Articolo 3 della Legge 28 febbraio 1980, n. 46
Articolo 2Articolo 4
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22 marzo 1980
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Non puo' essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.
Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente puo' disporre, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione puo' essere altresi' disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati".
Entrata in vigore il 22 marzo 1980
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