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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N.1549/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1549/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Flavia DI MARZIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via dei Palmensi n.4, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
e residente in [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avv. Renzo LATORRE, del Foro di Chieti, presso il cui studio 1 legale, sito in Ortona alla via Cavour n.52, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 5 agosto 2025 da e;
Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti in data 1° ottobre 2014 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.40 – Parte I – Anno 2014.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1549/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Flavia DI MARZIO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via dei Palmensi n.4, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
e residente in [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avv. Renzo LATORRE, del Foro di Chieti, presso il cui studio 1 legale, sito in Ortona alla via Cavour n.52, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 5 agosto 2025 da e;
Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti in data 1° ottobre 2014 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.40 – Parte I – Anno 2014.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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