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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15562 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14490/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL LB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 14490/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.ta Teresa Vassallo del Foro di Verona;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del
[...] Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18/03/2025 il sig. , cittadino italiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale l' ad aveva Controparte_1 CP_1 rigettato la domanda di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie , nata il [...]. Persona_1 Esponeva che il diniego emesso dalla rappresentanza diplomatica, fondato sul fatto che “il matrimonio con l'invitante si presenta come unione di comodo, contratta al solo fine di permettere l'ingresso della richiedente nel territorio nazionale in elusione delle vigenti norme in materia di immigrazione”, doveva ritenersi illegittimo in quanto frutto di una istruttoria carente, nella quale comunque non erano state rilevate contraddizioni in quanto dichiarato dalla moglie nell'intervista consolare;
che inoltre l' richiedeva a sostegno dell'autenticità CP_1 dell'unione prove documentali che i coniugi non erano tenuti a conservare e in ogni caso sussistevano prove delle rimesse di denaro, risalenti ad anni passati, che attestavano il sostegno economico, seppure esiguo, garantito dal ricorrente alla moglie;
che in forza della necessità di tutela del diritto alla vita privata e familiare garantito dall'art.8 CEDU doveva dunque disporsi il rilascio del visto in favore della sig.ra Persona_1 Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 illustrando gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria condotta dall'Autorità consolare, da cui la stessa aveva dedotto la fittizietà dell'unione coniugale.
* * * L ad ha rigettato la domanda di visto ritenendo che Controparte_1 CP_1 l'unione tra l'odierno ricorrente e la sig.ra fosse un matrimonio Persona_1 di comodo esclusivamente finalizzato ad aggirare la normativa in materia di immigrazione. In particolare è stato evidenziato che non sono emersi elementi che permettessero di ricostruire una conoscenza prematrimoniale e la formazione di un legame sentimentale e di comune interesse in conseguenza del matrimonio;
che non erano state fornite prove documentali della relazione affettiva e materiale e che le dichiarazioni rese dalla coniuge durante l'intervista non erano comprovate da idonea documentazione. Il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provata. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti e univoche (art. 2729 c.c.). Si ritiene che al contrario le conclusioni dell'Ambasciata siano basate su elementi che non presentano tali caratteristiche. In primo luogo, deve evidenziarsi che la valutazione della effettiva sussistenza di un legame affettivo per affermare la fittizietà o meno di un matrimonio non può essere del tutto soggettiva ed ancorata ai parametri culturali del nostro paese, che possono non corrispondere alle motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia. Basti pensare che anche nel nostro paese, in epoca non così lontana, il matrimonio riparatore estingueva il reato di violenza sessuale nei confronti della donna che lo aveva subito. Inoltre, nel caso di specie, durante l'intervista consolare la sig.ra aveva Per_1 fornito risposte da cui è possibile desumere una effettiva conoscenza tra i coniugi: la stessa ha riferito che il sig. ha tre figli, di cui uno residente in;
che, Pt_1 CP_1 sebbene i coniugi non abbiano proprietà in comune, il marito ha acquistato un terreno nel 2015; che in Ghana il marito lavorava come autista e viaggiava spesso in Burkina Faso. Deve poi evidenziarsi che sono state depositate in giudizio copie di rimesse di denaro in favore della sig.ra risalenti agli anni 2020, 2022, 2023 che, Per_1 sebbene di importi esigui, sono comunque utili ad attestare l'esistenza della relazione. Nel quadro sopra delineato non può ritenersi elemento decisivo ai fini della fittizietà del matrimonio il fatto che il ricorrente abbia avuto figli da relazioni con altre donne. Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento e parte resistente si è limitata a fornire elementi indiziari che non consentono di concludere univocamente che il matrimonio sia stato contratto all'esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione. Posto che il ricorrente ha depositato copia del certificato di matrimonio regolarmente tradotto e legalizzato dalla stessa ad Controparte_1 CP_1 nonché copia dell'avvenuta trascrizione nei registri del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), il ricorso deve essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata d'Italia ad il rilascio del visto di ingresso in favore della CP_1 sig.ra , nata il [...]. Persona_1 - Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 31/10/2025
La GIUDICE
IL LB
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL LB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 14490/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.ta Teresa Vassallo del Foro di Verona;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del
[...] Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18/03/2025 il sig. , cittadino italiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale l' ad aveva Controparte_1 CP_1 rigettato la domanda di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie , nata il [...]. Persona_1 Esponeva che il diniego emesso dalla rappresentanza diplomatica, fondato sul fatto che “il matrimonio con l'invitante si presenta come unione di comodo, contratta al solo fine di permettere l'ingresso della richiedente nel territorio nazionale in elusione delle vigenti norme in materia di immigrazione”, doveva ritenersi illegittimo in quanto frutto di una istruttoria carente, nella quale comunque non erano state rilevate contraddizioni in quanto dichiarato dalla moglie nell'intervista consolare;
che inoltre l' richiedeva a sostegno dell'autenticità CP_1 dell'unione prove documentali che i coniugi non erano tenuti a conservare e in ogni caso sussistevano prove delle rimesse di denaro, risalenti ad anni passati, che attestavano il sostegno economico, seppure esiguo, garantito dal ricorrente alla moglie;
che in forza della necessità di tutela del diritto alla vita privata e familiare garantito dall'art.8 CEDU doveva dunque disporsi il rilascio del visto in favore della sig.ra Persona_1 Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 illustrando gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria condotta dall'Autorità consolare, da cui la stessa aveva dedotto la fittizietà dell'unione coniugale.
* * * L ad ha rigettato la domanda di visto ritenendo che Controparte_1 CP_1 l'unione tra l'odierno ricorrente e la sig.ra fosse un matrimonio Persona_1 di comodo esclusivamente finalizzato ad aggirare la normativa in materia di immigrazione. In particolare è stato evidenziato che non sono emersi elementi che permettessero di ricostruire una conoscenza prematrimoniale e la formazione di un legame sentimentale e di comune interesse in conseguenza del matrimonio;
che non erano state fornite prove documentali della relazione affettiva e materiale e che le dichiarazioni rese dalla coniuge durante l'intervista non erano comprovate da idonea documentazione. Il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provata. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti e univoche (art. 2729 c.c.). Si ritiene che al contrario le conclusioni dell'Ambasciata siano basate su elementi che non presentano tali caratteristiche. In primo luogo, deve evidenziarsi che la valutazione della effettiva sussistenza di un legame affettivo per affermare la fittizietà o meno di un matrimonio non può essere del tutto soggettiva ed ancorata ai parametri culturali del nostro paese, che possono non corrispondere alle motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia. Basti pensare che anche nel nostro paese, in epoca non così lontana, il matrimonio riparatore estingueva il reato di violenza sessuale nei confronti della donna che lo aveva subito. Inoltre, nel caso di specie, durante l'intervista consolare la sig.ra aveva Per_1 fornito risposte da cui è possibile desumere una effettiva conoscenza tra i coniugi: la stessa ha riferito che il sig. ha tre figli, di cui uno residente in;
che, Pt_1 CP_1 sebbene i coniugi non abbiano proprietà in comune, il marito ha acquistato un terreno nel 2015; che in Ghana il marito lavorava come autista e viaggiava spesso in Burkina Faso. Deve poi evidenziarsi che sono state depositate in giudizio copie di rimesse di denaro in favore della sig.ra risalenti agli anni 2020, 2022, 2023 che, Per_1 sebbene di importi esigui, sono comunque utili ad attestare l'esistenza della relazione. Nel quadro sopra delineato non può ritenersi elemento decisivo ai fini della fittizietà del matrimonio il fatto che il ricorrente abbia avuto figli da relazioni con altre donne. Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento e parte resistente si è limitata a fornire elementi indiziari che non consentono di concludere univocamente che il matrimonio sia stato contratto all'esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione. Posto che il ricorrente ha depositato copia del certificato di matrimonio regolarmente tradotto e legalizzato dalla stessa ad Controparte_1 CP_1 nonché copia dell'avvenuta trascrizione nei registri del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), il ricorso deve essere accolto. Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata d'Italia ad il rilascio del visto di ingresso in favore della CP_1 sig.ra , nata il [...]. Persona_1 - Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 31/10/2025
La GIUDICE
IL LB