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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5619/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 27.03.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 14.05.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. MONTANARI MARTINA e dall'avv. BERGAMO GUIDO con studio in VIA SPARTACO, 38 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/11/1978, rappresentato e difeso dall'avv. PERILLO ANDREA con studio in VIA CASSIA, 1280
ROMA presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 17 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13.03.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via principale, nel merito:
- confermare l'affido super-esclusivo in favore della ricorrente già disposto nell'ordinanza emessa il
24 dicembre 2024, per tutti i motivi già esposti in fatto e in diritto e confermare la somma a titolo di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, che il Per_1
sig. dovrà corrispondere, oltre il 50% delle spese extra;
P_
In via subordinata:
- disporre l'affido esclusivo in favore della ricorrente e un mantenimento per il figlio pari ad € Per_1
300,00 che il sig. dovrà corrispondere, oltre il 50% delle spese extra;
P_
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite.
Per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica dell'ordinanza del 24/12/2024 disporre le seguenti condizioni:
• Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascun genitore separatamente.
Nei relativi periodi di permanenza nelle rispettive abitazioni, i genitori provvederanno alla cura del figlio ed al rispetto della normale routine delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate.
pagina 2 di 17 • Il padre potrà vedere e frequentare il figlio quando vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore, concordando preventivamente con la madre i tempi ed i modi ed in caso di disaccordo secondo le modalità previste nell'ordinanza del 24/12/2024.
• Il Sig. in considerazione delle notevoli spese di viaggio che dovrà affrontare per visitare il P_
figlio, verserà alla Sig.ra il 50% alle spese straordinarie;
qualora la spesa sia sostenuta da Parte_1 uno solo dei genitori, l'altro sarà tenuto al rimborso pro quota entro cinque giorni dalla richiesta
Si depositano le buste paga 2024 e 2025 del sig. al fine di aggiornare la posizione sul P_
reddito e a dimostrazione di quanto sopra indicato, sia relativamente al posto di lavoro fisso che a quello saltuario.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio conclusasi nel settembre del 2015 e dalla quale in data 06.09.2016 nasceva un figlio, Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori, con ricorso depositato in data 12.02.2024 la chiedeva in via principale che fosse Parte_1 disposto a suo favore l'affido super-esclusivo del figlio minore (ovvero in subordine l'affido esclusivo)
e che fosse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versandole la somma di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì che fosse autorizzato il trasferimento del minore a Torino, presso la nuova abitazione in comproprietà Per_1
con il marito, allegava che dal 2015 il padre nulla aveva versato per il mantenimento del figlio oltre al fatto che aveva visto il figlio solo uno o due volte al mese e solo per qualche ora e che solo da ultimo, dopo le sue insistenze, aveva iniziato a vederlo una volta a settimana per un paio d'ore, che il figlio, soprattutto nell'ultimo periodo, aveva espresso più volte il proprio disagio nell'incontrare il padre e la propria ferma volontà di non volerlo vedere, che attualmente non era nemmeno noto il domicilio del padre né il reddito percepito, che era ella ad essersi sempre presa esclusiva cura del figlio, sia sul pagina 3 di 17 piando educativo-affettivo sia economico, che ella aveva intrapreso una relazione sentimentale con il sig. con cui si sposava in data 27.01.2024, che era sua intenzione trasferirsi a Torino, Controparte_2
nella città natale del marito entro il mese di giugno 2024 e che per tale ragione aveva già provveduto a vendere la propria casa di , che, soprattutto in seguito alle celebrazione delle sue nozze e la CP_3
conseguente intenzione di trasferirsi a Torino, ella aveva riscontrato l'accentuarsi delle tensione nella relazione con il il quale ostacolava alcune decisioni da prendere in relazione al figlio, come il P_
rinnovo della carta di identità e assumeva comportamenti immaturi e irresponsabili che di fatto si erano riflettuti anche nella relazione con il figlio che non appariva più sereno nell'incontrarlo, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.06.2024, fissata con decreto del
21.03.2024, compariva la sola ricorrente e nessuno per il resistente, il presidente relatore verificava la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 in data 03.04.2024 e dopo aver sentito la ricorrente la quale dava conto del fatto che il padre vedeva con una certa regolarità il figlio nella giornata del sabato dalle ore 12 per qualche ora, pur non conoscendo il di lui recapito, invitava la ricorrente ed il di lei difensore a prendere contatto telefonico con il al fine di comunicargli la P_
pendenza del presente giudizio e la data della successiva udienza al fine di procurare la sua presenza in giudizio. Rinviava pertanto l'udienza alla data del 03.07.2024, in data 27.06.2024 si costituiva in giudizio il contestando quanto allegato in ricorso e P_ chiedendo il rigetto della domanda di trasferimento del minore a Torino, che fosse disposto l'affido condiviso del minore e la regolamentazione delle proprie frequentazioni con il figlio, che non fosse posto a suo carico alcun obbligo di mantenimento indiretto del figlio, ponendosi esclusivamente le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
allegava che egli aveva sempre visto il figlio e che non era vero che quest'ultimo manifestava disagio nell'incontrarlo, che aveva sempre contribuito al mantenimento del figlio versando alla madre delle somme in contanti, che la situazione tra le parti era sempre stata serena fino a quando la madre non aveva deciso di sposarsi e di trasferirsi a vivere a Torino, che egli non poteva accettare il trasferimento del figlio a
Torino dal momento che questo avrebbe inciso significativamente sul loro rapporto, all'udienza del 03.07.2024 comparivano entrambe le parti che venivano a lungo sentite dal
Presidente relatore e all'esito questi invitava le parti ad addivenire a un accordo “che possa offrire al minore una soluzione abitativa che tenga in considerazione, da un lato, i comportamenti posti in essere dalla madre, i quali, violativi dell'affidamento condiviso, hanno eliminato la possibilità di di Per_1
pagina 4 di 17 vivere in e di fatto hanno imposto una residenza in Provincia di Torino, e dall'altro lato, la CP_3
situazione del padre che attualmente vive in un box”. Autorizzava comunque l'iscrizione del minore alla scuola della nuova residenza della madre per non compromettere il suo diritto allo studio e per non violare l'obbligo scolastico impregiudicata ogni decisione del collegio e fissava nuova udienza di comparizione in data 11.09.2024, concedendo termine alle parti fino al 09.09.2024 per deposito di brevi note di aggiornamento sul progetto di vita del minore, alla suddetta udienza il resistente dichiarava allo stato di non opporsi al trasferimento del figlio con la madre a Torino, dal momento che non aveva un'abitazione atta ad accoglierlo e la ricorrente insisteva nella domande di cui al ricorso. Il Presidente relatore rinviava la causa sostituendola con il deposito con note scritte con termine per il deposito fino al 14.11.2024, disponendo il deposito di documentazione economico-reddituale delle parti e visto l'accordo delle parti sul trasferimento a
Macello (Torino) del minore autorizzava la madre al cambio di residenza di Per_1
depositate dalle parti le autorizzate note scritte, il Presidente relatore si riservava, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. depositata in data 24.12.2024 il Presidente relatore così disponeva:
“(…)
Alle udienze di prima comparizione tenutasi il 03/07/2024 ed l'11.9.2024 sono state ampiamente sentite le parti ed emergeva una situazione che dava poche possibilità di scelta atteso che la madre aveva venduto la casa che aveva in e aveva già acquistato una casa in provincia di CP_3
Torino, nel Comune di Macello, Regione Stella 32, in comproprietà con il marito e che il padre del minore viveva in un box in Milano in via Ripamonti che aveva preso in locazione. A fronte di tale situazione venivano invitati i genitori a concordare una soluzione abitativa per il minore che potesse dare allo stesso stabilità. Il padre quindi non si opponeva al trasferimento di con la madre Per_1
fino a che non avesse reperito una abitazione idonea ad ospitare il figlio, pertanto all'udienza dell'11.9.2024 veniva autorizza la madre al trasferimento ed al cambio di residenza di Per_1
Con le note scritte depositate da parte ricorrente nel termine assegnato in data il 12/11/2024, la stessa insisteva nelle domande di cui al ricorso. Parte resistente non depositava le note scritte autorizzate ma depositava, oltre il termine concesso, in data 02/12/2024, una breve nota con la quale riferiva di avere preso in locazione una casa in Milano in via Valsesia 8 al costo di euro 700 mensili
pagina 5 di 17 comprese le spese, depositava il contratto di locazione e dichiarava di essere disponibile a tenere stabilmente il bambino con sé.
Considerato in diritto
Emerge dalle stesse dichiarazioni delle parti che la relazione del padre con è sempre Per_1
stata discontinua. Dopo la separazione dalla nel 2015 il è caduto in un periodo Parte_1 P_
di depressione e la relazione con il figlio non è stata stabile ma veniva concordata di volta in volta con la madre. Nel 2020 il ha perso il lavoro, lo stato depressivo è ricomparso e si è trasferito in P_
Sardegna, sua terra di origine, dove è rimasto fino al 2022. Tornato a Milano ha vissuto in un box in via Ripamonti. Questo dato, però, non è certo, oltre che poco verosimile, non essendovi alcuna documentazione al riguardo e non essendo stato chiarito a quale titolo abbia detenuto detto immobile visto che non risultano esborsi per locazione. Ha trovato lavoro nel settembre 2022 a tempo indeterminato come operaio con la Milano Ristorazione, con un reddito di circa 1.100/ 1.200 mensili
(cfr. buste paga), ma non ha ritenuto di risolvere la sua situazione abitativa. Ha visto il figlio nei fine settimana qualche ora al pomeriggio mentre la madre era al lavoro. Dalle note scritte del difensore della emerge che dal trasferimento di a Macello, nell'estate del 2024, il padre non Parte_1 Per_1
ha più visto, né ha chiesto di vedere, se non per una volta, poi saltata, il figlio.
Si ritiene inoltre che il padre non abbia contribuito in maniera adeguata e con regolarità al mantenimento del minore. E' certo che non abbia mai fatto bonifici alla atteso che dagli Parte_1
estratti conto prodotti non si rinviene alcun bonifico alla stessa, malgrado emergano bonifici a favore di terze persone. Egli ha riferito in udienza che le spese da lui sostenute per il figlio, la metà delle spese ordinarie e straordinarie, siano state versate alla madre in contanti. Detto assunto non è stato provato, oltre che essere poco verosimile. La produzione degli estratti conto dai quali risultano alcuni prelievi di danaro non può certo costituire prova che quel danaro sia stato poi versato alla madre.
Anzi si evidenzia che prelievi in danaro risultano anche negli estratti conto nell'anno 2021 quando il era pacificamente in Sardegna e certamente non ha potuto dare danaro contante alla P_
. Pertanto i prelievi di danaro, sempre per somme modeste, evidentemente serviano allo Parte_1
stesso per esigenze personali. Neppure risultano versamenti alla madre in corso di causa. P_
Emerge conclusivamente che il non ha saputo fornire al figlio cura, educazione, P_
istruzione ed assistenza morale, è stato lontano dal figlio per due anni, e per i rimanenti anni lo ha
pagina 6 di 17 visto in modo discontinuo, non ha neppure pensato di stabilirsi in una abitazione in cui poterlo ospitare e nulla o poco nulla ha versato alla madre per il suo mantenimento.
L'affidamento condiviso, che impone ai genitori di concordare ed attuare congiuntamente il progetto genitoriale (Cass. 16593/2008), necessita di vicinanza, di conoscenza, di empatia tra genitori
e figli che sole consentono di decidere per il meglio quanto necessario per la loro vita. La valutazione circa la possibilità di attuare tale regime deve essere effettuata tenendo conto, in base ad elementi concreti, delle capacità del genitore di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (Cass. 18817/15). Di contro può derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso quando emerga che il genitore abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, ovvero non provveda al mantenimento del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta (Cass. 26587/2009).
Pertanto deve essere disposto l'affidamento super esclusivo alla madre affinché possa assumere nell'interesse del figlio tutte le decisioni significative per la vita del figlio anche quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio.
Una scelta differente, in particolare la scelta dell'affidamento esclusivo e non super esclusivo appare, allo stato, essere pregiudizievole per perché imporrebbe l'accordo con il padre per Per_1
tutte le decisioni più significative così rischiando, vista la sua lontananza fisica e la sua assenza da ogni progetto educativo per il figlio di paralizzare la vita dello stesso proprio sulle scelte di maggior importanza per la sua crescita, la sua salute e la sua formazione.
Di contro la madre è stata il solo genitore punto di riferimento per il minore che l'ha cresciuto
e l'ha sostenuto moralmente ed economicamente in tutte le sue esigenze. Né può stigmatizzarsi il suo comportamento relativo al cambio di residenza. Se è vero che ella non ha atteso l'autorizzazione del giudice e se non aveva raccolto l'adesione del padre, è anche vero che ella si è sposata, che il marito lavora stabilmente da anni vicino a Torino, che ella doveva provvedere da sola a tutte le esigenze del figlio con grandi sacrifici economici e che la soluzione intrapresa le consente di avere una situazione personale ed economica più stabile potendo contare sull'appoggio del marito, morale, organizzativo ed economico, con vantaggio anche per il figlio minore.
pagina 7 di 17 Convince del tutto della scelta adottata il comportamento paterno posto in essere in corso di causa.
Malgrado il giudizio in ordine all'affidamento fosse ancora da adottare e malgrado la sua posizione contraria al trasferimento di ed all'affidamento esclusivo alla madre, il Per_1 P_ ha trascurato il figlio per oltre 4 mesi (l'allegazione della madre nelle note scritte del 12.11.2024 non
è stata smentita dal nel termine concesso che, alla scadenza dello stesso, il 14.11.2024, non P_
ha nemmeno depositato note scritte). Questo comportamento di fatto e processuale assume un chiaro significato della instabilità paterna, della sua incostanza e della sua inaffidabilità: nelle udienze a gran voce ha sostenuto di essere un padre presente e di aver mantenuto il figlio, di fatto non ha dato prova di esserci e di provvedere nemmeno ad alcuna delle sue spese. Neppure ha compreso, quantomeno dall'inizio della causa -febbraio 2024-, che ogni versamento alla madre avrebbe dovuto essere tracciato e non è dubbio che il suo difensore gli abbia chiarito la necessità di una prova documentale.
Il collocamento del minore deve essere con la madre nella sua residenza di Macello (TO)
Regione Stella 32.
Quanto al contratto di locazione depositato dal in data 2.12.2024 sottoscritto in data P_
1.12.2024 per un appartamento in via Valsesia, si osserva che il contratto non è stato registrato e che dovrà essere data prova della sua regolarità ed effettività con il deposito della registrazione e del versamento dei canoni di locazione alla signora locatrice. CP_4
Il padre potrà vedere il figlio previo accordo con la madre e, in caso di mancato accordo, due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera. Vista la residenza del minore a Macello, al fine di accelerare il viaggio paterno, deve disporsi che sia la madre a portare alla stazione Per_1
di Torino il sabato mattina entro le ore 10 ed a consegnarlo al padre e che sia sempre la madre la domenica sera entro le ore 18 a ritirarlo dal padre sempre presso la stazione. Sul punto si sottolinea che il padre alla udienza del settembre 2024 si era dichiarato d'accordo con la proposta materna a portare il minore a Torino per agevolare il viaggio del padre ed aveva verbalizzato: “se il bambino va
a Torino per me è meglio. Potrei pagare € 150 al mese oltre alle spese extra come da protocollo del
Tribunale di Milano. Il contributo unico per la famiglia lo prende la madre e mi va bene. Quanto alle vacanze estive chiedo un periodo standard di 2 settimane e anche per Natale e Pasqua vacanze standard compatibilmente con l'avere io una casa”.
pagina 8 di 17 Devono anche stabilirsi i periodi delle vacanze estive e natalizie. In assenza di accordo tra le parti, il padre potrà stare con il figlio due settimane anche non consecutive in periodi concordati con la madre entro il 31.5.2024 e sempre che dia alla madre precise indicazioni su dove porterà il figlio.
Durante le vacanze natalizie potrà stare con una settimana da concordare con la madre, in Per_1 assenza di accordo, per quest'anno 2024, dal 30 dicembre al 6 gennaio sempre se sarà in grado di dare alla madre precise indicazioni e rassicurazioni su dove porterà il figlio.
Quanto al contributo di mantenimento paterno di osserva che il ha dichiarato alla P_ udienza del 11.9.2024: “Lavoro sempre presso la Milano Ristorazione da dicembre 2023, presso la sede come magazziniere, con orario di lavoro full time dalle 7 alle 16.00 con un reddito di €
1100/1200 netti al mese, già detratta la cessione del quinto di € 110. Lavoro regolare anche con
[...]
come stuard. Seguo le partite di calcio del Milan e devo garantire la sicurezza. Lavoro a CP_5 chiamata, con contratto rinnovato di tre mesi per volta, per il campionato e guadagno € 50/52 a partita netti. Ci sono circa 6/7 partite al mese. Ho iniziato questa estate un nuovo lavoro con Security
Milano che garantisce la sicurezza nei vari eventi. Guadagno 7 euro all'ora netti e ho lavorato circa
80 ore in 8 giorni per circa 9/10 ore al giorno. Questo ritmo non posso sostenerlo a lungo. Posso guadagnare circa 500 euro al mese”.
Per la verità esaminando l'estratto conto ultimo depositato dalla difesa del resistente che si riferisce al secondo trimestre 2024 (doc 15) si evince che il ha incassato tre mensilità di P_
stipendio dalla Milano Ristorazione per complessivi € 4.116 ed ha incassato altre somme, non solo da
per € 4.579, per complessivi € 8.695 che divisi per 3 mesi portano ad una media mensile di CP_6
€ 2.898 al mese. Nel primo trimestre del 2024 (doc 14) gli introiti ulteriori, oltre allo stipendio della
Milano Ristorazione, sono stati di € 1.573.
Si ritiene pertanto che le entrate del gli consentano, ovvero gli impongano, di P_
contribuire in maniera maggiormente significativa alle esigenze del figlio rispetto ai 150 euro mensili che si è reso disponibile a versare. Tenuto anche conto dell'esborso di €700 mensile per la locazione e di quanto deve spendere per il viaggio a Torino e per trascorrere una notte con il figlio (si vedano prospetti depositati dalla ricorrente con le note scritte in data 12.11.2024, e si sottolinea che è noto che la formula Airbnb consente anche esborsi inferiori), pare equo porre a carico del padre la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle sole spese mediche e scolastiche ed extrascolastiche come meglio
pagina 9 di 17 in dispositivo. La decorrenza della debenza deve risalire alla domanda e quindi da febbraio 2024 ex art. 473 bis .22.
Rilevato che nessuna parte ha chiesto l'assunzione di prove,
Ritenuto però necessario, prima della fine del giudizio procedere all'ascolto del minore ex art.
473 bis .4 e 5 c.p.c.
P.Q.M.
1. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre -confermando Per_1
l'autorizzazione della stessa a trasferirsi in provincia di Torino con il figlio- presso la quale rimarrà collocato nell'abitazione di Macello (Torino) Regione Stella 32 dove è stata fissata la sua residenza anagrafica;
la madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio. Il padre ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse,
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio previo accordo con la madre e, in caso di mancato accordo, due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera: sarà la madre a portare alla stazione di Torino il sabato mattina entro le ore 10 ed a consegnarlo al padre e Per_1
sarà sempre la madre la domenica sera entro le ore 18 a ritirarlo dal padre sempre presso la stazione;
quanto alle vacanze, estive e natalizie, in assenza di accordo tra le parti, il padre potrà stare con il figlio in estate due settimane anche non consecutive in periodi concordati con la madre entro il
31.5.2024 di ogni anno e sempre che dia alla madre precise indicazioni su dove porterà il figlio;
durante le vacanze natalizie potrà stare con una settimana da concordare con la madre, in Per_1 assenza di accordo, per quest'anno 2024, dal 30 dicembre al 6 gennaio sempre se sarà in grado di dare alla madre precise indicazioni su dove porterà il figlio,
4. Dispone che il padre debba versare a titolo di contributo di mantenimento per il figlio entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal rateo di febbraio 2024 la somma mensile di € 300,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a dicembre 2025,
pagina 10 di 17
9. Dispone che il padre contribuisca a sostenere il 50% delle spese extra per il figlio come da
Linee Guida del Tribunale della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: (…)
10. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia integralmente percepito dalla madre” e rinviava la causa per l'ascolto del minore all'udienza del 5.2.2025 anticipando che all'esito sarebbe stato concesso un breve rinvio per discussione orale e rimessione della causa al collegio per la decisione, alla suddetta udienza il Presidente relatore procedeva all'ascolto del minore e all'esito Per_1
concedeva termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 27.03.2025, con ordinanza del 27.03.2025 il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera del consiglio del 14.04.2025.
Considerato che
La responsabilità genitoriale
- Il Tribunale non può che confermare le considerazioni già esposte con l'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc che hanno portato alla statuizione dell'affido super-esclusivo del minore Per_1
alla madre.
Infatti, nel corso del presente procedimento è stato possibile appurare, letti gli atti causa e assunte le dichiarazioni ampiamente rilasciate dalle parti nonché dallo stesso minore, sentito dal
Presidente relatore all'udienza del 05.02.2025, che è la madre a rappresentare l'unico punto di riferimento genitoriale per il figlio, in quanto è ella che, dal momento della separazione con il avvenuta nel 2015, si è sempre presa cura di con continuità e sotto ogni Parte_2 Per_1
punto di vista, affettivo ed economico. Il padre, infatti, anche anteriormente al trasferimento del minore a Torino, avvenuta solo l'estate scorsa, cui quindi non può ricondursi alcun peggioramento nella sua relazione con il figlio, non è parso essere stato in grado di intrattenere, coltivare e curare un solido rapporto con il figlio, non avendo dal momento della separazione con la di lui madre fatto alcunché per prendersene cura, non solo dal punto di vista affettivo, essendo presente attivamente nella sua vita, ma anche dal punto di vista economico.
La relazione con il figlio non è mai stata stabile, anche per questioni personali del padre, che è caduto più volte in uno stato depressivo e si è trasferito dal 2020 al 2022 in Sardegna, sua terra pagina 11 di 17 di origine;
rientrato a Milano pare aver reperito una situazione abitativa (un box, seppur non del tutto credibile e non accertata) non idonea ad accogliere il figlio;
dal trasferimento a Torino del figlio il padre non ha più visto né chiesto di vedere (se non per una volta, poi saltata) il figlio.
Questa situazione del rapporto padre-figlio è stata confermata dallo stesso che sentito Per_1 dal Giudice ha dichiarato quanto segue: “Non vedo AP da un po', non mi manca molto. Non ho avuto mai un rapporto intimo con lui, non mi ricordo di aver avuto un bel rapporto con lui.
Non vorrei vederlo, non mi interessa, nelle ultime chiamate mi sono sentito un po' a disagio.
C'è stata una chiamata in cui mi aveva un po' sgridato, aveva scaricato un pò i suoi problemi su di me, mi ha un po' appesantito, diceva che non era colpa mia se non ci vedevamo ma che era colpa della mamma, e questa cosa mi ha messo a disagio. Per questo preferisco non parlargli.
Quando mi chiama non rispondo perché ho paura che dica di nuovo quelle cose. Mi chiama raramente. Da ultimo non gli sto più rispondendo.
Non voglio che mio padre parli male di mamma e dica che è colpa sua se non ci vediamo (…)
Se AP mi dicesse che verrebbe a trovarmi sabato non so cosa farei, lo direi a mamma, io non ci tengo molto a vederlo, non vorrei vederlo”.
Le dichiarazioni del minore sono apparse veritiere e non condizionate. È emerso chiaramente, allo stato, una importante difficoltà di nella relazione con il padre, che gli causa un Per_1
peso non indifferente, di cui il collegio ritiene che il minore debba essere alleggerito, essendo evidente che i problemi personali, l'instabilità, l'incostanza nonché l'inaffidabilità paterna abbiano avuto un importante riflesso negativo sul figlio.
Conclusivamente, pertanto, non può che confermarsi la valutazione in ordine alla circostanza che il non ha saputo fornire al figlio cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, P_
è stato lontano dal figlio per due anni e per i rimanenti anni lo ha visto in modo discontinuo, non ha neppure pensato di stabilirsi in una abitazione in cui poterlo ospitare e nulla o poco nulla ha versato alla madre per il suo mantenimento. Da ultimo, non si è mai recato dal figlio a
Torino per trovarlo, mostrando anche poco interesse in ordine alla valutazione sulle nuove abitudini di vita del figlio, che si è dichiarato comunque molto felice e sereno della nuova abitazione e del nuovo contesto “di campagna” in cui adesso vive.
pagina 12 di 17 L'affidamento condiviso, che impone ai genitori di concordare ed attuare congiuntamente il progetto genitoriale (Cass. 16593/2008), necessita di vicinanza, di conoscenza, di empatia tra genitori e figli che sole consentono di decidere per il meglio quanto necessario per la loro vita.
La valutazione circa la possibilità di attuare tale regime deve essere effettuata tenendo conto, in base ad elementi concreti, delle capacità del genitore di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (Cass. 18817/15). Di contro può derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso quando emerga che il genitore abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, ovvero non provveda al mantenimento del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta (Cass. 26587/2009).
Pertanto, deve essere disposto l'affidamento super esclusivo alla madre affinché possa assumere nell'interesse del figlio tutte le decisioni significative per la vita del figlio anche quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio.
Una scelta differente, in particolare la scelta dell'affidamento esclusivo e non super esclusivo appare, allo stato, essere pregiudizievole per perché imporrebbe l'accordo con il padre Per_1
per tutte le decisioni più significative così rischiando, vista la sua lontananza fisica e la sua assenza da ogni progetto educativo per il figlio di paralizzare la vita dello stesso proprio sulle scelte di maggior importanza per la sua crescita, la sua salute e la sua formazione.
Di contro la madre è stata il solo genitore punto di riferimento per il minore che l'ha cresciuto e l'ha sostenuto moralmente ed economicamente in tutte le sue esigenze. Il rapporto con il figlio è saldo e consolidato, il minore in merito ha dichiarato: “Con la mamma abbiamo un rapporto molto stretto, io sono molto coccolone e la mamma mi coccola. Con i compiti a volte mi faccio aiutare, come per esempio in aritmetica. Quando torno a casa la mamma è sempre a casa”.
Non può neanche rimproverarsi alla madre, come già ritenuto, il comportamento relativo al cambio di residenza, senza aver atteso l'autorizzazione del giudice e senza l'adesione del padre, poiché deve considerarsi che ella si è sposata, che il marito lavora stabilmente da anni vicino a
Torino, che ella doveva provvedere da sola a tutte le esigenze del figlio con grandi sacrifici economici e che la soluzione intrapresa le consente di avere una situazione personale ed pagina 13 di 17 economica più stabile potendo contare sull'appoggio del marito morale, organizzativo ed economico, con vantaggio anche per il figlio minore.
Il del resto, pur continuando ad opporsi all'affidamento esclusivo alla madre, ha P_
continuato con i suoi comportamenti fino all'ultimo a trascurare il figlio, sostenendo solo a parole di essere un padre presente e di aver mantenuto il figlio, ma di fatto senza mai dare prova di esserci e di provvedere nemmeno ad alcuna delle sue spese.
- Quanto al collocamento del minore questo deve essere confermato presso la madre nella sua residenza di Macello (TO) Regione Stella 32.
- In merito alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, allo stato, attesa anche la posizione del figlio sul punto, non può che disporsi che queste avvengano solo previo accordo con la madre e tenuti in considerazione i desiderata di Per_1
Il contributo di mantenimento
- Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione –fino a quando la loro età lo richieda– di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza
17089/2013).
- Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ed il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri suddetti, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
- Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
pagina 14 di 17 - alle capacità economiche dei genitori: il resistente lavora presso la Milano Ristorazione da dicembre 2023, coma magazziniere, con un reddito di 1.100/1.200 euro al mese (al netto della cessione di un quinto gravante sullo stesso). Ha dichiarato di aver un altro lavoro regolare con come stuard, ossia un lavoro a chiamata con contratto rinnovato di CP_5
tre mesi per volta, guadagnando 50 euro a partita (segue le partite di calcio del Milan garantendo la sicurezza). Ha dichiarato, altresì, di aver iniziato un nuovo lavoro con la
Security Milano, che garantisce sicurezza nei vari aventi per euro 7 all'ora netti. Vive in un'abitazione a Milano condotta in locazione con pagamento di un canone mensile di
700,00 euro mensili (risulta depositato il relativo contratto registrato). La ricorrente lavora come caporeparto del Carrefour al punto vendita di Torino, in Via Madama Cristina con un stipendio netto mensile di circa 1500 euro (l'ultima dichiarazione dei redditi depositata è il
730/2023 il cui reddito lordo ivi risultante detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta alla somma sopra riportata). Vive nella casa di Macello acquistata in comproprietà con il marito.
- all'attuale assenza di permanenza della minore con il padre e quindi di mantenimento diretto e alla circostanza che il padre non contribuisce neanche alle esigenze abitative del figlio, che vive in un'abitazione di proprietà della madre e del di lei marito;
- alle necessità del minore che, oltre a frequentare la scuola, pratica maneggio;
- che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario, e che pertanto non può accogliersi la insistita domanda del resistente di non porre a suo carico alcun contributo di mantenimento indiretto per il figlio (tra l'altro non essendovi mantenimento diretto), ma solo la contribuzione al 50% delle spese straordinarie (cui peraltro non risulta fino ad oggi aver mai contribuito),
- che quanto addotto dal padre a giustificazione della sua domanda non può sicuramente essere preso in considerazione, in quanto gli spostamenti Milano-Torino e ritorno che egli dovrebbe affrontare (che tuttavia allo stato non sono mai avvenuti, a fronte del trasferimento del figlio avvenuto nell'estate del 2024), non comportano sicuramente esborsi tali da azzerare le sue risorse economiche e da portare alla impossibilità di contribuire al mantenimento del figlio, che pagina 15 di 17 comunque è un obbligo di legge e grava sui genitori anche qualora siano privi di un'occupazione lavorativa,
- che del resto il oltre ad avere una stabile occupazione è dotato di un'idonea capacità Parte_2
lavorativa che gli consente di ampliare il proprio impegno nel settore, come quello della security, in cui c'è sicuramente una domanda importante potendo quindi incrementare i propri redditi fissi mensili, come ha già dato prova di poter fare viste le sue dichiarazioni rilasciate alla udienza dell'11.9.2024,
- che devono sicuramente poi richiamarsi le valutazioni già espresse nell'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc in merito all'analisi degli estratti conto depositati dal dai quali si è Parte_2
evinto che egli percepisce somme dalle sue attività lavorative tali da consentirgli, oltre che imporgli, di contribuire in modo significativo alle esigenze del figlio, con una somma sicuramente superiore anche a quella di 150,00 euro mensili che lo stesso si è dichiarato disponibile a versare all'udienza dell'11.09.2024 (vedi ordinanza del 24.12.2024 sopra trascritta),
- che il padre non risulta aver mai contribuito alle spese straordinarie per il figlio, nonostante la madre abbia riportato di aver sostenuto e di sostenere costi importanti per il figlio (“Ora vi è la spesa del dentista per l'apparecchio con costi di 3000 o 4000 euro. Tre anni fa ho sostenuto costi per circa 2000 euro per le visite neuropsichiatriche, psicologiche e tutto quanto necessario per accertare la DSA (disturbo selettivo dell'attenzione) di Devo rifare le Per_1
visite in Piemonte con la ASL per avere un insegnante di sostegno a scuola. Nel 2017 ho pagato
4000 euro circa per un intervento alla bocca di che ho pagato tutto io. Ho sempre Per_1 pagato solo tutto io”, vedi verbale udienza dell'11.09.2024)
- che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta quindi il Collegio a ritenere di porre a carico del padre una somma da versare alla madre per il mantenimento del figlio, Pt_3
comprensiva quindi anche di una quota per le spese straordinarie che si ritiene equo quantificare in euro 350,00 mensili.
Con riferimento alle spese processuali
Vista la integrale soccombenza del dovrà questi essere condannato alla rifusione Parte_2
integrale delle spese a favore della che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Parte_1
pagina 16 di 17 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria:
1. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre -confermando Per_1
l'autorizzazione della stessa a trasferirsi in provincia di Torino con il figlio- presso la quale rimarrà collocato nell'abitazione di Macello (Torino) Regione Stella 32 dove è stata fissata la sua residenza anagrafica;
la madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio. Il padre ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse,
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio previo accordo con la madre, tenuti in considerazione i desiderata del minore,
3. Dispone che il padre debba versare a titolo di contributo di mantenimento per il figlio entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, a decorrere dal rateo di maggio 2025, oltre alla Pt_3
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con prossima rivalutazione a maggio , 026,
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia integralmente percepito dalla madre.
6. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della che si Parte_2 Parte_1
liquidano in euro 7.052,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 14.05.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 27.03.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 14.05.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. MONTANARI MARTINA e dall'avv. BERGAMO GUIDO con studio in VIA SPARTACO, 38 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/11/1978, rappresentato e difeso dall'avv. PERILLO ANDREA con studio in VIA CASSIA, 1280
ROMA presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 17 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13.03.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
In via principale, nel merito:
- confermare l'affido super-esclusivo in favore della ricorrente già disposto nell'ordinanza emessa il
24 dicembre 2024, per tutti i motivi già esposti in fatto e in diritto e confermare la somma a titolo di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, che il Per_1
sig. dovrà corrispondere, oltre il 50% delle spese extra;
P_
In via subordinata:
- disporre l'affido esclusivo in favore della ricorrente e un mantenimento per il figlio pari ad € Per_1
300,00 che il sig. dovrà corrispondere, oltre il 50% delle spese extra;
P_
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite.
Per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica dell'ordinanza del 24/12/2024 disporre le seguenti condizioni:
• Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascun genitore separatamente.
Nei relativi periodi di permanenza nelle rispettive abitazioni, i genitori provvederanno alla cura del figlio ed al rispetto della normale routine delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate.
pagina 2 di 17 • Il padre potrà vedere e frequentare il figlio quando vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore, concordando preventivamente con la madre i tempi ed i modi ed in caso di disaccordo secondo le modalità previste nell'ordinanza del 24/12/2024.
• Il Sig. in considerazione delle notevoli spese di viaggio che dovrà affrontare per visitare il P_
figlio, verserà alla Sig.ra il 50% alle spese straordinarie;
qualora la spesa sia sostenuta da Parte_1 uno solo dei genitori, l'altro sarà tenuto al rimborso pro quota entro cinque giorni dalla richiesta
Si depositano le buste paga 2024 e 2025 del sig. al fine di aggiornare la posizione sul P_
reddito e a dimostrazione di quanto sopra indicato, sia relativamente al posto di lavoro fisso che a quello saltuario.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio conclusasi nel settembre del 2015 e dalla quale in data 06.09.2016 nasceva un figlio, Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori, con ricorso depositato in data 12.02.2024 la chiedeva in via principale che fosse Parte_1 disposto a suo favore l'affido super-esclusivo del figlio minore (ovvero in subordine l'affido esclusivo)
e che fosse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versandole la somma di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì che fosse autorizzato il trasferimento del minore a Torino, presso la nuova abitazione in comproprietà Per_1
con il marito, allegava che dal 2015 il padre nulla aveva versato per il mantenimento del figlio oltre al fatto che aveva visto il figlio solo uno o due volte al mese e solo per qualche ora e che solo da ultimo, dopo le sue insistenze, aveva iniziato a vederlo una volta a settimana per un paio d'ore, che il figlio, soprattutto nell'ultimo periodo, aveva espresso più volte il proprio disagio nell'incontrare il padre e la propria ferma volontà di non volerlo vedere, che attualmente non era nemmeno noto il domicilio del padre né il reddito percepito, che era ella ad essersi sempre presa esclusiva cura del figlio, sia sul pagina 3 di 17 piando educativo-affettivo sia economico, che ella aveva intrapreso una relazione sentimentale con il sig. con cui si sposava in data 27.01.2024, che era sua intenzione trasferirsi a Torino, Controparte_2
nella città natale del marito entro il mese di giugno 2024 e che per tale ragione aveva già provveduto a vendere la propria casa di , che, soprattutto in seguito alle celebrazione delle sue nozze e la CP_3
conseguente intenzione di trasferirsi a Torino, ella aveva riscontrato l'accentuarsi delle tensione nella relazione con il il quale ostacolava alcune decisioni da prendere in relazione al figlio, come il P_
rinnovo della carta di identità e assumeva comportamenti immaturi e irresponsabili che di fatto si erano riflettuti anche nella relazione con il figlio che non appariva più sereno nell'incontrarlo, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.06.2024, fissata con decreto del
21.03.2024, compariva la sola ricorrente e nessuno per il resistente, il presidente relatore verificava la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 in data 03.04.2024 e dopo aver sentito la ricorrente la quale dava conto del fatto che il padre vedeva con una certa regolarità il figlio nella giornata del sabato dalle ore 12 per qualche ora, pur non conoscendo il di lui recapito, invitava la ricorrente ed il di lei difensore a prendere contatto telefonico con il al fine di comunicargli la P_
pendenza del presente giudizio e la data della successiva udienza al fine di procurare la sua presenza in giudizio. Rinviava pertanto l'udienza alla data del 03.07.2024, in data 27.06.2024 si costituiva in giudizio il contestando quanto allegato in ricorso e P_ chiedendo il rigetto della domanda di trasferimento del minore a Torino, che fosse disposto l'affido condiviso del minore e la regolamentazione delle proprie frequentazioni con il figlio, che non fosse posto a suo carico alcun obbligo di mantenimento indiretto del figlio, ponendosi esclusivamente le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
allegava che egli aveva sempre visto il figlio e che non era vero che quest'ultimo manifestava disagio nell'incontrarlo, che aveva sempre contribuito al mantenimento del figlio versando alla madre delle somme in contanti, che la situazione tra le parti era sempre stata serena fino a quando la madre non aveva deciso di sposarsi e di trasferirsi a vivere a Torino, che egli non poteva accettare il trasferimento del figlio a
Torino dal momento che questo avrebbe inciso significativamente sul loro rapporto, all'udienza del 03.07.2024 comparivano entrambe le parti che venivano a lungo sentite dal
Presidente relatore e all'esito questi invitava le parti ad addivenire a un accordo “che possa offrire al minore una soluzione abitativa che tenga in considerazione, da un lato, i comportamenti posti in essere dalla madre, i quali, violativi dell'affidamento condiviso, hanno eliminato la possibilità di di Per_1
pagina 4 di 17 vivere in e di fatto hanno imposto una residenza in Provincia di Torino, e dall'altro lato, la CP_3
situazione del padre che attualmente vive in un box”. Autorizzava comunque l'iscrizione del minore alla scuola della nuova residenza della madre per non compromettere il suo diritto allo studio e per non violare l'obbligo scolastico impregiudicata ogni decisione del collegio e fissava nuova udienza di comparizione in data 11.09.2024, concedendo termine alle parti fino al 09.09.2024 per deposito di brevi note di aggiornamento sul progetto di vita del minore, alla suddetta udienza il resistente dichiarava allo stato di non opporsi al trasferimento del figlio con la madre a Torino, dal momento che non aveva un'abitazione atta ad accoglierlo e la ricorrente insisteva nella domande di cui al ricorso. Il Presidente relatore rinviava la causa sostituendola con il deposito con note scritte con termine per il deposito fino al 14.11.2024, disponendo il deposito di documentazione economico-reddituale delle parti e visto l'accordo delle parti sul trasferimento a
Macello (Torino) del minore autorizzava la madre al cambio di residenza di Per_1
depositate dalle parti le autorizzate note scritte, il Presidente relatore si riservava, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. depositata in data 24.12.2024 il Presidente relatore così disponeva:
“(…)
Alle udienze di prima comparizione tenutasi il 03/07/2024 ed l'11.9.2024 sono state ampiamente sentite le parti ed emergeva una situazione che dava poche possibilità di scelta atteso che la madre aveva venduto la casa che aveva in e aveva già acquistato una casa in provincia di CP_3
Torino, nel Comune di Macello, Regione Stella 32, in comproprietà con il marito e che il padre del minore viveva in un box in Milano in via Ripamonti che aveva preso in locazione. A fronte di tale situazione venivano invitati i genitori a concordare una soluzione abitativa per il minore che potesse dare allo stesso stabilità. Il padre quindi non si opponeva al trasferimento di con la madre Per_1
fino a che non avesse reperito una abitazione idonea ad ospitare il figlio, pertanto all'udienza dell'11.9.2024 veniva autorizza la madre al trasferimento ed al cambio di residenza di Per_1
Con le note scritte depositate da parte ricorrente nel termine assegnato in data il 12/11/2024, la stessa insisteva nelle domande di cui al ricorso. Parte resistente non depositava le note scritte autorizzate ma depositava, oltre il termine concesso, in data 02/12/2024, una breve nota con la quale riferiva di avere preso in locazione una casa in Milano in via Valsesia 8 al costo di euro 700 mensili
pagina 5 di 17 comprese le spese, depositava il contratto di locazione e dichiarava di essere disponibile a tenere stabilmente il bambino con sé.
Considerato in diritto
Emerge dalle stesse dichiarazioni delle parti che la relazione del padre con è sempre Per_1
stata discontinua. Dopo la separazione dalla nel 2015 il è caduto in un periodo Parte_1 P_
di depressione e la relazione con il figlio non è stata stabile ma veniva concordata di volta in volta con la madre. Nel 2020 il ha perso il lavoro, lo stato depressivo è ricomparso e si è trasferito in P_
Sardegna, sua terra di origine, dove è rimasto fino al 2022. Tornato a Milano ha vissuto in un box in via Ripamonti. Questo dato, però, non è certo, oltre che poco verosimile, non essendovi alcuna documentazione al riguardo e non essendo stato chiarito a quale titolo abbia detenuto detto immobile visto che non risultano esborsi per locazione. Ha trovato lavoro nel settembre 2022 a tempo indeterminato come operaio con la Milano Ristorazione, con un reddito di circa 1.100/ 1.200 mensili
(cfr. buste paga), ma non ha ritenuto di risolvere la sua situazione abitativa. Ha visto il figlio nei fine settimana qualche ora al pomeriggio mentre la madre era al lavoro. Dalle note scritte del difensore della emerge che dal trasferimento di a Macello, nell'estate del 2024, il padre non Parte_1 Per_1
ha più visto, né ha chiesto di vedere, se non per una volta, poi saltata, il figlio.
Si ritiene inoltre che il padre non abbia contribuito in maniera adeguata e con regolarità al mantenimento del minore. E' certo che non abbia mai fatto bonifici alla atteso che dagli Parte_1
estratti conto prodotti non si rinviene alcun bonifico alla stessa, malgrado emergano bonifici a favore di terze persone. Egli ha riferito in udienza che le spese da lui sostenute per il figlio, la metà delle spese ordinarie e straordinarie, siano state versate alla madre in contanti. Detto assunto non è stato provato, oltre che essere poco verosimile. La produzione degli estratti conto dai quali risultano alcuni prelievi di danaro non può certo costituire prova che quel danaro sia stato poi versato alla madre.
Anzi si evidenzia che prelievi in danaro risultano anche negli estratti conto nell'anno 2021 quando il era pacificamente in Sardegna e certamente non ha potuto dare danaro contante alla P_
. Pertanto i prelievi di danaro, sempre per somme modeste, evidentemente serviano allo Parte_1
stesso per esigenze personali. Neppure risultano versamenti alla madre in corso di causa. P_
Emerge conclusivamente che il non ha saputo fornire al figlio cura, educazione, P_
istruzione ed assistenza morale, è stato lontano dal figlio per due anni, e per i rimanenti anni lo ha
pagina 6 di 17 visto in modo discontinuo, non ha neppure pensato di stabilirsi in una abitazione in cui poterlo ospitare e nulla o poco nulla ha versato alla madre per il suo mantenimento.
L'affidamento condiviso, che impone ai genitori di concordare ed attuare congiuntamente il progetto genitoriale (Cass. 16593/2008), necessita di vicinanza, di conoscenza, di empatia tra genitori
e figli che sole consentono di decidere per il meglio quanto necessario per la loro vita. La valutazione circa la possibilità di attuare tale regime deve essere effettuata tenendo conto, in base ad elementi concreti, delle capacità del genitore di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (Cass. 18817/15). Di contro può derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso quando emerga che il genitore abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, ovvero non provveda al mantenimento del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta (Cass. 26587/2009).
Pertanto deve essere disposto l'affidamento super esclusivo alla madre affinché possa assumere nell'interesse del figlio tutte le decisioni significative per la vita del figlio anche quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio.
Una scelta differente, in particolare la scelta dell'affidamento esclusivo e non super esclusivo appare, allo stato, essere pregiudizievole per perché imporrebbe l'accordo con il padre per Per_1
tutte le decisioni più significative così rischiando, vista la sua lontananza fisica e la sua assenza da ogni progetto educativo per il figlio di paralizzare la vita dello stesso proprio sulle scelte di maggior importanza per la sua crescita, la sua salute e la sua formazione.
Di contro la madre è stata il solo genitore punto di riferimento per il minore che l'ha cresciuto
e l'ha sostenuto moralmente ed economicamente in tutte le sue esigenze. Né può stigmatizzarsi il suo comportamento relativo al cambio di residenza. Se è vero che ella non ha atteso l'autorizzazione del giudice e se non aveva raccolto l'adesione del padre, è anche vero che ella si è sposata, che il marito lavora stabilmente da anni vicino a Torino, che ella doveva provvedere da sola a tutte le esigenze del figlio con grandi sacrifici economici e che la soluzione intrapresa le consente di avere una situazione personale ed economica più stabile potendo contare sull'appoggio del marito, morale, organizzativo ed economico, con vantaggio anche per il figlio minore.
pagina 7 di 17 Convince del tutto della scelta adottata il comportamento paterno posto in essere in corso di causa.
Malgrado il giudizio in ordine all'affidamento fosse ancora da adottare e malgrado la sua posizione contraria al trasferimento di ed all'affidamento esclusivo alla madre, il Per_1 P_ ha trascurato il figlio per oltre 4 mesi (l'allegazione della madre nelle note scritte del 12.11.2024 non
è stata smentita dal nel termine concesso che, alla scadenza dello stesso, il 14.11.2024, non P_
ha nemmeno depositato note scritte). Questo comportamento di fatto e processuale assume un chiaro significato della instabilità paterna, della sua incostanza e della sua inaffidabilità: nelle udienze a gran voce ha sostenuto di essere un padre presente e di aver mantenuto il figlio, di fatto non ha dato prova di esserci e di provvedere nemmeno ad alcuna delle sue spese. Neppure ha compreso, quantomeno dall'inizio della causa -febbraio 2024-, che ogni versamento alla madre avrebbe dovuto essere tracciato e non è dubbio che il suo difensore gli abbia chiarito la necessità di una prova documentale.
Il collocamento del minore deve essere con la madre nella sua residenza di Macello (TO)
Regione Stella 32.
Quanto al contratto di locazione depositato dal in data 2.12.2024 sottoscritto in data P_
1.12.2024 per un appartamento in via Valsesia, si osserva che il contratto non è stato registrato e che dovrà essere data prova della sua regolarità ed effettività con il deposito della registrazione e del versamento dei canoni di locazione alla signora locatrice. CP_4
Il padre potrà vedere il figlio previo accordo con la madre e, in caso di mancato accordo, due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera. Vista la residenza del minore a Macello, al fine di accelerare il viaggio paterno, deve disporsi che sia la madre a portare alla stazione Per_1
di Torino il sabato mattina entro le ore 10 ed a consegnarlo al padre e che sia sempre la madre la domenica sera entro le ore 18 a ritirarlo dal padre sempre presso la stazione. Sul punto si sottolinea che il padre alla udienza del settembre 2024 si era dichiarato d'accordo con la proposta materna a portare il minore a Torino per agevolare il viaggio del padre ed aveva verbalizzato: “se il bambino va
a Torino per me è meglio. Potrei pagare € 150 al mese oltre alle spese extra come da protocollo del
Tribunale di Milano. Il contributo unico per la famiglia lo prende la madre e mi va bene. Quanto alle vacanze estive chiedo un periodo standard di 2 settimane e anche per Natale e Pasqua vacanze standard compatibilmente con l'avere io una casa”.
pagina 8 di 17 Devono anche stabilirsi i periodi delle vacanze estive e natalizie. In assenza di accordo tra le parti, il padre potrà stare con il figlio due settimane anche non consecutive in periodi concordati con la madre entro il 31.5.2024 e sempre che dia alla madre precise indicazioni su dove porterà il figlio.
Durante le vacanze natalizie potrà stare con una settimana da concordare con la madre, in Per_1 assenza di accordo, per quest'anno 2024, dal 30 dicembre al 6 gennaio sempre se sarà in grado di dare alla madre precise indicazioni e rassicurazioni su dove porterà il figlio.
Quanto al contributo di mantenimento paterno di osserva che il ha dichiarato alla P_ udienza del 11.9.2024: “Lavoro sempre presso la Milano Ristorazione da dicembre 2023, presso la sede come magazziniere, con orario di lavoro full time dalle 7 alle 16.00 con un reddito di €
1100/1200 netti al mese, già detratta la cessione del quinto di € 110. Lavoro regolare anche con
[...]
come stuard. Seguo le partite di calcio del Milan e devo garantire la sicurezza. Lavoro a CP_5 chiamata, con contratto rinnovato di tre mesi per volta, per il campionato e guadagno € 50/52 a partita netti. Ci sono circa 6/7 partite al mese. Ho iniziato questa estate un nuovo lavoro con Security
Milano che garantisce la sicurezza nei vari eventi. Guadagno 7 euro all'ora netti e ho lavorato circa
80 ore in 8 giorni per circa 9/10 ore al giorno. Questo ritmo non posso sostenerlo a lungo. Posso guadagnare circa 500 euro al mese”.
Per la verità esaminando l'estratto conto ultimo depositato dalla difesa del resistente che si riferisce al secondo trimestre 2024 (doc 15) si evince che il ha incassato tre mensilità di P_
stipendio dalla Milano Ristorazione per complessivi € 4.116 ed ha incassato altre somme, non solo da
per € 4.579, per complessivi € 8.695 che divisi per 3 mesi portano ad una media mensile di CP_6
€ 2.898 al mese. Nel primo trimestre del 2024 (doc 14) gli introiti ulteriori, oltre allo stipendio della
Milano Ristorazione, sono stati di € 1.573.
Si ritiene pertanto che le entrate del gli consentano, ovvero gli impongano, di P_
contribuire in maniera maggiormente significativa alle esigenze del figlio rispetto ai 150 euro mensili che si è reso disponibile a versare. Tenuto anche conto dell'esborso di €700 mensile per la locazione e di quanto deve spendere per il viaggio a Torino e per trascorrere una notte con il figlio (si vedano prospetti depositati dalla ricorrente con le note scritte in data 12.11.2024, e si sottolinea che è noto che la formula Airbnb consente anche esborsi inferiori), pare equo porre a carico del padre la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle sole spese mediche e scolastiche ed extrascolastiche come meglio
pagina 9 di 17 in dispositivo. La decorrenza della debenza deve risalire alla domanda e quindi da febbraio 2024 ex art. 473 bis .22.
Rilevato che nessuna parte ha chiesto l'assunzione di prove,
Ritenuto però necessario, prima della fine del giudizio procedere all'ascolto del minore ex art.
473 bis .4 e 5 c.p.c.
P.Q.M.
1. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre -confermando Per_1
l'autorizzazione della stessa a trasferirsi in provincia di Torino con il figlio- presso la quale rimarrà collocato nell'abitazione di Macello (Torino) Regione Stella 32 dove è stata fissata la sua residenza anagrafica;
la madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio. Il padre ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse,
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio previo accordo con la madre e, in caso di mancato accordo, due fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica sera: sarà la madre a portare alla stazione di Torino il sabato mattina entro le ore 10 ed a consegnarlo al padre e Per_1
sarà sempre la madre la domenica sera entro le ore 18 a ritirarlo dal padre sempre presso la stazione;
quanto alle vacanze, estive e natalizie, in assenza di accordo tra le parti, il padre potrà stare con il figlio in estate due settimane anche non consecutive in periodi concordati con la madre entro il
31.5.2024 di ogni anno e sempre che dia alla madre precise indicazioni su dove porterà il figlio;
durante le vacanze natalizie potrà stare con una settimana da concordare con la madre, in Per_1 assenza di accordo, per quest'anno 2024, dal 30 dicembre al 6 gennaio sempre se sarà in grado di dare alla madre precise indicazioni su dove porterà il figlio,
4. Dispone che il padre debba versare a titolo di contributo di mantenimento per il figlio entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal rateo di febbraio 2024 la somma mensile di € 300,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a dicembre 2025,
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9. Dispone che il padre contribuisca a sostenere il 50% delle spese extra per il figlio come da
Linee Guida del Tribunale della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: (…)
10. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia integralmente percepito dalla madre” e rinviava la causa per l'ascolto del minore all'udienza del 5.2.2025 anticipando che all'esito sarebbe stato concesso un breve rinvio per discussione orale e rimessione della causa al collegio per la decisione, alla suddetta udienza il Presidente relatore procedeva all'ascolto del minore e all'esito Per_1
concedeva termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 27.03.2025, con ordinanza del 27.03.2025 il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera del consiglio del 14.04.2025.
Considerato che
La responsabilità genitoriale
- Il Tribunale non può che confermare le considerazioni già esposte con l'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc che hanno portato alla statuizione dell'affido super-esclusivo del minore Per_1
alla madre.
Infatti, nel corso del presente procedimento è stato possibile appurare, letti gli atti causa e assunte le dichiarazioni ampiamente rilasciate dalle parti nonché dallo stesso minore, sentito dal
Presidente relatore all'udienza del 05.02.2025, che è la madre a rappresentare l'unico punto di riferimento genitoriale per il figlio, in quanto è ella che, dal momento della separazione con il avvenuta nel 2015, si è sempre presa cura di con continuità e sotto ogni Parte_2 Per_1
punto di vista, affettivo ed economico. Il padre, infatti, anche anteriormente al trasferimento del minore a Torino, avvenuta solo l'estate scorsa, cui quindi non può ricondursi alcun peggioramento nella sua relazione con il figlio, non è parso essere stato in grado di intrattenere, coltivare e curare un solido rapporto con il figlio, non avendo dal momento della separazione con la di lui madre fatto alcunché per prendersene cura, non solo dal punto di vista affettivo, essendo presente attivamente nella sua vita, ma anche dal punto di vista economico.
La relazione con il figlio non è mai stata stabile, anche per questioni personali del padre, che è caduto più volte in uno stato depressivo e si è trasferito dal 2020 al 2022 in Sardegna, sua terra pagina 11 di 17 di origine;
rientrato a Milano pare aver reperito una situazione abitativa (un box, seppur non del tutto credibile e non accertata) non idonea ad accogliere il figlio;
dal trasferimento a Torino del figlio il padre non ha più visto né chiesto di vedere (se non per una volta, poi saltata) il figlio.
Questa situazione del rapporto padre-figlio è stata confermata dallo stesso che sentito Per_1 dal Giudice ha dichiarato quanto segue: “Non vedo AP da un po', non mi manca molto. Non ho avuto mai un rapporto intimo con lui, non mi ricordo di aver avuto un bel rapporto con lui.
Non vorrei vederlo, non mi interessa, nelle ultime chiamate mi sono sentito un po' a disagio.
C'è stata una chiamata in cui mi aveva un po' sgridato, aveva scaricato un pò i suoi problemi su di me, mi ha un po' appesantito, diceva che non era colpa mia se non ci vedevamo ma che era colpa della mamma, e questa cosa mi ha messo a disagio. Per questo preferisco non parlargli.
Quando mi chiama non rispondo perché ho paura che dica di nuovo quelle cose. Mi chiama raramente. Da ultimo non gli sto più rispondendo.
Non voglio che mio padre parli male di mamma e dica che è colpa sua se non ci vediamo (…)
Se AP mi dicesse che verrebbe a trovarmi sabato non so cosa farei, lo direi a mamma, io non ci tengo molto a vederlo, non vorrei vederlo”.
Le dichiarazioni del minore sono apparse veritiere e non condizionate. È emerso chiaramente, allo stato, una importante difficoltà di nella relazione con il padre, che gli causa un Per_1
peso non indifferente, di cui il collegio ritiene che il minore debba essere alleggerito, essendo evidente che i problemi personali, l'instabilità, l'incostanza nonché l'inaffidabilità paterna abbiano avuto un importante riflesso negativo sul figlio.
Conclusivamente, pertanto, non può che confermarsi la valutazione in ordine alla circostanza che il non ha saputo fornire al figlio cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, P_
è stato lontano dal figlio per due anni e per i rimanenti anni lo ha visto in modo discontinuo, non ha neppure pensato di stabilirsi in una abitazione in cui poterlo ospitare e nulla o poco nulla ha versato alla madre per il suo mantenimento. Da ultimo, non si è mai recato dal figlio a
Torino per trovarlo, mostrando anche poco interesse in ordine alla valutazione sulle nuove abitudini di vita del figlio, che si è dichiarato comunque molto felice e sereno della nuova abitazione e del nuovo contesto “di campagna” in cui adesso vive.
pagina 12 di 17 L'affidamento condiviso, che impone ai genitori di concordare ed attuare congiuntamente il progetto genitoriale (Cass. 16593/2008), necessita di vicinanza, di conoscenza, di empatia tra genitori e figli che sole consentono di decidere per il meglio quanto necessario per la loro vita.
La valutazione circa la possibilità di attuare tale regime deve essere effettuata tenendo conto, in base ad elementi concreti, delle capacità del genitore di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (Cass. 18817/15). Di contro può derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso quando emerga che il genitore abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, ovvero non provveda al mantenimento del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta (Cass. 26587/2009).
Pertanto, deve essere disposto l'affidamento super esclusivo alla madre affinché possa assumere nell'interesse del figlio tutte le decisioni significative per la vita del figlio anche quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio.
Una scelta differente, in particolare la scelta dell'affidamento esclusivo e non super esclusivo appare, allo stato, essere pregiudizievole per perché imporrebbe l'accordo con il padre Per_1
per tutte le decisioni più significative così rischiando, vista la sua lontananza fisica e la sua assenza da ogni progetto educativo per il figlio di paralizzare la vita dello stesso proprio sulle scelte di maggior importanza per la sua crescita, la sua salute e la sua formazione.
Di contro la madre è stata il solo genitore punto di riferimento per il minore che l'ha cresciuto e l'ha sostenuto moralmente ed economicamente in tutte le sue esigenze. Il rapporto con il figlio è saldo e consolidato, il minore in merito ha dichiarato: “Con la mamma abbiamo un rapporto molto stretto, io sono molto coccolone e la mamma mi coccola. Con i compiti a volte mi faccio aiutare, come per esempio in aritmetica. Quando torno a casa la mamma è sempre a casa”.
Non può neanche rimproverarsi alla madre, come già ritenuto, il comportamento relativo al cambio di residenza, senza aver atteso l'autorizzazione del giudice e senza l'adesione del padre, poiché deve considerarsi che ella si è sposata, che il marito lavora stabilmente da anni vicino a
Torino, che ella doveva provvedere da sola a tutte le esigenze del figlio con grandi sacrifici economici e che la soluzione intrapresa le consente di avere una situazione personale ed pagina 13 di 17 economica più stabile potendo contare sull'appoggio del marito morale, organizzativo ed economico, con vantaggio anche per il figlio minore.
Il del resto, pur continuando ad opporsi all'affidamento esclusivo alla madre, ha P_
continuato con i suoi comportamenti fino all'ultimo a trascurare il figlio, sostenendo solo a parole di essere un padre presente e di aver mantenuto il figlio, ma di fatto senza mai dare prova di esserci e di provvedere nemmeno ad alcuna delle sue spese.
- Quanto al collocamento del minore questo deve essere confermato presso la madre nella sua residenza di Macello (TO) Regione Stella 32.
- In merito alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, allo stato, attesa anche la posizione del figlio sul punto, non può che disporsi che queste avvengano solo previo accordo con la madre e tenuti in considerazione i desiderata di Per_1
Il contributo di mantenimento
- Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione –fino a quando la loro età lo richieda– di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza
17089/2013).
- Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ed il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri suddetti, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
- Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
pagina 14 di 17 - alle capacità economiche dei genitori: il resistente lavora presso la Milano Ristorazione da dicembre 2023, coma magazziniere, con un reddito di 1.100/1.200 euro al mese (al netto della cessione di un quinto gravante sullo stesso). Ha dichiarato di aver un altro lavoro regolare con come stuard, ossia un lavoro a chiamata con contratto rinnovato di CP_5
tre mesi per volta, guadagnando 50 euro a partita (segue le partite di calcio del Milan garantendo la sicurezza). Ha dichiarato, altresì, di aver iniziato un nuovo lavoro con la
Security Milano, che garantisce sicurezza nei vari aventi per euro 7 all'ora netti. Vive in un'abitazione a Milano condotta in locazione con pagamento di un canone mensile di
700,00 euro mensili (risulta depositato il relativo contratto registrato). La ricorrente lavora come caporeparto del Carrefour al punto vendita di Torino, in Via Madama Cristina con un stipendio netto mensile di circa 1500 euro (l'ultima dichiarazione dei redditi depositata è il
730/2023 il cui reddito lordo ivi risultante detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta alla somma sopra riportata). Vive nella casa di Macello acquistata in comproprietà con il marito.
- all'attuale assenza di permanenza della minore con il padre e quindi di mantenimento diretto e alla circostanza che il padre non contribuisce neanche alle esigenze abitative del figlio, che vive in un'abitazione di proprietà della madre e del di lei marito;
- alle necessità del minore che, oltre a frequentare la scuola, pratica maneggio;
- che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario, e che pertanto non può accogliersi la insistita domanda del resistente di non porre a suo carico alcun contributo di mantenimento indiretto per il figlio (tra l'altro non essendovi mantenimento diretto), ma solo la contribuzione al 50% delle spese straordinarie (cui peraltro non risulta fino ad oggi aver mai contribuito),
- che quanto addotto dal padre a giustificazione della sua domanda non può sicuramente essere preso in considerazione, in quanto gli spostamenti Milano-Torino e ritorno che egli dovrebbe affrontare (che tuttavia allo stato non sono mai avvenuti, a fronte del trasferimento del figlio avvenuto nell'estate del 2024), non comportano sicuramente esborsi tali da azzerare le sue risorse economiche e da portare alla impossibilità di contribuire al mantenimento del figlio, che pagina 15 di 17 comunque è un obbligo di legge e grava sui genitori anche qualora siano privi di un'occupazione lavorativa,
- che del resto il oltre ad avere una stabile occupazione è dotato di un'idonea capacità Parte_2
lavorativa che gli consente di ampliare il proprio impegno nel settore, come quello della security, in cui c'è sicuramente una domanda importante potendo quindi incrementare i propri redditi fissi mensili, come ha già dato prova di poter fare viste le sue dichiarazioni rilasciate alla udienza dell'11.9.2024,
- che devono sicuramente poi richiamarsi le valutazioni già espresse nell'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc in merito all'analisi degli estratti conto depositati dal dai quali si è Parte_2
evinto che egli percepisce somme dalle sue attività lavorative tali da consentirgli, oltre che imporgli, di contribuire in modo significativo alle esigenze del figlio, con una somma sicuramente superiore anche a quella di 150,00 euro mensili che lo stesso si è dichiarato disponibile a versare all'udienza dell'11.09.2024 (vedi ordinanza del 24.12.2024 sopra trascritta),
- che il padre non risulta aver mai contribuito alle spese straordinarie per il figlio, nonostante la madre abbia riportato di aver sostenuto e di sostenere costi importanti per il figlio (“Ora vi è la spesa del dentista per l'apparecchio con costi di 3000 o 4000 euro. Tre anni fa ho sostenuto costi per circa 2000 euro per le visite neuropsichiatriche, psicologiche e tutto quanto necessario per accertare la DSA (disturbo selettivo dell'attenzione) di Devo rifare le Per_1
visite in Piemonte con la ASL per avere un insegnante di sostegno a scuola. Nel 2017 ho pagato
4000 euro circa per un intervento alla bocca di che ho pagato tutto io. Ho sempre Per_1 pagato solo tutto io”, vedi verbale udienza dell'11.09.2024)
- che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta quindi il Collegio a ritenere di porre a carico del padre una somma da versare alla madre per il mantenimento del figlio, Pt_3
comprensiva quindi anche di una quota per le spese straordinarie che si ritiene equo quantificare in euro 350,00 mensili.
Con riferimento alle spese processuali
Vista la integrale soccombenza del dovrà questi essere condannato alla rifusione Parte_2
integrale delle spese a favore della che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Parte_1
pagina 16 di 17 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria:
1. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre -confermando Per_1
l'autorizzazione della stessa a trasferirsi in provincia di Torino con il figlio- presso la quale rimarrà collocato nell'abitazione di Macello (Torino) Regione Stella 32 dove è stata fissata la sua residenza anagrafica;
la madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio. Il padre ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse,
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio previo accordo con la madre, tenuti in considerazione i desiderata del minore,
3. Dispone che il padre debba versare a titolo di contributo di mantenimento per il figlio entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, a decorrere dal rateo di maggio 2025, oltre alla Pt_3
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con prossima rivalutazione a maggio , 026,
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia integralmente percepito dalla madre.
6. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della che si Parte_2 Parte_1
liquidano in euro 7.052,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 14.05.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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