Art. 12.
L'ispettrice o l'assistente di polizia e' collocata a riposo al compimento del 60° anno di eta'.
Agli effetti del trattamento di quiescenza e' concesso un aumento del servizio utile di cinque anni.
L'ispettrice o l'assistente di polizia, che presenti le dimissioni consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'eta' di anni 55 e conti almeno 15 anni di servizio effettivo, oppure a qualunque eta' qualora abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo.
Agli effetti di quanto previsto dall' articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , l'aumento del servizio utile indicato nel secondo comma di detto articolo e' stabilito in anni 8.
L'ispettrice o l'assistente di polizia e' collocata a riposo al compimento del 60° anno di eta'.
Agli effetti del trattamento di quiescenza e' concesso un aumento del servizio utile di cinque anni.
L'ispettrice o l'assistente di polizia, che presenti le dimissioni consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'eta' di anni 55 e conti almeno 15 anni di servizio effettivo, oppure a qualunque eta' qualora abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo.
Agli effetti di quanto previsto dall' articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , l'aumento del servizio utile indicato nel secondo comma di detto articolo e' stabilito in anni 8.