Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6118/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 6118/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato sito in Sorrento (NA), al Corso Parte_1
Italia n. 261 presso lo Studio Legale e Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Liberato Mazzola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce a dell'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato in Napoli, alla via A. Scarlatti n. 211, presso lo studio dell'avvocato Fernando
Dascillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÈ già di Londra, in persona del legale Controparte_3 CP_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Marcianese alla via G. Siani n.2, presso lo studio dell'avvocato Assunta Portento, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
pag. 1
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 12-11-2024.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 8-11-2021, evocava in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, il , per sentir dichiarare la Controparte_2 sua responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e sentirlo condannare al risarcimento dei danni, nella misura di euro 15.518,00 per danni non patrimoniali e di euro 55,00 per danni patrimoniali, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 14-9-2019, alle ore 13.30 circa, in
[...]
, alla via Massa Turro. CP_2
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava alla guida della propria bicicletta, percorrendo la detta via, con direzione monte/valle, allorquando, a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, rovinava al suolo sul lato destro;
a seguito dell'evento, riportava lesione per le quali veniva accompagnato A), ove i Controparte_4 sanitari riferivano la diagnosi di “fratture tre costole emitorace dx” in conseguenza della quale riceveva una prognosi di giorni 20; a seguito di ulteriori controlli, in data 28-11-
2019, veniva accertata l'avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico – legale;
la responsabilità dell'evento era del per omessa Controparte_2 manutenzione e custodia dei beni di sua proprietà.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava la domanda nel merito e ne CP_2 chiedeva il rigetto;
in via preliminare, comunque, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società assicuratrice, al fine di essere garantita e manlevata per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attore.
Autorizzata la richiesta, con atto notificato in data 2-2-2022, veniva chiamata in causa la quale si costituiva e contestava la domanda, Controparte_3 chiedendone il rigetto.
2.1. Nel merito, l'attore ha proposto la domanda, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
pag. 2 L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
pag. 3 b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
pag. 4 La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente una buca) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità
pag. 5 dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto pag. 6 indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794;
Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018;
Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, che aveva escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
pag. 7 Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
Nel merito, sulla scorta della dichiarazione testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (lettera di denunzia del 25-11-2020; costituzione in mora del 25-11-2020 14-12-2020; documentazione fotografica;
verbale di pronto soccorso 2019021104 del 14-9-2019 ore 14:36 e ulteriore documentazione medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Ed infatti il testimone escusso ( ) ha riferito di aver visto, nell'anno 2019, Testimone_1 all'inizio della scuola, subito dopo pranzo, nel mentre percorreva, alla guida della propria autovettura dietro un autobus, la via Turro Pastena, in salita verso Sant'Agata, vedeva
[...]
, in bicicletta, cadere in terra;
questi procedeva, con direzione Parte_1
Sant'Agata verso , nella propria carreggiata, verso il muro. CP_2
Il teste aggiungeva che si era poi fermato e avvicinandosi al vedeva una Parte_1 buca, vicino ad una chiave di chiusura dell'acquedotto; precisava che la buca non era segnalata e che, percorrendo la strada, non era visibile e che non vi erano altre buche nei pressi di questa.
Tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal danneggiato che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del 24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
pag. 8 La verificazione dell'evento è avvenuta in condizioni di buona luce naturale (ore 13.30 del 14-9-2019), la buca era di non lievi dimensioni e presentava una parte di essa di colore diverso dal fondo stradale circostante (più scuro, per lo sgretolamento del manto di copertura), e l'assenza di ostacoli o barriere di sorta, evidenziano che il lamentato dissesto fosse ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dal rilievo fotografico prodotto.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte del danneggiato o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità.
Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal medesimo danneggiato nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare l'ordinaria diligenza (aggirando ed evitando il pericolo, mantenendo una velocità adeguata, ecc., arrestandosi e/o superando il veicolo ad una velocità minima che evitasse contraccolpi dannosi), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attore stesso.
3.2. L'attore ha chiesto la condanna del convenuto, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento in condizioni di luce (ore 13.30, del mese di settembre) e l'assenza di oggetti o altro sul dislivello, inducono ad escludere che il danneggiato non abbi avuto la percezione del pericolo.
Inoltre, la circostanza che l'evento sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse (non dedotte), costituiva oggettiva condizione di fatto che imponeva all'utente pag. 9 della strada prudente di impegnare il tratto stradale di con l'ordinaria diligenza, in modo da evitare eventuali disconnessioni visibili, per come vi evince anche dalla documentazione fotografica in atti.
Sulla scorta di tali affermazioni e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi, in ogni caso, che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., come detto, richiede che sussistano gli estremi della cd. insidia o trabocchetto che è costituita da una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito, ovvero il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Alla stregua di quanto emerso ed evidenziato, si ritiene che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
3.3. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Ogni altra questione resta assorbita
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00: fase studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria: euro
840,00; fase decisoria: euro 851,00).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato,
pag. 10 per la determinazione del “quantum”, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio)”.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con CP_3
, già di Londra, che vanno poste a carico dell'attore, si Controparte_3 CP_3 osserva che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 31889 del 6-12-2019, conf., Cass. civ., ordinanza n. 18710 dell'1-7-2021; v. anche, Cass. civ., ordinanza n.
10364 del 18-4-2023).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del , in persona del Sindaco Parte_1 Controparte_2
p.t., e già di Londra, in persona de legale Controparte_3 CP_3 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1
, in persona del p.t., che liquida in euro 2.540,00 Controparte_2 CP_5 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a.
e c.p.a., se dovute;
C) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1
già di Londra, in persona de legale Controparte_3 CP_3 rappresentante p.t., che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a, se dovute.
Torre Annunziata, 8 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 11