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22 marzo 1980
22 marzo 1980
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Non puo' essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.
Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente puo' disporre, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione puo' essere altresi' disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati".
Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Non puo' essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.
Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente puo' disporre, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione puo' essere altresi' disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati".
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- 1. Risoluzione del 30/05/1981 n. 3413 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 30 maggio 1981 · 3.9976587
[…] D.P.R. n. 602/1973, dall\'art. 4 della legge n. 46/1980 riguardano esclusivamente i provvedimenti di sospensione - previsti dalle disposizioni stesse - che vengono adottati dal Ministro delle finanze con proprio decreto in presenza delle condizioni indicate nell\'ultimo comma dell\'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, nel testo modificato dall\'art. 3 della legge n. 46/1980.
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