Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di impugnazioni, qualora la Corte di cassazione abbia dichiarato la inammissibilità del ricorso presentato dal difensore senza verificare che il termine per impugnare sia decorso anche per l'imputato e conseguentemente, sul ricorso da questi proposto, abbia provveduto disponendo la restituzione degli atti al giudice "a quo" per essere il procedimento già definito, è configurabile un errore percettivo deducibile ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. (nella specie, la S. C. ha annullato l'ordinanza di inammissibilità del ricorso del difensore e ha fissato nuova udienza per la trattazione e la decisione dei ricorsi dell'imputato e del suo difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2006, n. 6378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6378 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/01/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 134
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 020683/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NE, N. IL 13/06/1958;
avverso ORDINANZA del 03/05/2005 SETTIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to Lucchetti Dino, del foro di Latina, per il ricorrente, che ha chiesto l'accogliemento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 3.5.2005, depositata il 23.6.2005, questa Suprema Corte (sezione settima) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da GR LL avverso la sentenza 5.10.20004 della Corte di Appello di Roma, confermativa della decisione del Tribunale di Latina, in data 21.4.2001, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice. Con atto personalmente sottoscritto, il GR propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di legittimità per avere deciso il ricorso proposto dal difensore avverso la sentenza di secondo grado senza verificare che fosse decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione da parte dello stesso imputato, in effetti non decorso, come da documentazione allegata all'atto di impugnazione. Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente ha prodotto l'attestazione della cancelleria della Corte di Appello di Roma in data 24.5.2005, nella quale viene certificato che: 1) in data 23.11.2004 gli atti del processo vennero trasmessi alla Corte di Cassazione per essere stato proposto il ricorso da parte del difensore dell'imputato in data 19.11.2004; 2) l'imputato ha presentato a sua volta ricorso in data 4.5.2005, e l'atto di impugnazione è stato trasmesso alla Corte di Cassazione in data 12.5.2005; 3) in data 20.5.2005 il ricorso dell'imputato è stato restituito alla Corte di Appello di Roma per essersi già definito il procedimento con l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla sezione settima penale in data 3.5.2005. Documentalmente provata la data di notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado in quella del 23.3.2005, deve ritenersi che nella specie sia riconoscibile l'ipotesi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., che autorizza il ricorso straordinario del condannato avverso i provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione viziati da errore di fatto. L'omessa verifica che fosse decorso il termine ad impugnare anche per l'imputato (operando il principio di autonomia della decorrenza dei termini per l'impugnazione del difensore e del suo assistito) si è tradotta, invero, in effettivo errore percettivo, quale generalmente inteso l'errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen., nella giurisprudenza di legittimità, configurando, nella fattispecie in esame, una situazione equiparabile a quella in cui non venga rilevato il difetto di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza in ragione di una svista in cui la Corte di Cassazione incorra nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; indubbiamente refluente, per la conseguente incompletezza del devoluto, sullo stesso processo formativo della volontà del Giudice. L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata e, nel contempo, deve disporsi che sia fissata nuova udienza per la decisione dei ricorsi dell'imputato e del suo difensore avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 5.10.2004. Il ricorrente ha anche chiesto che vengano sospesi gli effetti del provvedimento impugnato, per l'ipotesi che venga messo in esecuzione, ma tale richiesta, afferendo al titolo esecutivo, ha la sua sede processuale naturale in quella delineata nell'art. 670 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza;
dispone che venga fissata nuova udienza per la decisione sui ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2006