ciò stabilito né dal citato Manuale, né da alcuna altra disposizione di legge, peraltro neppure richiamata dal ricorrente.
III.
8. D'altra parte, una simile conclusione, oltre a non essere, come visto, aderente al tenore letterale delle disposizioni citate, sarebbe del tutto incoerente con la ratio e le esigenze di tutela contemplate dalla normativa in esame, posto che finirebbe per limitare in modo eccessivo e del tutto irragionevole il conseguimento dell'obiettivo di dare corretta applicazione alla Direttiva 91/676/CEE (c.d. “Direttiva nitrati”), al quale il Manuale operativo citato è, appunto, preordinato.
*****
III.
9. Per quanto concerne gli altri motivi di opposizione formulati dal ricorrente avverso il decreto di ingiunzione impugnato, va detto che essi attengono al merito delle violazioni contestate al trasgressore, e ciò vale anche per i lamentati “vizi del procedimento”, posto che essi fanno riferimento al profilo della corrispondenza alla realtà e al valore probatorio degli accertamenti eseguiti dagli agenti, e pertanto essi possono essere esaminati unitamente al merito del provvedimento stesso.
III.10. Ciò posto, al signor è stata contestata la violazione del disposto di cui Pt_1 all'articolo 4.2 – 5 lettera b) del Programma di Azione Regionale Lombardia approvato con
D.G.R. del 6 marzo 2020, n. XI/2893, comportamento sanzionato ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2 della Legge Regionale Lombardia n. 31 del 2008. Si tratta, in pratica, dell'inosservanza delle disposizioni regionali relative alla utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, inclusi gli effluenti di allevamento.
III.11. In particolare, nel verbale da essi redatto, i Carabinieri riportano: “di aver accertato che nel comune di Sustinente (MN), sul terreno catastalmente identificato con il Foglio 2 Particella 17, è avvenuta una distribuzione di reflui zootecnici e che gli stessi non sono stati interrati entro le 12 ore previste dalla normativa vigente. L'accertamento è stato eseguito mediante nr. 2 passaggi da parte della pattuglia della scrivente Stazione, rispettivamente il 19/07/2023 alle ore 12:10 e il 20/07/2023 alle ore 12:15”.
pag. 5/8 III.12. Si tratta di un verbale redatto sulla base delle ispezioni effettuate in data 19 luglio
2023 alle ore 12,10 e 20 luglio 2023 alle ore 12,15, nel corso delle quali sono stati acquisiti rilievi fotografici trasmessi in seguito a richiesta di accesso agli atti con prot.
M1.2023.0214610 in data 14 novembre 2023 (Doc. n. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 – parte resistente).
III.13. Come noto l'art. 2700 c.c., prevede che “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza da lui compiuti”.
III.14. La giurisprudenza, con riferimento ai verbali redatti dalle forze dell'ordine in qualità di pubblici ufficiali, ha chiarito che “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 (Rv. 670781 - 01).)
III.15. Più specificamente, in sede di legittimità, si è precisato che “nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007 (Rv.
596066 - 01).
pag. 6/8 III.16. In sintesi, dai principi citati emerge che quanto al c.d. contenuto “estrinseco” dell'atto (ossia i fatti compiuti dal pubblico ufficiale o attestati come avvenuti in sua presenza) il verbale fa fede fino a querela di falso;
rispetto al c.d. contenuto “intrinseco”, il verbale costituisce comunque un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, e quindi in grado di fondare il suo convincimento circa l'esistenza di un fatto, qualora ritenuto attendibile, poiché verificato dal giudice stesso sulla base delle risultanze agli atti, o ritenuto coerente gli altri elementi acquisiti in giudizio;
e ciò, in particolare, e a maggior ragione, in assenza di contestazioni specifiche da parte del soggetto interessato dall'attività di accertamento (Cfr. Cass. z. 5 -, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017 (Rv. 646225 - 02)).
III.17. Ciò posto, nel caso di specie, gli accertamenti compiuti dai Carabinieri della
Forestale soddisfano i requisiti sopra citati: essi sono infatti confermati, in particolare, prima di tutto, dalle dichiarazioni rese dai militari intervenuti;
nel verbale è infatti riportato testualmente “Il V.Brig. ufficiale di PG dichiara di aver accertato che nel comune di Testimone_1
Sustinente (MN), sul terreno catastalmente identificato con il Foglio 2 Particella 17, è avvenuta una distribuzione di reflui zootecnici e che gli stessi non sono stati interrati entro le 12 ore previste dalla normativa vigente. L'accertamento è stato eseguito mediante nr. 2 passaggi da parte della pattuglia della scrivente Stazione, rispettivamente il 19/07/2023 alle ore 12:10 e il 20/07/2023 alle ore 12:15.”.
III.18. Le dichiarazioni rese dal militare rappresentano quanto dal medesimo direttamente percepito sul posto e l'esito delle verifiche da lui stesso compiute in tale occasione: esse appaiono precise e circostanziate, e sono state confermate a seguito di due sopralluoghi da parte della pattuglia.
III.19. Tali dichiarazioni sono inoltre supportate e confermate dalla documentazione fotografica realizzata durante i due sopralluoghi, a distanza di più di ventiquattro ore l'uno dall'altro: da tali immagini si evince con evidenza e chiarezza la presenza di materiale sull'appezzamento oggetto di Verbale e si possono desumere con altrettanta chiarezza la distribuzione di refluo zootecnico ed il mancato interramento entro le 12 ore dello stesso ai sensi del paragrafo 4.2 punto 5 lettera b della D.G.R. 2893 del 2020 (cfr. docc. n. 2 e 3 – resistente).
III.20. Si deve pertanto ritenere che l'amministrazione resistente abbia soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Mentre le deduzioni difensive del ricorrente risultano, al riguardo, del tutto generiche e prive di verosimiglianza, come tali inidonee a smentire pag. 7/8 quanto esposto dai militari e rappresentato nelle citate immagini fotografiche, non avendo neppure prospettato alcuna credibile ipotesi alternativa verosimilmente incompatibile con gli esiti della citata attività ispettiva.
*****
IV. Conclusioni
IV.
1. L'opposizione proposta da parte ricorrente deve essere respinta per i motivi sopra illustrati, con conferma del provvedimento impugnato.
IV.
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore di parte resistente, spese che vengono liquidate come in dispositivo.
*****
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge integralmente il ricorso in opposizione proposto da in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della , Controparte_1 condanna parte ricorrente opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore della resistente in complessivi euro 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Mantova 22.4.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 8/8
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Nel procedimento ex art. 6 D.lgs. 150/2011 - rito del lavoro - RG 1185/2024 in opposizione a sanzione amministrativa promosso da
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P. IVA ) con l'Avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Stori
PEC: Email_1
- Ricorrente in opposizione - contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
Presidente della Regione p.t., con l'avv. Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura
Regionale dello Stato
PEC Email_2
- Resistente -
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 28.5.2024:
“In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione n.5430 notificata il 02.05.24, e di qualsiasi eventuale provvedimento successivo in attesa della pronuncia sul merito. In via principale e nel merito: accertata la sua illegittimità per i motivi sopra esposti, disporre l'annullamento e con esso l'archiviazione dell'ingiunzione n.5430 notificata il 02.05.24, comminata dalla e con essa Controparte_2 di tutti gli atti presupposti. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
****** I.
2. Conclusioni rassegnate dalla parte resistente con la memoria di costituzione e risposta:
“In via cautelare:
- respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, stante la palese insussistenza dei requisiti di legge;
Nel merito:
- respingere tutte le domande formulate con il ricorso nei riguardi di , in quanto infondate in fatto Controparte_2 ed in diritto per i motivi illustrati nel presente atto”. Ciò oltre a richieste istruttorie e vittoria di spese di lite.
***** II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente espone che la Regione Lombardia,
Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, ha notificato alla ricorrente stessa in data 02.05.2024 il decreto n. 5430, emesso il 05.04.2024.
II.
2. Con tale atto l'amministrazione resistente aveva inflitto al Signor in Parte_1 qualità di socio amministratore della Società Agricola Rinascente S.S., obbligata in solido, la sanzione amministrativa di euro 1.000,00, ciò per aver violato con la propria condotta il disposto di cui all'articolo 4.2 – 5 lettera b) del Programma di Azione Regionale Lombardia approvato con D.G.R. del 6 marzo 2020, n. XI/2893, comportamento sanzionato ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2 della Legge Regionale Lombardia n. 31 del 2008.
II.
3. Il ricorrente, con la presente azione, sostiene l'illegittimità di tale provvedimento sanzionatorio eccependo, in sintesi, (i) l'insussistenza dell'infrazione contestata, posto che non vi sarebbe prova dello spargimento sul fondo di proprietà della stessa degli effluenti di allevamento all'origine del provvedimento impugnato;
(ii) la presenza di vizi nel procedimento sanzionatorio, per non avere, in particolare, gli agenti accertatori indicato con quale metodo hanno proceduto alle verifiche presso il citato fondo, pervenendo alle conclusioni poste ad oggetto degli addebiti formulati;
(iii) il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio stesso, per non aver l'amministrazione, in sede decisoria, dato conto delle argomentazioni difensive spese dal ricorrente e delle ragioni per cui ha ritenuto di non condividere tali argomentazioni;
(iv) la carenza di legittimazione o di potere in capo agli agenti accertatori - i Carabinieri della Forestale di Mantova - per essere gli stessi intervenuti di propria iniziativa e non dietro segnalazione, come invece prescritto dalla disciplina in materia;
(v) in via cautelare, la necessità di disporre la sospensione pag. 2/8 dell'ingiunzione, sussistendone i motivi alla luce del pregiudizio economico subito dal ricorrente.
II.
4. Con memoria depositata in data 7.10.2024, la si costituiva in Controparte_2 giudizio, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso e opponendosi all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente.
II.
5. In sintesi, l'amministrazione osserva che l'inosservanza, da parte dell'azienda agricola ricorrente, delle disposizioni regionali relative all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti, inclusi gli effluenti di allevamento, è da ritenersi dimostrata e documentata all'esito delle ispezioni e degli accertamenti condotti dalle autorità preposte al controllo, e che gli altri vizi formali e di motivazione sollevati dal ricorrente sono smentiti dalla documentazione in atti.
II.
6. Respinta nelle more l'istanza cautelare, all'udienza di comparizione parti del
10.12.2024, queste ultime si riportavano ai propri atti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle proprie domande.
II.
7. Il giudice, preso atto delle richieste delle parti e del carattere documentale dell'istruttoria, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava il giudizio all'udienza del
22.04.2025, tenutasi con le forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
II.
8. All'esito dell'udienza il giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta dal ricorrente è infondata e deve pertanto essere respinta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. Occorre preliminarmente osservare che tutte le eccezioni “formali” sollevate da parte ricorrente sono prive di fondamento, in quanto, con riferimento al presunto difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, tale assunto è smentito dalla circostanza – documentalmente provata - che parte ricorrente ha avuto sin dall'avvio del procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa e di attivare il contraddittorio, anche scritto, con le autorità competenti: ne sono prova la memoria difensiva acquisita tramite pec con Nota Prot. n. Parte_1
M1.2023.0183640; la memoria difensiva acquisita tramite modalità cartacea Parte_1 con Nota Prot. n. M1.2023.0186290; il Verbale di audizione sottoscritto dall' Pt_2
pag. 3/8 Agricola obbligata in solido e inviato a con protocollo n. Controparte_2
M1.2024.0000211 del 2 gennaio 2024 con relativa lettera di trasmissione.
III.
2. Tali scritti difensivi sono stati integralmente acquisiti dall'amministrazione nelle more del procedimento amministrativo in esame, e sono stati dalla stessa esaminati e vagliati prima di procedere all'irrogazione del provvedimento sanzionatorio finale.
III.
3. Al riguardo, si deve infatti sottolineare che, come messo in luce dalla resistente stessa, nelle premesse del decreto con cui è stata inflitta la sanzione in oggetto è espressamente riportato che l'amministrazione procedente ha preso atto delle dichiarazioni rese in sede di audizione dal legale del trasgressore;
e nel verbale di audizione del medesimo viene riportato che il difensore stesso aveva richiamato, nel corso dell'audizione, quanto già esplicitato negli scritti difensivi, a dimostrazione della considerazione e della valutazione degli stessi ai fini dell'emanazione del provvedimento finale.
III.
4. Tanto è vero che, nello stesso decreto citato, si precisa che “gli elementi portati in sede di audizione risultano essere insufficienti per il riesame” (Cfr. doc.
3 - ricorso).
III.
5. Con ciò smentendosi, dunque, sia la tesi secondo cui gli argomenti difensivi del ricorrente non sarebbero stati considerati, sia l'ulteriore rilievo che l'amministrazione non avrebbe chiarito le ragioni per cui riteneva di disattendere tali argomenti: come sopra ricordato, la stessa, nella parte motiva del decreto, aveva anzi illustrato – seppur sinteticamente – tali ragioni, evidenziando come gli elementi portati dal trasgressore fossero apparsi “insufficienti ai fini del riesame”, e ciò non apoditticamente, bensì alla luce degli esiti delle attività ispettive e degli accertamenti compiuti dai Carabinieri, e in particolare alla luce delle dichiarazioni e dei rilievi fotografici da questi effettuati in loco, e specificamente richiamati nella medesima parte motiva del citato provvedimento sanzionatorio.
III.
6. Con riguardo all'asserita carenza di potere in capo ai Carabinieri della Forestale di
Mantova per essere essi intervenuti di propria iniziativa, anziché dietro segnalazione, contrariamente a quanto previsto nel Manuale Operativo emanato dalla Direzione
Regionale Agricoltura della Regione tale eccezione non è condivisibile, posto CP_2 che le previsioni contenute nel citato Manuale operativo circa le autorità aventi competenza in materia ambientale vanno lette nel senso che le richiamate autorità (ossia Provincia,
Comune, Carabinieri Forestali Forze di Polizia) hanno il potere–dovere di Pt_3 effettuare controlli in loco in merito all'osservanza della “direttiva nitrati” a seguito di pag. 4/8 segnalazione, ma senza con ciò privare le stesse autorità della facoltà di intervenire anche di propria iniziativa qualora ravvisino violazioni o la necessità di procedere a controlli o ispezione.
III.
7. Né la suddetta previsione di intervenire previa segnalazione, anziché di propria iniziativa, è disciplinata come un requisito a pena di nullità dell'atto ispettivo o di accertamento, non essendo ciò stabilito né dal citato Manuale, né da alcuna altra disposizione di legge, peraltro neppure richiamata dal ricorrente.
III.
8. D'altra parte, una simile conclusione, oltre a non essere, come visto, aderente al tenore letterale delle disposizioni citate, sarebbe del tutto incoerente con la ratio e le esigenze di tutela contemplate dalla normativa in esame, posto che finirebbe per limitare in modo eccessivo e del tutto irragionevole il conseguimento dell'obiettivo di dare corretta applicazione alla Direttiva 91/676/CEE (c.d. “Direttiva nitrati”), al quale il Manuale operativo citato è, appunto, preordinato.
*****
III.
9. Per quanto concerne gli altri motivi di opposizione formulati dal ricorrente avverso il decreto di ingiunzione impugnato, va detto che essi attengono al merito delle violazioni contestate al trasgressore, e ciò vale anche per i lamentati “vizi del procedimento”, posto che essi fanno riferimento al profilo della corrispondenza alla realtà e al valore probatorio degli accertamenti eseguiti dagli agenti, e pertanto essi possono essere esaminati unitamente al merito del provvedimento stesso.
III.10. Ciò posto, al signor è stata contestata la violazione del disposto di cui Pt_1 all'articolo 4.2 – 5 lettera b) del Programma di Azione Regionale Lombardia approvato con
D.G.R. del 6 marzo 2020, n. XI/2893, comportamento sanzionato ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2 della Legge Regionale Lombardia n. 31 del 2008. Si tratta, in pratica, dell'inosservanza delle disposizioni regionali relative alla utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, inclusi gli effluenti di allevamento.
III.11. In particolare, nel verbale da essi redatto, i Carabinieri riportano: “di aver accertato che nel comune di Sustinente (MN), sul terreno catastalmente identificato con il Foglio 2 Particella 17, è avvenuta una distribuzione di reflui zootecnici e che gli stessi non sono stati interrati entro le 12 ore previste dalla normativa vigente. L'accertamento è stato eseguito mediante nr. 2 passaggi da parte della pattuglia della scrivente Stazione, rispettivamente il 19/07/2023 alle ore 12:10 e il 20/07/2023 alle ore 12:15”.
pag. 5/8 III.12. Si tratta di un verbale redatto sulla base delle ispezioni effettuate in data 19 luglio
2023 alle ore 12,10 e 20 luglio 2023 alle ore 12,15, nel corso delle quali sono stati acquisiti rilievi fotografici trasmessi in seguito a richiesta di accesso agli atti con prot.
M1.2023.0214610 in data 14 novembre 2023 (Doc. n. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 – parte resistente).
III.13. Come noto l'art. 2700 c.c., prevede che “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza da lui compiuti”.
III.14. La giurisprudenza, con riferimento ai verbali redatti dalle forze dell'ordine in qualità di pubblici ufficiali, ha chiarito che “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 (Rv. 670781 - 01).)
III.15. Più specificamente, in sede di legittimità, si è precisato che “nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007 (Rv.
596066 - 01).
pag. 6/8 III.16. In sintesi, dai principi citati emerge che quanto al c.d. contenuto “estrinseco” dell'atto (ossia i fatti compiuti dal pubblico ufficiale o attestati come avvenuti in sua presenza) il verbale fa fede fino a querela di falso;
rispetto al c.d. contenuto “intrinseco”, il verbale costituisce comunque un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, e quindi in grado di fondare il suo convincimento circa l'esistenza di un fatto, qualora ritenuto attendibile, poiché verificato dal giudice stesso sulla base delle risultanze agli atti, o ritenuto coerente gli altri elementi acquisiti in giudizio;
e ciò, in particolare, e a maggior ragione, in assenza di contestazioni specifiche da parte del soggetto interessato dall'attività di accertamento (Cfr. Cass. z. 5 -, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017 (Rv. 646225 - 02)).
III.17. Ciò posto, nel caso di specie, gli accertamenti compiuti dai Carabinieri della
Forestale soddisfano i requisiti sopra citati: essi sono infatti confermati, in particolare, prima di tutto, dalle dichiarazioni rese dai militari intervenuti;
nel verbale è infatti riportato testualmente “Il V.Brig. ufficiale di PG dichiara di aver accertato che nel comune di Testimone_1
Sustinente (MN), sul terreno catastalmente identificato con il Foglio 2 Particella 17, è avvenuta una distribuzione di reflui zootecnici e che gli stessi non sono stati interrati entro le 12 ore previste dalla normativa vigente. L'accertamento è stato eseguito mediante nr. 2 passaggi da parte della pattuglia della scrivente Stazione, rispettivamente il 19/07/2023 alle ore 12:10 e il 20/07/2023 alle ore 12:15.”.
III.18. Le dichiarazioni rese dal militare rappresentano quanto dal medesimo direttamente percepito sul posto e l'esito delle verifiche da lui stesso compiute in tale occasione: esse appaiono precise e circostanziate, e sono state confermate a seguito di due sopralluoghi da parte della pattuglia.
III.19. Tali dichiarazioni sono inoltre supportate e confermate dalla documentazione fotografica realizzata durante i due sopralluoghi, a distanza di più di ventiquattro ore l'uno dall'altro: da tali immagini si evince con evidenza e chiarezza la presenza di materiale sull'appezzamento oggetto di Verbale e si possono desumere con altrettanta chiarezza la distribuzione di refluo zootecnico ed il mancato interramento entro le 12 ore dello stesso ai sensi del paragrafo 4.2 punto 5 lettera b della D.G.R. 2893 del 2020 (cfr. docc. n. 2 e 3 – resistente).
III.20. Si deve pertanto ritenere che l'amministrazione resistente abbia soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Mentre le deduzioni difensive del ricorrente risultano, al riguardo, del tutto generiche e prive di verosimiglianza, come tali inidonee a smentire pag. 7/8 quanto esposto dai militari e rappresentato nelle citate immagini fotografiche, non avendo neppure prospettato alcuna credibile ipotesi alternativa verosimilmente incompatibile con gli esiti della citata attività ispettiva.
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IV. Conclusioni
IV.
1. L'opposizione proposta da parte ricorrente deve essere respinta per i motivi sopra illustrati, con conferma del provvedimento impugnato.
IV.
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore di parte resistente, spese che vengono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge integralmente il ricorso in opposizione proposto da in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della , Controparte_1 condanna parte ricorrente opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore della resistente in complessivi euro 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Mantova 22.4.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
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