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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Claudia
Giannotte, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 3490/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Venerito, come da mandato Parte_1
in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Cristian Sgaramella, come da mandato in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale del 14.07.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.760/2024 emesso dal Tribunale di Taranto il
14/06/2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare alla la somma di CP_1
€ 25.574,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché la ulteriore somma di €
712,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso
1 spese generali, successive ed occorrende, in virtù del contratto di finanziamento n.4833346, del
21.05.2008, erogato dalla . Eccepiva l'opponente la prescrizione del credito, ex art. 2946 CP_2
c.c. contestando, nel resto, quanto chiesto con la procedura monitoria.
Per questi motivi
,
concludeva chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta, la quale contrastava le argomentazioni poste a fondamento della avversa opposizione insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto della opposizione proposta.
All'udienza del 13 Gennaio 2025, considerato che la materia controversa rientrava tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art.5 D.Lgs 28/2010, veniva concesso il termine di gg. 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rimessa all'udienza del 14.07.2025
per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
E' pacifico che il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente deriva dal contratto di prestito personale n. 34833346 stipulato in data 21.05.2008, per la somma di € 31.528,00, da restituire in 84 rate dell'importo di € 544,00.
Parte opponente ha, tra i motivi posti a base della opposizione, eccepito la prescrizione del credito azionato ritenendo che dalla comunicazione della decadenza del beneficio del termine erano decorsi più di dieci anni.
La società opposta ritiene, invece, che la prescrizione non era maturata, in quanto la decorrenza del suddetto termine andava calcolata dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento.
Secondo orientamento della giurisprudenza di merito, condivisibile da parte del giudicante, la comunicazione della decadenza del beneficio del termine da parte dell'istituto di credito nei confronti del debitore/mutuatario determina il decorrere del termine decennale di prescrizione.
Pur essendo il mutuo un contratto di durata, il cui debito può considerarsi scaduto solo dal termine previsto per l'ultima rata, in caso di comunicazione di decadenza dal beneficio del
2 termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. è da tale momento che decorre il termine prescrizionale. “Per
tali ragioni complessive si deve dunque ritenere che, nel caso di decadenza dal beneficio del
termine, poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione,
venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di
prescrizione debba essere fatto decorrere dal momento in cui il creditore comunica la
decadenza dal beneficio del termine…..” (Tribunale Cremona sentenza n.348/2023; Tribunale
Palermo sentenza 1279/2023 del 16.03.2023)
Nel caso di specie la con lettera del 28/12/2009 comunicava la decadenza dal CP_3
beneficio del termine con corresponsione, in un'unica soluzione, del residuo importo di €
32.102,83. Successivamente, con lettera raccomandata a/r del 04/06/2013, pervenuta all'opponente il 26/06/2013, la Link Finanziaria S.p.A. comunicava la intervenuta cessione del credito e contestualmente richiedeva, in un'unica soluzione, il pagamento della residua somma di € 25.574,83. La comunicazione, quindi, di intervenuta decadenza dal beneficio del termine
(per ultimo con missiva del 26.06.2013) costituisce il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., che fa richiamo alla prescrizione ordinaria di tipo decennale, trattandosi di un contratto di finanziamento.
Non risultano dalla produzione documentale versata in atti altri documenti successivi alla missiva del giugno 2013 interruttivi della prescrizione, non potendo attribuirsi detto valore alla lettera del 09/05/2022 (presente nel fascicolo monitorio) spedita per raccomandata dalla CP_1
a , il quale ha contestato di averla mai ricevuta, essendo il plico tornato
[...] Parte_1
al mittente con la dicitura “l'indirizzo è insufficiente”.
Ne deriva che dalla data della comunicazione del 26.06.2013 alla notifica del decreto ingiuntivo opposto del 19.06.2024 è decorso il termine prescrizionale di cui all'art.2946 c.c. e consequenzialmente l'opposta non ha diritto a chiedere il pagamento di quanto domandato con la procedura monitoria, essendo il credito azionato prescritto.
3 Da quanto emerso, pertanto, accoglibile appare l'opposizione proposta con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, essendo la decisione assunta esclusivamente su base documentale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della ogni diversa Parte_1 CP_1
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il D.I. n. Parte_1
760/2024, reso dal Tribunale di Taranto in data 14.06.2024;
2) Condanna la società opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, che liquida in complessive € 4.172,5, di cui, € 172,5 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, CNAP ed IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto in data 14.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Claudia Giannotte
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Claudia
Giannotte, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 3490/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Venerito, come da mandato Parte_1
in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Cristian Sgaramella, come da mandato in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale del 14.07.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.760/2024 emesso dal Tribunale di Taranto il
14/06/2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare alla la somma di CP_1
€ 25.574,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché la ulteriore somma di €
712,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso
1 spese generali, successive ed occorrende, in virtù del contratto di finanziamento n.4833346, del
21.05.2008, erogato dalla . Eccepiva l'opponente la prescrizione del credito, ex art. 2946 CP_2
c.c. contestando, nel resto, quanto chiesto con la procedura monitoria.
Per questi motivi
,
concludeva chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta, la quale contrastava le argomentazioni poste a fondamento della avversa opposizione insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto della opposizione proposta.
All'udienza del 13 Gennaio 2025, considerato che la materia controversa rientrava tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art.5 D.Lgs 28/2010, veniva concesso il termine di gg. 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rimessa all'udienza del 14.07.2025
per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
E' pacifico che il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente deriva dal contratto di prestito personale n. 34833346 stipulato in data 21.05.2008, per la somma di € 31.528,00, da restituire in 84 rate dell'importo di € 544,00.
Parte opponente ha, tra i motivi posti a base della opposizione, eccepito la prescrizione del credito azionato ritenendo che dalla comunicazione della decadenza del beneficio del termine erano decorsi più di dieci anni.
La società opposta ritiene, invece, che la prescrizione non era maturata, in quanto la decorrenza del suddetto termine andava calcolata dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento.
Secondo orientamento della giurisprudenza di merito, condivisibile da parte del giudicante, la comunicazione della decadenza del beneficio del termine da parte dell'istituto di credito nei confronti del debitore/mutuatario determina il decorrere del termine decennale di prescrizione.
Pur essendo il mutuo un contratto di durata, il cui debito può considerarsi scaduto solo dal termine previsto per l'ultima rata, in caso di comunicazione di decadenza dal beneficio del
2 termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. è da tale momento che decorre il termine prescrizionale. “Per
tali ragioni complessive si deve dunque ritenere che, nel caso di decadenza dal beneficio del
termine, poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione,
venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di
prescrizione debba essere fatto decorrere dal momento in cui il creditore comunica la
decadenza dal beneficio del termine…..” (Tribunale Cremona sentenza n.348/2023; Tribunale
Palermo sentenza 1279/2023 del 16.03.2023)
Nel caso di specie la con lettera del 28/12/2009 comunicava la decadenza dal CP_3
beneficio del termine con corresponsione, in un'unica soluzione, del residuo importo di €
32.102,83. Successivamente, con lettera raccomandata a/r del 04/06/2013, pervenuta all'opponente il 26/06/2013, la Link Finanziaria S.p.A. comunicava la intervenuta cessione del credito e contestualmente richiedeva, in un'unica soluzione, il pagamento della residua somma di € 25.574,83. La comunicazione, quindi, di intervenuta decadenza dal beneficio del termine
(per ultimo con missiva del 26.06.2013) costituisce il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., che fa richiamo alla prescrizione ordinaria di tipo decennale, trattandosi di un contratto di finanziamento.
Non risultano dalla produzione documentale versata in atti altri documenti successivi alla missiva del giugno 2013 interruttivi della prescrizione, non potendo attribuirsi detto valore alla lettera del 09/05/2022 (presente nel fascicolo monitorio) spedita per raccomandata dalla CP_1
a , il quale ha contestato di averla mai ricevuta, essendo il plico tornato
[...] Parte_1
al mittente con la dicitura “l'indirizzo è insufficiente”.
Ne deriva che dalla data della comunicazione del 26.06.2013 alla notifica del decreto ingiuntivo opposto del 19.06.2024 è decorso il termine prescrizionale di cui all'art.2946 c.c. e consequenzialmente l'opposta non ha diritto a chiedere il pagamento di quanto domandato con la procedura monitoria, essendo il credito azionato prescritto.
3 Da quanto emerso, pertanto, accoglibile appare l'opposizione proposta con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, essendo la decisione assunta esclusivamente su base documentale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della ogni diversa Parte_1 CP_1
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il D.I. n. Parte_1
760/2024, reso dal Tribunale di Taranto in data 14.06.2024;
2) Condanna la società opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, che liquida in complessive € 4.172,5, di cui, € 172,5 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, CNAP ed IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto in data 14.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Claudia Giannotte
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