Sentenza breve 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 13/04/2026, n. 6616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6616 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03143/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3143 del 2026, proposto da JK NE RY, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilda Hasanbelliu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, n. 169;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 9 luglio 2025, con cui il Questore di Roma ha dichiarato irricevibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (comunicato in data 15 dicembre 2025);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa VI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il decreto del 9 luglio 2025, comunicato in data 15 dicembre 2025, con cui il Questore di Roma ha dichiarato irricevibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente, per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- il ricorrente ha dedotto: di aver ottenuto regolare visto per lavoro subordinato e di aver fatto ingresso in Italia in data 28 luglio 2023, di aver stipulato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time, di aver presentato tempestivamente istanza di permesso di soggiorno tramite kit postale in data 19 settembre 2023, che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non è dipesa da sua inerzia ma dall’omessa convocazione/gestione procedimentale da parte dello Sportello Unico e per causa del datore di lavoro, di aver, in buona fede, fatto legittimo affidamento sul rilascio del permesso di soggiorno richiesto, di non essere pericoloso e di avanzare in alternativa richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- in data 31 marzo 2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando una memoria difensiva con cui, ricostruito puntualmente l’iter amministrativo svolto, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
- nella camera di consiglio del 10 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura di Roma, il provvedimento oggetto del presente gravame costituisce un atto dovuto e vincolato da parte della Questura;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Questura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro richiedente presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, ragione per la quale non ricorrono neppure i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, co. 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- per quanto sopra, la dedotta imputabilità alla Prefettura di Roma e/o al datore di lavoro, e non anche al ricorrente, del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto, risulta inconferente ai fini di causa;
- in ogni caso, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31, comma 1 e 2, e 117 cod. proc. amm.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (Tar del Lazio, sezione I-ter, sent. n. 33650 /2025; id. sent. n. 12831/2025);
- come affermato dal Consiglio di Stato (sez. III) con sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 7892, “ Ove, infatti, si ritenesse che in caso inosservanza dell’iter autorizzatorio fosse possibile e, anzi, non iniquo, il rilascio di permesso di lavoro in deroga, in considerazione delle evidenziate disfunzioni collegate all’organizzazione della Prefettura di Roma - la cui contestata inerzia avrebbe potuto in ogni caso trovare un eventuale rimedio con l’attivazione dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 c.p.a.) -, si priverebbero di ogni rilevanza le previsioni di cui al quadro normativo di riferimento, la cui finalità è essenzialmente quella, di permettere il controllo tempestivo e l’identificazione del richiedente straniero da parte delle autorità competenti. È evidente che, accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere imperativo delle disposizioni normative sui flussi d’ingresso, si stravolgerebbe l’iter amministrativo che il legislatore ha disciplinato, contemperando le esigenze di speditezza per la conclusione della procedura a mezzo dell’ausilio telematico (spedizione del Kit), con quelle della sicurezza, mediante il tempestivo controllo e l’identificazione dei cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato e vada dunque respinto;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
VI NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NE | SA NA |
IL SEGRETARIO