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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/10/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 708 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN CÒ Presidente rel.est. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
, ( nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. VITA RAFFAELE
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/09/2025 e Parte_2 Parte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi
[...] anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/2012 in SCILLA
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.11 parte II serie B anno 2012) e che dall'unione è nata la figlia (24/02/2013), hanno dedotto che nel Per_1 tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che si riportano di seguito integralmente :
- “pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio da loro contratto in Scilla (RC) il 04.06.2012 con atto trascritto presso
1 l'Ufficio dello stato civile di quel Comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012 al n. 11, parte II, serie B;
- ordinando al competente Ufficio di Stato civile di procedere alla annotazione della Sentenza;
- confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata…”, che qui si intendono richiamate.
Con sentenza n. 965/2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 04/06/2012 in SCILLA
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 11 parte II serie B anno 2012 ) e che dall'unione è nata la figlia (24/02/2013), che il Tribunale di Persona_2
LM con sentenza n. 965/2023 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data Parte_1 Parte_2
2 04/06/2012 in Scilla (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
11 parte II serie B anno 2012), alle condizioni indicate nel ricorso, che si riportano di seguito integralmente:
- “pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio da loro contratto in Scilla (RC) il 04.06.2012 con atto trascritto presso
l'Ufficio dello stato civile di quel Comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012 al n. 11, parte II, serie B;
- ordinando al competente Ufficio di Stato civile di procedere alla annotazione della
Sentenza;
- confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata …”, che si intendono qui richiamate.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
IN CÒ
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa IN CÒ Presidente rel.est. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
, ( nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. VITA RAFFAELE
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/09/2025 e Parte_2 Parte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi
[...] anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/2012 in SCILLA
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.11 parte II serie B anno 2012) e che dall'unione è nata la figlia (24/02/2013), hanno dedotto che nel Per_1 tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che si riportano di seguito integralmente :
- “pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio da loro contratto in Scilla (RC) il 04.06.2012 con atto trascritto presso
1 l'Ufficio dello stato civile di quel Comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012 al n. 11, parte II, serie B;
- ordinando al competente Ufficio di Stato civile di procedere alla annotazione della Sentenza;
- confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata…”, che qui si intendono richiamate.
Con sentenza n. 965/2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 04/06/2012 in SCILLA
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 11 parte II serie B anno 2012 ) e che dall'unione è nata la figlia (24/02/2013), che il Tribunale di Persona_2
LM con sentenza n. 965/2023 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data Parte_1 Parte_2
2 04/06/2012 in Scilla (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
11 parte II serie B anno 2012), alle condizioni indicate nel ricorso, che si riportano di seguito integralmente:
- “pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio da loro contratto in Scilla (RC) il 04.06.2012 con atto trascritto presso
l'Ufficio dello stato civile di quel Comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012 al n. 11, parte II, serie B;
- ordinando al competente Ufficio di Stato civile di procedere alla annotazione della
Sentenza;
- confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata …”, che si intendono qui richiamate.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
IN CÒ
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