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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/12/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 31.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”;
promossa da:
nato a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nino Cortese e Alessandro Di Rosa del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.03.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'intimazione di pagamento n. 29720239001091526/000 - notificatagli dall'
[...]
(d'ora in avanti anche solo ) per il recupero dei crediti portati Controparte_1 CP_3 dagli ivi richiamati atti n. 7 avvisi di addebito, incorporanti ruoli debitori formati dall' per CP_4 un complessivo ammontare di € 42.400,36 -, esponendo di avere già proposto opposizione avverso gli anzidetti AVA a mezzo dei giudizi riuniti n. 446/2019 e n. 2727/2019 R.G. di questo G.L., il quale li aveva decisi con sentenza reiettiva n. 622/2021 dell'11.06.2021, da esso opponente impugnata davanti alla Corte d'Appello di Catania nel giudizio iscritto al n. 1249/2021 R.G. Richiamati i già formulati motivi di opposizione, ha quindi chiesto volersi sospendere l'intimazione opposta nelle more della definizione del giudizio di appello e dichiararne quindi l'illegittimità nel merito. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, l'impugnata CP_4 pronuncia reiettiva dell'11.06.2021 essendo stata medio tempore confermata dalla Corte d'Appello di Catania, che con sentenza n. 1514 del 14.12.2023 aveva rigettato l'appello proposto dall'opponente. Ultimata la trattazione nella contumacia dell' , non costituitasi in giudizio benché CP_3 ritualmente chiamatavi, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 31.10.2025, nel corso della quale l'opponente, rappresentando di avere introdotto il giudizio al solo fine di ottenerne la sospensione in attesa della decisione di appello, ha chiesto volersi definire il medesimo con compensazione delle spese di lite.
***
Atteso il documentato rigetto dell'appello proposto dall'odierno opponente avverso la sentenza n. 622/2021 emessa da questo G.L. in data 11.06.2021 (cfr. sentenza n. 1514/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 14.12.2023, in atti), l'opposizione va rigettata siccome all'evidenza infondata. Giusta causalità e soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 644/2023 R.G., nella contumacia dell' ; CP_3 rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_4 spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 06.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 31.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”;
promossa da:
nato a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nino Cortese e Alessandro Di Rosa del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.03.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'intimazione di pagamento n. 29720239001091526/000 - notificatagli dall'
[...]
(d'ora in avanti anche solo ) per il recupero dei crediti portati Controparte_1 CP_3 dagli ivi richiamati atti n. 7 avvisi di addebito, incorporanti ruoli debitori formati dall' per CP_4 un complessivo ammontare di € 42.400,36 -, esponendo di avere già proposto opposizione avverso gli anzidetti AVA a mezzo dei giudizi riuniti n. 446/2019 e n. 2727/2019 R.G. di questo G.L., il quale li aveva decisi con sentenza reiettiva n. 622/2021 dell'11.06.2021, da esso opponente impugnata davanti alla Corte d'Appello di Catania nel giudizio iscritto al n. 1249/2021 R.G. Richiamati i già formulati motivi di opposizione, ha quindi chiesto volersi sospendere l'intimazione opposta nelle more della definizione del giudizio di appello e dichiararne quindi l'illegittimità nel merito. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, l'impugnata CP_4 pronuncia reiettiva dell'11.06.2021 essendo stata medio tempore confermata dalla Corte d'Appello di Catania, che con sentenza n. 1514 del 14.12.2023 aveva rigettato l'appello proposto dall'opponente. Ultimata la trattazione nella contumacia dell' , non costituitasi in giudizio benché CP_3 ritualmente chiamatavi, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 31.10.2025, nel corso della quale l'opponente, rappresentando di avere introdotto il giudizio al solo fine di ottenerne la sospensione in attesa della decisione di appello, ha chiesto volersi definire il medesimo con compensazione delle spese di lite.
***
Atteso il documentato rigetto dell'appello proposto dall'odierno opponente avverso la sentenza n. 622/2021 emessa da questo G.L. in data 11.06.2021 (cfr. sentenza n. 1514/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 14.12.2023, in atti), l'opposizione va rigettata siccome all'evidenza infondata. Giusta causalità e soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 644/2023 R.G., nella contumacia dell' ; CP_3 rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_4 spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 06.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella