Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 289
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il Collegio ritiene che le notifiche degli atti presupposti siano state effettuate regolarmente nei termini e nelle modalità previste dalla normativa di riferimento, come dimostrato dalla documentazione in atti.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    Il Collegio ritiene che le questioni non trattate non siano da considerarsi omesse, ma semplicemente assorbite o superate da quanto ritenuto provato dal giudice.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza

    Il Collegio ritiene che le questioni non trattate non siano da considerarsi omesse, ma semplicemente assorbite o superate da quanto ritenuto provato dal giudice.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso in relazione agli atti presupposti

    Il Collegio ritiene che l'intimazione di pagamento, che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo atto impositivo e resta sindacabile solo per vizi propri, non potendo più eccepire questioni di merito ormai definitive per mancata impugnazione degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 289
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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