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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13698/2022 promossa da
C.F. ), in persona del presidente del Parte_1 P.IVA_1 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Manfredi, dall'avv. Matteo Manfredi e dall'avv. Carola Treccani, tutti del
Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(P. IVA tedesca , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Vittorino, del Foro di Verona
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.5.2025):
PER PARTE ATTRICE:
“Contrariis reiectis;
- IN VIA PRINCIPALE: dato atto delle eccezioni e delle difese di merito gradualmente svolte nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nonché delle risultanze istruttorie, dichiararsi nullo ed inefficace e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, respingendosi ogni domanda avversaria sia per capitale che per interessi, siccome infondata in fatto e in diritto. - IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il credito richiesto dalla società
venga accertato come dovuto, dato atto altresì del grave inadempimento contrattuale CP_1 della convenuta opposta, così come provato in atti e dalle risultanze istruttorie, accertarsi i conseguenti danni quantificati in euro 45.287,50, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, dato atto delle lesioni sofferte dal sig. così come Parte_2 provate in atti, accertarsi il conseguente danno alla persona in euro 10.000,00, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia.
- accertati quindi i rispettivi crediti delle parti, nonché accertato il credito per risarcimento danni da inadempimento contrattuale, dichiararsi o accertarsi l'intervenuta compensazione degli stessi con ogni conseguente statuizione.
IN OGNI CASO: con condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c ed alla rifusione delle spese di lite, quest'ultime da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. nonché per il rigetto di quelle formulate da parte opposta, così come meglio argomentato nella memoria n. 3 ex art 183 c.p.c.”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale Adito, contrariis reiectis
In via principale
a) rigettare tutte le avversarie domande e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in ogni caso, accertato il credito di nei confronti di per CP_1 Parte_1
€ 50.878,00 in linea capitale, condannare a pagare a la Parte_1 CP_1 somma di € 50.878,00, oltre agli interessi commerciali di mora secondo il diritto tedesco a far data dalla scadenza delle singole fatture (27/03/2018, 11/04/2018 e 20/04/2018), o quella diversa somma che risulterà di giustizia;
c) condannare l'opponente al pagamento di quanto ritenuto di giustizia ex art. 96 c.p.c.;
d) ordinare a ex art. 210 c.p.c., l'esibizione delle buste paga e del Parte_1 dettaglio delle ore lavorate (entrata, uscita, riposi) dei dipendenti , , Parte_3 Controparte_2
SE NC, OV IM, e relativi al mese di aprile, maggio e Parte_4 Parte_5 giugno 2018;
e) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i procedimenti, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Si chiede l'accoglimento di tutti le eccezioni, istanze e conclusioni versate in atti e di tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse”.
2 *** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 4403/2022, dell'importo di € 69.005,05 (comprensivo degli interessi di mora maturati sino al deposito del ricorso), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di tre fatture aventi a oggetto la vendita di un CP_1 sistema di filtraggio.
1.1 Nel dettaglio, l'opponente ha esposto che, durante il collaudo del macchinario sul quale era stato installato quanto fornito dalla società opposta, si era verificata l'esplosione di una valvola, che aveva provocato la fuoriuscita di un'enorme quantità di olio bollente.
In merito a tale evento, l'opponente ha dedotto la responsabilità di parte convenuta, in ragione dei vizi presentati dal sistema di filtraggio consegnato e montato da quest'ultima, che avevano determinato l'esplosione, chiedendo pertanto la compensazione tra il credito azionato in via monitoria e le somme dovute da a titolo di risarcimento del danno. CP_1
3 ha inoltre eccepito l'erroneità della somma ingiunta, dal momento Parte_1 che gli interessi di mora erano stati calcolati considerando un tasso pari al 9%, anziché all'8%, come concordato dalle parti.
Quanto alla disciplina applicabile, ha osservato che il caso in esame rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 in tema di contratti di compravendita internazionale di merci, dovendosi applicare in via residuale la legge tedesca solo relativamente ai profili non espressamente regolati dalla Convenzione.
Infine, ha chiesto la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Si è costituita in giudizio , contestando il contenuto dell'atto di citazione. CP_1
A tal fine, ha replicato di aver correttamente adempiuto tutte le prestazioni concordate, consistenti nella fornitura del sistema di filtraggio nonché nel montaggio dello stesso, rimanendo per contro a carico dell'opponente l'attività di installazione del sistema sul macchinario finale cui era destinato.
Parimenti contestati sono stati i danni richiesti dalla controparte ed eccepiti in compensazione.
L'opposta ha inoltre ribadito l'applicazione del tasso pari al 9% relativamente agli interessi di mora, come previsto dalla disciplina tedesca (o, in subordine, italiana) in materia.
Infine, ha chiesto la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
1.3 Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata disposta la traduzione in italiano di alcuni dei documenti presenti in atti, mentre sono state rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere individuata la disciplina di diritto sostanziale applicabile alla fattispecie in esame, stante il carattere di internazionalità del contratto stipulato dalle parti, dal momento che l'opponente (acquirente) è una società con sede in Italia, mentre l'opposta
(venditrice) è una società con sede in Germania.
Ritiene il Tribunale che si rientri nel campo di applicazione della Convenzione sulla vendita internazionale di merci stipulata a Vienna nel 1980, recepita sia nell'ordinamento tedesco che in quello italiano.
4 Anzitutto, deve rilevarsi come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenga che le disposizioni della richiamata Convenzione prevalgano rispetto alle norme di diritto internazionale privato vigenti negli ordinamenti dei singoli Stati contraenti.
In particolare, è stato chiarito che “la preferenza per la Convenzione delle Nazioni Unite rispetto alle norme di diritto internazionale privato si fonda essenzialmente su un giudizio di prevalenza del diritto materiale uniforme rispetto a tali ultime norme (e ciò indipendentemente dalla loro fonte, cioè anche per il caso che esse stesse abbiano origine da una convenzione internazionale). Il diritto materiale uniforme, infatti, presenta per definizione carattere di specialità, poiché risolve direttamente il problema della disciplina della fattispecie, ovvero evitando il doppio passaggio consistente dapprima nell'individuazione del diritto applicabile prima e, quindi, nell'applicazione dello stesso, come deve necessariamente accadere quando si fa ricorso alle regole del diritto internazionale privato” (Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n.
1867 del 25/01/2018. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 18902 del 20/09/2004).
Inoltre, sussistono tutti i presupposti richiesti per la sua applicazione.
Quanto al profilo oggettivo, la fattispecie in esame può essere qualificata quale compravendita di beni mobili ai sensi degli artt. 30 e 53 della Convenzione, non rientrando peraltro in uno dei casi di esclusione di cui agli artt. 2 e 3.
Quanto al profilo soggettivo, è pacifico che le parti contraenti hanno la propria sede in Stati diversi, entrambi aderenti alla Convenzione, come previsto dall'art. 1.
Ciò chiarito in linea generale, l'art. 7, co. 2 prevede che “le questioni concernenti le materie disciplinate dalla presente Convenzione non esplicitamente decise dalla stessa sono regolate secondo i principi generali ai quali essa s'ispira o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato”.
Con specifico riferimento al tema del riparto degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quantunque non oggetto di espressa disciplina da parte della Convenzione delle Nazioni Unite, non ne rappresenta una lacuna, dovendosi in proposito avere riguardo a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, a mente del quale le questioni riguardanti le materie dalla stessa disciplinate ma non espressamente risolte vanno regolate secondo i principi generali a cui la
Convenzione si ispira. Viene in rilievo, a tale specifico scopo, quanto previsto dall'art. 79, comma 1, della Convenzione, in base al quale "una parte non è responsabile per inadempimento di una sua obbligazione se prova che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze". Tale norma enuncia infatti un principio generale in materia di ripartizione dell'onere della prova, conforme alla regola secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit;
spetta dunque alla parte che intende fare valere un diritto la
5 dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento” (Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 1867 del
25/01/2018).
Deve infine precisarci che l'espressione “this contract shall be governed by german law”, contenuta in due delle fatture azionate in via monitoria (cfr. docc. 3 e 47 fasc. conv.), non è idonea a escludere l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980, posto che quest'ultima costituisce parte integrante dell'ordinamento tedesco (sul punto cfr. nuovamente Cass. civ.,
Sez. 2 - , Sentenza n. 1867 del 25/01/2018, che in un caso analogo ha osservato: “ma anche a voler attribuire a tale espressione il valore di opzione sulla legge applicabile, va osservato che la stessa - nel suo semplice riferimento alla legge "della Repubblica Federale di Germania" - non è idonea ad escludere l'applicazione della Convenzione, che costituisce comunque parte integrante dell'ordinamento indicato, ancorché normativa di fonte sovranazionale e destinata a disciplinare rapporti internazionali e non domestici. In altre parole, e come ritenuto dalla giurisprudenza italiana e straniera, al fine di escludere l'applicazione della Convenzione le parti devono dimostrare un chiaro e consapevole intento, essendo insufficiente al riguardo la mera designazione di una legge nazionale, in mancanza di elementi ulteriori dai quali sia possibile stabilire che esse hanno inteso riferirsi al solo diritto domestico”).
2.2 Ciò premesso, volendo ora fare applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, si ritiene che l'opposizione non sia fondata quanto all'asserito inadempimento della convenuta opposta (e alla conseguente richiesta di compensazione avanzata dall'opponente).
infatti, ha fornito prova del titolo della propria pretesa, nonché di aver adempiuto le CP_1 prestazioni cui era tenuta.
In particolare, la convenuta ha consegnato il sistema di filtraggio ordinato dall'opponente, fornendo inoltre assistenza per il suo montaggio e la messa in servizio tramite l'invio di un proprio tecnico presso la sede di (cfr. docc. 47 e 48 fasc. conv.; in Parte_1 ogni caso, trattasi di circostanze non contestate in maniera specifica).
Viceversa, parte attrice non ha provato che l'esplosione verificatasi durante il collaudo del macchinario, nel quale era stato installato il sistema di filtraggio, sia stata conseguenza di vizi di quest'ultimo o di errori commessi dal tecnico di CP_1
Le argomentazioni svolte al riguardo da sono infatti rimaste allo Parte_1 stadio di mere allegazioni, peraltro generiche, non essendo supportate da alcun elemento probatorio (ad esempio, fotografie ovvero relazioni tecniche sulle cause dello scoppio).
Anzi, quanto allegato dall'opponente è smentito dai documenti presenti in atti.
Infatti, da un lato, ha dedotto che l'installazione del sistema di Parte_1 filtraggio sul macchinario finale costituiva una delle prestazioni in capo all'opposta, e dunque posta in essere dai tecnici di quest'ultima; dall'altro, tuttavia, la documentazione prodotta
6 attesta che l'attività di installazione sul macchinario finale non rientrava tra gli obblighi assunti dalla convenuta (cfr. doc. 1 fasc. conv.: “work to be done by customer, free of charge for
[…] Installation […]”; doc. 52.A fasc. conv.: “Non incluso nella fornitura: […] Installazione CP_1
[…]; doc. 3 fasc. conv.: “Not included in the scope of supply: […] Installation and connection of the supply lines and return lines […]”).
Tale circostanza trova conferma nel rapporto di intervento (e nella fattura) relativo all'attività svolta dal tecnico inviato da presso la sede dell'opponente, il quale risulta aver eseguito CP_1 il montaggio e la messa in servizio del sistema di filtraggio, ma non la sua installazione sul macchinario finale (cfr. doc. 47 fasc. conv.).
Inoltre, non corrisponde neppure al vero che i tecnici di erano presenti nella sede di CP_1
nel momento dello scoppio (cfr. pag. 2 citaz., pag. 4 comp. concl. Parte_1 att. Cfr. inoltre doc. 5 fasc. att., dal quale emerge che l'incidente si è verificato il 24.4.2018).
Infatti, come attestato da quanto prodotto dalla convenuta opposta sub doc. 47, l'intervento dell'unico tecnico inviato da quest'ultima presso la sede dell'opponente ha avuto luogo nei giorni tra il 16 e il 18 aprile 2018.
Alla luce di tali considerazioni, quanto alla somma a titolo di capitale l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere condannata a Parte_1 corrispondere in favore di l'importo di € 50.878,00 (come da fatture prodotte sub doc. 3 CP_1 fasc. conv.), oltre interessi moratori (cfr. infra § 2.3).
Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, risultando peraltro del tutto non provati i danni allegati (sul punto, si osserva che in relazione agli importanti danni fisici asseritamente riportati dal socio Pt_2
a causa dello scoppio non è stata prodotta alcuna documentazione medica).
[...]
2.3 Viceversa, l'opposizione risulta fondata con riferimento al tasso degli interessi moratori dovuti.
Parte attrice in opposizione ritiene che si debba applicare un tasso pari all'8%, così come risultante dalle fatture emesse da controparte.
Quest'ultima, invece, ha chiesto che tali interessi siano calcolati nella misura del 9%, in applicazione di quanto previsto dalla normativa tedesca, ovvero in subordine italiana, entrambe di recepimento delle disposizioni della Direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevedono appunto un tasso pari al 9%.
Sul punto, si osserva che tutte le fatture azionate in via monitoria (cfr. docc. 3, 47 fasc. conv.) riportano espressamente la dicitura “please note that in the event of non-due settlement of our
7 claims, interests for late payment will be charged at a rate of 8%”, espressione tradotta nei seguenti termini dall'esperto nominato dal Tribunale: “informiamo che in caso di ritardati pagamenti sarà applicato un tasso di interesse dell'8%”.
Si ritiene pertanto che le parti abbiano voluto derogare la disciplina altrimenti prevista dalla legge, essendo tale facoltà prevista dalla stessa direttiva europea, poi recepita nell'ordinamento sia tedesco che italiano (cfr. art. 3, co. 1, lett. d) della Direttiva 2000/35/CE).
Viceversa, non si ritiene condivisibile quanto osservato dalla convenuta opposta in merito al fatto che la misura del tasso degli interessi moratori pari all'8% sia indicata solo nelle fatture e non nei preventivi, considerato che si tratta di documenti contabili emessi dalla convenuta stessa, che non può pertanto contestare quanto in essi indicato, dovendosi presumere che il loro contenuto riproduca gli accordi in precedenza raggiunti.
Alla luce di tali considerazioni, quanto alla somma a titolo di interessi l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere condannata a Parte_1 corrisponderli in favore di nella misura dell'8%. CP_1
2.4 In conclusione, stante la parziale fondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
al contempo, deve essere condannata a Parte_1 corrispondere a l'importo a titolo di capitale di € 50.878,00, oltre interessi di mora al tasso CP_1 dell'8% dalla data di scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo.
Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza del tutto prevalente di parte attrice in opposizione e, pertanto, devono essere poste a suo carico (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Tuttavia, dal momento che l'opposizione è risultata parzialmente fondata, si ritengono sussistenti i presupposti per una parziale compensazione delle stesse, che si stima equa nella misura di 1/4.
8 Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), a eccezione della fase istruttoria, non indicata nella nota spese di parte.
Analoga sorte seguono le spese di lite della fase monitoria. Infatti, l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14764 del 2007); d'altra parte, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del
03/09/2009, Rv. 609997 - 01).
In questo caso, la liquidazione avviene, come da dispositivo, secondo i parametri liquidati in quella sede, compensati nella misura di 1/4.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
I costi per la traduzione dei documenti devono essere definitivamente posti, nei rapporti interni alle parti, a carico dell'opponente.
Da ultimo, si osserva che essendoci soccombenza reciproca, seppur in differente misura, non può farsi luogo alla condanna ex art. 96 c.p.c., chiesta da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 4403/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di in data 1°.11.2022 e pubblicato il 2.11.2022; CP_1
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 50.878,00 a titolo di capitale, oltre interessi di mora al tasso CP_1 dell'8% dalla data di scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo;
9 - dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio che, compensate nella misura di 1/4, liquida in complessivi € 7.926,00 per compensi, € 304,87 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone i costi della traduzione dei documenti, nei rapporti interni alle parti, definitivamente a carico di per l'importo liquidato in Parte_1 corso di causa.
Brescia, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13698/2022 promossa da
C.F. ), in persona del presidente del Parte_1 P.IVA_1 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Manfredi, dall'avv. Matteo Manfredi e dall'avv. Carola Treccani, tutti del
Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(P. IVA tedesca , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Vittorino, del Foro di Verona
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.5.2025):
PER PARTE ATTRICE:
“Contrariis reiectis;
- IN VIA PRINCIPALE: dato atto delle eccezioni e delle difese di merito gradualmente svolte nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nonché delle risultanze istruttorie, dichiararsi nullo ed inefficace e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, respingendosi ogni domanda avversaria sia per capitale che per interessi, siccome infondata in fatto e in diritto. - IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il credito richiesto dalla società
venga accertato come dovuto, dato atto altresì del grave inadempimento contrattuale CP_1 della convenuta opposta, così come provato in atti e dalle risultanze istruttorie, accertarsi i conseguenti danni quantificati in euro 45.287,50, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, dato atto delle lesioni sofferte dal sig. così come Parte_2 provate in atti, accertarsi il conseguente danno alla persona in euro 10.000,00, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia.
- accertati quindi i rispettivi crediti delle parti, nonché accertato il credito per risarcimento danni da inadempimento contrattuale, dichiararsi o accertarsi l'intervenuta compensazione degli stessi con ogni conseguente statuizione.
IN OGNI CASO: con condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c ed alla rifusione delle spese di lite, quest'ultime da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. nonché per il rigetto di quelle formulate da parte opposta, così come meglio argomentato nella memoria n. 3 ex art 183 c.p.c.”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale Adito, contrariis reiectis
In via principale
a) rigettare tutte le avversarie domande e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in ogni caso, accertato il credito di nei confronti di per CP_1 Parte_1
€ 50.878,00 in linea capitale, condannare a pagare a la Parte_1 CP_1 somma di € 50.878,00, oltre agli interessi commerciali di mora secondo il diritto tedesco a far data dalla scadenza delle singole fatture (27/03/2018, 11/04/2018 e 20/04/2018), o quella diversa somma che risulterà di giustizia;
c) condannare l'opponente al pagamento di quanto ritenuto di giustizia ex art. 96 c.p.c.;
d) ordinare a ex art. 210 c.p.c., l'esibizione delle buste paga e del Parte_1 dettaglio delle ore lavorate (entrata, uscita, riposi) dei dipendenti , , Parte_3 Controparte_2
SE NC, OV IM, e relativi al mese di aprile, maggio e Parte_4 Parte_5 giugno 2018;
e) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i procedimenti, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Si chiede l'accoglimento di tutti le eccezioni, istanze e conclusioni versate in atti e di tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse”.
2 *** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 4403/2022, dell'importo di € 69.005,05 (comprensivo degli interessi di mora maturati sino al deposito del ricorso), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di tre fatture aventi a oggetto la vendita di un CP_1 sistema di filtraggio.
1.1 Nel dettaglio, l'opponente ha esposto che, durante il collaudo del macchinario sul quale era stato installato quanto fornito dalla società opposta, si era verificata l'esplosione di una valvola, che aveva provocato la fuoriuscita di un'enorme quantità di olio bollente.
In merito a tale evento, l'opponente ha dedotto la responsabilità di parte convenuta, in ragione dei vizi presentati dal sistema di filtraggio consegnato e montato da quest'ultima, che avevano determinato l'esplosione, chiedendo pertanto la compensazione tra il credito azionato in via monitoria e le somme dovute da a titolo di risarcimento del danno. CP_1
3 ha inoltre eccepito l'erroneità della somma ingiunta, dal momento Parte_1 che gli interessi di mora erano stati calcolati considerando un tasso pari al 9%, anziché all'8%, come concordato dalle parti.
Quanto alla disciplina applicabile, ha osservato che il caso in esame rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 in tema di contratti di compravendita internazionale di merci, dovendosi applicare in via residuale la legge tedesca solo relativamente ai profili non espressamente regolati dalla Convenzione.
Infine, ha chiesto la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Si è costituita in giudizio , contestando il contenuto dell'atto di citazione. CP_1
A tal fine, ha replicato di aver correttamente adempiuto tutte le prestazioni concordate, consistenti nella fornitura del sistema di filtraggio nonché nel montaggio dello stesso, rimanendo per contro a carico dell'opponente l'attività di installazione del sistema sul macchinario finale cui era destinato.
Parimenti contestati sono stati i danni richiesti dalla controparte ed eccepiti in compensazione.
L'opposta ha inoltre ribadito l'applicazione del tasso pari al 9% relativamente agli interessi di mora, come previsto dalla disciplina tedesca (o, in subordine, italiana) in materia.
Infine, ha chiesto la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
1.3 Dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata disposta la traduzione in italiano di alcuni dei documenti presenti in atti, mentre sono state rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere individuata la disciplina di diritto sostanziale applicabile alla fattispecie in esame, stante il carattere di internazionalità del contratto stipulato dalle parti, dal momento che l'opponente (acquirente) è una società con sede in Italia, mentre l'opposta
(venditrice) è una società con sede in Germania.
Ritiene il Tribunale che si rientri nel campo di applicazione della Convenzione sulla vendita internazionale di merci stipulata a Vienna nel 1980, recepita sia nell'ordinamento tedesco che in quello italiano.
4 Anzitutto, deve rilevarsi come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenga che le disposizioni della richiamata Convenzione prevalgano rispetto alle norme di diritto internazionale privato vigenti negli ordinamenti dei singoli Stati contraenti.
In particolare, è stato chiarito che “la preferenza per la Convenzione delle Nazioni Unite rispetto alle norme di diritto internazionale privato si fonda essenzialmente su un giudizio di prevalenza del diritto materiale uniforme rispetto a tali ultime norme (e ciò indipendentemente dalla loro fonte, cioè anche per il caso che esse stesse abbiano origine da una convenzione internazionale). Il diritto materiale uniforme, infatti, presenta per definizione carattere di specialità, poiché risolve direttamente il problema della disciplina della fattispecie, ovvero evitando il doppio passaggio consistente dapprima nell'individuazione del diritto applicabile prima e, quindi, nell'applicazione dello stesso, come deve necessariamente accadere quando si fa ricorso alle regole del diritto internazionale privato” (Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n.
1867 del 25/01/2018. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n. 18902 del 20/09/2004).
Inoltre, sussistono tutti i presupposti richiesti per la sua applicazione.
Quanto al profilo oggettivo, la fattispecie in esame può essere qualificata quale compravendita di beni mobili ai sensi degli artt. 30 e 53 della Convenzione, non rientrando peraltro in uno dei casi di esclusione di cui agli artt. 2 e 3.
Quanto al profilo soggettivo, è pacifico che le parti contraenti hanno la propria sede in Stati diversi, entrambi aderenti alla Convenzione, come previsto dall'art. 1.
Ciò chiarito in linea generale, l'art. 7, co. 2 prevede che “le questioni concernenti le materie disciplinate dalla presente Convenzione non esplicitamente decise dalla stessa sono regolate secondo i principi generali ai quali essa s'ispira o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato”.
Con specifico riferimento al tema del riparto degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quantunque non oggetto di espressa disciplina da parte della Convenzione delle Nazioni Unite, non ne rappresenta una lacuna, dovendosi in proposito avere riguardo a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, a mente del quale le questioni riguardanti le materie dalla stessa disciplinate ma non espressamente risolte vanno regolate secondo i principi generali a cui la
Convenzione si ispira. Viene in rilievo, a tale specifico scopo, quanto previsto dall'art. 79, comma 1, della Convenzione, in base al quale "una parte non è responsabile per inadempimento di una sua obbligazione se prova che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze". Tale norma enuncia infatti un principio generale in materia di ripartizione dell'onere della prova, conforme alla regola secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit;
spetta dunque alla parte che intende fare valere un diritto la
5 dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento” (Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 1867 del
25/01/2018).
Deve infine precisarci che l'espressione “this contract shall be governed by german law”, contenuta in due delle fatture azionate in via monitoria (cfr. docc. 3 e 47 fasc. conv.), non è idonea a escludere l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980, posto che quest'ultima costituisce parte integrante dell'ordinamento tedesco (sul punto cfr. nuovamente Cass. civ.,
Sez. 2 - , Sentenza n. 1867 del 25/01/2018, che in un caso analogo ha osservato: “ma anche a voler attribuire a tale espressione il valore di opzione sulla legge applicabile, va osservato che la stessa - nel suo semplice riferimento alla legge "della Repubblica Federale di Germania" - non è idonea ad escludere l'applicazione della Convenzione, che costituisce comunque parte integrante dell'ordinamento indicato, ancorché normativa di fonte sovranazionale e destinata a disciplinare rapporti internazionali e non domestici. In altre parole, e come ritenuto dalla giurisprudenza italiana e straniera, al fine di escludere l'applicazione della Convenzione le parti devono dimostrare un chiaro e consapevole intento, essendo insufficiente al riguardo la mera designazione di una legge nazionale, in mancanza di elementi ulteriori dai quali sia possibile stabilire che esse hanno inteso riferirsi al solo diritto domestico”).
2.2 Ciò premesso, volendo ora fare applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, si ritiene che l'opposizione non sia fondata quanto all'asserito inadempimento della convenuta opposta (e alla conseguente richiesta di compensazione avanzata dall'opponente).
infatti, ha fornito prova del titolo della propria pretesa, nonché di aver adempiuto le CP_1 prestazioni cui era tenuta.
In particolare, la convenuta ha consegnato il sistema di filtraggio ordinato dall'opponente, fornendo inoltre assistenza per il suo montaggio e la messa in servizio tramite l'invio di un proprio tecnico presso la sede di (cfr. docc. 47 e 48 fasc. conv.; in Parte_1 ogni caso, trattasi di circostanze non contestate in maniera specifica).
Viceversa, parte attrice non ha provato che l'esplosione verificatasi durante il collaudo del macchinario, nel quale era stato installato il sistema di filtraggio, sia stata conseguenza di vizi di quest'ultimo o di errori commessi dal tecnico di CP_1
Le argomentazioni svolte al riguardo da sono infatti rimaste allo Parte_1 stadio di mere allegazioni, peraltro generiche, non essendo supportate da alcun elemento probatorio (ad esempio, fotografie ovvero relazioni tecniche sulle cause dello scoppio).
Anzi, quanto allegato dall'opponente è smentito dai documenti presenti in atti.
Infatti, da un lato, ha dedotto che l'installazione del sistema di Parte_1 filtraggio sul macchinario finale costituiva una delle prestazioni in capo all'opposta, e dunque posta in essere dai tecnici di quest'ultima; dall'altro, tuttavia, la documentazione prodotta
6 attesta che l'attività di installazione sul macchinario finale non rientrava tra gli obblighi assunti dalla convenuta (cfr. doc. 1 fasc. conv.: “work to be done by customer, free of charge for
[…] Installation […]”; doc. 52.A fasc. conv.: “Non incluso nella fornitura: […] Installazione CP_1
[…]; doc. 3 fasc. conv.: “Not included in the scope of supply: […] Installation and connection of the supply lines and return lines […]”).
Tale circostanza trova conferma nel rapporto di intervento (e nella fattura) relativo all'attività svolta dal tecnico inviato da presso la sede dell'opponente, il quale risulta aver eseguito CP_1 il montaggio e la messa in servizio del sistema di filtraggio, ma non la sua installazione sul macchinario finale (cfr. doc. 47 fasc. conv.).
Inoltre, non corrisponde neppure al vero che i tecnici di erano presenti nella sede di CP_1
nel momento dello scoppio (cfr. pag. 2 citaz., pag. 4 comp. concl. Parte_1 att. Cfr. inoltre doc. 5 fasc. att., dal quale emerge che l'incidente si è verificato il 24.4.2018).
Infatti, come attestato da quanto prodotto dalla convenuta opposta sub doc. 47, l'intervento dell'unico tecnico inviato da quest'ultima presso la sede dell'opponente ha avuto luogo nei giorni tra il 16 e il 18 aprile 2018.
Alla luce di tali considerazioni, quanto alla somma a titolo di capitale l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere condannata a Parte_1 corrispondere in favore di l'importo di € 50.878,00 (come da fatture prodotte sub doc. 3 CP_1 fasc. conv.), oltre interessi moratori (cfr. infra § 2.3).
Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, risultando peraltro del tutto non provati i danni allegati (sul punto, si osserva che in relazione agli importanti danni fisici asseritamente riportati dal socio Pt_2
a causa dello scoppio non è stata prodotta alcuna documentazione medica).
[...]
2.3 Viceversa, l'opposizione risulta fondata con riferimento al tasso degli interessi moratori dovuti.
Parte attrice in opposizione ritiene che si debba applicare un tasso pari all'8%, così come risultante dalle fatture emesse da controparte.
Quest'ultima, invece, ha chiesto che tali interessi siano calcolati nella misura del 9%, in applicazione di quanto previsto dalla normativa tedesca, ovvero in subordine italiana, entrambe di recepimento delle disposizioni della Direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevedono appunto un tasso pari al 9%.
Sul punto, si osserva che tutte le fatture azionate in via monitoria (cfr. docc. 3, 47 fasc. conv.) riportano espressamente la dicitura “please note that in the event of non-due settlement of our
7 claims, interests for late payment will be charged at a rate of 8%”, espressione tradotta nei seguenti termini dall'esperto nominato dal Tribunale: “informiamo che in caso di ritardati pagamenti sarà applicato un tasso di interesse dell'8%”.
Si ritiene pertanto che le parti abbiano voluto derogare la disciplina altrimenti prevista dalla legge, essendo tale facoltà prevista dalla stessa direttiva europea, poi recepita nell'ordinamento sia tedesco che italiano (cfr. art. 3, co. 1, lett. d) della Direttiva 2000/35/CE).
Viceversa, non si ritiene condivisibile quanto osservato dalla convenuta opposta in merito al fatto che la misura del tasso degli interessi moratori pari all'8% sia indicata solo nelle fatture e non nei preventivi, considerato che si tratta di documenti contabili emessi dalla convenuta stessa, che non può pertanto contestare quanto in essi indicato, dovendosi presumere che il loro contenuto riproduca gli accordi in precedenza raggiunti.
Alla luce di tali considerazioni, quanto alla somma a titolo di interessi l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere condannata a Parte_1 corrisponderli in favore di nella misura dell'8%. CP_1
2.4 In conclusione, stante la parziale fondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
al contempo, deve essere condannata a Parte_1 corrispondere a l'importo a titolo di capitale di € 50.878,00, oltre interessi di mora al tasso CP_1 dell'8% dalla data di scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo.
Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza del tutto prevalente di parte attrice in opposizione e, pertanto, devono essere poste a suo carico (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Tuttavia, dal momento che l'opposizione è risultata parzialmente fondata, si ritengono sussistenti i presupposti per una parziale compensazione delle stesse, che si stima equa nella misura di 1/4.
8 Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), a eccezione della fase istruttoria, non indicata nella nota spese di parte.
Analoga sorte seguono le spese di lite della fase monitoria. Infatti, l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14764 del 2007); d'altra parte, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del
03/09/2009, Rv. 609997 - 01).
In questo caso, la liquidazione avviene, come da dispositivo, secondo i parametri liquidati in quella sede, compensati nella misura di 1/4.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr.
Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
I costi per la traduzione dei documenti devono essere definitivamente posti, nei rapporti interni alle parti, a carico dell'opponente.
Da ultimo, si osserva che essendoci soccombenza reciproca, seppur in differente misura, non può farsi luogo alla condanna ex art. 96 c.p.c., chiesta da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 4403/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di in data 1°.11.2022 e pubblicato il 2.11.2022; CP_1
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 50.878,00 a titolo di capitale, oltre interessi di mora al tasso CP_1 dell'8% dalla data di scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo;
9 - dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio che, compensate nella misura di 1/4, liquida in complessivi € 7.926,00 per compensi, € 304,87 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone i costi della traduzione dei documenti, nei rapporti interni alle parti, definitivamente a carico di per l'importo liquidato in Parte_1 corso di causa.
Brescia, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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