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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9074 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17333/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LIOIA Parte_1 C.F._1 FRANCESCO PAOLO e dell'avv. ARNONE MANLIO ( ) VIA GIULIO DE C.F._2 PETRA, 1 71122 FOGGIA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_1 P.IVA_1 MARGHERITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti al Giudice di Pace di Milano per Parte_1 CP_1 domandare il risarcimento del danno o il pagamento degli importi previsti come indennizzi nella carta dei servizi, quantificati in euro 225, oltre alla restituzione di quanto pagato come corrispettivo a
. CP_1
L'attore lamenta il ritardo nel trasferimento della linea telefonica dalla precedente compagnia alla convenuta, richiesto il 13 luglio 2022 ed attuato in data 9 settembre 2022.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento e quella degli indennizzi per assenza di allegazione e prova del danno. Non si è pronunciato sulla domanda di restituzione. Ha condannato l'attore al rimborso delle spese di lite.
Il impugna la sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui rigetta gli indennizzi Pt_1 previsti nella carta dei servizi di e nella parte relativa alle spese di lite. CP_1
domanda la conferma della sentenza, evidenziando il difetto di allegazione negli atti CP_1 dell'attore, che soltanto in appello avrebbe dedotto il ritardo quantificandolo in termini di giorni dall'esigibilità, e solo in questo grado avrebbe invocato l'applicazione degli indennizzi previsti dalla carta dei servizi di . CP_1
Il Tribunale, in primis, rileva che l'allegazione del ritardo nel trasferimento della linea, già formulata in primo grado dall'attore, è sufficientemente precisa, riferendosi al giorno della richiesta e al giorno dell'attuazione. L'attore ha inoltre invocato la violazione dei termini di adempimento previsti nel contratto di telefonia col riferirsi alla carta dei servizi che tali termini prevede.
Essendo a sufficienza specifica l'allegazione dell'inadempimento e facendo riferimento ai termini del contratto predisposto da , la compagnia telefonica convenuta era ed è tenuta a contestare CP_1 che il ritardo vi sia stato, e ciò non ha fatto.
Si rileva inoltre che gli indennizzi previsti dalla carta dei servizi, sia pure senza specificare che sia di
, sono stati chiesti espressamente già in primo grado. CP_1
Non vi è necessita che venga specificato che la carta dei servizi sia quella predisposta da in CP_1 quanto ciò è implicito nella natura giuridica di tale fonte: si tratta del regolamento contrattuale che prevede delle penali per diverse ipotesi di ritardo negli adempimenti cui è tenuta la compagnia telefonica. Poiché ha predisposto tale regolamento e poiché era tenuta sulla base della CP_1 normativa di settore a sottoporlo alla firma dell'utente, a titolo di condizioni generali di contratto, l'appellata non può disconoscere tali condizioni e deve contestare specificamente se il lasso di tempo intercorso tra richiesta e trasloco abbia o meno violato il termine di adempimento e la misura in cui ciò sia eventualmente stato.
Premesso quanto sopra, si osserva che il Giudice di primo grado ha errato nel considerare la prova del danno come presupposto anche del pagamento degli indennizzi previsti nella carta dei servizi: sono delle penali che, come è noto (art. 1382 comma 2 c.c.), prescindono dalla prova del danno e sono sempre dovute in caso di inadempimento imputabile, ciò che, si ribadisce, non ha CP_1 specificamente contestato, neanche nel quantum richiesto.
Rileva, inoltre, il Tribunale che, a differenza di quanto sostiene l'appellante, il Giudice di primo grado si è giustamente pronunciato sulla domanda di risarcimento, non andando perciò ultra petita, che l'attore aveva proposto in alternativa agli indennizzi contrattuali, con quanto consegue sulla soccombenza nel primo grado di giudizio.
Deve quindi essere riformata anche la pronuncia sulle spese di lite, poiché in primo grado si sarebbe determinata una soccombenza reciproca, giustificante la compensazione integrale di esse. pagina 2 di 3 Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 2514/2024, emessa dal Giudice di Pace di Milano, nella parte in cui rigetta la domanda di pagamento degli indennizzi contrattuali e quindi condanna a pagare a l'importo di euro 225, con gli interessi legali ex art. CP_1 Parte_1 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, e nella parte in cui si pronuncia sulle spese di lite, di cui deve disporsi la compensazione integrale, e la conferma per il resto;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite di questo grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 174 per spese, € 232 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi agli avvocati antistatari.
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17333/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LIOIA Parte_1 C.F._1 FRANCESCO PAOLO e dell'avv. ARNONE MANLIO ( ) VIA GIULIO DE C.F._2 PETRA, 1 71122 FOGGIA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_1 P.IVA_1 MARGHERITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti al Giudice di Pace di Milano per Parte_1 CP_1 domandare il risarcimento del danno o il pagamento degli importi previsti come indennizzi nella carta dei servizi, quantificati in euro 225, oltre alla restituzione di quanto pagato come corrispettivo a
. CP_1
L'attore lamenta il ritardo nel trasferimento della linea telefonica dalla precedente compagnia alla convenuta, richiesto il 13 luglio 2022 ed attuato in data 9 settembre 2022.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento e quella degli indennizzi per assenza di allegazione e prova del danno. Non si è pronunciato sulla domanda di restituzione. Ha condannato l'attore al rimborso delle spese di lite.
Il impugna la sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui rigetta gli indennizzi Pt_1 previsti nella carta dei servizi di e nella parte relativa alle spese di lite. CP_1
domanda la conferma della sentenza, evidenziando il difetto di allegazione negli atti CP_1 dell'attore, che soltanto in appello avrebbe dedotto il ritardo quantificandolo in termini di giorni dall'esigibilità, e solo in questo grado avrebbe invocato l'applicazione degli indennizzi previsti dalla carta dei servizi di . CP_1
Il Tribunale, in primis, rileva che l'allegazione del ritardo nel trasferimento della linea, già formulata in primo grado dall'attore, è sufficientemente precisa, riferendosi al giorno della richiesta e al giorno dell'attuazione. L'attore ha inoltre invocato la violazione dei termini di adempimento previsti nel contratto di telefonia col riferirsi alla carta dei servizi che tali termini prevede.
Essendo a sufficienza specifica l'allegazione dell'inadempimento e facendo riferimento ai termini del contratto predisposto da , la compagnia telefonica convenuta era ed è tenuta a contestare CP_1 che il ritardo vi sia stato, e ciò non ha fatto.
Si rileva inoltre che gli indennizzi previsti dalla carta dei servizi, sia pure senza specificare che sia di
, sono stati chiesti espressamente già in primo grado. CP_1
Non vi è necessita che venga specificato che la carta dei servizi sia quella predisposta da in CP_1 quanto ciò è implicito nella natura giuridica di tale fonte: si tratta del regolamento contrattuale che prevede delle penali per diverse ipotesi di ritardo negli adempimenti cui è tenuta la compagnia telefonica. Poiché ha predisposto tale regolamento e poiché era tenuta sulla base della CP_1 normativa di settore a sottoporlo alla firma dell'utente, a titolo di condizioni generali di contratto, l'appellata non può disconoscere tali condizioni e deve contestare specificamente se il lasso di tempo intercorso tra richiesta e trasloco abbia o meno violato il termine di adempimento e la misura in cui ciò sia eventualmente stato.
Premesso quanto sopra, si osserva che il Giudice di primo grado ha errato nel considerare la prova del danno come presupposto anche del pagamento degli indennizzi previsti nella carta dei servizi: sono delle penali che, come è noto (art. 1382 comma 2 c.c.), prescindono dalla prova del danno e sono sempre dovute in caso di inadempimento imputabile, ciò che, si ribadisce, non ha CP_1 specificamente contestato, neanche nel quantum richiesto.
Rileva, inoltre, il Tribunale che, a differenza di quanto sostiene l'appellante, il Giudice di primo grado si è giustamente pronunciato sulla domanda di risarcimento, non andando perciò ultra petita, che l'attore aveva proposto in alternativa agli indennizzi contrattuali, con quanto consegue sulla soccombenza nel primo grado di giudizio.
Deve quindi essere riformata anche la pronuncia sulle spese di lite, poiché in primo grado si sarebbe determinata una soccombenza reciproca, giustificante la compensazione integrale di esse. pagina 2 di 3 Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 2514/2024, emessa dal Giudice di Pace di Milano, nella parte in cui rigetta la domanda di pagamento degli indennizzi contrattuali e quindi condanna a pagare a l'importo di euro 225, con gli interessi legali ex art. CP_1 Parte_1 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, e nella parte in cui si pronuncia sulle spese di lite, di cui deve disporsi la compensazione integrale, e la conferma per il resto;
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite di questo grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 174 per spese, € 232 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi agli avvocati antistatari.
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3