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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1295/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA REGINA LILIANA, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13306/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 186 MU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1127/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.07.2025, Ricorrente_1 srl,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava l'avviso di accertamento n.186 cod interno 5.551 ,notificato via pec in data 14.05.2025 , con il quale il Comune di Forio richiedeva il versamento della somma di € 33.396,00 oltre accessori, a titolo di MU ,anno 2020 .
Opponeva la Società ricorrente ,la nullità dell'atto impositivo per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e difetto di motivazione;
per insussistenza della pretesa, in quanto non spettante in forza del
D.L. n. 34/2020 e del D.L.n. 104/2020 i quali.in occasione della emergenza sanitaria conseguente alla pandemia , avevano previsto la non debenza della prima rata anno 2020 e della seconda rata MU 2020 per gli immobili destinati ,tra gli altri, ad attività alberghiere.
Si costituiva il Comune di Forio il quale riaffermava la legittimità dell'avviso di cui sussistevano i presupposti rilevando ,come chiarito dalla Circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2021, che l'esenzione operasse solo previa presentazione della dichiarazione MU, contenente gli elementi necessari a verificare la spettanza del beneficio. Nella specie e non risultando presentata la dichiarazione, l' agevolazione non poteva essere riconosciuta.
Con memorie ritualmente depositate ,la ricorrente replicava alle avverse deduzioni rimarcando le proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 ,sulle conclusioni dele parti, la Corte riservava la decisione ed a scioglimento della stessa, in data 23.01.2026, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare,non è fondata l'eccepita nullità dell'atto impugnato per mancato espletamento di contraddittorio preventivo e per mancata motivazione.
Il provvedimento impugnato non rientra tra quelli che prevedono l'obbligo del contraddittorio preventivo.
Inoltre , come nella specie, nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune non è necessario attivare il contraddittorio.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI ora MU ),poi, l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l' ”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva
Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, deve ritenersi correttamente effettuato.
Ciò premesso, il tenore dell'atto impugnato corrisponde ai requisiti richiesti contenendo una adeguata motivazione, idonea a rendere edotto il contribuente della pretesa impositiva.
Fondata,invece,è l'eccepita insussistenza del presupposto impositivo ai fini MU. La normativa emergenziale "covid" ha previsto l'esenzione dall'MU per alcune categorie di immobili per gli anni 2020 e 2021.
In particolare, gli articoli 177 D.L. 19/05/2020 n. 34 e 78 D.L. 14/08/2020, n. 104 hanno previsto l'esenzione della prima e seconda rata dell'imu per l'anno 2020, per quanto qui di interesse, per gli immobili adibiti ad attività turistico-alberghiera.
Il Comune sostiene che l'esenzione è riconosciuta solo in presenza di tempestiva dichiarazione da parte del contribuente,ma l'eccezione non può essere accolta.
A parere del Collegio,infatti, il principio di carattere generale che impone l'obbligo dichiarativo non può trovare applicazione nel caso in cui si usufruisce di un'agevolazione, in ispecie ove non sia neppure specificata la sua natura decadenziale .
Il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto,infatti, a presentare una apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal pagamento MU nel periodo COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto ex lege, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta.
Il ricorso,perciò , va accolto.
Le spese del giudizio vanno compensate ,attesa l'obiettiva particolarità della questione interpretativa unitamente alle oscillazioni giurisprudenziali sul tema.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA REGINA LILIANA, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13306/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 186 MU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1127/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.07.2025, Ricorrente_1 srl,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava l'avviso di accertamento n.186 cod interno 5.551 ,notificato via pec in data 14.05.2025 , con il quale il Comune di Forio richiedeva il versamento della somma di € 33.396,00 oltre accessori, a titolo di MU ,anno 2020 .
Opponeva la Società ricorrente ,la nullità dell'atto impositivo per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e difetto di motivazione;
per insussistenza della pretesa, in quanto non spettante in forza del
D.L. n. 34/2020 e del D.L.n. 104/2020 i quali.in occasione della emergenza sanitaria conseguente alla pandemia , avevano previsto la non debenza della prima rata anno 2020 e della seconda rata MU 2020 per gli immobili destinati ,tra gli altri, ad attività alberghiere.
Si costituiva il Comune di Forio il quale riaffermava la legittimità dell'avviso di cui sussistevano i presupposti rilevando ,come chiarito dalla Circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2021, che l'esenzione operasse solo previa presentazione della dichiarazione MU, contenente gli elementi necessari a verificare la spettanza del beneficio. Nella specie e non risultando presentata la dichiarazione, l' agevolazione non poteva essere riconosciuta.
Con memorie ritualmente depositate ,la ricorrente replicava alle avverse deduzioni rimarcando le proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 ,sulle conclusioni dele parti, la Corte riservava la decisione ed a scioglimento della stessa, in data 23.01.2026, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare,non è fondata l'eccepita nullità dell'atto impugnato per mancato espletamento di contraddittorio preventivo e per mancata motivazione.
Il provvedimento impugnato non rientra tra quelli che prevedono l'obbligo del contraddittorio preventivo.
Inoltre , come nella specie, nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune non è necessario attivare il contraddittorio.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI ora MU ),poi, l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l' ”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva
Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, deve ritenersi correttamente effettuato.
Ciò premesso, il tenore dell'atto impugnato corrisponde ai requisiti richiesti contenendo una adeguata motivazione, idonea a rendere edotto il contribuente della pretesa impositiva.
Fondata,invece,è l'eccepita insussistenza del presupposto impositivo ai fini MU. La normativa emergenziale "covid" ha previsto l'esenzione dall'MU per alcune categorie di immobili per gli anni 2020 e 2021.
In particolare, gli articoli 177 D.L. 19/05/2020 n. 34 e 78 D.L. 14/08/2020, n. 104 hanno previsto l'esenzione della prima e seconda rata dell'imu per l'anno 2020, per quanto qui di interesse, per gli immobili adibiti ad attività turistico-alberghiera.
Il Comune sostiene che l'esenzione è riconosciuta solo in presenza di tempestiva dichiarazione da parte del contribuente,ma l'eccezione non può essere accolta.
A parere del Collegio,infatti, il principio di carattere generale che impone l'obbligo dichiarativo non può trovare applicazione nel caso in cui si usufruisce di un'agevolazione, in ispecie ove non sia neppure specificata la sua natura decadenziale .
Il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto,infatti, a presentare una apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal pagamento MU nel periodo COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto ex lege, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta.
Il ricorso,perciò , va accolto.
Le spese del giudizio vanno compensate ,attesa l'obiettiva particolarità della questione interpretativa unitamente alle oscillazioni giurisprudenziali sul tema.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.