TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 345/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico con l'avv. MARRA PAOLO ) dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in C/O Controparte_1 P.IVA_2
AVV. E. ISIDORI AQ con l'avv. DI PIETRO ROBERTO ) dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO
OGGETTO: contratti di fornitura gas e energia elettrica - cessioni del credito - richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi il Tribunale di Avezzano al fine di ottenere Controparte_1 la condanna al pagamento in proprio favore dei crediti cedutigli da Eni Gas e Luce S.p.A., da Eni S.p.A., da e da oltre interessi di mora ed Controparte_2 Controparte_3 anatocistici nonché le somme di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, il tutto per un importo complessivo di € 72.862,86.
In via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento delle medesime somme a titolo di ingiustificato arricchimento per aver il fruito della somministrazione di energia CP_1 elettrica senza il pagamento del relativo corrispettivo.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito: Part accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del a seguito dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 63.684,46 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231(02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 4.040 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 738,59 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale dei crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a, portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV. c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto fino al saldo;
g. € 2.920,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna CP_ della fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_1 Part rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
- in via subordinata, nel merito:
Part accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti del Comune di Controparte_1 delle diverse somme - a titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito per Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento Controparte_1 Part in favore di;
- in via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Part tempore al pagamento in favore della di tutte le somme che risulteranno dovute dal
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. Controparte_1
2041 c.c.”.
3) Si costituiva in giudizio per il sostanzialmente contestando Controparte_1 in toto la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla base delle eccezioni svolte dal
[...]
: Controparte_1
– preliminarmente accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, co. 4, e 163, comma 3, n. 4 c.p.c. e fissare all'attrice termine perentorio per integrare la domanda ed al convenuto termine per prendere posizione sulla domanda cosi come integrata;
– respingere le domande proposte da per i motivi spiegati nel Parte_1 presente atto e, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
– con vittoria di spese ed onorari a favore del Comune di ivi inclusi il Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA”.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sull'iter processuale, si rileva che la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
7) In primo luogo giova rammentare il principio generale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore è tenuto a dimostrare solo la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte. Il debitore convenuto, invece, sarà tenuto a dimostrare il fatto estintivo o impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. n. 25584/2018). Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui, mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
8) Ciò posto si osserva di come il credito vantato da si fondi Parte_1 su plurime cessioni di crediti pro soluto derivanti dal mancato pagamento di servizi di fornitura di gas e di energia elettrica.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha depositato tra le varie l'elenco delle fatture recanti gli importi azionati, gli atti di cessione dei crediti intervenuti in suo favore, le note
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
di debito interessi, le lettere di sollecito, la Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio
2011, le FAQS del 16 febbraio 2011 relative a detta Direttiva con pedissequi chiarimenti;
tuttavia non ha depositato i titoli negoziali posto a fondamento della pretesa, né tantomeno i necessari impegni di spesa dell'Ente convenuto.
In sostanza, la non ha depositato i contratti posti a base del Parte_1 credito fatto valere, idonei a provare la sussistenza delle obbligazioni di pagamento a carico del CP_1
Sul tema, risulta ben noto che per la contrattazione pubblica e quindi per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue Amministrazioni, da intendersi tali anche gli Enti Locali, è imposta la forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, prevedendo la contestuale presenza e sottoscrizione di apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 6827/2010; Cass. Civ. n.
6555/2014), con l'unica eccezione di quelli stipulati con ditte commerciali per i quali a norma dell'art. 17 del citato R.D., detto requisito può ritenersi soddisfatto anche in presenza di contratti conclusi a distanza (e quindi senza la contestuale presenza delle parti), purché, debitamente sottoscritti dalla parte privata e dalla parte pubblica (cfr. Cass. Civ. n.
1452/2019; Cass. Civ. n. 26174/2009).
“Qualora il fatto costituivo del diritto azionato sia integrato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam - come nel caso di specie, trattandosi di contratti stipulati con un Ente Pubblico - “a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere è provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (cfr. App. L'Aquila n. 822/2023).
“I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.
L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta. Il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa.
Per i contratti conclusi con imprese commerciali (ex art. 17 R.D. n. 2240 del 1923) è pertanto la legge stessa che autorizza la conclusione a distanza (ossia, senza la contestuale presenza, ovvero tra assenti) a mezzo di corrispondenza, di contratti fermo in ogni caso il requisito di forma. Il requisito di forma può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923 laddove la manifestazione del consenso promani da soggetti espressamente abilitati ad esprimerla con efficacia quindi vincolante e produttiva di effetti giuridici e vi sia un'elaborazione comune del testo contrattuale” (cfr. App. L'Aquila n. 1214/2023).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
La forma scritta ab substantiam è, pertanto, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti e degli obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente (cfr. Cass. Civ. n. 2103/2020, n. 20690/2016, n. 22537/2009, n. 1606/2007).
Altresì risulta diritto vivente che le su indicate norme, nonostante sia venuto meno il richiamo ad esse operato per i Comuni e per le Province dagli artt. 87 e 140 del R.D. n.
383/1934, per effetto dell'abrogazione ad opera del D.Lgs n. 267/2000 (art. 274, lett. a), continuino ad applicarsi a detti Enti, non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 4570/2012 e n. 9340/2008), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'Ente locale (cfr. Cass. Civ. n. 21477/2013, n. 1606/2007, n. 22537/2007) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 9775/2022 e n. 20684/2018; Cass. Civ.
n. 1752/2007).
Alla luce dei su espressi principi, pertanto, in assenza dei contratti sottoscritti sia dalla parte privata che della parte pubblica, il credito preteso dalla va Parte_1 ritenuto non provato e la domanda di pagamento deve essere rigettata.
9) Ad ogni modo il credito preteso dalla risulta parimenti non Parte_1 provato stante l'assenza degli impegni di spesa del . Controparte_1
Per giurisprudenza consolidata, infatti, tutti gli atti degli Enti locali che comportano un obbligo contrattuale, risultano validi e vincolanti nei loro confronti, a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa (cfr. Cass.Civ.17197/2024)
10) Anche la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere accolta, perché inammissibile, stante la mancanza dell'elemento di sussidiarietà, quale presupposto necessario per la proposizione di detta azione nei confronti del convenuto. CP_1
11) Con la presente decisione si ritiene assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
12) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di valore proprio del presente giudizio ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- ritiene assorbita ogni ulteriore questione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre oneri di legge se CP_1 Controparte_1 dovuti.
Così deciso in Avezzano il 29/05/2025
Il giudice
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 345/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico con l'avv. MARRA PAOLO ) dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in C/O Controparte_1 P.IVA_2
AVV. E. ISIDORI AQ con l'avv. DI PIETRO ROBERTO ) dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO
OGGETTO: contratti di fornitura gas e energia elettrica - cessioni del credito - richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il dinanzi il Tribunale di Avezzano al fine di ottenere Controparte_1 la condanna al pagamento in proprio favore dei crediti cedutigli da Eni Gas e Luce S.p.A., da Eni S.p.A., da e da oltre interessi di mora ed Controparte_2 Controparte_3 anatocistici nonché le somme di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, il tutto per un importo complessivo di € 72.862,86.
In via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento delle medesime somme a titolo di ingiustificato arricchimento per aver il fruito della somministrazione di energia CP_1 elettrica senza il pagamento del relativo corrispettivo.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito: Part accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del a seguito dei seguenti importi: Controparte_1
a. € 63.684,46 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231(02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D.Lgs n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 4.040 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 738,59 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale dei crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a, portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV. c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto fino al saldo;
g. € 2.920,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna CP_ della fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_1 Part rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
- in via subordinata, nel merito:
Part accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti del Comune di Controparte_1 delle diverse somme - a titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito per Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento Controparte_1 Part in favore di;
- in via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Part tempore al pagamento in favore della di tutte le somme che risulteranno dovute dal
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. Controparte_1
2041 c.c.”.
3) Si costituiva in giudizio per il sostanzialmente contestando Controparte_1 in toto la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla base delle eccezioni svolte dal
[...]
: Controparte_1
– preliminarmente accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, co. 4, e 163, comma 3, n. 4 c.p.c. e fissare all'attrice termine perentorio per integrare la domanda ed al convenuto termine per prendere posizione sulla domanda cosi come integrata;
– respingere le domande proposte da per i motivi spiegati nel Parte_1 presente atto e, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
– con vittoria di spese ed onorari a favore del Comune di ivi inclusi il Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA”.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sull'iter processuale, si rileva che la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
7) In primo luogo giova rammentare il principio generale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore è tenuto a dimostrare solo la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte. Il debitore convenuto, invece, sarà tenuto a dimostrare il fatto estintivo o impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. n. 25584/2018). Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui, mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
8) Ciò posto si osserva di come il credito vantato da si fondi Parte_1 su plurime cessioni di crediti pro soluto derivanti dal mancato pagamento di servizi di fornitura di gas e di energia elettrica.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha depositato tra le varie l'elenco delle fatture recanti gli importi azionati, gli atti di cessione dei crediti intervenuti in suo favore, le note
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
di debito interessi, le lettere di sollecito, la Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio
2011, le FAQS del 16 febbraio 2011 relative a detta Direttiva con pedissequi chiarimenti;
tuttavia non ha depositato i titoli negoziali posto a fondamento della pretesa, né tantomeno i necessari impegni di spesa dell'Ente convenuto.
In sostanza, la non ha depositato i contratti posti a base del Parte_1 credito fatto valere, idonei a provare la sussistenza delle obbligazioni di pagamento a carico del CP_1
Sul tema, risulta ben noto che per la contrattazione pubblica e quindi per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue Amministrazioni, da intendersi tali anche gli Enti Locali, è imposta la forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, prevedendo la contestuale presenza e sottoscrizione di apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 6827/2010; Cass. Civ. n.
6555/2014), con l'unica eccezione di quelli stipulati con ditte commerciali per i quali a norma dell'art. 17 del citato R.D., detto requisito può ritenersi soddisfatto anche in presenza di contratti conclusi a distanza (e quindi senza la contestuale presenza delle parti), purché, debitamente sottoscritti dalla parte privata e dalla parte pubblica (cfr. Cass. Civ. n.
1452/2019; Cass. Civ. n. 26174/2009).
“Qualora il fatto costituivo del diritto azionato sia integrato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam - come nel caso di specie, trattandosi di contratti stipulati con un Ente Pubblico - “a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere è provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (cfr. App. L'Aquila n. 822/2023).
“I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.
L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta. Il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa.
Per i contratti conclusi con imprese commerciali (ex art. 17 R.D. n. 2240 del 1923) è pertanto la legge stessa che autorizza la conclusione a distanza (ossia, senza la contestuale presenza, ovvero tra assenti) a mezzo di corrispondenza, di contratti fermo in ogni caso il requisito di forma. Il requisito di forma può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923 laddove la manifestazione del consenso promani da soggetti espressamente abilitati ad esprimerla con efficacia quindi vincolante e produttiva di effetti giuridici e vi sia un'elaborazione comune del testo contrattuale” (cfr. App. L'Aquila n. 1214/2023).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
La forma scritta ab substantiam è, pertanto, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti e degli obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente (cfr. Cass. Civ. n. 2103/2020, n. 20690/2016, n. 22537/2009, n. 1606/2007).
Altresì risulta diritto vivente che le su indicate norme, nonostante sia venuto meno il richiamo ad esse operato per i Comuni e per le Province dagli artt. 87 e 140 del R.D. n.
383/1934, per effetto dell'abrogazione ad opera del D.Lgs n. 267/2000 (art. 274, lett. a), continuino ad applicarsi a detti Enti, non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 4570/2012 e n. 9340/2008), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'Ente locale (cfr. Cass. Civ. n. 21477/2013, n. 1606/2007, n. 22537/2007) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 9775/2022 e n. 20684/2018; Cass. Civ.
n. 1752/2007).
Alla luce dei su espressi principi, pertanto, in assenza dei contratti sottoscritti sia dalla parte privata che della parte pubblica, il credito preteso dalla va Parte_1 ritenuto non provato e la domanda di pagamento deve essere rigettata.
9) Ad ogni modo il credito preteso dalla risulta parimenti non Parte_1 provato stante l'assenza degli impegni di spesa del . Controparte_1
Per giurisprudenza consolidata, infatti, tutti gli atti degli Enti locali che comportano un obbligo contrattuale, risultano validi e vincolanti nei loro confronti, a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa (cfr. Cass.Civ.17197/2024)
10) Anche la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere accolta, perché inammissibile, stante la mancanza dell'elemento di sussidiarietà, quale presupposto necessario per la proposizione di detta azione nei confronti del convenuto. CP_1
11) Con la presente decisione si ritiene assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
12) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di valore proprio del presente giudizio ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- ritiene assorbita ogni ulteriore questione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre oneri di legge se CP_1 Controparte_1 dovuti.
Così deciso in Avezzano il 29/05/2025
Il giudice
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6