Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
In materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, pertanto la morte dell'assegnatario di un alloggio non determina una successione nel rapporto locatizio, bensì la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante, mentre in favore degli eredi dell'assegnatario, privi del diritto di subentrare nel suddetto rapporto, può essere riconosciuta soltanto una posizione di interesse legittimo in ordine alla facoltà di chiedere una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 1035 del 1972, sempre che sussistano le condizioni di carattere generale richieste dall'art. 2 del medesimo decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso l'avvocato ROBERTO VILLANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO DE MAIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI ET, DI NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2620/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/02/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
L'IACP della Provincia di Roma, che aveva dato in locazione un alloggio di sua proprietà ad Angelina Mordente, chiese, essendo questa deceduta, che TT e LE ER, rispettivamente coniuge e figlio della stessa, fossero condannati al rilascio dell'alloggio e al risarcimento dei danni. Nella resistenza dei convenuti, dei quali il primo dedusse di aver chiesto all'Ente la voltura del contratto e il secondo di non abitare più nell'alloggio, il Tribunale di Roma ritenne che operava la successione nel rapporto di locazione e rigettò le domande.
La pronunzia, impugnata dall'Istituto, fu confermata, con sentenza del 31-7-1997, dalla Corte d'appello di Roma, la quale affermò: a) che la deduzione di una sorta di difetto di giurisdizione del giudice ordinario era infondata perché rispetto alla domanda di accertamento di occupazione senza titolo dell'alloggio e di condanna alla restituzione di questo al giudice ordinario è consentita la delibazione "incidenter tantum" della sussistenza in capo ai convenuti di una situazione giuridicamente tutelabile, e pertanto, benché la posizione di costoro fosse di interesse legittimo, correttamente il tribunale aveva affermato che l'Ente dovesse accertare la sussistenza dei requisiti di legge che abilitassero i successori "mortis causa" alla prosecuzione del rapporto e non limitarsi ad affermare puramente e semplicemente che il rapporto era cessato;
b) che l'art.12 d.p.r. n.1035/1972 doveva essere interpretato nel senso che la tutela da esso attribuita al successore "mortis causa" nella fase dell'assegnazione fosse comprensiva della fase della prosecuzione del rapporto dal momento che una diversa interpretazione renderebbe la norma sospetta di incostituzionalità;
c) che anche la legge regionale Lazio n.33/1987 prevede espressamente la successione nel rapporto in caso di successione "mortis causa"; d) che non poteva essere delibata in questa sede la circostanza che i convenuti fossero proprietari di altri immobili dal momento che si trattava di circostanza valutabile dall'Ente per l'eventuale mantenimento dell'assegnazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto; non hanno resistito gli intimati.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo di ricorso, denunziandosi violazione dell'art.360 n.1 c.p.c. in relazione al d.p.r. n.1035/1972, sì deduce che la
Corte d'appello: a) nonostante abbia rilevato la posizione di interesse legittimo dei successori "mortis causa", ha poi affermato la giurisdizione del giudice ordinario a verificare la sussistenza in capo agli stessi di un diritto soggettivo - invece inesistente - alla prosecuzione del rapporto;
b) ha erroneamente interpretato l'art.12 del citato decreto nel senso che la tutela da questo accordata si estendesse alla fase successiva all'assegnazione. Con il secondo motivo, denunziandosi violazione dell'art.20 legge regionale Lazio n.33/1987 si deduce che erroneamente la Corte
d'appello ha interpretato tale norma quale prevedente la successione nel rapporto locatizio in caso di successione "mortis causa" all'assegnatario.
Con il terzo motivo, denunziandosi violazione dell'art.20 comma quinto legge regionale Lazio n.33/1987 nonché vizio di motivazione,
si deduce che la Corte d'appello non ha rilevato che la - ipotizzata - applicabilità di tale norma presupporrebbe comunque la domanda e la stipula del contratto, invece non avvenute.
I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nel senso che segue.
Va preliminarmente rilevato che non v'è spazio per una questione di giurisdizione posto che la Corte d'appello ha escluso di avere quella giurisdizione che secondo i principi non le compete. La Corte difatti ha espressamente affermato la sussistenza di una posizione di interesse legittimo in capo ai successori "mortis causa" e la tutelabilità di tale posizione solo in sede amministrativa (e quindi, eventualmente, la tutelabiltà nella rispettiva sede giurisdizionale): ne costituisce prova decisiva (anche) l'affermazione di essa Corte che la ricorrenza dei requisiti per subentrare nell'assegnazione è devoluta alla pubblica amministrazione.
La Corte di appello ha invece solamente ritenuto che sussistesse un diritto a subentrare nel rapporto locatizio ulteriore e diverso dall'assegnazione. Tale affermazione è errata sia in base ai principi generali della materia che in base alle specifiche norme addotte dalla Corte.
In base ai principi generali perché in materia di locazione di immobile dell'edilizia residenziale pubblica l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione: secondo l'orientamento di questa Corte difatti in tema di edilizia economica e popolare la morte dell'assegnatario di un alloggio a titolo di locazione non determina una successione nel rapporto locatizio, bensì la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'Ente il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art.12 d.p.r. n.1035/1972, aventi titolo preferenziale, purché sussistano le condizioni di carattere generale richieste dal precedente art.2 stesso decreto (cass., n. 6571; n. 4855/1985).
In base alle specifiche norme addotte dalla Corte a) anzitutto perché - come si è rilevato più sopra - il provvedimento di assegnazione compete all'Ente (e la eventuale controversia al giudice amministrativo); b) di poi: 1) perché l'art.12 del d.p.r. n.1035/1972 - secondo il quale "in caso di decesso del concorrente hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché ..." - come emerge chiaramente dal suo contenuto, disciplina espressamente la sola fase del concorso (iniziale) per l'assegnazione, e pertanto - stanti anche i principi generali della materia ai quali più sopra si è fatto cenno - non è applicabile nel caso di decesso di colui che sia già assegnatario (cass, n. 6571/1987); 2) perché l'art.20 legge regionale Lazio n. 33/1987 - secondo il quale "in caso di decesso ...
dell'assegnatario subentrano..." (primo comma) - dispone al quinto comma che "al momento della voltura del contratto l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio": con ciò prevedendo che il subentro sia non automatico ma subordinato alla valutazione positiva dell'Ente ed alla emanazione, da parte di questo stesso, del conseguente provvedimento di voltura.
Il ricorso dev'essere pertanto accolto per quanto di ragione e conseguentemente la sentenza va cassata e la causa va rinviata ad altro giudice, il quale deciderà nuovamente attenendosi agli indicati principi.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria 29 aprile 1999