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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 465/2021
a cui è riunita la causa iscritta al N.R.G. 2968/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 465/2021 a cui è riunita la causa iscritta al N.R.G.
2968/2021
promossa da:
Parte_1 titolare della omonima ditta individuale Parte_1
(Avv. Cinzia Montanari)
ATTORE nella causa iscritta al R.G.N. 465/2021
Nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Carlo Dell'Aiuto e Avv. Roberta Muscari Tomajoli)
CONVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 465/2021
e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Riccardo Benassi e Avv. Roberto Benassi)
INTERVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 465/2021 avente ad oggetto: solo danni a cose alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.r.g. 2968/2021
promossa da:
GIÀ SA. Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(Avv. Alessandro Fantini)
ATTRICE nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
Nei confronti di CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Massimiliano Torre)
CONVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
e
CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Cinzia Montanari)
CONVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
e
Parte_1 , titolare della omonima ditta individuale Parte_1 و
(Avv. Cinzia Montanari)
CONVENUTO nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Carlo Dell'Aiuto e Avv. Roberta Muscari Tomajoli)
CONVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Marco Turci e Avv. Micaela Bosi Picchiotti) TERZA CHIAMATA nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
Avente ad oggetto: spedizione - trasporto
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio (procedimento iscritto al r.g.n. 465/2021) Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nella notte tra il 28.10.2020 e il
29.10.2020.
A fondamento della propria domanda, Parte_1 deduceva che aveva come oggetto sociale
"autotrasporto merci per conto terzi" ed era proprietaria di mezzi autostradali pesanti;
che era azionista di CP_4 che gestiva direttamente, con la sua struttura commerciale e operativa,
l'attività delle imprese associate;
che CP_4 aveva ricevuto l'incarico di effettuare un trasporto eccezionale di una pressa delle dimensioni di 23 m. di lunghezza, 5,90 m. di altezza e 2,55 m. di larghezza da Marina di Carrara a Viareggio;
che CP_4 aveva affidato a Controparte_5 il che lo avevaservizio di scorta tecnica e aveva incaricato per l'esecuzione del trasporto Parte_1
,
effettuato con un mezzo di sua proprietà, semirimorchio targato AF78101, e con un trattore stradale targato FL549BR di proprietà di Fraer CP_6 che CP_4 aveva richiesto alle Autorità Parte_1 ; che il Servizio di Coordinamentopreposte il rilascio dei permessi in nome e per conto di
L.L.P.P. Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile - Ufficio
Trasporti, previo nulla osta della Polizia Municipale, aveva rilasciato l'autorizzazione n. 102/2020,
indicando il percorso da seguire (poi modificato tramite rettificazione dell'autorizzazione anzidetta)
e prescrivendo l'obbligatorietà della scorta tecnica;
che dall'autorizzazione sopraindicata risultava che la scorta tecnica doveva “osservare le disposizioni contenute nei D.Lgs n. 285/92 e s.i. (N.C.d.S.)
nel DPR n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e attuazione) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i
(Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni eccezionali) ..."; che, in data 27.10.2020 alle ore 15.47, CP_4 aveva inviato un'email alla Polizia Municipale
di Viareggio, con la quale aveva comunicato che il transito del trasporto eccezionale sarebbe avvenuto in data 28.10.2020 dalle ore 23.00; che, nella medesima data, alle ore 16,16, CP_4 aveva inviato
aveva inviato alla a Controparte_1 l'allegato A3 e, alle ore 17,40, Controparte_1
Parte 4 l'allegato A3 ricevuto da CP_4 che, in data 28.10.2020 alle ore 23.00 circa, come da autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, aveva inizio il trasporto eccezionale;
che [...]
CP_4 prima dell'inizio del trasporto, aveva consegnato al caposcorta l'autorizzazione di cui sopra e
, dipendente della Dittal'autista CP_7
,aveva consegnato all'addetto Parte_5
i permessi di viaggio;
che il convoglio era stato scortato da una vettura pilota di Controparte_1
condotta da personale presentatosi come addetto di che si poneva avanti al Controparte_1
mezzo e faceva strada;
che l'auto pilota era andata fuori itinerario, portando il convoglio in una strada non prevista nell'autorizzazione; che, sulla SS.1 Via Aurelia, il mezzo targato FL 549BR aveva urtato, con il carico costituito dalla pressa, contro il cavalcavia della viabilità comunale di Viareggio
(Via del Brentino); che il convoglio si era bloccato sotto al cavalcavia e l'autista ne aveva dato comunicazione al caposcorta via cavo;
che, subito dopo la collisione, l'addetto dell'auto scorta di si era allontanato dal luogo del sinistro, senza accertarsi delle conseguenze Controparte_1
dell'evento né delle condizioni di salute del conducente e omettendo di regolare il traffico;
che
CP_7 aveva chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi;
che sul posto l'autista era intervenuta la Polizia Municipale di Viareggio, la quale aveva elevato a carico di Parte_1 "
nonché del conducente dell'autoarticolato contravvenzione per la violazione dell'art. CP_7
15 comma 1 a e comma 2 del C.d.S. e dell'art. 10 comma 18 e 24 C.d.S., sanzioni che venivano regolarmente pagata da Parte_1 ; che entrambi i mezzi targati FL 549BR e AF 78101 erano stati sottoposti a fermo amministrativo e la carta di circolazione era stata sospesa fino al 28.11.2020 e il
CP_7 era stato destinatario del provvedimento di sospensione della patente di conducente guida. In merito alla responsabilità del fatto per cui è causa, deduceva che Controparte_1 esercitava
l'attività di servizio scorta nei casi di trasporti eccezionali;
che, ai sensi dell'art. 15 del Disciplinare
per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al
Decreto Ministeriale del 18/07/1997 emesso dal Ministero dei lavori pubblici e pubblicato sulla G.U.
n. 185, SO158 del 09/08/1997 come modificato dal D.M-. 27/8/2014, ....il capo-scorta è
responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica (art. 1). Durante un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche, il caposcorta è altresì responsabile di tutte le attività di regolazione del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell'art.
5. In questi casi il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico (art. 1 Bis)"; che, nel caso di specie, il sinistro si era verificato per cause imputabili al caposcorta, che non aveva rispettato l'itinerario di cui alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, indirizzando il convoglio in un tratto di strada che,
per caratteristiche tecniche (altezza del cavalcavia), non ne consentiva il passaggio;
che, pertanto,
incaricata di prestare il servizio di scorta tecnica,sussisteva a carico di Controparte_1
l'obbligo di risarcire tutti i danni conseguenti al sinistro del 29.10.2020; che, a fronte della richiesta escludeva la propria di parte attrice di risarcimento dei danni subiti, Controparte_1
Controparte_8 È soggetto responsabilità nell'evento dannoso, evidenziando che "il capo scorta esterno ed autonomo rispetto alla società nostra assistita, nonché proprietario del mezzo di cui si è
avvalso per il servizio scorta. Vorrà, pertanto, rivolgere direttamente allo stesso ogni richiesta di danno".
Con riferimento al quantum debeatur, quantificato da Parte_1 nella somma di euro 210.714,96,
la stessa deduceva che il mezzo targato FL 549 BR era stato riparato, come da fattura n. 33761 del 11/12/2020 per la somma di € 22.200,56 (oltre iva), emessa da Adriatica Veicoli Industriali S.r.l.; che aveva chiesto il preventivo di spesa per le riparazioni al semirimorchio VI 2+4 targato AF78101 a Parte_6 la quale aveva quantificato in € 158.612,06 (oltre iva) il costo dei lavori di riparazione, che erano ancora in corso, riservandosi di produrre in corso di causa copia della fattura;
che non aveva avuto la disponibilità del mezzo targato FL 549 BR dalla data del sinistro al 11.12.2020 e, quanto al semirimorchio targato AF 78101, il mezzo non era disponibile, essendo ancora in corso le riparazioni;
che il danno a titolo di mancato guadagno ammontava ad oltre €
20.000,00, in quanto i mezzi incidentati eseguivano prestazioni di trasporto per circa € 25.000,00 al mese, corrispondenti ad un importo al netto dei costi e delle imposte di circa € 5.000,00 al mese;
che,
a causa dell'indisponibilità dei mezzi sopraindicati, parte attrice non aveva potuto effettuare i trasporti già assegnati in precedenza, per i quali CP_4 aveva già richiesto e ottenuto i relativi permessi rilasciati a targa secca e i relativi costi, per un totale di € 6.902,34, erano stati addebitati da CP_4
a Parte_1
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che Parte_1 incaricato da CP_4 " di trasportare una pressa, aveva
CP_7 ; che il servizio di scorta effettuato il trasporto con un mezzo proprio, condotto da il cui Caposcorta era Controparte_8 titolare tecnica era stato affidato a Controparte_1
della impresa individuale D.M.G. servizi di scorta, che aveva effettuato il servizio con mezzo di sua proprietà, targato FG666YN; che il convoglio che trasportava la pressa aveva provocato il sinistro,
andando ad urtare contro un cavalcavia della viabilità comunale di Viareggio;
che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale di Viareggio, che aveva elevato verbale nei confronti di Pt_1
[...], nonché di "perché conducente del trasporto eccezionale sopra indicato,CP_7
circolava senza osservare le condizioni stabilite nell'autorizzazione n. 102 del 15.02.2020, rilasciata dalla Provincia di Lucca, in possesso. Infatti circolava al di fuori del percorso stabilito", con
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
attribuiva la responsabilità del fatto per cui è causa a Parte_1 ed al suo Controparte_1
autista, rilevando che l'autista del mezzo pesante, che trasportava un carico di notevoli dimensioni in lunghezza ed altezza (la sola pressa aveva un'altezza di 5,90 m), non si era avveduto dell'impossibilità
di passare sotto un cavalcavia alto soltanto 4,76 m. da terra;
che, inoltre, come prescritto dal Nulla
Osta rilasciato dal Servizio Coordinamento, Mobilità e Viabilità del Comune di Forte dei Marmi n.
102 del 15.10.2020, tra gli obblighi dell'autista vi era quello principale di effettuare un sopralluogo,
nelle 48 ore precedenti l'inizio del trasporto, sulla strada autorizzata, per verificare la percorribilità
dell'itinerario e/o l'eventuale presenza di elementi ostativi;
che il conducente CP_7 aveva
violato non solo le generali regole di prudenza nella conduzione di un mezzo pesante, ma anche lo specifico obbligo imposto dall'autorità provinciale di ben conoscere la strada da percorrere;
che la condotta dell'autista del mezzo eccezionale, che non era stato in grado di fermare il mezzo pesante per non farlo urtare contro il cavalcavia, escludeva la responsabilità di qualunque altro soggetto;
che la condotta tenuta dall'autista del mezzo di proprietà di parte attrice comportava necessariamente la responsabilità dell'evento e dei conseguenti danni in capo a quest'ultima; che il soggetto che effettua il trasporto o gestisce il veicolo eccezionale era sempre responsabile dei danni prodotti a persone o cose, determinati dal veicolo o dal trasporto eccezionale, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno;
che, dunque, era lo stesso Parte_1 a dover provvedere alla riparazione dei danni occorsi ai propri mezzi.
Controparte_1 escludeva la propria responsabilità nel fatto oggetto di causa, rilevando che, titolare dellanel caso di specie, aveva affidato l'incarico di eseguire la scorta a Controparte_8
impresa individuale D.M.G. servizi di scorta, che accettava l'incarico utilizzando un mezzo di sua proprietà ed assumendo la veste di caposcorta;
che la scorta tecnica era un servizio di sicurezza stradale, volto ad assicurare la circolazione del trasporto eccezionale, arrecando minor pericolo all'utenza della strada;
che lo scopo della scorta tecnica era quello di tutelare, attraverso la segnalazione costante agli utenti della strada, il passaggio del convoglio;
che il servizio di scorta tecnica era svolto sotto la responsabilità del capo scorta, cui faceva capo l'organizzazione complessiva del servizio, la direzione ed il coordinamento di tutto il restante personale eventualmente impegnato nella scorta stessa;
che parte attrice, per liberarsi dalla responsabilità dell'evento dannoso,
aveva proposto una ricostruzione del fatto non veritiera e non provata;
che, infatti, controparte aveva affermato, senza fornirne la prova, che la deviazione dal percorso autorizzato era stata "imposta" al suo autista dal Parte_7 che si era posto davanti al mezzo facendo strada, con ciò facendo intendere che l'unico responsabile del sinistro fosse il Parte_7 per aver percorso una strada diversa da quella originariamente autorizzata e sulla quale aveva condotto l'autista CP_7 ; che, anche a voler si sarebbe dovutoParte_1ammettere che tale circostanza sia vera, l'autista dipendente di comunque rifiutare di seguire il Parte_7 e, in virtù dell'obbligo imposto di seguire l'itinerario autorizzato, avrebbe dovuto proseguire sulla strada autorizzata che avrebbe dovuto conoscere;
che,
dunque, l'attrice non poteva affermare che il suo autista era stato indotto in errore a percorrere un itinerario diverso e a seguire la scorta.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni patrimoniali lamentati da parte attrice per i danni subiti al mezzo targato FL549BR e al semirimorchio targato AF78101 e rilevava, inoltre, che il documento prodotto da parte attrice in merito ai costi addebitatagli da CP 4 er mancati trasporti era generico e non provava alcunché, né era riferibile al mezzo rimasto coinvolto nel sinistro;
che l'asserito mancato guadagno, quantificato da parte attrice nella somma di euro 23.000,00, doveva essere dalla stessa debitamente provato.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 25.06.2021, parte attrice dava atto che Controparte_2 le aveva
corrisposto, in virtù di polizza Kasko, la somma complessiva di euro 119.650,00 per i danni subiti in seguito al sinistro per cui è causa e, di conseguenza, riduceva la pretesa risarcitoria nei confronti di
Controparte_1 per tale importo. Con comparsa di intervento volontario, si costituiva in giudizio Controparte_2 che,
surrogandosi nei diritti dell'assicurato Parte_1 al quale aveva già corrisposto a titolo di indennizzo la somma complessiva di euro 119.650,00, chiedeva che venisse condannata [...] CP_1 quale responsabile del fatto per cui è causa, al rimborso della predetta somma.
In particolare, Controparte_2 rappresentava che, come evidenziato da parte attrice all'udienza del 25.06.2021, aveva corrisposto al proprio assicurato Parte_1 la complessiva somma di € 119.650,00 per il sinistro in questione, in virtù di polizza Kasko denominata polizza cumulativa veicoli a motore/natanti n. 1/2508/231/118689946; che, nello specifico, aveva corrisposto a Parte_1 le somme di euro 50.000,00 in data 07/05/2021, di euro 50.000,00 in data 07/06/2021
e di euro 19.650,00 in data 11/02/2021; che aveva versato a Parte_1 la somma di euro 100.000,00
per i danni subiti dal semirimorchio targato AF78101 e la somma di euro 19.650,00 per i danni subiti dal trattore targato FL549BR; che, con comunicazione del 01.06.2021, Parte_1 aveva dichiarato di surrogare la compagnia assicurativa nei confronti di eventuali responsabili;
che, dunque, avendo provveduto all'indennizzo, la compagnia assicurativa aveva interesse a partecipare all'odierno giudizio per chiedere al terzo responsabile CP_1 CP_1 il rimborso delle somme corrisposte all'assicurato.
Circa la dinamica del sinistro in esame, deduceva che, alla luce delle circostanze rappresentante nell'atto di citazione di Parte_1 appariva evidente la responsabilità dell'evento dannoso in capo
,
che era stata incaricata di effettuare il servizio di scorta tecnica;
che, infatti, a Controparte_1 و
con la legge 120/2010, i servizi di scorta erano diventati di competenza dei soggetti privati e, secondo il disciplinare tecnico per le scorte (Decreto 18/07/1997), era obbligo della scorta tecnica posizionare i veicoli in modo da garantire l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo scortato, nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza;
che, inoltre, la scorta tecnica era chiamata a rispondere dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del trasporto eccezionale;
che aveva eccepito l'esclusiva responsabilità delControparte_1
conducente del trasporto eccezionale e la mancanza di responsabilità a suo carico per aver affidato l'incarico di capo scorta a Controparte_8 ma tali deduzioni apparivano prive di fondamento, in quanto non poteva essere attribuita alcuna responsabilità al conducente del trasporto eccezionale,
tenuto conto delle condizioni della strada e della mancanza di illuminazione, come emergeva dall'annotazione redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto;
che il conducente del trasporto eccezionale, proprio per le caratteristiche del mezzo eccezionale e per le difficoltà di movimento, doveva essere necessariamente preceduto dal veicolo della scorta, ad una distanza non inferiore a 30 m. e non superiore a 500 m., che aveva il compito non solo di garantire la visibilità del convoglio, ma anche di individuare gli impedimenti al sicuro movimento del convoglio;
che l'indicazione del capo scorta da parte di non escludeva la responsabilità dellaControparte_1
Controparte_8 a svolgere detto stessa ai sensi dell'art. 2049 c.c., avendo quest'ultima incaricato compito.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 465/2021, venivano depositate le memorie ex art. 183,
co. VI c.p.c. e, in particolare, nella memoria ex art. 183, co. VI n. 3 c.p.c., Controparte_1
Parte_1 la notifica di un atto deduceva che aveva ricevuto, unitamente a CP_3 CP_4 "
di citazione da parte di Parte_8 (procedimento
R.G.N. 2968/2021), proprietaria della pressa oggetto del trasporto eccezionale, dal quale aveva appreso che CP_4 aveva illegittimamente affidato il trasporto della pressa a Parte_1
Pertanto, nella memoria sopraindicata, Controparte_1 eccepiva la nullità del contratto di trasporto della pressa effettuato da Parte_1 , in quanto contratto di sub sub trasporto nullo ai sensi dell'art. 6 ter legge 190/2014, e conseguentemente la nullità del collegato contratto di scorta tecnica.
Con ordinanza del 05.10.2023, il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento r.g.n. 2968/2021, attese le evidenti ragioni di connessione tra i due giudizi.
Nell'ambito del procedimento r.g.n. 2968/2021, Parte_8
Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio CP_3 [...]
Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti proCP_4 Parte_1 tempore, chiedendone la condanna, per l'intero o nella misura pro quota accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 173.121,00, di cui €
123.121,00 per la riparazione della pressa ed euro 50.000,00 a titolo di mancato guadagno.
A fondamento della domanda, deduceva che aveva acquistato una pressa idraulica industriale
"Gigant, mod. GN400/1, matricola n. 8881035" da The Italian Sea Group S.p.a., società specializzata nel settore;
che, nonostante il valore di mercato della pressa fosse di € 105.000,00 oltre IVA, le parti avevano concordato un prezzo inferiore alla luce dei rapporti commerciali in essere da numerosi anni;
che, per effettuare il trasporto del macchinario, Parte_8 si era rivolta a alla quale CP_3
aveva commissionato il trasporto dal porto di Marina di Carrara, dove il bene era stazionato, alla sede
Part
a in Viareggio per il giorno 29.10.2020; che, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2020, la pressa di era stata prelevata dal porto di Marina di Carrara per essere trasportata a destinazione;
che, durante il tragitto, il mezzo pesante che trasportava la pressa, transitando sulla SS1 Via Aurelia in direzione
Viareggio, aveva urtato violentemente contro il cavalcavia di Via del Brentino, non essendo autorizzato a procedere su quel tratto di strada con il carico eccezionale costituito pressa idraulica, le cui dimensioni erano ben superiori all'altezza del ponte;
che l'impatto con il cavalcavia aveva danneggiato in modo sostanziale la pressa, che risultava inutilizzabile alla luce dei danni riportati;
che Parte_8 si era rivolta immediatamente a CP_3 ed aveva appreso che quest'ultima, senza alcuna preventiva autorizzazione né comunicazione, si era avvalsa di soggetti terzi per eseguire il trasporto che le era stato commissionato;
che, in particolare, con comunicazione email del
Part a Pt 8 era venuta a conoscenza che CP_3 si era avvalsa di CP_4 e che 30.10.2020,
quest'ultima, a sua volta, aveva affidato l'incarico ad un proprio vettore Parte_1 ; che, inoltre,
Part Controparte_1 aveva ricevuto l'incarico di effettuare la scortaa S.n.c. aveva appreso che tecnica necessaria, trattandosi di trasporto eccezionale, nonché di curare l'itinerario che Parte_1
Part avrebbe dovuto seguire per consegnare il bene alla proprietaria;
che a S.n.c. aveva formulato
richiesta di risarcimento dei danni patiti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del
Part trasporto, non ricevendo, però, alcun riscontro;
che a S.n.c. aveva chiesto alla società produttrice della pressa, Controparte_9 un preventivo per le riparazioni necessarie del bene, la cui messa in ripristino era stata stimata in euro 100.919,31, oltre Iva.
In merito alla dinamica del sinistro, deduceva che, dal contenuto del verbale redatto nell'immediatezza del sinistro, emergeva chiaramente che i danni riportati dalla pressa erano stati conseguenza di un violento scontro tra la parte apicale del macchinario e la parte sottostante del Parte_10
e che l'urto si era verificato a causa dell'erroneo percorso intrapreso dalla scorta incaricata e dal convoglio trasportante il carico;
che, infatti, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Viareggio
risultava che "l'impatto avveniva tra la parte apicale della pressa e la parte sottostante, lato nord,
del ponte. A seguito dell'urto, una porzione di cemento del ponte si staccava e si depositava frantumato sul manto stradale;
la pressa subiva uno schiacciamento con relativa perdita di olio dal pistone (danneggiato) che veniva proiettato su entrambe le direzioni di marcia della S.S.1 Variante
Aurelia. Nell'occasione il carrello del semirimorchio subiva una apertura laterale di circa 1 metro e una catena reggente la pressa, posizionata nella parte anteriore del carico, veniva rinvenuta spezzata;
una parte della stessa veniva rinvenuta nella corsia lato monti della S.S. 1 Variante Aurelia
nell'immediatezza dei fatti, il Sig. CP_7 riferiva verbalmente di essere consapevole di aver intrapreso un percorso sbagliato seguendo le direttive della scorta tecnica Controparte_1
che lo precedeva"; che, costituendo il verbale sopraindicato piena prova di quanto accaduto, risultava provata la dinamica del sinistro, la condotta colposa del vettore durante il trasporto ed il nesso eziologico tra l'urto del veicolo con la parte sottostante del ponte e la distruzione della Pt 11 e,
Part dunque, a S.n.c. aveva diritto ad ottenere il ristoro dei danni subiti quali diretta conseguenza del sinistro verificatosi.
Part deduceva che CP_3 e a Pt 8 avevano In merito alla responsabilità contrattuale di CP_3
CP_3 si era resa totalmente inadempiente agli stipulato un contratto di trasporto, rispetto al quale obblighi assunti ex artt. 1678 ss. c.c.; che la pressa era stata oggetto di un sinistro di particolare importanza durante il trasporto (quindi nel lasso temporale in cui il bene era già stato consegnato dal mittente al vettore); che, ai sensi dell'art. 1693 c.c., il verificarsi di avaria, danno o alterazione del Part bene ricadevano nella sfera di responsabilità del vettore e, pertanto, La. snc. aveva diritto ad
ottenere il risarcimento dei danni subiti;
che CP_3 fin dall'inizio del contratto, aveva tenuto una condotta negligente, celando alla committenza aspetti rilevanti ed essenziali per dar corso ad una
Part buona esecuzione dell'incarico ricevuto;
che a S.n.c. aveva appreso solo a seguito del sinistro verificatosi che CP_3 senza aver richiesto alcuna autorizzazione, si era avvalsa di soggetti terzi per eseguire il trasporto;
che, come previsto dall'art. 6 ter d.lgs. 286/2005 in materia di sub trasporto,
in mancanza di un accordo tra il committente ed il vettore principale, l'affidamento del trasporto ad un diverso vettore integrava un grave inadempimento contrattuale e, inoltre, l'affidamento a terzi (in mancanza di specifico consenso) integrava di per sé l'esistenza di una colpa grave tale da consentire addirittura in particolari casi la risoluzione automatica del contratto in essere.
Stante l'accertata presenza di più vettori nell'esecuzione del trasporto, la condotta colposa delle parti convenute e alla luce delle peculiari modalità con cui si era verificato il sinistro, che vedeva coinvolti
Part a Pt_8 quest'ultima chiedeva il una pluralità di soggetti, alcuni dei quali non autorizzati da risarcimento dei danni subiti, oltre che a CP_3 anche a CP_4 Controparte_1 e a
Parte_1
Alla luce delle condotte gravemente colpose poste in essere da CP_3 e dagli altri vettori,
richiamava la previsione di cui all'art. 1696, co. 5 c.c. e, dunque, riteneva non applicabili, nel caso di specie, le limitazioni alla responsabilità del vettore previste dall'art. 1696 c.c.
Part In merito al quantum debeatur, a S.n.c. rappresentava che, a seguito dell'impatto con il cavalcavia, la pressa aveva subito ingenti danni dovuti allo schiacciamento e gli stessi avevano impedito il funzionamento del bene, che, pertanto, era del tutto inutilizzato ed inutilizzabile;
che le attività necessarie al ripristino della pressa, trasporto e collaudo erano state quantificate in €
100.919,31 € oltre IVA, per un totale di € 123.121,56 dalla società produttrice del bene CP_9
[...] che aveva subito anche un danno per il mancato guadagno, quantificato in euro 50.000,00, non avendo potuto evadere le commesse lavorative ricevute;
che, a causa del mancato funzionamento del macchinario, aveva dovuto rifiutare importanti commesse lavorative, non potendole eseguire;
che, in particolare, nel mese di maggio 2021, aveva ricevuto una richiesta da parte di NC per eseguire lavorazioni di sagomatura, per l'esecuzione delle quali era imprescindibile l'utilizzo della pressa.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte_8 chiedeva disporsiCon ricorso ex art. 696 c.p.c. in corso di causa (n.r.g. 2968-1/2021),
accertamento tecnico preventivo sulla pressa Gigant oggetto del giudizio di merito, al fine di verificare lo stato della stessa, le riparazioni necessarie per la messa in ripristino, il valore del macchinario equivalente a quello danneggiato, stante l'urgente necessità della ricorrente di provvedere alle riparazioni del macchinario in breve tempo.
Si costituiva ritualmente nel procedimento 2968/2021 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, premetteva che Parte_8 aveva acquistato una pressa idraulica industriale "Gigant,
mod. GN400/1, matricola n. 8881035” da The Italian Sea Group s.p.a., società specializzata nel settore, al prezzo di € 15.000,00 oltre Iva;
che, per effettuare il trasporto, Parte_8 si era rivolta a
CP_3 alla quale era stato commissionato il trasferimento del bene dal porto di Marina di Carrara,
a s.n.c., in Viareggio, per il giorno 29/10/2020; che CP_3dove si trovava il bene, alla sede diPart
e quest'ultima, senza alcuna comunicazione alla cessionaria, aveva affidato la commessa a CP_4
aveva conferito l'incarico del trasporto a Parte_1 e aveva affidato il servizio di scorta tecnica a
Controparte_1
In merito alla responsabilità del sinistro, rappresentava che lo stesso si era verificato per esclusiva colpa di Parte_1 e di Controparte_10 mentre nessuna responsabilità poteva essere addebitata a CP_3 che, infatti, CP_3 aveva adempiuto a tutti gli oneri necessari al fine di garantire il corretto espletamento dell'obbligazione; che CP 3 aveva affidato il servizio di
trasporto a CP_4 e, dunque, da quest'ultima doveva essere manlevata per tutti i danni subiti da parte attrice;
che, a seguito della stipulazione del contratto di trasporto con Parte_8 a causa di un partner di assoluta esigenze organizzative, CP_3 aveva affidato l'incarico a CP_4
affidabilità ed una società di ampia e comprovata fiducia, specializzata in trasporti eccezionali di CP_4 anziché manufatti di grandi dimensioni, fuori sagoma e/o fuori peso;
che, tuttavia,
effettuare direttamente il servizio, aveva conferito l'incarico del trasporto a Parte_1 e aveva
affidato il servizio di scorta tecnica a Controparte_1 che tale circostanza non era stata comunicata a CP_3 S.r.l., la quale, qualora fosse stata edotta, avrebbe rifiutato tale soluzione, in quanto contraria alla legge (art. 1, comma 247 L. 190/2014); che, dunque, la responsabilità gravava integralmente su CP_4 il cui inadempimento contrattuale aveva cagionato i danni lamentati da
CP_3 non aveva rimesso parte attrice;
che, nonostante l'assoluta stima nel soggetto incaricato,
a terzi le decisioni più importanti relative al trasporto, bensì, con perizia e diligenza, aveva affrontato le problematiche più gravose al fine di semplificare il percorso e minimizzare i rischi;
che, in particolare, con email del 28/07/2020 indirizzata a aveva allegato la CP_3 CP_4
dichiarazione pesi e misure della pressa, al fine di consentire una miglior valutazione del bene da trasportare e la scelta del mezzo più idoneo, nonché aveva allegato il percorso da seguire al fine di evitare ostacoli nel tragitto;
che la scelta del percorso costituiva attività preliminare essenziale nell'espletamento del servizio, nonché la fase più importante ai fini dell'esito positivo del trasporto;
che CP_3 aveva previsto che il convoglio avrebbe dovuto seguire la strada SS Aurelia dal km
364,100 al km 359,800; che il convoglio avrebbe dovuto seguire brevemente la SS Aurelia per poi deviare in via Einaudi, accedere in Viale Belluomini, quindi Viale Carducci, poi Viale Manin, dove non avrebbe incontrato alcun tipo di impedimento;
che il tragitto predisposto da CP_3 non
prevedeva il passaggio sotto il cavalcavia di Via del Brentino;
che, nonostante le stringenti e minuziose indicazioni, il convoglio non aveva rispettato il percorso previsto e, contrariamente alle indicazioni fornite da CP_3 aveva deliberatamente omesso la deviazione in Via Einaudi,
proseguendo sulla SS1, dove, in corrispondenza del cavalcavia di Via del Brentino, era avvenuto il sinistro;
che, pertanto, CP_3 non poteva essere considerata responsabile per i danni provocati alla pressa, in quanto l'evento si era verificato solo ed unicamente per la mancata osservazione delle istruzioni dettate per il trasporto;
che il nesso causale tra il danno verificatosi e il percorso errato era evidente;
che, infatti, qualora il convoglio avesse seguito il percorso minuziosamente studiato da [...] CP la pressa non sarebbe stata danneggiata;
che, in forza del contratto stipulato tra CP_4 con
CP_3 CP_4 doveva essere condannata a tenere indenne CP_3 per le conseguenze dannose causate dall'errato svolgimento del servizio, che era stato da CP_4 sub-affidato a terzi
senza alcuna autorizzazione.
Formulava domanda riconvenzionale nei confronti di Parte_8 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del saldo del corrispettivo previsto per l'esecuzione del trasporto ammontante ad euro 3.250,00 oltre Iva, rilevando che Parte_8 avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione integrale della somma per l'espletamento del trasporto eccezionale prima della effettuazione del trasporto;
che Parte_8 aveva dato atto di aver versato un acconto pari al 50%
della prestazione in data 16/07/2020, regolarmente contabilizzato da CP_3 con l'emissione di fattura n. 311 del 17/07/2020, ma Parte_8 non aveva mai provveduto a versare la somma residua di € 3.250,00 oltre Iva a saldo della prestazione commissionata;
che, pertanto residuava, in conto capitale, un credito di CP_3 nei confronti di Parte_8 di euro 3.250,00, oltre Iva.
Parte_8Sul quantum debeatur, deduceva che a fronte dell'acquisto di un macchinario del valore commerciale di € 15.000,00 (oltre Iva), aveva chiesto la corresponsione, a titolo di risarcimento danni,
della maggiore somma di euro 173.121,00, di cui euro 100.919,31 (Iva esclusa) per la riparazione della pressa, oltre ad euro 50.000,00 a titolo di mancato guadagno per non aver potuto evadere una commessa lavorativa ricevuta;
che, dunque, la richiesta di risarcimento avanzata da controparte era irragionevole e sproporzionata e, di conseguenza, non doveva trovare accoglimento;
che era destituito di fondamento il riferimento che controparte aveva fatto all'ultimo comma dell'art. 1696 c.c., in quanto CP_3 non poteva in alcun modo considerarsi inadempiente, né la sua condotta poteva considerarsi gravemente colposa;
che, infatti, era documentalmente provato che, qualora il sub vettore si fosse attenuto alle indicazioni di in merito alla scelta del percorso, il sinistro non siCP_3
sarebbe mai verificato.
Con particolare riferimento al danno emergente, rappresentava che il risarcimento del danno non doveva rappresentare una fonte di arricchimento per la parte lesa, non potendo superare il valore della cosa danneggiata;
che, nel caso di specie, il macchinario non era commerciabile, mancando sulla pressa il marchio CE, che era condizione di commercialità del bene;
che la pressa era stata ceduta al prezzo convenuto non tanto per le relazioni intercorrenti fra le società, bensì perché l'acquirente avrebbe dovuto verosimilmente effettuare gravosi investimenti per rendere il macchinario utilizzabile;
che parte attrice avrebbe potuto far ripartire la pressa soltanto a fronte di costose riparazioni, ma non vi era alcuna garanzia che le lavorazioni avrebbero consentito di rendere il macchinario nuovamente operativo;
che, a fronte di un costo sostenuto per l'acquisto del macchinario pari ad € 15.000 oltre Iva, parte attrice aveva chiesto, a titolo di risarcimento, il maggiore importo di euro 100.919,31 (Iva esclusa), richiesta che risultava antieconomica;
che il risarcimento del danno doveva essere commisurato al valore di mercato del bene e, nel caso di specie, Parte_8 aveva
acquistato la pressa al prezzo di euro 15.000,00 oltre Iva, che costituiva il parametro di riferimento ai fini del quantum debeatur;
che, inoltre, al fine di non incorrere in un illegittimo arricchimento di
Parte_8 dalla somma di euro 15.000,00 doveva essere dedotto il valore del bene rimasto nella disponibilità della danneggiata, atteso che il bene relitto, ancorché fortemente danneggiato,
continuava a mantenere un proprio valore di mercato che doveva essere detratto dal prezzo del bene
"a nuovo".
In merito al mancato guadagno, deduceva che tale voce di danno non era stata adeguatamente provata da parte attrice, non avendo quest'ultima fornito elementi idonei a provare che la commessa di
NC S.p.a. era stata cancellata a causa del sinistro;
che la documentazione prodotta dalla danneggiata a tal fine era priva di rilevanza, trattandosi di scambio di e-mail con NC S.p.a.
avvenuto oltre sette mesi dopo la data di verificazione del sinistro;
che la richiesta pervenuta da
NC S.p.a. non era qualificabile come proposta contrattuale, ma come mera richiesta di informazioni;
che, inoltre, essendo tale richiesta pervenuta oltre sette mesi dopo la data del sinistro,
la danneggiata avrebbe potuto attivarsi tempestivamente al fine di riparare il danno subito;
che,
inoltre, nelle comunicazioni anzidette Parte_8 non aveva negato la propria disponibilità, ma aveva lasciato intendere di poter ottemperare alla richiesta di NC S.p.a.; che l'e-mail prodotta non riportava le condizioni contrattuali, i prezzi applicati, né altri elementi utili a percepire la volontà
delle parti di concludere un accordo commerciale;
che, al momento del sinistro, non esistevano contratti in essere tra le parti e non era stato prodotto alcun elemento concreto da cui potersi desumere che parte attrice aveva perso l'opportunità di realizzare le prestazioni richieste;
che la pressa acquistata era priva di certificazione e non era dotata di marcatura CE e, dunque, Parte_8 avrebbe
dovuto investire non solo una cifra ingente per rendere il bene operativo, ma, in ogni caso, attendere tempistiche molto lunghe necessarie al risanamento del macchinario, alla sua messa in funzione ed alla sua messa in sicurezza.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio Parte_1 titolare della omonima ditta individuale, che contestava in punto di an e di quantum le domande ex adverso formulate, ritenendosi estranea alla pretesa risarcitoria
Part avanzata da a S.r.l., richiamando a tal fine le considerazioni svolte nell'atto di citazione nell'ambito del giudizio r.g.n. 465/2021, da cui emergeva l'esclusiva responsabilità del fatto per cui
è causa a carico del capo scorta incaricato da Controparte_1
Eccepiva l'insussistenza dei presupposti di cui al co. 5 dell'art. 1696 c.c. in tema di superamento del limite di responsabilità, non ravvisandosi gli estremi del dolo o della colpa grave in capo a Pt_1
[...] .
Contestava il quantum della pretesa risarcitoria e la documentazione prodotta da Parte_8 a
sostegno della domanda formulata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava in punto di an e di quantum le domande ex adverso formulate, ritenendosi estranea alla pretesa
Part risarcitoria avanzata da a S.r.l., richiamando a tal fine le considerazioni svolte da Parte_1
nell'atto di citazione del procedimento iscritto al r.g.n. 465/2021, da cui emergeva l'esclusiva responsabilità del fatto per cui è causa a carico del capo scorta incaricato da Controparte_1 Eccepiva l'insussistenza dei presupposti di cui al co. 5 dell'art. 1696 c.c. in tema di superamento del limite di responsabilità, non ravvisandosi gli estremi del dolo o della colpa grave in capo a Pt_1
[...] .
Contestava il quantum della pretesa risarcitoria e la documentazione prodotta da Parte_8 a
sostegno della domanda formulata.
CP_4 dava atto di essere assicurata, in virtù di polizza RC vettore n. 36/48578510, con e, dunque, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa diControparte_11
tale compagnia assicurativa per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_1
contesta la domanda risarcitoria proposta da Parte_8
In particolare, eccepiva la nullità del contratto di trasporto della pressa stipulato da CP_4 con Parte_1 in quanto contratto di sub sub trasporto nullo ai sensi dell'art. 6 ter legge 190/2014, e و
conseguentemente la nullità del collegato contratto con cui CP_4 aveva incaricato [...]
CP_1 di eseguire il servizio di scorta tecnica.
A sostegno di tale eccezione, rappresentava che il vettore CP_3 aveva affidato, senza il
Parte_8 il sub trasporto a preventivo consenso della committente CP_4 la quale, a sua
Controparte_1volta, aveva affidato il sub sub trasporto a Parte_1 e aveva dato incarico a di eseguire il servizio di scorta tecnica;
che, essendo il sub sub trasporto nullo (obbligazione principale), doveva ritenersi parimenti nullo anche l'incarico dato a Controparte_1
(obbligazione accessoria), in capo alla quale, dunque, non erano mai sorti obblighi di scorta e,
conseguentemente, non potevano sorgere obblighi risarcitori nei confronti di Parte_8 per i danni verificatisi;
che, alla luce dell'eccezione di nullità anzidetta, veniva meno qualsiasi responsabilità in nella filiera del trasporto, con conseguente infondatezza della domandacapo a Controparte_1
proposta nei suoi confronti da Parte_8 Quanto alla dinamica del sinistro, richiamava le considerazioni già svolte nella comparsa di costituzione depositata nell'ambito del procedimento iscritto al r.g.n. 465/2021, addebitando l'esclusiva responsabilità del sinistro a Parte_1 ed al suo conducente CP_7
Contestava, infine, il quantum debeatur.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava la fondatezza della domanda di manleva proposta da CP_4
In particolare, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa, rilevando che CP_4 aveva chiesto di essere tenuta indenne da Controparte_2 dalle pretese risarcitorie avanzate da Parte_8 in relazione ad un sinistro verificatosi durante un trasporto eccezionale, per il superamento dei limiti di sagoma del bene trasportato, eseguito su un percorso diverso da quello autorizzato;
che la violazione delle norme del Codice della Strada aveva comportato l'elevazione di specifici verbali di contestazione da parte della Polizia Municipale di Viareggio a carico dell'autista e del proprietario del trasporto eccezionale;
che, in base all'art. 6 lett. c) della clausola B della polizza assicurativa, "la Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'assicurato per perdita o avaria cagionate da: c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla
...
circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma...",
da ciò discendendo la non operatività della polizza.
Rappresentava, inoltre, che ogni eventuale obbligazione indennitaria doveva essere contenuta in applicazione del massimale, degli scoperti e franchigie previsti in polizza con particolare riferimento agli artt. 4 e 17 dei patti speciali.
perNel merito, contestava la fondatezza nell'an della domanda risarcitoria proposta da Parte_8
i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta di CP_4 cui si associava.
Relativamente al quantum debeatur, deduceva che il danno astrattamente risarcibile non poteva eccedere il valore del bene, che era stata acquistato nel luglio 2020 al costo di Euro 15.000; che gli asseriti danni per mancato utilizzo della pressa esulavano dalla responsabilità del vettore, che risultava limitata ex lege, ai sensi dell'art. 1696 c.c., al valore del bene nel tempo e luogo della riconsegna e comunque entro la somma massima ivi indicata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
A seguito della riunione dei procedimenti aventi r.g.n. 465/2021 e 2968/2021, la causa veniva istruita documentalmente e tramite prova per testi.
Con ordinanza del 18.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto due distinte, ancorché connesse, domande risarcitorie:
Controparte_1 al fine di ottenere dauna proposta da Parte_1 nei confronti di quest'ultima il risarcimento dei danni subiti al semirimorchio VI targato AF78101
ed al trattore per semirimorchio Volvo targato FL549BR a seguito dell'urto della pressa su di essi trasportata contro il cavalcavia, oltre al mancato guadagno per l'inutilizzabilità dei mezzi sopraindicati per il periodo necessario alla loro riparazione;
Part
l'altra proposta da Parte_2 già a Parte_3
[...] nei confronti di CP_3 CP_4 Parte_1 e [...]
al fine di ottenere da quest'ultime il risarcimento dei danni subiti dalla pressa a CP_1
seguito del fatto per cui è causa, oltre al mancato guadagno.
Sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione dalle stesse prodotta, risultano pacifiche e/o documentate le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
Part già a Parte_3 Parte_2
ha acquistato una pressa idraulica industriale “Gigant, mod. GN400/1, matricola n. 8881035"
da The Italian Sea Group S.p.a., al prezzo di euro 15.000,00, oltre IVA;
Per effettuare il trasporto del macchinario, Pt_8 si è rivolta a CP_3 alla quale è stato commissionato il trasporto dal porto di Marina di Carrara, dove il bene era stazionato, alla sede di Pt_8 in Viareggio per il giorno 29.10.2020; CP_3 senza ottenere il preventivo consenso del mittente Pt_8 ha stipulato un contratto di sub trasporto della pressa con CP_4 CP_4 ha, da un lato, affidato - pur in assenza dell'autorizzazione del vettore CP_3
- il trasporto della pressa a Parte_1 stipulando con quest'ultimo un contratto di sub sub
,
trasporto e, dall'altro lato, ha affidato a Controparte_1 il servizio di scorta tecnica del trasporto eccezionale (doc. 2 atto di citazione di Parte_1 (); Parte_1 proprietario del semirimorchio VI tg. AF78101 e con la disponibilità "
del trattore per semirimorchio Volvo tg. FL549BR, di proprietà di Controparte_12 (doc.
3 e 4 atto di citazione di Parte_1 ), ha richiesto le necessarie autorizzazioni e ha ottenuto il nulla osta dei Comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Viareggio (doc. 5 atto di citazione di Parte_1 ());
in data 15/10/2020, il Servizio di Coordinamento L.L.P.P., Pianificazione Territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Ufficio Trasporti, della Provincia di
Lucca, con autorizzazione n. 102/2020, ha autorizzato il percorso da seguire, prescrivendo l'obbligatorietà della scorta tecnica (doc. 6 atto di citazione di Parte_1 ());
In data 19/10/2020, il Servizio di Coordinamento L.L.P.P., Pianificazione Territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Ufficio Trasporti, della Provincia di
Lucca ha rettificato la predetta autorizzazione, modificando una parte del percorso e confermando tutte le altre prescrizioni già impartite (doc. 6 atto di citazione di Parte_1 ());
In data 27/10/2020 alle ore 15,47, CP_4 ha comunicato tramite e-mail alla Polizia
Municipale del Comune di Viareggio che il transito del convoglio sarebbe stato effettuato il
28/10/2020 alle ore 23,00 (doc. 7 atto di citazione di Parte 1 );
In data 27/10/2020 alle ore 17,40, Controparte_1 ha inviato alla Polizia Stradale di
Controparte_8 (doc. 8Firenze la descrizione dell'itinerario, nominando come caposcorta atto di citazione di Parte 1 ); Controparte_1 ha incaricato Controparte_8 titolare della Ditta D.M.G. Servizi di
Scorta, di effettuare il servizio di scorta tecnica;
Il Caposcorta era Controparte_8 titolare della impresa individuale D.M.G. servizi di scorta, che ha effettuato il servizio con mezzo di sua proprietà, targato FG666YN;
il trasporto eccezionale, formato dal trattore e dal semirimorchio, era condotto da [...]
CP_7 dipendente di Parte_1 ;
alle ore 00,30 circa, sulla SS1 Variante Aurelia, giunto al Km 356/VI con direzione nord sud,
alle ore 00,30 circa, la pressa trasportata urtava contro il "ponte del Brentino", che sovrasta la
SS1 Variante Aurelia, e il convoglio si bloccava sotto il cavalcavia;
la causa dell'evento è da imputarsi al fatto che l'altezza del convoglio misurata dal piano stradale era superiore a quella consentita al transito sotto al ponte;
il convoglio, al momento dell'impatto, si trovava in una strada che non rientrava tra quelle indicate nell'autorizzazione;
sulla carreggiata della Via del Brentino, che scorre sopra il ponte, non era presente la pubblica illuminazione e, percorrendo la semicarreggiata lato mare della S.S.1 Variante Aurelia, il cavalcavia non era in alcun modo illuminato o segnalato;
CP_7a Parte_1 e al conducente del convoglio è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 10, co. 18 e 24 C.d.S. (come da verbale n. 130411), "perchè conducente del trasporto eccezionale sopra indicato, circolava senza osservare le condizioni stabilite nell'autorizzazione numero 102 del 15.2.2020, rilasciata dalla Provincia di Lucca, in possesso. Infatti circolava al di fuori del percorso stabilito", con sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e delle carte di circolazione per sospensione, nonché l'infrazione di cui all'art. 15, co. 1 a) e co. 2 C.d.S. (come da verbale numero 130412) "perché al km 356 - VI
della SS. Variante Aurelia direzione nord-sud il trasporto eccezionale summenzionato veniva a contatto con la parte apicale del carico trasportato (altezza rilevata da terra 5.55 mt) contro il ponte denominato del Brentino (altezza rilevata da terra 4.75 mt) danneggiandolo strutturalmente", con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
La documentazione versata in atti dimostra l'esecuzione di un trasporto con doppia sub-vezione.
In particolare, Pt_8 a stipulato un contratto di trasporto della pressa con CP_3 e quest'ultima,
senza la preveniva autorizzazione del mittente ( Pt_8 ha stipulato un contratto di sub- trasporto con
,
CP_4 che, a sua volta, ha affidato il trasporto del macchinario a Parte_1 (all'epoca dei fatti azionista di CP_4 e ha affidato a Controparte_1 il servizio di scorta tecnica del trasporto eccezionale.
Merita, innanzitutto, evidenziare che Parte_1 sebbene all'epoca dei fatti fosse azionista di [...]
CP_4 era un soggetto distinto rispetto a quest'ultima: Parte_1 e CP_4 infatti, avevano ciascuna una propria partita Iva, svolgevano attività autonoma ciascuna con propri mezzi.
Pertanto, attesa la loro alterità soggettiva e la loro autonomia quanto ad organizzazione e ad attività
svolta, CP_4 e Parte_1 benché facenti parte - al momento del fatto della medesima "
compagine sociale, rappresentano due diversi vettori e, dunque, deve ritenersi concluso tra gli stessi un contratto di sub-sub- trasporto.
Qualificandosi il contratto stipulato tra Parte_1 e CP_4 come contratto di sub sub trasporto,
appare fondata l'eccezione di nullità dello stesso, sollevata da Controparte_1 ai sensi dell'art. 6 ter, co. 3 D. lgs. n. 286/2005, in base al quale "Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite....".
La declaratoria di nullità del contratto di sub sub trasporto anzidetto, tuttavia, non comporta -
diversamente da quanto dedotto da Controparte_1 - l'automatica esclusione di qualsiasi responsabilità risarcitoria a carico di quest'ultima.
Invero, tutti coloro che, con la propria condotta, contribuiscono alla verificazione di un evento dannoso, sono chiamati a rispondere dei danni cagionati, secondo il regime della responsabilità
contrattuale laddove intercorra tra il responsabile e il danneggiato un rapporto obbligatorio, ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale qualora non sussista un rapporto obbligatorio tra gli stessi e sussistano i presupposti di tale diverso titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, come si desume chiaramente dal tenore dell'atto introduttivo del procedimento n.r.g. 2968/2021, proprietaria della pressa oggetto del trasporto, al fine di ottenere il Pt_8
risarcimento dei danni asseritamente subiti, ha invocato la responsabilità contrattuale di CP_3
avendo stipulato con quest'ultima un contratto di trasporto, e la responsabilità extracontrattuale di
Controparte_1 le quali, pur non essendo vincolate da alcun CP_4 Parte_1 e
rapporto obbligatorio con la danneggiata, secondo la prospettazione di quest'ultima, hanno contribuito alla causazione del fatto oggetto del giudizio.
Inoltre, nell'ambito della domanda risarcitoria avanzata da Parte_1 nei confronti di [...]
CP_1 (obbligata contrattualmente nei confronti di CP_4 che le aveva affidato il servizio di scorta tecnica), non intercorrendo tra le parti alcun rapporto obbligatorio, Controparte_1
chiamata a rispondere dei pregiudizi asseritamente patiti dalla danneggiata a titolo di responsabilità
extracontrattuale.
Sulla dinamica del sinistro e sulla domanda risarcitoria proposta da Pt_8 nei confronti di [...]
CP_3_ CP_4 Parte 1 e Controparte_1
Part Ad avviso di questo Giudice, la domanda risarcitoria formulata da a è fondata nell'an nei confronti di tutte le parti contro le quali è stata rivolta.
In particolare, sussiste senza dubbio la responsabilità contrattuale del vettore CP_3 ai sensi
dell'art. 1693 c.c., in base al quale "Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III,
n. 9439 del 21/04/2010), secondo cui "la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi". La circostanza che CP_3 per l'esecuzione del trasporto, si sia avvalsa dell'opera di CP_4
concludendo con quest'ultima un contratto di sub-vezione, non è idonea ad escludere la responsabilità
del vettore, trovando applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. III, Ord. n. 25109 del 2025) secondo cui "nel trasporto di merci, il vettore che, come nella specie, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio un ulteriore o separato contratto, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore (Cass. n. 13374 del 29/05/2018 Rv. 649034 - 01; Cass. n. 19050 del
12/12/2003 Rv. 568841-01)".
non ha fornito la prova di esonero da responsabilità costituita Ebbene, nel caso di specie, CP_3
dal caso fortuito, non potendo come tale qualificarsi l'affidamento dell'incarico di eseguire il trasporto ad un sub-vettore e la prospettata colpa esclusiva di quest'ultima per aver, a sua volta,
stipulato un contratto di sub-sub vezione viziato da nullità.
Né, alla luce del principio di diritto sopraindicato, appare idonea ad escludere la responsabilità contrattuale di CP_3 la circostanza che quest'ultima aveva delineato il percorso che avrebbe dovuto seguire il convoglio, all'interno del quale non era previsto il passaggio sotto il cavalcavia contro il quale si è verificato l'impatto.
In aggiunta ai suddetti rilievi, merita segnalare che CP_3 ha stipulato con CP_4 un
contratto di sub-vezione senza la preventiva autorizzazione da parte del mittente Pt_8
contravvenendo in tal modo alla previsione di cui all'art. 6 ter, co. 1 e 2 D.lgs. 286/2005, secondo cui
"Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso,
di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite".
Ebbene, la stipulazione da parte di CP_3 di un contratto di sub-vezione in assenza dell'accordo con la committente Pt_8 costituisce un inadempimento contrattuale idoneo a fondare la responsabilità contrattuale di CP_3 nei confronti di Parte_8
Peraltro, trattandosi di un trasporto eccezionale, che, per le dimensioni della merce veicolata e dei mezzi impiegati, richiedeva al vettore l'impiego di una particolare diligenza, la condotta di CP_3
[...] che ha celato alla committente l'affidamento del trasporto ad un sub-vettore, appare connotata da colpa grave, con conseguente applicazione dell'art. 1696, co. 5 c.c.
Dalle allegazioni di Pt_8 e dalla documentazione versata in atti, emerge, altresì, la responsabilità
extracontrattuale per il fatto oggetto di causa a carico di CP_4 Controparte_1 e Pt_1
[...], risultando provato il nesso di causalità tra la condotta dalle stesse posta in essere e l'evento di danno, nonché la colpa nel loro operato, non avendo impiegato la diligenza dalle stesse esigibile alla luce della natura professionale dell'attività svolta e dell'eccezionalità del trasporto in questione.
Nello specifico, CP_4 quale sub-vettrice, anziché eseguire direttamente il trasporto, ha, senza neppure aver informato CP_3 stipulato un contratto di sub-sub vezione con Parte_1
contravvenendo in tal modo alla previsione di cui all'art. 6 ter, co. 3 D.lgs. 286/2005, che sancisce espressamente la nullità di tale contratto.
"Sussistono, altresì, profili di colpa nelle condotte tenute da Parte_1 che ha eseguito materialmente il trasporto, e di Controparte_1 che ha effettuato il servizio di scorta tecnica al convoglio, il cui accertamento è necessario anche ai fini dell'esame della domanda risarcitoria proposta dalla prima nei confronti della seconda.
In particolare, è pacifico che il sinistro si è verificato su un tratto di strada non ricompreso nell'itinerario autorizzato dalle Autorità competenti, che CP_7 (conducente del convoglio,
(capo scorta, titolare della Ditta D.M.G. nonché dipendente di Parte_1 ) e Controparte_8
Servizi di Scorta, incaricato da Controparte_1 di effettuare la scorta tecnica) avrebbero dovuto conoscere.
Invero, nell'autorizzazione n. 102/2020, rilasciata dal Servizio di Coordinamento L.L.P.P.,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Ufficio Trasporti,
della Provincia di Lucca, con cui è stata prescritta l'obbligatorietà della scorta tecnica, era previsto che "la scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 285/92 e s.i. (N.C.d.S.),
nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni eccezionali) ...".
L'articolo 11 del “disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità” (D.M. 18/07/1997), rubricato "posizione dei veicoli di scorta”, dispone che
"Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio,
l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza".
Ancora, l'art. 15, rubricato “Responsabilità del capo-scorta” prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il caposcorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia
Stradale ad effettuare la scorta tecnica, di cui all'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare." Pertanto, il conducente dell'auto della scorta tecnica, avendo l'obbligo di individuare eventuali impedimenti al sicuro movimento del convoglio ed essendo responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del trasporto eccezionale ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione, avrebbe dovuto accorgersi che il tratto stradale in cui si è
poi verificato il sinistro non rientrava nel percorso su cui il transito era autorizzato e, dunque, adottare tutte le misure necessarie ad evitare pericoli alla circolazione stradale e al mezzo eccezionale scortato.
Al contempo, tra gli obblighi dell'autista della vi era quello di Parte_12
effettuare un sopralluogo prima dell'inizio del trasporto sulla strada autorizzata, al fine di verificare la percorribilità dell'itinerario e/o l'eventuale presenza di elementi ostativi, come, peraltro, prescritto
- Corpo Polizia Municipale (doc. 6 atto di citazione didal nulla osta del Controparte_13
Parte_1 ).
Inoltre, nel nulla osta rilasciato dalla Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta, risulta che il soggetto richiedente ( Parte_1 ) "dichiara di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il complesso di veicoli indicati nella domanda di autorizzazione e di quelli di riserva,
in considerazione anche dell'altezza del trasporto eccezionale quindi di eventuali linee aeree e l'inscrivibilità in curva, nonché di aver effettuato le verifiche e gli adempimenti di legge previste in materia".
Pertanto, anche l'autista della Parte_12 che era o avrebbe dovuto essere a
,
conoscenza dell'itinerario autorizzato dalle Autorità competenti, avrebbe dovuto accorgersi di aver intrapreso un percorso non rientrante in quello autorizzato e sul quale, dunque, avrebbero potuto esservi ostacoli che rendevano impossibile il passaggio del mezzo.
Controparte_1 vi èFerme restando le responsabilità come sopra descritte, tra Parte_1 e
contestazione in merito alla responsabilità del sinistro per cui è causa, essendo controverse la riferibilità al conducente del convoglio o al capo scorta della decisione di transitare su un tratto stradale non autorizzato, nonché la posizione dell'auto della scorta tecnica prima dell'urto tra la pressa ed il cavalcavia. In particolare, secondo la versione fornita da Parte_1 l'auto della scorta tecnica, condotta da [...] "
si poneva avanti al convoglio e andava fuori itinerario, portando il mezzo eccezionaleCP_8
in una strada non prevista nell'autorizzazione.
Diametralmente opposta è la narrazione di Controparte_1 che ha contestato la versione fornita
da Parte_1 rappresentando che, in ogni caso, l'autista CP_7 si sarebbe dovuto comunque "
rifiutare di seguire il Capo scorta e proseguire sulla strada autorizzata che avrebbe dovuto conoscere.
Ebbene, ai fini di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e di accertare la responsabilità delle parti in questione, non sono utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese dal conducente CP_7
attesa la sua incapacità a testimoniare, richiamandosi sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, Ord. n. 7171 del 18/03/2024) secondo cui "L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto,
pretendere di essere garantito (v. in generale Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 17/07/2002; cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022, con riferimento alla testimonianza di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale oggetto di giudizio)".
Quale conducente del veicolo e del semirimorchio utilizzati per il trasporto eccezionale, [...]
CP_7 ha un evidente interesse nella causa, rilevante ai sensi dell'art. 246 c.p.c., potendo i profili di responsabilità rinvenibili nella sua condotta fondare pretese risarcitorie anche nei suoi confronti.
Per questa stessa ragione, non possono essere utilizzate, neppure come prova atipica, le dichiarazioni rese dal conducente CP_7 agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto e contenute nel verbale dagli stessi redatto. Risultando inutilizzabili le dichiarazioni rese da CP_7 e a fronte di deduzioni delle parti sul punto diametralmente opposte, residua un'insuperabile incertezza in merito al conducente da cui sia partita l'iniziativa di percorrere un itinerario diverso da quello consentito, nonché alla posizione dell'auto della scorta prima dell'impatto tra il mezzo eccezionale ed il cavalcavia, non essendo utile a tal fine neppure la relazione di intervento redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto.
Ciononostante, come detto in precedenza, dalle risultanze istruttorie è emerso che entrambi i conducenti hanno violato le regole cautelari che governano la circolazione di un trasporto eccezionale assistito da scorta tecnica e, dunque, si ritiene che l'evento dannoso costituisca il risultato di due condotte colpose convergenti.
Dette condotte, inoltre, risultano gravemente colpose, in ragione della scarsa prudenza e perizia dimostrate da entrambe parte, che, nonostante possedessero le competenze tecniche necessarie per l'espletamento dell'incarico ricevuto, non si sono attenute al dovere di diligenza professionale esigibile nel caso concreto, che richiedeva una particolare attenzione attesa l'eccezionalità del trasporto.
Ricostruite la dinamica del sinistro e accertate le responsabilità ascrivibili CP_3 CP_4
le stesse devono essere condannate, in solido tra loro, a risarcire Parte_1 e Controparte_1
i danni subiti da Pt_8
Al riguardo, merita precisare che, nei rapporti esterni con il creditore danneggiato, i responsabili del sinistro sono obbligati in solido tra loro, ancorché in virtù di titoli diversi, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 13143 del 27 aprile 2022): "Ai fini della responsabilità
solidale di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone,
ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità
(contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni".
È inammissibile la domanda con cui Pt_8 ha esteso la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di CP_4 anche a Controparte_2 chiamata in causa da CP_4 difettando la legittimazione passiva in capo alla compagnia assicurativa.
Invero, Controparte_2 avendo stipulato il contratto di assicurazione con CP_4
non ha alcun obbligo indennitario nei confronti di Parte_8 e nel caso di specie, venendo in rilievo una polizza RC vettoriale (RCV), non trova applicazione l'art. 144 D. Lgs. 2009/2005 (che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore solo nei casi di RCA), con conseguente impossibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
Sulla quantificazione del danno subito da Pt_8
Possono a questo punto essere esaminate le pretese risarcitorie avanzate da Pt_8 che ha chiesto il risarcimento per le spese necessarie alla riparazione della pressa che, a seguito dell'urto contro il cavalcavia, è risultata inutilizzabile, nonché per il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di evadere le commesse lavorative ricevute.
Merita, innanzitutto, evidenziare che Pt_8 ha acquistato la pressa in questione al prezzo di euro
15.000,00, oltre Iva.
Inoltre, i danni riportati dalla pressa, oltre a non essere stati oggetto di contestazioni tra le parti,
risultano documentalmente provati, descritti nell'annotazione di servizio redatta dalla Polizia
Municipale intervenuta a seguito del sinistro e accertati dal CTU in sede di ATP (r.g.n. 2968-1/2021).
In merito alla entità e alla quantificazione degli stessi, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU
in sede di ATP, che sono da ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete, esaurienti,
prive di ogni considerazione aprioristica e compiutamente motivate, anche nelle risposte alle osservazioni dei CCTTPP.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice ha così risposto al quesito peritale: "1) In relazione alle condizioni ad allo stato della pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1,
matricola n°8881035, dagli accertamenti effettuati in sede di O.P. (Verbale O.P. del 29,01,22 e
Verbale O.P. del 05/02/22), viene fatto presente che la stessa pressa, da un primo esame a vista documentato dalle foto allegate (ALLEGATO 2 (FOTO O.P. DEL 29/01/22) e ALLEGATO 3 (FOTO
O.P. DEL 05/02/22), risultava ancora danneggiata nonché in pessime condizioni, tali da non consentirne la verifica per quanto riguarda l'effettivo funzionamento ante sinistro. La pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1, matricola n°8881035 non risulta marchiata CE,
pertanto non conforme alla direttiva 2006/42/CE "la marcatura CE delle macchine è un obbligo per il soggetto Europeo che le immette in libera pratica all'interno della Comunità Europea, pertanto una macchina non marcata CE è una macchina illegale, non vendibile e non utilizzabile." Viene fatto presente, che alcuni dati del libretto appartenente alla pressa idraulica industriale Gigant, mod.
GN400/1, matricola n°8881035 non sono corrispondenti con quelli riportati a bordo della macchina.
A bordo della pressa non risulta presente alcuna valvola di blocco, i componenti quali motori, valvole e pompe non risultano marchiati CE, il circuito idraulico in pressione si trova sul quadro di comando,
non risultano presenti alcune sicurezze e nessuna valvola di massima pressione.
2) In relazione all'entità dei danni subiti dalla pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1,
matricola n°8881035 oggetto di C.T.U. (foto (doc. 02) presente agli atti, ALLEGATO 2 (FOTO O.P.
DEL 29/01/22) e ALLEGATO 3 (FOTO O.P. DEL 05/02/22) allegati alla presente relazione del
C.T.U.) sono costituiti da varie deformazioni e rotture di grave entità quali: la parziale deformazione della lamiera frontale in acciaio di sp. 40mm, facente parte della chiusura superiore delle due fiancate relative alla struttura portante superiore, con il conseguente strappo di 200mm della stessa,
il distaccamento dei componenti montati sulla parte superiore della pressa quali motore, valvole ecc..
Dal taglio netto della bulloneria appartenente alla flangia che collega camicia esterna del cilindro idraulico a doppio effetto alla struttura, con la conseguente caduta della predetta camicia e del relativo cilindro. Lo spostamento di 5mm dell'intera struttura postante superiore con il conseguente disallineamento di 29mm tra il premilamiera e l'incavo della pressa, nonché la distorsione delle guide laterali del cilindro.
3) Per quanto riguarda la natura dei danni subiti dal macchinario pressa idraulica industriale
Gigant, mod. GN400/1, matricola n°8881035, gli elementi a disposizione ovvero: il Verbale della
Polizia Municipale di Viareggio e le foto agli atti, nonché gli accertamenti effettuati in sede di O.P.
documentati dalle foto allegate (ALLEGATO 2 (FOTO O.P. DEL 29/01/22) e ALLEGATO 3 (FOTO
O.P. DEL 05/02/22) concorrono a confermare che la natura del danno è da attribuire interamente all'urto subito durante il trasporto.
4) Si procede alla stima analitica dei costi per il ripristino del macchinario, tenendo conto dei prezzi di listino e della manodopera all'epoca della produzione del danno, trascurando l'ammontare dell'IVA, in quanto la macchina per cui è causa risulta essere di proprietà della società
[...]
Parte_8
Pertanto il costo complessivo delle riparazioni ammonta ad € 90.000,00 (IVA esclusa).
3) In relazione all'incidenza del danno sul valore di mercato della pressa idraulica industriale
Gigant, mod. GN400/1, numero di matricola 8881035 viene fatto presente che il valore ante sinistro di un macchinario equivalente al tipo di quello in questione è di € 20.000,00 (IVA esclusa).
Quindi in relazione al quesito posto, il costo delle riparazioni incide sul valore ante sinistro dello stesso macchinario, in quanto risulta superiore al suo valore di mercato, pertanto si deve considerare l'anti economicità del costo di riparazione.
CONCLUSIONI
In relazione al quesito posto dal magistrato, che prevedeva di:
"Il giudice pone al C.T.U. il quesito di cui al ricorso introduttivo, previa verifica, ove possibile, della funzionalità della pressa ante sinistro."
Lo scrivente dopo aver esperito le necessarie indagini relative al bene oggetto di C.T.U., per quanto sopra esposto, sintetizza le seguenti risposte: 1) Per quanto riguarda le condizioni e lo stato della pressa per cui è causa, viene fatto presente che,
nello stato di fatto in cui si trova, la stessa risulta danneggiata non funzionante e non a norma.
2) La natura del danno subito dalla pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1, numero di matricola 8881035 è da attribuire interamente all'urto subito durante il trasporto della stessa pressa.
3) A causa delle pessime condizioni della pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1,
matricola n°8881035, non è stato possibile verificare se la predetta pressa funzionasse o meno prima del sinistro per cui è causa.
4) Il costo complessivo delle riparazioni ammonta ad € 90.000,00 (IVA esclusa), pertanto il costo delle riparazioni incide sul valore dello stesso macchinario in quanto risulta superiore al suo valore di mercato ante sinistro che ammonta ad € 20.000,00 (IVA esclusa)".
A pagina 11 dell'elaborato peritale, il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di Pt_8 ha
precisato "Per quanto riguarda la stima per la messa a norma della macchina pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1, numero di matricola 8881035, viene fatto presente che la predetta per essere messa in esercizio, indipendentemente dal sinistro necessita di essere completamente revisionata come descritto al punto 4) (paragrafo Risposta al Quesito), riportando numerosi interventi come evidenziato nelle osservazioni del C.T.P. di parte resistente ( CP_3 da pag. 09 a pag. 12, ad eccezione del costo relativo alla riparazione della carpenteria dovuta al sinistro per cui
è causa, per un importo di circa € 4.000,00 (IVA esclusa), comportando un costo di messa a norma che ammonta a circa € 86.000,00 (IVA esclusa)".
Ebbene, dall'elaborato peritale emerge chiaramente che, a prescindere dal sinistro oggetto di causa e già prima della verificazione dello stesso, la pressa necessitava di essere completamente revisionata per essere utilizzata dall'acquirente.
Il CTU ha stimato il costo per la messa a norma del macchinario nella somma di euro 90.000,00 (Iva
esclusa), di cui euro 4.000,00 per il costo relativo alla riparazione della carpenteria causalmente riconducibile al sinistro oggetto del giudizio. Pertanto, gli interventi di riparazione individuati dal CTU e dallo stesso quantificati nella somma di euro 86.000,00, oltre ad avere un costo notevolmente superiore rispetto al valore del bene danneggiato e a risultare, dunque, antieconomici, non sono da ricollegare, sotto il profilo causale al sinistro, e,
conseguentemente, non presentano alcuna correlazione causale con quest'ultimo.
Non può, pertanto, essere risarcita a Pt_8 a somma quantificata dal CTU per la riparazione integrale del bene e per la messa a norma dello stesso (pari ad euro 90.000,00, Iva esclusa), trattandosi di interventi antieconomici (v. Cass., Sez. III, Ord. n. 10686 del 2023) e causalmente non riconducibili al sinistro oggetto di causa.
La somma da liquidarsi a Pt_8 titolo di risarcimento per i danni subiti dalla pressa non può neppure essere parametrata al valore di mercato di tale macchinario, non essendo tale bene andato completamente distrutto nel sinistro ed essendo, invece, rimasto nella disponibilità della danneggiata.
Dalla precisazione fatta dall'Ausiliario del Giudice a pagina 11, si desume che lo stesso abbia individuato quale unico danno causalmente riconducibile al sinistro in esame il costo relativo alla riparazione della carpenteria quantificato nella somma di € 4.000,00 (IVA esclusa).
Tuttavia, tale somma non può ritenersi esaustiva, non essendo nella stessa ricomprese le ulteriori voci di danno che lo stesso CTP di CP_3 Ing. Persona_1 ha ritenuto causalmente
riconducibili al sinistro per cui è causa.
In particolare, nelle osservazioni e contestazioni alla CTU, l'Ing. Persona_1 ha evidenziato che
"i danni riconducibili all'impatto con il cavalcavia erano rappresentati solo ed esclusivamente dalla deformazione della lamiera frontale, dallo scorrimento della flangia (riposizionabile facilmente),
dalla rottura della piastra di collegamento del motore, dalla deformazione della calotta superiore asportabile del motore (che potrebbe essere sostituita), dal cedimento delle viti di collegamento del martinetto idraulico alla carpenteria (mentre le sue filettature sono integre) ed il piegamento delle guide laterali. Pertanto, per riportare la macchina nelle condizioni ante urto sarebbe stato sufficiente sostituire la piastra di collegamento del motore (€ 200,00), la sua calotta superiore (€ 50,00), le viti del martinetto (€ 200,00), le tubazioni metalliche dannegiatesi (€ 500,00), le guide laterali (€ 400,00), riparare la carpenteria dallo strappo (€ 3.000,00) e ripristinare l'allineamento delle due parti strutturali (€ 500,00 di manodopera + €500,00 di noleggio gru). Tutti particolari che, assieme al quadro elettrico ed a tutta la componentistica idraulica, dovevano poi essere sostituiti per la necessaria messa a norma della macchina. Si precisa che i costi dei sopra individuati ripristini (per un totale di circa € 5.350,00) sono frutto di una ricerca di mercato e/o aziende specializzate in idraulica, carpenteria e forniture industriali".
In merito alla stima del danno effettuata dal CTU, l'Ing. Persona_1 ha specificato, tra l'altro, 66che il ripristino della carpenteria (€ 3.000,00) con manodopera (€ 500,00) e noleggio gru (€
500,00) erano quindi gli unici danni riconducibili all'evento incidentale...".
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, alla somma di euro 4.000,00 per la riparazione della Parte_13,
devono aggiungersi le ulteriori somme necessarie per la riparazione dei danni ritenuti dallo stesso CT
causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa e, in particolare, gli importi di CP_3
necessari per sostituire la piastra di collegamento del motore (€ 200,00), la sua calotta superiore (€
50,00), le viti del martinetto (€ 200,00), le tubazioni metalliche danneggiatesi (€ 500,00), le guide laterali (€ 400,00), per la somma complessiva di euro 5.350,00 oltre IVA.
Pertanto, si condannano CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1 in solido tra loro, a corrispondere a Pt_8 la somma di euro 5.350,00 oltre IVA a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla pressa, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione
(Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712).
Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, in quanto, come emerge chiaramente dall'elaborato peritale, la pressa, non presentando il marchio CE
e, dunque, non essendo conforme alla direttiva 2006/42/CE, risultava non utilizzabile, dovendosi,
pertanto, escludere che Pt_8 qualora non si fosse verificato il sinistro per cui è causa, potesse utilizzare ed impiegare immediatamente detto bene per la realizzazione di commesse lavorative.
Peraltro, Pt_8 non ha fornito adeguata prova del danno da mancato guadagno, avendo prodotto una documentazione che non appare idonea a fondare tale pretesa risarcitoria. Invero, il documento prodotto (doc. 12 atto di citazione di Pt_8 attesta lo scambio di comunicazioni via e-mail avvenuto tra Pt_8 e NC oltre sette mesi dopo la data del sinistro (comunicazioni dal 20.05.2021 al 09.06.2021), dalle quali si evince soltanto che NC ha chiesto a Pt 8 se fosse disponibile ad effettuare lavorazioni di sagomatura lamiere e quest'ultima ha chiesto delle precisazioni in merito alla quantità di materiale da lavorare e alla data di consegna.
Dalle suddette comunicazioni, dunque, non risulta concluso alcun contratto tra NC e Pt_8
né le parti hanno dimostrato una chiara volontà di concludere un accordo commerciale, non avendo neppure stabilito le condizioni contrattuali e i prezzi da applicare.
Pertanto, la documentazione prodotta da Pt_8 on appare idonea a provare che quest'ultima, a causa della indisponibilità del macchinario danneggiato nel sinistro, abbia perso l'opportunità di realizzare delle commesse lavorative.
Sulla domanda proposta da CP_3 nei confronti di CP_4
Quanto alla domanda proposta da CP_3 nei confronti di CP_4 CP_3 nella comparsa
di costituzione e risposta, ha rappresentato di aver affidato il servizio di trasporto alla società [...]
CP_4 e ha dedotto che da quest'ultima doveva essere manlevata per tutti i danni subiti dalla danneggiata, rassegnando le seguenti conclusioni “... In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill. Giudice adito dovesse riconoscere che una quota di responsabilità sia ascrivibile alla condotta di CP_3 CONDANNARE CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenerla integralmente indenne, in ragione della responsabilità
contrattuale sussistente fra le due società, per ogni e qualsiasi somma dovesse essere riconosciuta di diritto in favore di parte attrice, per qualsiasi causale, anche a titolo di spese".
Ebbene, la domanda proposta da CP_14 diversamente da quanto prospettato da quest'ultima,
non può essere qualificata come domanda di manleva, bensì come azione di responsabilità
contrattuale del vettore CP_3 nei confronti del sub-vettore CP_4 come chiarito anche dalla Suprema Corte (Cass., Sez. III, n. 12963 del 2007) "il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta, e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto (al subvettore) la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso (Cass, 8 ottobre 1991, n. 10533)".
Tanto chiarito, quanto ai rapporti tra vettore e sub-vettore, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
III, n. 19050 del 2003) ha affermato che "nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore che si avvalga dell'opera di altro vettore, con il quale stipuli un contratto di subtrasporto
(fattispecie diversa da all'art. 1700 c.c.), il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al subvettore (Cass.27.6.1991, n. 7217); esso, peraltro, in qualità di submittente nell'ambito del contratto di subtrasporto può fare valere la responsabilità del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito azione di danni nei suoi confronti (Cass. 17.4.1992, n. 4728)". CP_4 CP_3 haNel caso di specie, a fondamento della domanda avanzata nei confronti di escluso ogni addebito di responsabilità a proprio carico, rilevando che aveva adempiuto a tutti gli oneri necessari al fine di garantire il corretto adempimento dell'obbligazione; che, in particolare, a seguito della stipulazione del contratto di trasporto con Pt_8 a causa di esigenze organizzative,
aveva affidava l'incarico a CP_4 un partner di assoluta affidabilità ed una società di ampia e comprovata fiducia, specializzata in trasporti eccezionali di manufatti di grandi dimensioni;
che [...]
CP_3 nonostante l'assoluta fiducia riposta nel soggetto incaricato, non aveva rimesso a terzi le decisioni più importanti relative al trasporto, bensì, con perizia e diligenza, aveva affrontato le problematiche più gravose al fine semplificare il percorso e minimizzare i rischi;
che, nello specifico,
con email del 28/07/2020 indirizzata a CP_4 CP_3 aveva allegato la dichiarazione dei pesi e delle misure della pressa, al fine di consentire una miglior valutazione del bene da trasportare,
nonché la scelta del mezzo più idoneo, allegando il percorso da seguire al fine di evitare ostacoli che avrebbero potuto frapporsi nel tragitto;
che il tragitto predisposto da CP_3 non prevedeva il passaggio sotto il cavalcavia di Via del Brentino e, dunque, CP_3 non poteva essere considerata responsabile per i danni subiti dalla pressa, essendosi l'evento dannoso verificato per la mancata osservanza, da parte dell'esecutore del trasporto, delle istruzioni dettate per tale incombente.
Tanto premesso, occorre rilevare che la CP_4 non ha contestato la domanda formulata da CP_3
[...] nei propri confronti, essendosi limitata a dedurre che..Cont si occupava di richiedere alle autorità preposte il rilascio dei permessi indicando quale mezzo esecutore il veicolo di proprietà di
Cont un proprio socio azionista. La società era a conoscenza dei rapporti tra CTS e la [...] e, come emerso dall'istruttoria, era informata dell'iter funzionale Parte_12
all'esecuzione del trasporto".
Orbene, non avendo CP_4 fornito alcuna prova di esonero da responsabilità nei confronti della controparte contrattuale, è fondata la domanda proposta da CP_3 e, conseguentemente, [...]
CP_4 deve essere condannata a corrispondere a CP_3 la somma di denaro che quest'ultima dovrà corrispondere a Pt_8 nei limiti della quota di debito gravante su CP_3 per effetto del vincolo di solidarietà con gli altri condebitori.
Cont Tale parte di debito gravante su CP_3 (che potrà formare oggetto della pretesa creditoria di nei confronti di CP_4 in applicazione della disposizione di cui all'art. 1298, 2° comma c.c., si presume di pari entità rispetto a quella gravante sugli altri condebitori solidali (cioè nella misura di
14, essendo 4 i co-obbligati in solido) e, quindi, pari ad euro 1.337,50 (1/4 di euro 5.350,00), oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione (Cass. S.U. 17.02.1995,
n.1712).
Tanto chiarito a proposito della domanda formulata da CP_3 nei confronti di CP_4
occorre evidenziare, in merito ai rapporti interni tra gli obbligati, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 7543 del 2018), "nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più
persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione convenuto in giudiziointerna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod.
proc. civ., delle «domande», nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta,
all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità (Cass. 29/04/2006, n. 10042)".
Ebbene, nel caso di specie, nessuno degli obbligati in solido ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri (non potendosi come tale qualificare l'azione proposta da CP_3 nei
confronti di CP_4 né, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della "
ripartizione interna e, pertanto, in applicazione del principio di diritto sopraindicato, questo Giudice
non può procedere alla graduazione delle singole responsabilità dei coobbligati nella verificazione del sinistro per cui è causa.
Sulla operatività del contratto di assicurazione e sulla domanda di manleva proposta da CP_4
nei confronti di Controparte_2 La domanda di manleva proposta da CP_4 nei confronti della propria compagnia assicurativa deve essere accolta per le ragioni che seguono.Controparte_2
Occorre preliminarmente evidenziare che Controparte_2 ha eccepito la non operatività della polizza assicurativa alla luce dell'art. 6, lett. C) della clausola B di polizza (in base al quale "la Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'assicurato per perdita
...o avaria cagionate da: c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma..."),
sul rilievo per cui sinistro si è verificato durante un trasporto eccezionale, per il superamento dei limiti di sagoma del bene trasportato, eseguito su un percorso diverso da quello autorizzato.
Orbene, tale eccezione è infondata, non avendo la Polizia Municipale intervenuta sul posto (che pure ha contestato delle infrazioni al Codice della Strada a carico del conducente della Ditta Individuale
Parte_1 e a carico di Parte 1 ) riscontrato tale specifica violazione al Codice della Strada.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia assicurativa, al conducente del trasporto eccezionale è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 10, co. 18 e 24 C.d.S. (come da verbale n.
130411) non per il superamento dei limiti di sagoma, bensì “perchè conducente del trasporto eccezionale sopra indicato, circolava senza osservare le condizioni stabilite nell'autorizzazione numero 102 del 15.2.2020, rilasciata dalla Provincia di Lucca, in possesso. Infatti circolava al di fuori del percorso stabilito" (doc. 9 atto di citazione di Parte_1 ().
L'infondatezza della tesi sostenuta dalla compagnia assicurativa emerge, inoltre, dall'annotazione redatta dalla Polizia Municipale (doc. 7 comparsa di intervento volontario di Controparte_2
[...] , da cui risulta che "il carico (pressa), collocato verticalmente sul semirimorchio e ancorato alla base con catene d'acciaio risultava in sagoma per la sua larghezza mentre "eccezionale" per l'altezza rilevata da terra, di 5,55 metri".
Né può dirsi sussistente la violazione dei limiti di sagoma per il solo fatto che, avendo il convoglio percorso un itinerario diverso rispetto a quello autorizzato, la pressa sullo stesso trasportata ha urtato,
a causa delle sue dimensioni, contro il cavalcavia. Invero, la clausola che esclude l'operatività della polizza assicurativa si riferisce esclusivamente ai limiti di sagoma che deve rispettare il mezzo, non anche, come si è verificato nel caso di specie, alla percorrenza da parte del mezzo di un percorso diverso rispetto a quello autorizzato.
Non vi sono, dunque, ragioni per escludere l'operatività della polizza assicurativa nel caso in questione.
Pertanto, dovendosi ritenere operativa la polizza assicurativa in questione, la domanda di manleva proposta da CP_4 nei confronti di deve essere accolta e, Controparte_2
conseguentemente, detta compagnia assicurativa dovrà tenere indenne CP_4 rispetto al a titolo di risarcimento dei danni, e delle spese pagamento delle somme dovute a Pt_8 e a CP_3
di lite del presente procedimento sostenute da CP 4
Sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
Passando all'esame della domanda formulata da Controparte_1Parte_1 nei confronti di si richiamano sul punto le considerazioni già svolte in merito alla dinamica del sinistro.
In particolare, deve evidenziarsi che, attesa la divergenza delle deduzioni delle parti e in assenza di risultanze istruttorie utilizzabili sul punto, non è stato possibile accertare la posizione dell'auto della scorta tecnica prima dell'impatto, né a quale dei due conducenti sia da imputarsi l'iniziativa di intraprendere una strada non compresa nell'itinerario autorizzato.
Alla luce delle risultanze processuali, si ritiene che il sinistro oggetto di causa non sia da ricondursi alla esclusiva responsabilità di Controparte_1 in quanto sia il dipendente della [...]
dai quali era esigibileche il capo scorta incaricato da Controparte_1 Parte_12
una particolare diligenza in considerazione della natura professionale dell'attività svolta e dell'eccezionalità del trasporto, hanno violato le norme cautelari che governano la circolazione di un trasporto eccezionale assistito da scorta tecnica e, dunque, si ritiene che l'evento dannoso costituisca il risultato di due condotte colpose convergenti.
La condotta colposa del dipendente della Parte_12 che avrebbe dovuto
conoscere l'itinerario autorizzato dalle Autorità competenti e, dunque, non avrebbe dovuto intraprendere una strada non consentita, rileva ai sensi dell'art. 1227 c.c., configurando un concorso di colpa del danneggiato nel determinismo del sinistro.
Al riguardo, merita evidenziare che il fatto che le Autorità intervenute sul luogo del sinistro abbiano sanzionato il solo conducente del trasporto eccezionale e non abbiano, invece, comminato alcuna sanzione amministrativa a carico del capo scorta, non rappresenta una circostanza idonea ad escludere la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'evento dannoso, dovendosi vagliare nel presente giudizio, finalizzato all'accertamento della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, non soltanto le violazioni alle prescrizioni contenute nel codice della strada, ma anche l'inadempimento delle obbligazioni che, nel caso di specie, gravavano sull'esercente il servizio di scorta tecnica.
si evidenzia che l'art. 15 del "disciplinare per le Controparte_1Quanto alla posizione di scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità” (D.M. 18/07/1997,
richiamato anche nell'autorizzazione 102/2020 rilasciata dal Servizio di Coordinamento L.L.P.P.,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Ufficio Trasporti,
della Provincia di Lucca e, dunque, conoscibile dal capo scorta, anche in considerazione dell'attività
professionale svolta), rubricato "Responsabilità del capo-scorta”, prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il caposcorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica, di cui all'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare".
Nel caso di specie, responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del convoglio e delle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla
Controparte_1 per la circolazione era Controparte_8 ausiliario di cui si era avvalsa prestazione del servizio di scorta tecnica. Ebbene, deve evidenziarsi che Controparte_1 sulla quale gravava la responsabilità dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario, pur essendosi limitata a dedurre (senza,
tuttavia, provarlo) che l'iniziativa di percorrere una strada non compresa nell'autorizzazione sia
,non ha dimostrato di essersi attivata provenuta dal dipendente della Parte_12
tempestivamente al fine di contrastare ed impedire tale scelta imprudente, né ha dimostrato che l'iniziativa di controparte sia stata talmente repentina da impedire qualsiasi intervento atto ad evitare eventuali pericoli nel percorrere un itinerario su cui non era consentita la circolazione del convoglio.
Ebbene, gravando sul capo scorta la responsabilità dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario e, conseguentemente, ritenendosi prevalente il contributo causale della condotta del capo scorta nella verificazione del sinistro in questione, si ritiene congruo quantificare nella misura del 30
% il concorso di colpa del conducente della danneggiata Parte_12 Parte_1
Parte_1 tenendo Possono a questo punto essere esaminate le pretese risarcitorie avanzate da
,
conto che il concorso di colpa riconosciuto a suo carico è idoneo a diminuire l'ammontare della responsabilità ascrivibile al danneggiante e il quantum risarcibile. Parte_1 ha chiesto il risarcimento per i danni subiti dal semirimorchio targato AF78101 e dal trattore stradale targato FL549BR, rimasti danneggiati in occasioni del sinistro per cui è causa.
Al riguardo, non sussistono dubbi in merito alla sussistenza dei danni riportati ai mezzi di cui sopra,
risultando gli stessi documentalmente provati (v. doc. 9 e 10 Controparte_2 e
Parte_12(all'epoca dei fatti dipendente della confermati dal testimone Testimone_1
[...]) escusso all'udienza del 08/02/2024.
Neppure può dubitarsi della effettiva riparazione di tali danni, essendo stata tale circostanza allegata da parte attrice, non contestata da Controparte_1 e confermata dal teste Testimone_1
escusso nell'udienza sopraindicata.
Accertata nell'an la verificazione dei danni patiti dai mezzi nella disponibilità di Parte_1 deve procedersi alla quantificazione degli stessi. Al riguardo, nell'atto di citazione, parte attrice, a sostegno della richiesta risarcitoria formulata, ha prodotto, quanto alla riparazione dei danni al mezzo targato FL 549 BR, la fattura n. 33761 del
11/12/2020 (doc. 12 atto di citazione di Parte_1 ) della somma di € 22.200,56 (oltre Iva), emessa dalla Controparte_15
Relativamente al semirimorchio VI 2+4 targato AF78101, rispetto al quale i lavori di riparazione erano ancora in corso al momento dell'instaurazione del giudizio, ha prodotto un preventivo emesso da (doc. 13 atto di citazione di Parte_1 ), che ha Parte_6
quantificato il costo per i lavori di riparazione nella somma di euro 158.612,06 (oltre iva).
Controparte_1 ha mosso contestazioniCon particolare riferimento a tali voci di danno,
generiche, limitandosi a dedurre "si contesta la quantificazione dei danni chiesti nell'atto di citazione per il mezzo di proprietà dell'attrice targato FL549BR e per il semirimorchio targato AF78101....
In particolare, si contestano il preventivo di riparazione del semirimorchio, in quanto tale ed i costi addebitati da CP_4 per i mancati trasporti in quanto il documento è generico e non prova alcunché, né è riferibile al mezzo rimasto coinvolto nel sinistro". Parte_1 con la memoria ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c., ha prodotto n. 2 fatture emesse da relative alle riparazioni eseguite sul veicolo targato AF 78101 (doc. 20 eParte_6
21), per la somma complessiva di euro 114.910,59 (Iva esclusa), documenti non contestati tempestivamente da parte convenuta, non avendo quest'ultima depositata la memoria ex art. 183, co.
VIn. 2 c.p.c.
,Ebbene, ad avviso di questo Giudice, può riconoscersi a Parte_1 a titolo di risarcimento dei danni
subiti dai mezzi, la somma complessiva di euro 137.111,15 risultante dalle fatture sopraindicate (di cui euro 22.200,56 per i danni al mezzo targato FL 549 BR e euro 114.910,59 per i danni al semirimorchio VI targato AF 78101), essendo quest'ultime di provenienza di un soggetto terzo estraneo al presente giudizio e rispetto alle quali, dunque, non sussistono dubbi in merito alla congruità degli importi previsti per l'esecuzione dei lavori di riparazione. Inoltre, Controparte_1 ha contestato soltanto genericamente le fatture ex adverso prodotte,
non avendo mosso obiezioni né sulla necessità e consistenza degli interventi di riparazione indicati nelle fatture, né sulla congruità dell'importo fatturato rispetto ai prezzi di mercato normalmente praticati per le medesime prestazioni.
Controparte_1 deveIn presenza di una contestazione generica, come quella formulata da ritenersi pacifica la quantificazione dei danni come operata da parte attrice, richiamandosi sul punto quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. VI, Ord. n. 27624 del 3.12.2020) "La violazione dell'onere, imposto al convenuto (articolo 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017).
Merita accoglimento la richiesta di risarcimento per la somma di euro 6.902,34 per non aver potuto eseguire, stante l'indisponibilità dei mezzi danneggiati in occasione del sinistro, dei servizi di trasporti che le erano già stati assegnati e per i quali CP_4 aveva già richiesto e ottenuto i relativi permessi rilasciati a targa secca.
Invero, tale pretesa risarcitoria trova fondamento nel documento n. 14 prodotto da Parte_1
,
contenente l'elenco dei trasporti che non ha potuto eseguire e l'indicazione dei relativi costi che le erano stati addebitati da CP_4 documento che è stato confermato testimoni Testimone_1
(all'epoca dei fatti dipendente della Parte_12 ), Testimone_2 (impiegato operativo presso CP_4 dal 5.11.2018) e Tes_3 (impiegato addetto all'ufficio premessi presso CP_4 da gennaio 2001), escussi all'udienza del 08/02/2024, sulla cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare.
Non può essere accolta, invece, la richiesta risarcitoria avanzata da Parte_1 a titolo di mancato
guadagno per la somma dalla stessa quantificata in euro 23.000,00, a sostegno della quale la danneggiata ha dedotto che i mezzi incidentati nel sinistro oggetto di causa eseguivano prestazioni di trasporto per la somma di circa euro 25.000,00 al mese. Invero, Parte_1 non ha fornito la prova del danno asseritamente subito, in quanto il testimone
Testimone_1 indicato dalla stessa ed escusso sui capitoli 19 ("Vero che dall'esecuzione dei trasporti di cui alle autorizzazioni doc. 24/42 la Parte 12 avrebbe avuto un ricavo di € 39.000,00
e precisamente € 3.500,00 per la commessa n. 575, € 2.800,00 per la commessa n. 619, € 3.200,00
per la commessa 673, € 3.200,00 per la commessa n. 715, € 13.000,00 per la commessa n. 718, €
3.500,00 per la commessa n. 769/A, € 3.400,00 per la commessa n. 769/B, € 3.200,00 per la commessa n. 779, € 3.200,00 per la commessa n. 799 ?") e 20 ("Vero che con i due mezzi incidentati nel sinistro del 28/10/2020 targati AF 78101 e FL 549 BR la Parte 12 esegue mensilmente trasporti a fronte dei quali percepisce ricavi di circa € 25/30.000,00 al mese?”) di cui alla memoria ex art. 183,
VI comma n. 2 c.p.c., ha rispettivamente dichiarato sul cap. 19 "So che la ditta Pt_1 avrebbe avuto dei ricavi dall'esecuzione dei trasporti di cui al capitolo ma non sono a conoscenza delle cifre" e sul cap. 20 "Nulla so".
Ebbene, in assenza di conferma da parte del testimone in merito ai ricavi che avrebbe percepito la qualora avesse avuto la disponibilità dei mezzi coinvolti nel sinistro e in assenza di Parte_1
ulteriori elementi idonei a quantificare il mancato guadagno, ad avviso di questo Giudice non può
riconoscersi alcuna somma a tale titolo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, a Parte_1 spetta, a titolo di risarcimento
per le riparazioni ai mezzi, la somma complessiva di euro 137.111,15, nonché, a titolo di risarcimento per l'impossibilità di svolgere i trasporti già alla stessa affidati, la somma di euro 6.902,34.
Gli importi come sopra quantificati devono, però, essere proporzionalmente ridotti del 30% tenuto conto del concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro e, pertanto, a Parte_1
spetta, a titolo di risarcimento per le riparazioni ai mezzi, la somma di euro 95.977,80 (euro
137.111,15 – 41.133,35), e, a titolo di risarcimento per l'impossibilità di svolgere i trasporti già alla stessa affidati, la somma di euro 4.831,64 (euro 6.902,34 - euro 2.070,70).
Deve, inoltre, rilevarsi che Controparte_2 ha già corrisposto al proprio assicurato
Parte_1 in virtù di polizza Kasko denominata polizza cumulativa veicoli a motore/natanti n. 1/2508/231/118689946, la complessiva somma di € 119.650,00 per il sinistro in questione, di cui euro
100.000,00 per i danni subiti dal semirimorchio targato AF78101 ed euro 19.650,00 per i danni subiti dal trattore targato FL549BR.
Avendo Controparte_2 già corrisposto l'indennizzo all'assicurato, si ritiene sussistente in capo alla stessa il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del responsabile civile
Controparte_1
Parte_1 tenuto conto del concorso di colpa Avendo nel presente giudizio accertato il diritto di "
la complessiva sommadello stesso nella misura del 30%, di ottenere da parte di Controparte_1
di euro 95.977,80 a titolo di risarcimento per la riparazione dei mezzi, ne consegue che, per effetto
Controparte_1 deve essere del diritto di surroga fatto valere dalla compagnia assicurativa,
la somma complessiva di euro 95.977,80, condannata a rimborsare a Controparte_2
oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo.
Inoltre, essendo l'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa limitato ai danni subiti dall'assicurato per la riparazione dei mezzi e, dunque, non essendo in esso ricomprese le altre voci di danno richieste dall'assicurato nel presente procedimento, Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere a Parte_1 la somma (già decurtata alla luce del concorso di colpa del danneggiato) di euro 4.831,64 per la mancata esecuzione dei trasporti a causa della indisponibilità dei mezzi danneggiati, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione
(Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712).
Sulla domanda riconvenzionale formulata da CP_16 nei confronti di Parte_14
[...] accoglimento, in quanto fondata, la domanda riconvenzionale formulata da CP_3 nei confronti di Parte_8 diretta ad ottenere al pagamento della somma di € 3.250,00 oltre Iva a saldo della prestazione di trasporto della pressa.
Infatti, dall'e-mail inviata da CP_3 a Parte_8 (doc. 4 atto di citazione di Parte_8 و
risulta che "dopo trattativa odierna con ns Sig. CP_17 e il Sig. Parte_3 Vi concediamo EURO
1.000,00 di sconto sul trasporto della pressa e pertanto il prezzo del trasporto eccezionale sarà di EURO 6.500,00 + IVA. L'importo che ci dovete riconoscere è di EURO 3.025,00 per rimanenza
2013, copie fattura e nota di credito in allegato, e di EURO 6.500,00 + IVA per nuovo servizio e pagamento con bonifico saldo del vecchio e 50% all'ordine del nuovo e restante 50% prima di eseguire il trasporto".
Dalla comunicazione sopraindicata, non contestata da Parte_8 risulta inequivocabilmente che il costo totale per il trasporto della pressa ammontava ad euro 6.500,00, oltre Iva e che l'ulteriore somma di euro 3.025,00 richiesta da CP_3 riguardava prestazioni dalla stessa già eseguite nel 2013, ma non pagate.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto da Parte_8 la richiesta di pagamento avanzata in via riconvenzionale da CP_3 (per la somma di euro 3.250,00, oltre Iva) non attiene ai rapporti commerciali tra le parti relativi all'anno 2013.
Al fine di contrastare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta, con la memoria ex art. 183, VI comma, n.1, c.p.c., Parte_8 ha dedotto di aver saldato l'importo richiesto da controparte in data 16.07.2022, producendo la relativa documentazione contabile.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta da Parte_8 (doc. 13, 14 e 15 memoria
memoria ex art. 183, VI comma, n.1, c.p.c., Parte_8 risulta che, in data 16.07.2020, Pt_8
,
[...] ha corrisposto a CP_3 la somma di euro 3.025,00 a titolo di "S.DO FT. 329-NC 12/2013"
e la somma di euro 3.965,00 a titolo di "ACC.TO 50% TRASPORTO PRESSA GIGANT". Pertanto, Parte_8 ha dato prova di aver corrisposto la somma a titolo di acconto per il trasporto della pressa, ma non ha dimostrato di aver corrisposto l'ulteriore somma a saldo della prestazione.
Tale convincimento, inoltre, trova sostegno nel doc. 14 prodotto dalla stessa Parte_8 da cui
risulta che la stessa ha corrisposto a CP_3 la somma di euro 3.965,00 (voce "dare”), mentre la voce "saldo" ammonta ad euro 6.990,00, da ciò desumendosi che Parte_8 risulta debitrice nei CP_3 della somma di euro 3.965,00 (euro 3.250,00 oltre IVA). confronti di
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, degli accordi contrattuali tra le parti e tenuto conto delle argomentazioni difensive di Parte_8 che, a fronte della domanda riconvenzionale di si è limitata ad eccepire l'avvenuto adempimento, mediante pagamento, della prestazione CP_3
Parte_8 deve essere condannata a corrispondere a CP_3 la somma di euro 3.250, richiesta,
oltre Iva, a titolo di saldo per il trasporto della pressa, oltre gli interessi legali dal momento della messa in mora al soddisfo.
Sulle spese di lite e sulle spese di CTU
Per quanto riguarda le spese di lite del presente procedimento e le spese di CTU:
in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria proposta da Pt_8 per i danni subiti dalla pressa e tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto il mancato guadagno, cui è conseguita la liquidazione in favore di Pt_8 della somma di euro 5.350,00
in solido tra loro, a si condannano CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1 rifondere a Pt_8 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento in base al decisum
(da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00);
- in considerazione dell'accoglimento della domanda di responsabilità contrattuale proposta da CP_3
[...] nei confronti di CP_4 si condanna CP_4 a rifondere a CP_3 le spese di lite con riferimento a tale domanda, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), trattandosi di questione di bassa complessità, che ha richiesto un minor impegno difensivo rispetto alla domanda principale;
Controparte_2 deve essere condannata al pagamento delle spese
-la terza chiamata con riferimento alla domanda di manleva, che si liquidano facendo di lite sostenute da CP_4
riferimento allo scaglione di valore in base al decisum (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), con applicazione delle tariffe medie;
-In considerazione del rigetto della domanda di Parte_1 avente ad oggetto il mancato guadagno,
dell'accertato concorso di colpa del danneggiato, cui è conseguito la liquidazione in favore di parte attrice della somma di euro 4.831,64, inferiore a quella richiesta, si condanna Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe massime dello scaglione di valore di riferimento in base al decisum (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), attesa la particolare complessità della controversia;
- In considerazione dell'accertato concorso di colpa dell'assicurato e della conseguente riduzione della somma riconosciuta a Controparte_2 che ha agito in surrogazione ex art. 1916
a rifondere a Controparte_2 le spese di lite c.c., si condanna Controparte_1
del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento in base al decisum (da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00);
- in considerazione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da CP_3 nei
confronti di Pt_8 si condanna Pt_8 a rifondere a CP_3 le spese di lite con riferimento a tale domanda, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), trattandosi di questione di bassa complessità, che ha richiesto un minor impegno difensivo rispetto alla domanda principale;
- le spese di CTU devono essere poste a carico di CP_3 CP_4 Parte_1 e [...]
CP_1 in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara responsabili, in solido tra loro, CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1
[...] per i danni subiti da Pt_8
accoglie parzialmente la domanda formulata da Pt_8 e, conseguentemente, condanna [...] 2)
in solido tra loro, a corrispondere in CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1
favore di Pt 8 a titolo di risarcimento dei danni alla pressa, la somma di euro 5.350,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione;
3) accoglie la domanda formulata da CP_3 nei confronti di CP_4 e,
conseguentemente, condanna CP_4 a corrispondere a CP_3 la somma di euro
1.337,50, corrispondente alla quota di debito gravante - nei rapporti interni tra i condebitori -
su quest'ultima, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione;
4) accoglie la domanda di manleva formulata da CP_4 nei confronti di [...]
Controparte_2 e, conseguentemente, condanna Controparte_2 terza
chiamata, a tenere indenne CP_4 da tutto quanto dovrà pagare, in ragione del presente giudizio, a titolo di risarcimento dei danni e spese di lite nei confronti di Pt_8 e di CP_3 nonché a tenere indenne CP_4 dalle spese di lite del presente procedimento;
5) dichiara Controparte_1 responsabile nella misura del 70% per i danni subiti da Pt_1
[...] ;
6) accoglie parzialmente la domanda formulata da Parte_1 e, conseguentemente, condanna
a titolo di risarcimento dei danni per laControparte_1 a corrispondere a Parte_1
mancata esecuzione dei trasporti, la somma di euro 4.831,64, già ridotta tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, oltre interessi e oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione;
7) accoglie parzialmente la domanda formulata da Controparte_2 ai sensi dell'art. 1916 c.c. e, conseguentemente, condanna Controparte_1 a corrispondere a
Controparte_2 a titolo di rimborso del risarcimento già corrisposto all'assicurata per i danni ai mezzi, la somma di euro 95.977,80, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo;
8) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da CP_3 e, conseguentemente,
condanna Pt 8 a corrispondere a CP_3 a titolo di saldo del corrispettivo per il trasporto, la somma di euro 3.250,00, oltre Iva, oltre interessi come in parte motiva;
CP_4 Parte_1 e Controparte_1 in solido tra loro, a 9) condanna CP_3
rifondere a Pt_8 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 5077,00
per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U., spese per marca da bollo e spese di notifica;
condanna CP_4 a rifondere a CP_3 le spese di lite con riferimento alla domanda 10)
riconvenzionale, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U.;
11) Condanna Controparte_2 terza chiamata, a rifondere a CP_4 le spese di lite con riferimento alla domanda di manleva, che liquida in euro 2.552,00, per compensi oltre
Iva, Cap e spese Generali come per legge;
12) condanna Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.830,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo;
13) condanna Controparte_1 a rifondere a Controparte_2 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 14.103, 00 per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge., C.U.;
14) condanna Pt 8 a rifondere a CP_3 le spese di lite con riferimento alla domanda riconvenzionale, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U.
15) Pone definitivamente a carico di CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1
in solido tra loro, le spese di Ctu come già liquidate in atti.
Lucca, 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
a cui è riunita la causa iscritta al N.R.G. 2968/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 465/2021 a cui è riunita la causa iscritta al N.R.G.
2968/2021
promossa da:
Parte_1 titolare della omonima ditta individuale Parte_1
(Avv. Cinzia Montanari)
ATTORE nella causa iscritta al R.G.N. 465/2021
Nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Carlo Dell'Aiuto e Avv. Roberta Muscari Tomajoli)
CONVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 465/2021
e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Riccardo Benassi e Avv. Roberto Benassi)
INTERVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 465/2021 avente ad oggetto: solo danni a cose alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.r.g. 2968/2021
promossa da:
GIÀ SA. Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(Avv. Alessandro Fantini)
ATTRICE nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
Nei confronti di CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Massimiliano Torre)
CONVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
e
CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Cinzia Montanari)
CONVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
e
Parte_1 , titolare della omonima ditta individuale Parte_1 و
(Avv. Cinzia Montanari)
CONVENUTO nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Carlo Dell'Aiuto e Avv. Roberta Muscari Tomajoli)
CONVENUTA nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Marco Turci e Avv. Micaela Bosi Picchiotti) TERZA CHIAMATA nella causa iscritta al R.G.N. 2968/2021
Avente ad oggetto: spedizione - trasporto
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio (procedimento iscritto al r.g.n. 465/2021) Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nella notte tra il 28.10.2020 e il
29.10.2020.
A fondamento della propria domanda, Parte_1 deduceva che aveva come oggetto sociale
"autotrasporto merci per conto terzi" ed era proprietaria di mezzi autostradali pesanti;
che era azionista di CP_4 che gestiva direttamente, con la sua struttura commerciale e operativa,
l'attività delle imprese associate;
che CP_4 aveva ricevuto l'incarico di effettuare un trasporto eccezionale di una pressa delle dimensioni di 23 m. di lunghezza, 5,90 m. di altezza e 2,55 m. di larghezza da Marina di Carrara a Viareggio;
che CP_4 aveva affidato a Controparte_5 il che lo avevaservizio di scorta tecnica e aveva incaricato per l'esecuzione del trasporto Parte_1
,
effettuato con un mezzo di sua proprietà, semirimorchio targato AF78101, e con un trattore stradale targato FL549BR di proprietà di Fraer CP_6 che CP_4 aveva richiesto alle Autorità Parte_1 ; che il Servizio di Coordinamentopreposte il rilascio dei permessi in nome e per conto di
L.L.P.P. Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile - Ufficio
Trasporti, previo nulla osta della Polizia Municipale, aveva rilasciato l'autorizzazione n. 102/2020,
indicando il percorso da seguire (poi modificato tramite rettificazione dell'autorizzazione anzidetta)
e prescrivendo l'obbligatorietà della scorta tecnica;
che dall'autorizzazione sopraindicata risultava che la scorta tecnica doveva “osservare le disposizioni contenute nei D.Lgs n. 285/92 e s.i. (N.C.d.S.)
nel DPR n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e attuazione) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i
(Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni eccezionali) ..."; che, in data 27.10.2020 alle ore 15.47, CP_4 aveva inviato un'email alla Polizia Municipale
di Viareggio, con la quale aveva comunicato che il transito del trasporto eccezionale sarebbe avvenuto in data 28.10.2020 dalle ore 23.00; che, nella medesima data, alle ore 16,16, CP_4 aveva inviato
aveva inviato alla a Controparte_1 l'allegato A3 e, alle ore 17,40, Controparte_1
Parte 4 l'allegato A3 ricevuto da CP_4 che, in data 28.10.2020 alle ore 23.00 circa, come da autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, aveva inizio il trasporto eccezionale;
che [...]
CP_4 prima dell'inizio del trasporto, aveva consegnato al caposcorta l'autorizzazione di cui sopra e
, dipendente della Dittal'autista CP_7
,aveva consegnato all'addetto Parte_5
i permessi di viaggio;
che il convoglio era stato scortato da una vettura pilota di Controparte_1
condotta da personale presentatosi come addetto di che si poneva avanti al Controparte_1
mezzo e faceva strada;
che l'auto pilota era andata fuori itinerario, portando il convoglio in una strada non prevista nell'autorizzazione; che, sulla SS.1 Via Aurelia, il mezzo targato FL 549BR aveva urtato, con il carico costituito dalla pressa, contro il cavalcavia della viabilità comunale di Viareggio
(Via del Brentino); che il convoglio si era bloccato sotto al cavalcavia e l'autista ne aveva dato comunicazione al caposcorta via cavo;
che, subito dopo la collisione, l'addetto dell'auto scorta di si era allontanato dal luogo del sinistro, senza accertarsi delle conseguenze Controparte_1
dell'evento né delle condizioni di salute del conducente e omettendo di regolare il traffico;
che
CP_7 aveva chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi;
che sul posto l'autista era intervenuta la Polizia Municipale di Viareggio, la quale aveva elevato a carico di Parte_1 "
nonché del conducente dell'autoarticolato contravvenzione per la violazione dell'art. CP_7
15 comma 1 a e comma 2 del C.d.S. e dell'art. 10 comma 18 e 24 C.d.S., sanzioni che venivano regolarmente pagata da Parte_1 ; che entrambi i mezzi targati FL 549BR e AF 78101 erano stati sottoposti a fermo amministrativo e la carta di circolazione era stata sospesa fino al 28.11.2020 e il
CP_7 era stato destinatario del provvedimento di sospensione della patente di conducente guida. In merito alla responsabilità del fatto per cui è causa, deduceva che Controparte_1 esercitava
l'attività di servizio scorta nei casi di trasporti eccezionali;
che, ai sensi dell'art. 15 del Disciplinare
per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al
Decreto Ministeriale del 18/07/1997 emesso dal Ministero dei lavori pubblici e pubblicato sulla G.U.
n. 185, SO158 del 09/08/1997 come modificato dal D.M-. 27/8/2014, ....il capo-scorta è
responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica (art. 1). Durante un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche, il caposcorta è altresì responsabile di tutte le attività di regolazione del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell'art.
5. In questi casi il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico (art. 1 Bis)"; che, nel caso di specie, il sinistro si era verificato per cause imputabili al caposcorta, che non aveva rispettato l'itinerario di cui alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, indirizzando il convoglio in un tratto di strada che,
per caratteristiche tecniche (altezza del cavalcavia), non ne consentiva il passaggio;
che, pertanto,
incaricata di prestare il servizio di scorta tecnica,sussisteva a carico di Controparte_1
l'obbligo di risarcire tutti i danni conseguenti al sinistro del 29.10.2020; che, a fronte della richiesta escludeva la propria di parte attrice di risarcimento dei danni subiti, Controparte_1
Controparte_8 È soggetto responsabilità nell'evento dannoso, evidenziando che "il capo scorta esterno ed autonomo rispetto alla società nostra assistita, nonché proprietario del mezzo di cui si è
avvalso per il servizio scorta. Vorrà, pertanto, rivolgere direttamente allo stesso ogni richiesta di danno".
Con riferimento al quantum debeatur, quantificato da Parte_1 nella somma di euro 210.714,96,
la stessa deduceva che il mezzo targato FL 549 BR era stato riparato, come da fattura n. 33761 del 11/12/2020 per la somma di € 22.200,56 (oltre iva), emessa da Adriatica Veicoli Industriali S.r.l.; che aveva chiesto il preventivo di spesa per le riparazioni al semirimorchio VI 2+4 targato AF78101 a Parte_6 la quale aveva quantificato in € 158.612,06 (oltre iva) il costo dei lavori di riparazione, che erano ancora in corso, riservandosi di produrre in corso di causa copia della fattura;
che non aveva avuto la disponibilità del mezzo targato FL 549 BR dalla data del sinistro al 11.12.2020 e, quanto al semirimorchio targato AF 78101, il mezzo non era disponibile, essendo ancora in corso le riparazioni;
che il danno a titolo di mancato guadagno ammontava ad oltre €
20.000,00, in quanto i mezzi incidentati eseguivano prestazioni di trasporto per circa € 25.000,00 al mese, corrispondenti ad un importo al netto dei costi e delle imposte di circa € 5.000,00 al mese;
che,
a causa dell'indisponibilità dei mezzi sopraindicati, parte attrice non aveva potuto effettuare i trasporti già assegnati in precedenza, per i quali CP_4 aveva già richiesto e ottenuto i relativi permessi rilasciati a targa secca e i relativi costi, per un totale di € 6.902,34, erano stati addebitati da CP_4
a Parte_1
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, deduceva che Parte_1 incaricato da CP_4 " di trasportare una pressa, aveva
CP_7 ; che il servizio di scorta effettuato il trasporto con un mezzo proprio, condotto da il cui Caposcorta era Controparte_8 titolare tecnica era stato affidato a Controparte_1
della impresa individuale D.M.G. servizi di scorta, che aveva effettuato il servizio con mezzo di sua proprietà, targato FG666YN; che il convoglio che trasportava la pressa aveva provocato il sinistro,
andando ad urtare contro un cavalcavia della viabilità comunale di Viareggio;
che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale di Viareggio, che aveva elevato verbale nei confronti di Pt_1
[...], nonché di "perché conducente del trasporto eccezionale sopra indicato,CP_7
circolava senza osservare le condizioni stabilite nell'autorizzazione n. 102 del 15.02.2020, rilasciata dalla Provincia di Lucca, in possesso. Infatti circolava al di fuori del percorso stabilito", con
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
attribuiva la responsabilità del fatto per cui è causa a Parte_1 ed al suo Controparte_1
autista, rilevando che l'autista del mezzo pesante, che trasportava un carico di notevoli dimensioni in lunghezza ed altezza (la sola pressa aveva un'altezza di 5,90 m), non si era avveduto dell'impossibilità
di passare sotto un cavalcavia alto soltanto 4,76 m. da terra;
che, inoltre, come prescritto dal Nulla
Osta rilasciato dal Servizio Coordinamento, Mobilità e Viabilità del Comune di Forte dei Marmi n.
102 del 15.10.2020, tra gli obblighi dell'autista vi era quello principale di effettuare un sopralluogo,
nelle 48 ore precedenti l'inizio del trasporto, sulla strada autorizzata, per verificare la percorribilità
dell'itinerario e/o l'eventuale presenza di elementi ostativi;
che il conducente CP_7 aveva
violato non solo le generali regole di prudenza nella conduzione di un mezzo pesante, ma anche lo specifico obbligo imposto dall'autorità provinciale di ben conoscere la strada da percorrere;
che la condotta dell'autista del mezzo eccezionale, che non era stato in grado di fermare il mezzo pesante per non farlo urtare contro il cavalcavia, escludeva la responsabilità di qualunque altro soggetto;
che la condotta tenuta dall'autista del mezzo di proprietà di parte attrice comportava necessariamente la responsabilità dell'evento e dei conseguenti danni in capo a quest'ultima; che il soggetto che effettua il trasporto o gestisce il veicolo eccezionale era sempre responsabile dei danni prodotti a persone o cose, determinati dal veicolo o dal trasporto eccezionale, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno;
che, dunque, era lo stesso Parte_1 a dover provvedere alla riparazione dei danni occorsi ai propri mezzi.
Controparte_1 escludeva la propria responsabilità nel fatto oggetto di causa, rilevando che, titolare dellanel caso di specie, aveva affidato l'incarico di eseguire la scorta a Controparte_8
impresa individuale D.M.G. servizi di scorta, che accettava l'incarico utilizzando un mezzo di sua proprietà ed assumendo la veste di caposcorta;
che la scorta tecnica era un servizio di sicurezza stradale, volto ad assicurare la circolazione del trasporto eccezionale, arrecando minor pericolo all'utenza della strada;
che lo scopo della scorta tecnica era quello di tutelare, attraverso la segnalazione costante agli utenti della strada, il passaggio del convoglio;
che il servizio di scorta tecnica era svolto sotto la responsabilità del capo scorta, cui faceva capo l'organizzazione complessiva del servizio, la direzione ed il coordinamento di tutto il restante personale eventualmente impegnato nella scorta stessa;
che parte attrice, per liberarsi dalla responsabilità dell'evento dannoso,
aveva proposto una ricostruzione del fatto non veritiera e non provata;
che, infatti, controparte aveva affermato, senza fornirne la prova, che la deviazione dal percorso autorizzato era stata "imposta" al suo autista dal Parte_7 che si era posto davanti al mezzo facendo strada, con ciò facendo intendere che l'unico responsabile del sinistro fosse il Parte_7 per aver percorso una strada diversa da quella originariamente autorizzata e sulla quale aveva condotto l'autista CP_7 ; che, anche a voler si sarebbe dovutoParte_1ammettere che tale circostanza sia vera, l'autista dipendente di comunque rifiutare di seguire il Parte_7 e, in virtù dell'obbligo imposto di seguire l'itinerario autorizzato, avrebbe dovuto proseguire sulla strada autorizzata che avrebbe dovuto conoscere;
che,
dunque, l'attrice non poteva affermare che il suo autista era stato indotto in errore a percorrere un itinerario diverso e a seguire la scorta.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni patrimoniali lamentati da parte attrice per i danni subiti al mezzo targato FL549BR e al semirimorchio targato AF78101 e rilevava, inoltre, che il documento prodotto da parte attrice in merito ai costi addebitatagli da CP 4 er mancati trasporti era generico e non provava alcunché, né era riferibile al mezzo rimasto coinvolto nel sinistro;
che l'asserito mancato guadagno, quantificato da parte attrice nella somma di euro 23.000,00, doveva essere dalla stessa debitamente provato.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
All'udienza del 25.06.2021, parte attrice dava atto che Controparte_2 le aveva
corrisposto, in virtù di polizza Kasko, la somma complessiva di euro 119.650,00 per i danni subiti in seguito al sinistro per cui è causa e, di conseguenza, riduceva la pretesa risarcitoria nei confronti di
Controparte_1 per tale importo. Con comparsa di intervento volontario, si costituiva in giudizio Controparte_2 che,
surrogandosi nei diritti dell'assicurato Parte_1 al quale aveva già corrisposto a titolo di indennizzo la somma complessiva di euro 119.650,00, chiedeva che venisse condannata [...] CP_1 quale responsabile del fatto per cui è causa, al rimborso della predetta somma.
In particolare, Controparte_2 rappresentava che, come evidenziato da parte attrice all'udienza del 25.06.2021, aveva corrisposto al proprio assicurato Parte_1 la complessiva somma di € 119.650,00 per il sinistro in questione, in virtù di polizza Kasko denominata polizza cumulativa veicoli a motore/natanti n. 1/2508/231/118689946; che, nello specifico, aveva corrisposto a Parte_1 le somme di euro 50.000,00 in data 07/05/2021, di euro 50.000,00 in data 07/06/2021
e di euro 19.650,00 in data 11/02/2021; che aveva versato a Parte_1 la somma di euro 100.000,00
per i danni subiti dal semirimorchio targato AF78101 e la somma di euro 19.650,00 per i danni subiti dal trattore targato FL549BR; che, con comunicazione del 01.06.2021, Parte_1 aveva dichiarato di surrogare la compagnia assicurativa nei confronti di eventuali responsabili;
che, dunque, avendo provveduto all'indennizzo, la compagnia assicurativa aveva interesse a partecipare all'odierno giudizio per chiedere al terzo responsabile CP_1 CP_1 il rimborso delle somme corrisposte all'assicurato.
Circa la dinamica del sinistro in esame, deduceva che, alla luce delle circostanze rappresentante nell'atto di citazione di Parte_1 appariva evidente la responsabilità dell'evento dannoso in capo
,
che era stata incaricata di effettuare il servizio di scorta tecnica;
che, infatti, a Controparte_1 و
con la legge 120/2010, i servizi di scorta erano diventati di competenza dei soggetti privati e, secondo il disciplinare tecnico per le scorte (Decreto 18/07/1997), era obbligo della scorta tecnica posizionare i veicoli in modo da garantire l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo scortato, nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza;
che, inoltre, la scorta tecnica era chiamata a rispondere dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del trasporto eccezionale;
che aveva eccepito l'esclusiva responsabilità delControparte_1
conducente del trasporto eccezionale e la mancanza di responsabilità a suo carico per aver affidato l'incarico di capo scorta a Controparte_8 ma tali deduzioni apparivano prive di fondamento, in quanto non poteva essere attribuita alcuna responsabilità al conducente del trasporto eccezionale,
tenuto conto delle condizioni della strada e della mancanza di illuminazione, come emergeva dall'annotazione redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto;
che il conducente del trasporto eccezionale, proprio per le caratteristiche del mezzo eccezionale e per le difficoltà di movimento, doveva essere necessariamente preceduto dal veicolo della scorta, ad una distanza non inferiore a 30 m. e non superiore a 500 m., che aveva il compito non solo di garantire la visibilità del convoglio, ma anche di individuare gli impedimenti al sicuro movimento del convoglio;
che l'indicazione del capo scorta da parte di non escludeva la responsabilità dellaControparte_1
Controparte_8 a svolgere detto stessa ai sensi dell'art. 2049 c.c., avendo quest'ultima incaricato compito.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 465/2021, venivano depositate le memorie ex art. 183,
co. VI c.p.c. e, in particolare, nella memoria ex art. 183, co. VI n. 3 c.p.c., Controparte_1
Parte_1 la notifica di un atto deduceva che aveva ricevuto, unitamente a CP_3 CP_4 "
di citazione da parte di Parte_8 (procedimento
R.G.N. 2968/2021), proprietaria della pressa oggetto del trasporto eccezionale, dal quale aveva appreso che CP_4 aveva illegittimamente affidato il trasporto della pressa a Parte_1
Pertanto, nella memoria sopraindicata, Controparte_1 eccepiva la nullità del contratto di trasporto della pressa effettuato da Parte_1 , in quanto contratto di sub sub trasporto nullo ai sensi dell'art. 6 ter legge 190/2014, e conseguentemente la nullità del collegato contratto di scorta tecnica.
Con ordinanza del 05.10.2023, il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento r.g.n. 2968/2021, attese le evidenti ragioni di connessione tra i due giudizi.
Nell'ambito del procedimento r.g.n. 2968/2021, Parte_8
Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio CP_3 [...]
Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti proCP_4 Parte_1 tempore, chiedendone la condanna, per l'intero o nella misura pro quota accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 173.121,00, di cui €
123.121,00 per la riparazione della pressa ed euro 50.000,00 a titolo di mancato guadagno.
A fondamento della domanda, deduceva che aveva acquistato una pressa idraulica industriale
"Gigant, mod. GN400/1, matricola n. 8881035" da The Italian Sea Group S.p.a., società specializzata nel settore;
che, nonostante il valore di mercato della pressa fosse di € 105.000,00 oltre IVA, le parti avevano concordato un prezzo inferiore alla luce dei rapporti commerciali in essere da numerosi anni;
che, per effettuare il trasporto del macchinario, Parte_8 si era rivolta a alla quale CP_3
aveva commissionato il trasporto dal porto di Marina di Carrara, dove il bene era stazionato, alla sede
Part
a in Viareggio per il giorno 29.10.2020; che, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2020, la pressa di era stata prelevata dal porto di Marina di Carrara per essere trasportata a destinazione;
che, durante il tragitto, il mezzo pesante che trasportava la pressa, transitando sulla SS1 Via Aurelia in direzione
Viareggio, aveva urtato violentemente contro il cavalcavia di Via del Brentino, non essendo autorizzato a procedere su quel tratto di strada con il carico eccezionale costituito pressa idraulica, le cui dimensioni erano ben superiori all'altezza del ponte;
che l'impatto con il cavalcavia aveva danneggiato in modo sostanziale la pressa, che risultava inutilizzabile alla luce dei danni riportati;
che Parte_8 si era rivolta immediatamente a CP_3 ed aveva appreso che quest'ultima, senza alcuna preventiva autorizzazione né comunicazione, si era avvalsa di soggetti terzi per eseguire il trasporto che le era stato commissionato;
che, in particolare, con comunicazione email del
Part a Pt 8 era venuta a conoscenza che CP_3 si era avvalsa di CP_4 e che 30.10.2020,
quest'ultima, a sua volta, aveva affidato l'incarico ad un proprio vettore Parte_1 ; che, inoltre,
Part Controparte_1 aveva ricevuto l'incarico di effettuare la scortaa S.n.c. aveva appreso che tecnica necessaria, trattandosi di trasporto eccezionale, nonché di curare l'itinerario che Parte_1
Part avrebbe dovuto seguire per consegnare il bene alla proprietaria;
che a S.n.c. aveva formulato
richiesta di risarcimento dei danni patiti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del
Part trasporto, non ricevendo, però, alcun riscontro;
che a S.n.c. aveva chiesto alla società produttrice della pressa, Controparte_9 un preventivo per le riparazioni necessarie del bene, la cui messa in ripristino era stata stimata in euro 100.919,31, oltre Iva.
In merito alla dinamica del sinistro, deduceva che, dal contenuto del verbale redatto nell'immediatezza del sinistro, emergeva chiaramente che i danni riportati dalla pressa erano stati conseguenza di un violento scontro tra la parte apicale del macchinario e la parte sottostante del Parte_10
e che l'urto si era verificato a causa dell'erroneo percorso intrapreso dalla scorta incaricata e dal convoglio trasportante il carico;
che, infatti, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Viareggio
risultava che "l'impatto avveniva tra la parte apicale della pressa e la parte sottostante, lato nord,
del ponte. A seguito dell'urto, una porzione di cemento del ponte si staccava e si depositava frantumato sul manto stradale;
la pressa subiva uno schiacciamento con relativa perdita di olio dal pistone (danneggiato) che veniva proiettato su entrambe le direzioni di marcia della S.S.1 Variante
Aurelia. Nell'occasione il carrello del semirimorchio subiva una apertura laterale di circa 1 metro e una catena reggente la pressa, posizionata nella parte anteriore del carico, veniva rinvenuta spezzata;
una parte della stessa veniva rinvenuta nella corsia lato monti della S.S. 1 Variante Aurelia
nell'immediatezza dei fatti, il Sig. CP_7 riferiva verbalmente di essere consapevole di aver intrapreso un percorso sbagliato seguendo le direttive della scorta tecnica Controparte_1
che lo precedeva"; che, costituendo il verbale sopraindicato piena prova di quanto accaduto, risultava provata la dinamica del sinistro, la condotta colposa del vettore durante il trasporto ed il nesso eziologico tra l'urto del veicolo con la parte sottostante del ponte e la distruzione della Pt 11 e,
Part dunque, a S.n.c. aveva diritto ad ottenere il ristoro dei danni subiti quali diretta conseguenza del sinistro verificatosi.
Part deduceva che CP_3 e a Pt 8 avevano In merito alla responsabilità contrattuale di CP_3
CP_3 si era resa totalmente inadempiente agli stipulato un contratto di trasporto, rispetto al quale obblighi assunti ex artt. 1678 ss. c.c.; che la pressa era stata oggetto di un sinistro di particolare importanza durante il trasporto (quindi nel lasso temporale in cui il bene era già stato consegnato dal mittente al vettore); che, ai sensi dell'art. 1693 c.c., il verificarsi di avaria, danno o alterazione del Part bene ricadevano nella sfera di responsabilità del vettore e, pertanto, La. snc. aveva diritto ad
ottenere il risarcimento dei danni subiti;
che CP_3 fin dall'inizio del contratto, aveva tenuto una condotta negligente, celando alla committenza aspetti rilevanti ed essenziali per dar corso ad una
Part buona esecuzione dell'incarico ricevuto;
che a S.n.c. aveva appreso solo a seguito del sinistro verificatosi che CP_3 senza aver richiesto alcuna autorizzazione, si era avvalsa di soggetti terzi per eseguire il trasporto;
che, come previsto dall'art. 6 ter d.lgs. 286/2005 in materia di sub trasporto,
in mancanza di un accordo tra il committente ed il vettore principale, l'affidamento del trasporto ad un diverso vettore integrava un grave inadempimento contrattuale e, inoltre, l'affidamento a terzi (in mancanza di specifico consenso) integrava di per sé l'esistenza di una colpa grave tale da consentire addirittura in particolari casi la risoluzione automatica del contratto in essere.
Stante l'accertata presenza di più vettori nell'esecuzione del trasporto, la condotta colposa delle parti convenute e alla luce delle peculiari modalità con cui si era verificato il sinistro, che vedeva coinvolti
Part a Pt_8 quest'ultima chiedeva il una pluralità di soggetti, alcuni dei quali non autorizzati da risarcimento dei danni subiti, oltre che a CP_3 anche a CP_4 Controparte_1 e a
Parte_1
Alla luce delle condotte gravemente colpose poste in essere da CP_3 e dagli altri vettori,
richiamava la previsione di cui all'art. 1696, co. 5 c.c. e, dunque, riteneva non applicabili, nel caso di specie, le limitazioni alla responsabilità del vettore previste dall'art. 1696 c.c.
Part In merito al quantum debeatur, a S.n.c. rappresentava che, a seguito dell'impatto con il cavalcavia, la pressa aveva subito ingenti danni dovuti allo schiacciamento e gli stessi avevano impedito il funzionamento del bene, che, pertanto, era del tutto inutilizzato ed inutilizzabile;
che le attività necessarie al ripristino della pressa, trasporto e collaudo erano state quantificate in €
100.919,31 € oltre IVA, per un totale di € 123.121,56 dalla società produttrice del bene CP_9
[...] che aveva subito anche un danno per il mancato guadagno, quantificato in euro 50.000,00, non avendo potuto evadere le commesse lavorative ricevute;
che, a causa del mancato funzionamento del macchinario, aveva dovuto rifiutare importanti commesse lavorative, non potendole eseguire;
che, in particolare, nel mese di maggio 2021, aveva ricevuto una richiesta da parte di NC per eseguire lavorazioni di sagomatura, per l'esecuzione delle quali era imprescindibile l'utilizzo della pressa.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte_8 chiedeva disporsiCon ricorso ex art. 696 c.p.c. in corso di causa (n.r.g. 2968-1/2021),
accertamento tecnico preventivo sulla pressa Gigant oggetto del giudizio di merito, al fine di verificare lo stato della stessa, le riparazioni necessarie per la messa in ripristino, il valore del macchinario equivalente a quello danneggiato, stante l'urgente necessità della ricorrente di provvedere alle riparazioni del macchinario in breve tempo.
Si costituiva ritualmente nel procedimento 2968/2021 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, premetteva che Parte_8 aveva acquistato una pressa idraulica industriale "Gigant,
mod. GN400/1, matricola n. 8881035” da The Italian Sea Group s.p.a., società specializzata nel settore, al prezzo di € 15.000,00 oltre Iva;
che, per effettuare il trasporto, Parte_8 si era rivolta a
CP_3 alla quale era stato commissionato il trasferimento del bene dal porto di Marina di Carrara,
a s.n.c., in Viareggio, per il giorno 29/10/2020; che CP_3dove si trovava il bene, alla sede diPart
e quest'ultima, senza alcuna comunicazione alla cessionaria, aveva affidato la commessa a CP_4
aveva conferito l'incarico del trasporto a Parte_1 e aveva affidato il servizio di scorta tecnica a
Controparte_1
In merito alla responsabilità del sinistro, rappresentava che lo stesso si era verificato per esclusiva colpa di Parte_1 e di Controparte_10 mentre nessuna responsabilità poteva essere addebitata a CP_3 che, infatti, CP_3 aveva adempiuto a tutti gli oneri necessari al fine di garantire il corretto espletamento dell'obbligazione; che CP 3 aveva affidato il servizio di
trasporto a CP_4 e, dunque, da quest'ultima doveva essere manlevata per tutti i danni subiti da parte attrice;
che, a seguito della stipulazione del contratto di trasporto con Parte_8 a causa di un partner di assoluta esigenze organizzative, CP_3 aveva affidato l'incarico a CP_4
affidabilità ed una società di ampia e comprovata fiducia, specializzata in trasporti eccezionali di CP_4 anziché manufatti di grandi dimensioni, fuori sagoma e/o fuori peso;
che, tuttavia,
effettuare direttamente il servizio, aveva conferito l'incarico del trasporto a Parte_1 e aveva
affidato il servizio di scorta tecnica a Controparte_1 che tale circostanza non era stata comunicata a CP_3 S.r.l., la quale, qualora fosse stata edotta, avrebbe rifiutato tale soluzione, in quanto contraria alla legge (art. 1, comma 247 L. 190/2014); che, dunque, la responsabilità gravava integralmente su CP_4 il cui inadempimento contrattuale aveva cagionato i danni lamentati da
CP_3 non aveva rimesso parte attrice;
che, nonostante l'assoluta stima nel soggetto incaricato,
a terzi le decisioni più importanti relative al trasporto, bensì, con perizia e diligenza, aveva affrontato le problematiche più gravose al fine di semplificare il percorso e minimizzare i rischi;
che, in particolare, con email del 28/07/2020 indirizzata a aveva allegato la CP_3 CP_4
dichiarazione pesi e misure della pressa, al fine di consentire una miglior valutazione del bene da trasportare e la scelta del mezzo più idoneo, nonché aveva allegato il percorso da seguire al fine di evitare ostacoli nel tragitto;
che la scelta del percorso costituiva attività preliminare essenziale nell'espletamento del servizio, nonché la fase più importante ai fini dell'esito positivo del trasporto;
che CP_3 aveva previsto che il convoglio avrebbe dovuto seguire la strada SS Aurelia dal km
364,100 al km 359,800; che il convoglio avrebbe dovuto seguire brevemente la SS Aurelia per poi deviare in via Einaudi, accedere in Viale Belluomini, quindi Viale Carducci, poi Viale Manin, dove non avrebbe incontrato alcun tipo di impedimento;
che il tragitto predisposto da CP_3 non
prevedeva il passaggio sotto il cavalcavia di Via del Brentino;
che, nonostante le stringenti e minuziose indicazioni, il convoglio non aveva rispettato il percorso previsto e, contrariamente alle indicazioni fornite da CP_3 aveva deliberatamente omesso la deviazione in Via Einaudi,
proseguendo sulla SS1, dove, in corrispondenza del cavalcavia di Via del Brentino, era avvenuto il sinistro;
che, pertanto, CP_3 non poteva essere considerata responsabile per i danni provocati alla pressa, in quanto l'evento si era verificato solo ed unicamente per la mancata osservazione delle istruzioni dettate per il trasporto;
che il nesso causale tra il danno verificatosi e il percorso errato era evidente;
che, infatti, qualora il convoglio avesse seguito il percorso minuziosamente studiato da [...] CP la pressa non sarebbe stata danneggiata;
che, in forza del contratto stipulato tra CP_4 con
CP_3 CP_4 doveva essere condannata a tenere indenne CP_3 per le conseguenze dannose causate dall'errato svolgimento del servizio, che era stato da CP_4 sub-affidato a terzi
senza alcuna autorizzazione.
Formulava domanda riconvenzionale nei confronti di Parte_8 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del saldo del corrispettivo previsto per l'esecuzione del trasporto ammontante ad euro 3.250,00 oltre Iva, rilevando che Parte_8 avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione integrale della somma per l'espletamento del trasporto eccezionale prima della effettuazione del trasporto;
che Parte_8 aveva dato atto di aver versato un acconto pari al 50%
della prestazione in data 16/07/2020, regolarmente contabilizzato da CP_3 con l'emissione di fattura n. 311 del 17/07/2020, ma Parte_8 non aveva mai provveduto a versare la somma residua di € 3.250,00 oltre Iva a saldo della prestazione commissionata;
che, pertanto residuava, in conto capitale, un credito di CP_3 nei confronti di Parte_8 di euro 3.250,00, oltre Iva.
Parte_8Sul quantum debeatur, deduceva che a fronte dell'acquisto di un macchinario del valore commerciale di € 15.000,00 (oltre Iva), aveva chiesto la corresponsione, a titolo di risarcimento danni,
della maggiore somma di euro 173.121,00, di cui euro 100.919,31 (Iva esclusa) per la riparazione della pressa, oltre ad euro 50.000,00 a titolo di mancato guadagno per non aver potuto evadere una commessa lavorativa ricevuta;
che, dunque, la richiesta di risarcimento avanzata da controparte era irragionevole e sproporzionata e, di conseguenza, non doveva trovare accoglimento;
che era destituito di fondamento il riferimento che controparte aveva fatto all'ultimo comma dell'art. 1696 c.c., in quanto CP_3 non poteva in alcun modo considerarsi inadempiente, né la sua condotta poteva considerarsi gravemente colposa;
che, infatti, era documentalmente provato che, qualora il sub vettore si fosse attenuto alle indicazioni di in merito alla scelta del percorso, il sinistro non siCP_3
sarebbe mai verificato.
Con particolare riferimento al danno emergente, rappresentava che il risarcimento del danno non doveva rappresentare una fonte di arricchimento per la parte lesa, non potendo superare il valore della cosa danneggiata;
che, nel caso di specie, il macchinario non era commerciabile, mancando sulla pressa il marchio CE, che era condizione di commercialità del bene;
che la pressa era stata ceduta al prezzo convenuto non tanto per le relazioni intercorrenti fra le società, bensì perché l'acquirente avrebbe dovuto verosimilmente effettuare gravosi investimenti per rendere il macchinario utilizzabile;
che parte attrice avrebbe potuto far ripartire la pressa soltanto a fronte di costose riparazioni, ma non vi era alcuna garanzia che le lavorazioni avrebbero consentito di rendere il macchinario nuovamente operativo;
che, a fronte di un costo sostenuto per l'acquisto del macchinario pari ad € 15.000 oltre Iva, parte attrice aveva chiesto, a titolo di risarcimento, il maggiore importo di euro 100.919,31 (Iva esclusa), richiesta che risultava antieconomica;
che il risarcimento del danno doveva essere commisurato al valore di mercato del bene e, nel caso di specie, Parte_8 aveva
acquistato la pressa al prezzo di euro 15.000,00 oltre Iva, che costituiva il parametro di riferimento ai fini del quantum debeatur;
che, inoltre, al fine di non incorrere in un illegittimo arricchimento di
Parte_8 dalla somma di euro 15.000,00 doveva essere dedotto il valore del bene rimasto nella disponibilità della danneggiata, atteso che il bene relitto, ancorché fortemente danneggiato,
continuava a mantenere un proprio valore di mercato che doveva essere detratto dal prezzo del bene
"a nuovo".
In merito al mancato guadagno, deduceva che tale voce di danno non era stata adeguatamente provata da parte attrice, non avendo quest'ultima fornito elementi idonei a provare che la commessa di
NC S.p.a. era stata cancellata a causa del sinistro;
che la documentazione prodotta dalla danneggiata a tal fine era priva di rilevanza, trattandosi di scambio di e-mail con NC S.p.a.
avvenuto oltre sette mesi dopo la data di verificazione del sinistro;
che la richiesta pervenuta da
NC S.p.a. non era qualificabile come proposta contrattuale, ma come mera richiesta di informazioni;
che, inoltre, essendo tale richiesta pervenuta oltre sette mesi dopo la data del sinistro,
la danneggiata avrebbe potuto attivarsi tempestivamente al fine di riparare il danno subito;
che,
inoltre, nelle comunicazioni anzidette Parte_8 non aveva negato la propria disponibilità, ma aveva lasciato intendere di poter ottemperare alla richiesta di NC S.p.a.; che l'e-mail prodotta non riportava le condizioni contrattuali, i prezzi applicati, né altri elementi utili a percepire la volontà
delle parti di concludere un accordo commerciale;
che, al momento del sinistro, non esistevano contratti in essere tra le parti e non era stato prodotto alcun elemento concreto da cui potersi desumere che parte attrice aveva perso l'opportunità di realizzare le prestazioni richieste;
che la pressa acquistata era priva di certificazione e non era dotata di marcatura CE e, dunque, Parte_8 avrebbe
dovuto investire non solo una cifra ingente per rendere il bene operativo, ma, in ogni caso, attendere tempistiche molto lunghe necessarie al risanamento del macchinario, alla sua messa in funzione ed alla sua messa in sicurezza.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio Parte_1 titolare della omonima ditta individuale, che contestava in punto di an e di quantum le domande ex adverso formulate, ritenendosi estranea alla pretesa risarcitoria
Part avanzata da a S.r.l., richiamando a tal fine le considerazioni svolte nell'atto di citazione nell'ambito del giudizio r.g.n. 465/2021, da cui emergeva l'esclusiva responsabilità del fatto per cui
è causa a carico del capo scorta incaricato da Controparte_1
Eccepiva l'insussistenza dei presupposti di cui al co. 5 dell'art. 1696 c.c. in tema di superamento del limite di responsabilità, non ravvisandosi gli estremi del dolo o della colpa grave in capo a Pt_1
[...] .
Contestava il quantum della pretesa risarcitoria e la documentazione prodotta da Parte_8 a
sostegno della domanda formulata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava in punto di an e di quantum le domande ex adverso formulate, ritenendosi estranea alla pretesa
Part risarcitoria avanzata da a S.r.l., richiamando a tal fine le considerazioni svolte da Parte_1
nell'atto di citazione del procedimento iscritto al r.g.n. 465/2021, da cui emergeva l'esclusiva responsabilità del fatto per cui è causa a carico del capo scorta incaricato da Controparte_1 Eccepiva l'insussistenza dei presupposti di cui al co. 5 dell'art. 1696 c.c. in tema di superamento del limite di responsabilità, non ravvisandosi gli estremi del dolo o della colpa grave in capo a Pt_1
[...] .
Contestava il quantum della pretesa risarcitoria e la documentazione prodotta da Parte_8 a
sostegno della domanda formulata.
CP_4 dava atto di essere assicurata, in virtù di polizza RC vettore n. 36/48578510, con e, dunque, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa diControparte_11
tale compagnia assicurativa per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_1
contesta la domanda risarcitoria proposta da Parte_8
In particolare, eccepiva la nullità del contratto di trasporto della pressa stipulato da CP_4 con Parte_1 in quanto contratto di sub sub trasporto nullo ai sensi dell'art. 6 ter legge 190/2014, e و
conseguentemente la nullità del collegato contratto con cui CP_4 aveva incaricato [...]
CP_1 di eseguire il servizio di scorta tecnica.
A sostegno di tale eccezione, rappresentava che il vettore CP_3 aveva affidato, senza il
Parte_8 il sub trasporto a preventivo consenso della committente CP_4 la quale, a sua
Controparte_1volta, aveva affidato il sub sub trasporto a Parte_1 e aveva dato incarico a di eseguire il servizio di scorta tecnica;
che, essendo il sub sub trasporto nullo (obbligazione principale), doveva ritenersi parimenti nullo anche l'incarico dato a Controparte_1
(obbligazione accessoria), in capo alla quale, dunque, non erano mai sorti obblighi di scorta e,
conseguentemente, non potevano sorgere obblighi risarcitori nei confronti di Parte_8 per i danni verificatisi;
che, alla luce dell'eccezione di nullità anzidetta, veniva meno qualsiasi responsabilità in nella filiera del trasporto, con conseguente infondatezza della domandacapo a Controparte_1
proposta nei suoi confronti da Parte_8 Quanto alla dinamica del sinistro, richiamava le considerazioni già svolte nella comparsa di costituzione depositata nell'ambito del procedimento iscritto al r.g.n. 465/2021, addebitando l'esclusiva responsabilità del sinistro a Parte_1 ed al suo conducente CP_7
Contestava, infine, il quantum debeatur.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava la fondatezza della domanda di manleva proposta da CP_4
In particolare, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa, rilevando che CP_4 aveva chiesto di essere tenuta indenne da Controparte_2 dalle pretese risarcitorie avanzate da Parte_8 in relazione ad un sinistro verificatosi durante un trasporto eccezionale, per il superamento dei limiti di sagoma del bene trasportato, eseguito su un percorso diverso da quello autorizzato;
che la violazione delle norme del Codice della Strada aveva comportato l'elevazione di specifici verbali di contestazione da parte della Polizia Municipale di Viareggio a carico dell'autista e del proprietario del trasporto eccezionale;
che, in base all'art. 6 lett. c) della clausola B della polizza assicurativa, "la Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'assicurato per perdita o avaria cagionate da: c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla
...
circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma...",
da ciò discendendo la non operatività della polizza.
Rappresentava, inoltre, che ogni eventuale obbligazione indennitaria doveva essere contenuta in applicazione del massimale, degli scoperti e franchigie previsti in polizza con particolare riferimento agli artt. 4 e 17 dei patti speciali.
perNel merito, contestava la fondatezza nell'an della domanda risarcitoria proposta da Parte_8
i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta di CP_4 cui si associava.
Relativamente al quantum debeatur, deduceva che il danno astrattamente risarcibile non poteva eccedere il valore del bene, che era stata acquistato nel luglio 2020 al costo di Euro 15.000; che gli asseriti danni per mancato utilizzo della pressa esulavano dalla responsabilità del vettore, che risultava limitata ex lege, ai sensi dell'art. 1696 c.c., al valore del bene nel tempo e luogo della riconsegna e comunque entro la somma massima ivi indicata.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
A seguito della riunione dei procedimenti aventi r.g.n. 465/2021 e 2968/2021, la causa veniva istruita documentalmente e tramite prova per testi.
Con ordinanza del 18.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto due distinte, ancorché connesse, domande risarcitorie:
Controparte_1 al fine di ottenere dauna proposta da Parte_1 nei confronti di quest'ultima il risarcimento dei danni subiti al semirimorchio VI targato AF78101
ed al trattore per semirimorchio Volvo targato FL549BR a seguito dell'urto della pressa su di essi trasportata contro il cavalcavia, oltre al mancato guadagno per l'inutilizzabilità dei mezzi sopraindicati per il periodo necessario alla loro riparazione;
Part
l'altra proposta da Parte_2 già a Parte_3
[...] nei confronti di CP_3 CP_4 Parte_1 e [...]
al fine di ottenere da quest'ultime il risarcimento dei danni subiti dalla pressa a CP_1
seguito del fatto per cui è causa, oltre al mancato guadagno.
Sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione dalle stesse prodotta, risultano pacifiche e/o documentate le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
Part già a Parte_3 Parte_2
ha acquistato una pressa idraulica industriale “Gigant, mod. GN400/1, matricola n. 8881035"
da The Italian Sea Group S.p.a., al prezzo di euro 15.000,00, oltre IVA;
Per effettuare il trasporto del macchinario, Pt_8 si è rivolta a CP_3 alla quale è stato commissionato il trasporto dal porto di Marina di Carrara, dove il bene era stazionato, alla sede di Pt_8 in Viareggio per il giorno 29.10.2020; CP_3 senza ottenere il preventivo consenso del mittente Pt_8 ha stipulato un contratto di sub trasporto della pressa con CP_4 CP_4 ha, da un lato, affidato - pur in assenza dell'autorizzazione del vettore CP_3
- il trasporto della pressa a Parte_1 stipulando con quest'ultimo un contratto di sub sub
,
trasporto e, dall'altro lato, ha affidato a Controparte_1 il servizio di scorta tecnica del trasporto eccezionale (doc. 2 atto di citazione di Parte_1 (); Parte_1 proprietario del semirimorchio VI tg. AF78101 e con la disponibilità "
del trattore per semirimorchio Volvo tg. FL549BR, di proprietà di Controparte_12 (doc.
3 e 4 atto di citazione di Parte_1 ), ha richiesto le necessarie autorizzazioni e ha ottenuto il nulla osta dei Comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta e Viareggio (doc. 5 atto di citazione di Parte_1 ());
in data 15/10/2020, il Servizio di Coordinamento L.L.P.P., Pianificazione Territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Ufficio Trasporti, della Provincia di
Lucca, con autorizzazione n. 102/2020, ha autorizzato il percorso da seguire, prescrivendo l'obbligatorietà della scorta tecnica (doc. 6 atto di citazione di Parte_1 ());
In data 19/10/2020, il Servizio di Coordinamento L.L.P.P., Pianificazione Territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Ufficio Trasporti, della Provincia di
Lucca ha rettificato la predetta autorizzazione, modificando una parte del percorso e confermando tutte le altre prescrizioni già impartite (doc. 6 atto di citazione di Parte_1 ());
In data 27/10/2020 alle ore 15,47, CP_4 ha comunicato tramite e-mail alla Polizia
Municipale del Comune di Viareggio che il transito del convoglio sarebbe stato effettuato il
28/10/2020 alle ore 23,00 (doc. 7 atto di citazione di Parte 1 );
In data 27/10/2020 alle ore 17,40, Controparte_1 ha inviato alla Polizia Stradale di
Controparte_8 (doc. 8Firenze la descrizione dell'itinerario, nominando come caposcorta atto di citazione di Parte 1 ); Controparte_1 ha incaricato Controparte_8 titolare della Ditta D.M.G. Servizi di
Scorta, di effettuare il servizio di scorta tecnica;
Il Caposcorta era Controparte_8 titolare della impresa individuale D.M.G. servizi di scorta, che ha effettuato il servizio con mezzo di sua proprietà, targato FG666YN;
il trasporto eccezionale, formato dal trattore e dal semirimorchio, era condotto da [...]
CP_7 dipendente di Parte_1 ;
alle ore 00,30 circa, sulla SS1 Variante Aurelia, giunto al Km 356/VI con direzione nord sud,
alle ore 00,30 circa, la pressa trasportata urtava contro il "ponte del Brentino", che sovrasta la
SS1 Variante Aurelia, e il convoglio si bloccava sotto il cavalcavia;
la causa dell'evento è da imputarsi al fatto che l'altezza del convoglio misurata dal piano stradale era superiore a quella consentita al transito sotto al ponte;
il convoglio, al momento dell'impatto, si trovava in una strada che non rientrava tra quelle indicate nell'autorizzazione;
sulla carreggiata della Via del Brentino, che scorre sopra il ponte, non era presente la pubblica illuminazione e, percorrendo la semicarreggiata lato mare della S.S.1 Variante Aurelia, il cavalcavia non era in alcun modo illuminato o segnalato;
CP_7a Parte_1 e al conducente del convoglio è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 10, co. 18 e 24 C.d.S. (come da verbale n. 130411), "perchè conducente del trasporto eccezionale sopra indicato, circolava senza osservare le condizioni stabilite nell'autorizzazione numero 102 del 15.2.2020, rilasciata dalla Provincia di Lucca, in possesso. Infatti circolava al di fuori del percorso stabilito", con sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e delle carte di circolazione per sospensione, nonché l'infrazione di cui all'art. 15, co. 1 a) e co. 2 C.d.S. (come da verbale numero 130412) "perché al km 356 - VI
della SS. Variante Aurelia direzione nord-sud il trasporto eccezionale summenzionato veniva a contatto con la parte apicale del carico trasportato (altezza rilevata da terra 5.55 mt) contro il ponte denominato del Brentino (altezza rilevata da terra 4.75 mt) danneggiandolo strutturalmente", con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
La documentazione versata in atti dimostra l'esecuzione di un trasporto con doppia sub-vezione.
In particolare, Pt_8 a stipulato un contratto di trasporto della pressa con CP_3 e quest'ultima,
senza la preveniva autorizzazione del mittente ( Pt_8 ha stipulato un contratto di sub- trasporto con
,
CP_4 che, a sua volta, ha affidato il trasporto del macchinario a Parte_1 (all'epoca dei fatti azionista di CP_4 e ha affidato a Controparte_1 il servizio di scorta tecnica del trasporto eccezionale.
Merita, innanzitutto, evidenziare che Parte_1 sebbene all'epoca dei fatti fosse azionista di [...]
CP_4 era un soggetto distinto rispetto a quest'ultima: Parte_1 e CP_4 infatti, avevano ciascuna una propria partita Iva, svolgevano attività autonoma ciascuna con propri mezzi.
Pertanto, attesa la loro alterità soggettiva e la loro autonomia quanto ad organizzazione e ad attività
svolta, CP_4 e Parte_1 benché facenti parte - al momento del fatto della medesima "
compagine sociale, rappresentano due diversi vettori e, dunque, deve ritenersi concluso tra gli stessi un contratto di sub-sub- trasporto.
Qualificandosi il contratto stipulato tra Parte_1 e CP_4 come contratto di sub sub trasporto,
appare fondata l'eccezione di nullità dello stesso, sollevata da Controparte_1 ai sensi dell'art. 6 ter, co. 3 D. lgs. n. 286/2005, in base al quale "Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite....".
La declaratoria di nullità del contratto di sub sub trasporto anzidetto, tuttavia, non comporta -
diversamente da quanto dedotto da Controparte_1 - l'automatica esclusione di qualsiasi responsabilità risarcitoria a carico di quest'ultima.
Invero, tutti coloro che, con la propria condotta, contribuiscono alla verificazione di un evento dannoso, sono chiamati a rispondere dei danni cagionati, secondo il regime della responsabilità
contrattuale laddove intercorra tra il responsabile e il danneggiato un rapporto obbligatorio, ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale qualora non sussista un rapporto obbligatorio tra gli stessi e sussistano i presupposti di tale diverso titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, come si desume chiaramente dal tenore dell'atto introduttivo del procedimento n.r.g. 2968/2021, proprietaria della pressa oggetto del trasporto, al fine di ottenere il Pt_8
risarcimento dei danni asseritamente subiti, ha invocato la responsabilità contrattuale di CP_3
avendo stipulato con quest'ultima un contratto di trasporto, e la responsabilità extracontrattuale di
Controparte_1 le quali, pur non essendo vincolate da alcun CP_4 Parte_1 e
rapporto obbligatorio con la danneggiata, secondo la prospettazione di quest'ultima, hanno contribuito alla causazione del fatto oggetto del giudizio.
Inoltre, nell'ambito della domanda risarcitoria avanzata da Parte_1 nei confronti di [...]
CP_1 (obbligata contrattualmente nei confronti di CP_4 che le aveva affidato il servizio di scorta tecnica), non intercorrendo tra le parti alcun rapporto obbligatorio, Controparte_1
chiamata a rispondere dei pregiudizi asseritamente patiti dalla danneggiata a titolo di responsabilità
extracontrattuale.
Sulla dinamica del sinistro e sulla domanda risarcitoria proposta da Pt_8 nei confronti di [...]
CP_3_ CP_4 Parte 1 e Controparte_1
Part Ad avviso di questo Giudice, la domanda risarcitoria formulata da a è fondata nell'an nei confronti di tutte le parti contro le quali è stata rivolta.
In particolare, sussiste senza dubbio la responsabilità contrattuale del vettore CP_3 ai sensi
dell'art. 1693 c.c., in base al quale "Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III,
n. 9439 del 21/04/2010), secondo cui "la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi". La circostanza che CP_3 per l'esecuzione del trasporto, si sia avvalsa dell'opera di CP_4
concludendo con quest'ultima un contratto di sub-vezione, non è idonea ad escludere la responsabilità
del vettore, trovando applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. III, Ord. n. 25109 del 2025) secondo cui "nel trasporto di merci, il vettore che, come nella specie, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio un ulteriore o separato contratto, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore (Cass. n. 13374 del 29/05/2018 Rv. 649034 - 01; Cass. n. 19050 del
12/12/2003 Rv. 568841-01)".
non ha fornito la prova di esonero da responsabilità costituita Ebbene, nel caso di specie, CP_3
dal caso fortuito, non potendo come tale qualificarsi l'affidamento dell'incarico di eseguire il trasporto ad un sub-vettore e la prospettata colpa esclusiva di quest'ultima per aver, a sua volta,
stipulato un contratto di sub-sub vezione viziato da nullità.
Né, alla luce del principio di diritto sopraindicato, appare idonea ad escludere la responsabilità contrattuale di CP_3 la circostanza che quest'ultima aveva delineato il percorso che avrebbe dovuto seguire il convoglio, all'interno del quale non era previsto il passaggio sotto il cavalcavia contro il quale si è verificato l'impatto.
In aggiunta ai suddetti rilievi, merita segnalare che CP_3 ha stipulato con CP_4 un
contratto di sub-vezione senza la preventiva autorizzazione da parte del mittente Pt_8
contravvenendo in tal modo alla previsione di cui all'art. 6 ter, co. 1 e 2 D.lgs. 286/2005, secondo cui
"Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso,
di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite".
Ebbene, la stipulazione da parte di CP_3 di un contratto di sub-vezione in assenza dell'accordo con la committente Pt_8 costituisce un inadempimento contrattuale idoneo a fondare la responsabilità contrattuale di CP_3 nei confronti di Parte_8
Peraltro, trattandosi di un trasporto eccezionale, che, per le dimensioni della merce veicolata e dei mezzi impiegati, richiedeva al vettore l'impiego di una particolare diligenza, la condotta di CP_3
[...] che ha celato alla committente l'affidamento del trasporto ad un sub-vettore, appare connotata da colpa grave, con conseguente applicazione dell'art. 1696, co. 5 c.c.
Dalle allegazioni di Pt_8 e dalla documentazione versata in atti, emerge, altresì, la responsabilità
extracontrattuale per il fatto oggetto di causa a carico di CP_4 Controparte_1 e Pt_1
[...], risultando provato il nesso di causalità tra la condotta dalle stesse posta in essere e l'evento di danno, nonché la colpa nel loro operato, non avendo impiegato la diligenza dalle stesse esigibile alla luce della natura professionale dell'attività svolta e dell'eccezionalità del trasporto in questione.
Nello specifico, CP_4 quale sub-vettrice, anziché eseguire direttamente il trasporto, ha, senza neppure aver informato CP_3 stipulato un contratto di sub-sub vezione con Parte_1
contravvenendo in tal modo alla previsione di cui all'art. 6 ter, co. 3 D.lgs. 286/2005, che sancisce espressamente la nullità di tale contratto.
"Sussistono, altresì, profili di colpa nelle condotte tenute da Parte_1 che ha eseguito materialmente il trasporto, e di Controparte_1 che ha effettuato il servizio di scorta tecnica al convoglio, il cui accertamento è necessario anche ai fini dell'esame della domanda risarcitoria proposta dalla prima nei confronti della seconda.
In particolare, è pacifico che il sinistro si è verificato su un tratto di strada non ricompreso nell'itinerario autorizzato dalle Autorità competenti, che CP_7 (conducente del convoglio,
(capo scorta, titolare della Ditta D.M.G. nonché dipendente di Parte_1 ) e Controparte_8
Servizi di Scorta, incaricato da Controparte_1 di effettuare la scorta tecnica) avrebbero dovuto conoscere.
Invero, nell'autorizzazione n. 102/2020, rilasciata dal Servizio di Coordinamento L.L.P.P.,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Ufficio Trasporti,
della Provincia di Lucca, con cui è stata prescritta l'obbligatorietà della scorta tecnica, era previsto che "la scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 285/92 e s.i. (N.C.d.S.),
nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni eccezionali) ...".
L'articolo 11 del “disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità” (D.M. 18/07/1997), rubricato "posizione dei veicoli di scorta”, dispone che
"Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio,
l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza".
Ancora, l'art. 15, rubricato “Responsabilità del capo-scorta” prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il caposcorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia
Stradale ad effettuare la scorta tecnica, di cui all'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare." Pertanto, il conducente dell'auto della scorta tecnica, avendo l'obbligo di individuare eventuali impedimenti al sicuro movimento del convoglio ed essendo responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del trasporto eccezionale ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione, avrebbe dovuto accorgersi che il tratto stradale in cui si è
poi verificato il sinistro non rientrava nel percorso su cui il transito era autorizzato e, dunque, adottare tutte le misure necessarie ad evitare pericoli alla circolazione stradale e al mezzo eccezionale scortato.
Al contempo, tra gli obblighi dell'autista della vi era quello di Parte_12
effettuare un sopralluogo prima dell'inizio del trasporto sulla strada autorizzata, al fine di verificare la percorribilità dell'itinerario e/o l'eventuale presenza di elementi ostativi, come, peraltro, prescritto
- Corpo Polizia Municipale (doc. 6 atto di citazione didal nulla osta del Controparte_13
Parte_1 ).
Inoltre, nel nulla osta rilasciato dalla Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta, risulta che il soggetto richiedente ( Parte_1 ) "dichiara di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il complesso di veicoli indicati nella domanda di autorizzazione e di quelli di riserva,
in considerazione anche dell'altezza del trasporto eccezionale quindi di eventuali linee aeree e l'inscrivibilità in curva, nonché di aver effettuato le verifiche e gli adempimenti di legge previste in materia".
Pertanto, anche l'autista della Parte_12 che era o avrebbe dovuto essere a
,
conoscenza dell'itinerario autorizzato dalle Autorità competenti, avrebbe dovuto accorgersi di aver intrapreso un percorso non rientrante in quello autorizzato e sul quale, dunque, avrebbero potuto esservi ostacoli che rendevano impossibile il passaggio del mezzo.
Controparte_1 vi èFerme restando le responsabilità come sopra descritte, tra Parte_1 e
contestazione in merito alla responsabilità del sinistro per cui è causa, essendo controverse la riferibilità al conducente del convoglio o al capo scorta della decisione di transitare su un tratto stradale non autorizzato, nonché la posizione dell'auto della scorta tecnica prima dell'urto tra la pressa ed il cavalcavia. In particolare, secondo la versione fornita da Parte_1 l'auto della scorta tecnica, condotta da [...] "
si poneva avanti al convoglio e andava fuori itinerario, portando il mezzo eccezionaleCP_8
in una strada non prevista nell'autorizzazione.
Diametralmente opposta è la narrazione di Controparte_1 che ha contestato la versione fornita
da Parte_1 rappresentando che, in ogni caso, l'autista CP_7 si sarebbe dovuto comunque "
rifiutare di seguire il Capo scorta e proseguire sulla strada autorizzata che avrebbe dovuto conoscere.
Ebbene, ai fini di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e di accertare la responsabilità delle parti in questione, non sono utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese dal conducente CP_7
attesa la sua incapacità a testimoniare, richiamandosi sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, Ord. n. 7171 del 18/03/2024) secondo cui "L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto,
pretendere di essere garantito (v. in generale Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 17/07/2002; cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022, con riferimento alla testimonianza di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale oggetto di giudizio)".
Quale conducente del veicolo e del semirimorchio utilizzati per il trasporto eccezionale, [...]
CP_7 ha un evidente interesse nella causa, rilevante ai sensi dell'art. 246 c.p.c., potendo i profili di responsabilità rinvenibili nella sua condotta fondare pretese risarcitorie anche nei suoi confronti.
Per questa stessa ragione, non possono essere utilizzate, neppure come prova atipica, le dichiarazioni rese dal conducente CP_7 agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto e contenute nel verbale dagli stessi redatto. Risultando inutilizzabili le dichiarazioni rese da CP_7 e a fronte di deduzioni delle parti sul punto diametralmente opposte, residua un'insuperabile incertezza in merito al conducente da cui sia partita l'iniziativa di percorrere un itinerario diverso da quello consentito, nonché alla posizione dell'auto della scorta prima dell'impatto tra il mezzo eccezionale ed il cavalcavia, non essendo utile a tal fine neppure la relazione di intervento redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto.
Ciononostante, come detto in precedenza, dalle risultanze istruttorie è emerso che entrambi i conducenti hanno violato le regole cautelari che governano la circolazione di un trasporto eccezionale assistito da scorta tecnica e, dunque, si ritiene che l'evento dannoso costituisca il risultato di due condotte colpose convergenti.
Dette condotte, inoltre, risultano gravemente colpose, in ragione della scarsa prudenza e perizia dimostrate da entrambe parte, che, nonostante possedessero le competenze tecniche necessarie per l'espletamento dell'incarico ricevuto, non si sono attenute al dovere di diligenza professionale esigibile nel caso concreto, che richiedeva una particolare attenzione attesa l'eccezionalità del trasporto.
Ricostruite la dinamica del sinistro e accertate le responsabilità ascrivibili CP_3 CP_4
le stesse devono essere condannate, in solido tra loro, a risarcire Parte_1 e Controparte_1
i danni subiti da Pt_8
Al riguardo, merita precisare che, nei rapporti esterni con il creditore danneggiato, i responsabili del sinistro sono obbligati in solido tra loro, ancorché in virtù di titoli diversi, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 13143 del 27 aprile 2022): "Ai fini della responsabilità
solidale di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone,
ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità
(contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni".
È inammissibile la domanda con cui Pt_8 ha esteso la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di CP_4 anche a Controparte_2 chiamata in causa da CP_4 difettando la legittimazione passiva in capo alla compagnia assicurativa.
Invero, Controparte_2 avendo stipulato il contratto di assicurazione con CP_4
non ha alcun obbligo indennitario nei confronti di Parte_8 e nel caso di specie, venendo in rilievo una polizza RC vettoriale (RCV), non trova applicazione l'art. 144 D. Lgs. 2009/2005 (che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore solo nei casi di RCA), con conseguente impossibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
Sulla quantificazione del danno subito da Pt_8
Possono a questo punto essere esaminate le pretese risarcitorie avanzate da Pt_8 che ha chiesto il risarcimento per le spese necessarie alla riparazione della pressa che, a seguito dell'urto contro il cavalcavia, è risultata inutilizzabile, nonché per il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di evadere le commesse lavorative ricevute.
Merita, innanzitutto, evidenziare che Pt_8 ha acquistato la pressa in questione al prezzo di euro
15.000,00, oltre Iva.
Inoltre, i danni riportati dalla pressa, oltre a non essere stati oggetto di contestazioni tra le parti,
risultano documentalmente provati, descritti nell'annotazione di servizio redatta dalla Polizia
Municipale intervenuta a seguito del sinistro e accertati dal CTU in sede di ATP (r.g.n. 2968-1/2021).
In merito alla entità e alla quantificazione degli stessi, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU
in sede di ATP, che sono da ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete, esaurienti,
prive di ogni considerazione aprioristica e compiutamente motivate, anche nelle risposte alle osservazioni dei CCTTPP.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice ha così risposto al quesito peritale: "1) In relazione alle condizioni ad allo stato della pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1,
matricola n°8881035, dagli accertamenti effettuati in sede di O.P. (Verbale O.P. del 29,01,22 e
Verbale O.P. del 05/02/22), viene fatto presente che la stessa pressa, da un primo esame a vista documentato dalle foto allegate (ALLEGATO 2 (FOTO O.P. DEL 29/01/22) e ALLEGATO 3 (FOTO
O.P. DEL 05/02/22), risultava ancora danneggiata nonché in pessime condizioni, tali da non consentirne la verifica per quanto riguarda l'effettivo funzionamento ante sinistro. La pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1, matricola n°8881035 non risulta marchiata CE,
pertanto non conforme alla direttiva 2006/42/CE "la marcatura CE delle macchine è un obbligo per il soggetto Europeo che le immette in libera pratica all'interno della Comunità Europea, pertanto una macchina non marcata CE è una macchina illegale, non vendibile e non utilizzabile." Viene fatto presente, che alcuni dati del libretto appartenente alla pressa idraulica industriale Gigant, mod.
GN400/1, matricola n°8881035 non sono corrispondenti con quelli riportati a bordo della macchina.
A bordo della pressa non risulta presente alcuna valvola di blocco, i componenti quali motori, valvole e pompe non risultano marchiati CE, il circuito idraulico in pressione si trova sul quadro di comando,
non risultano presenti alcune sicurezze e nessuna valvola di massima pressione.
2) In relazione all'entità dei danni subiti dalla pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1,
matricola n°8881035 oggetto di C.T.U. (foto (doc. 02) presente agli atti, ALLEGATO 2 (FOTO O.P.
DEL 29/01/22) e ALLEGATO 3 (FOTO O.P. DEL 05/02/22) allegati alla presente relazione del
C.T.U.) sono costituiti da varie deformazioni e rotture di grave entità quali: la parziale deformazione della lamiera frontale in acciaio di sp. 40mm, facente parte della chiusura superiore delle due fiancate relative alla struttura portante superiore, con il conseguente strappo di 200mm della stessa,
il distaccamento dei componenti montati sulla parte superiore della pressa quali motore, valvole ecc..
Dal taglio netto della bulloneria appartenente alla flangia che collega camicia esterna del cilindro idraulico a doppio effetto alla struttura, con la conseguente caduta della predetta camicia e del relativo cilindro. Lo spostamento di 5mm dell'intera struttura postante superiore con il conseguente disallineamento di 29mm tra il premilamiera e l'incavo della pressa, nonché la distorsione delle guide laterali del cilindro.
3) Per quanto riguarda la natura dei danni subiti dal macchinario pressa idraulica industriale
Gigant, mod. GN400/1, matricola n°8881035, gli elementi a disposizione ovvero: il Verbale della
Polizia Municipale di Viareggio e le foto agli atti, nonché gli accertamenti effettuati in sede di O.P.
documentati dalle foto allegate (ALLEGATO 2 (FOTO O.P. DEL 29/01/22) e ALLEGATO 3 (FOTO
O.P. DEL 05/02/22) concorrono a confermare che la natura del danno è da attribuire interamente all'urto subito durante il trasporto.
4) Si procede alla stima analitica dei costi per il ripristino del macchinario, tenendo conto dei prezzi di listino e della manodopera all'epoca della produzione del danno, trascurando l'ammontare dell'IVA, in quanto la macchina per cui è causa risulta essere di proprietà della società
[...]
Parte_8
Pertanto il costo complessivo delle riparazioni ammonta ad € 90.000,00 (IVA esclusa).
3) In relazione all'incidenza del danno sul valore di mercato della pressa idraulica industriale
Gigant, mod. GN400/1, numero di matricola 8881035 viene fatto presente che il valore ante sinistro di un macchinario equivalente al tipo di quello in questione è di € 20.000,00 (IVA esclusa).
Quindi in relazione al quesito posto, il costo delle riparazioni incide sul valore ante sinistro dello stesso macchinario, in quanto risulta superiore al suo valore di mercato, pertanto si deve considerare l'anti economicità del costo di riparazione.
CONCLUSIONI
In relazione al quesito posto dal magistrato, che prevedeva di:
"Il giudice pone al C.T.U. il quesito di cui al ricorso introduttivo, previa verifica, ove possibile, della funzionalità della pressa ante sinistro."
Lo scrivente dopo aver esperito le necessarie indagini relative al bene oggetto di C.T.U., per quanto sopra esposto, sintetizza le seguenti risposte: 1) Per quanto riguarda le condizioni e lo stato della pressa per cui è causa, viene fatto presente che,
nello stato di fatto in cui si trova, la stessa risulta danneggiata non funzionante e non a norma.
2) La natura del danno subito dalla pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1, numero di matricola 8881035 è da attribuire interamente all'urto subito durante il trasporto della stessa pressa.
3) A causa delle pessime condizioni della pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1,
matricola n°8881035, non è stato possibile verificare se la predetta pressa funzionasse o meno prima del sinistro per cui è causa.
4) Il costo complessivo delle riparazioni ammonta ad € 90.000,00 (IVA esclusa), pertanto il costo delle riparazioni incide sul valore dello stesso macchinario in quanto risulta superiore al suo valore di mercato ante sinistro che ammonta ad € 20.000,00 (IVA esclusa)".
A pagina 11 dell'elaborato peritale, il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di Pt_8 ha
precisato "Per quanto riguarda la stima per la messa a norma della macchina pressa idraulica industriale Gigant, mod. GN400/1, numero di matricola 8881035, viene fatto presente che la predetta per essere messa in esercizio, indipendentemente dal sinistro necessita di essere completamente revisionata come descritto al punto 4) (paragrafo Risposta al Quesito), riportando numerosi interventi come evidenziato nelle osservazioni del C.T.P. di parte resistente ( CP_3 da pag. 09 a pag. 12, ad eccezione del costo relativo alla riparazione della carpenteria dovuta al sinistro per cui
è causa, per un importo di circa € 4.000,00 (IVA esclusa), comportando un costo di messa a norma che ammonta a circa € 86.000,00 (IVA esclusa)".
Ebbene, dall'elaborato peritale emerge chiaramente che, a prescindere dal sinistro oggetto di causa e già prima della verificazione dello stesso, la pressa necessitava di essere completamente revisionata per essere utilizzata dall'acquirente.
Il CTU ha stimato il costo per la messa a norma del macchinario nella somma di euro 90.000,00 (Iva
esclusa), di cui euro 4.000,00 per il costo relativo alla riparazione della carpenteria causalmente riconducibile al sinistro oggetto del giudizio. Pertanto, gli interventi di riparazione individuati dal CTU e dallo stesso quantificati nella somma di euro 86.000,00, oltre ad avere un costo notevolmente superiore rispetto al valore del bene danneggiato e a risultare, dunque, antieconomici, non sono da ricollegare, sotto il profilo causale al sinistro, e,
conseguentemente, non presentano alcuna correlazione causale con quest'ultimo.
Non può, pertanto, essere risarcita a Pt_8 a somma quantificata dal CTU per la riparazione integrale del bene e per la messa a norma dello stesso (pari ad euro 90.000,00, Iva esclusa), trattandosi di interventi antieconomici (v. Cass., Sez. III, Ord. n. 10686 del 2023) e causalmente non riconducibili al sinistro oggetto di causa.
La somma da liquidarsi a Pt_8 titolo di risarcimento per i danni subiti dalla pressa non può neppure essere parametrata al valore di mercato di tale macchinario, non essendo tale bene andato completamente distrutto nel sinistro ed essendo, invece, rimasto nella disponibilità della danneggiata.
Dalla precisazione fatta dall'Ausiliario del Giudice a pagina 11, si desume che lo stesso abbia individuato quale unico danno causalmente riconducibile al sinistro in esame il costo relativo alla riparazione della carpenteria quantificato nella somma di € 4.000,00 (IVA esclusa).
Tuttavia, tale somma non può ritenersi esaustiva, non essendo nella stessa ricomprese le ulteriori voci di danno che lo stesso CTP di CP_3 Ing. Persona_1 ha ritenuto causalmente
riconducibili al sinistro per cui è causa.
In particolare, nelle osservazioni e contestazioni alla CTU, l'Ing. Persona_1 ha evidenziato che
"i danni riconducibili all'impatto con il cavalcavia erano rappresentati solo ed esclusivamente dalla deformazione della lamiera frontale, dallo scorrimento della flangia (riposizionabile facilmente),
dalla rottura della piastra di collegamento del motore, dalla deformazione della calotta superiore asportabile del motore (che potrebbe essere sostituita), dal cedimento delle viti di collegamento del martinetto idraulico alla carpenteria (mentre le sue filettature sono integre) ed il piegamento delle guide laterali. Pertanto, per riportare la macchina nelle condizioni ante urto sarebbe stato sufficiente sostituire la piastra di collegamento del motore (€ 200,00), la sua calotta superiore (€ 50,00), le viti del martinetto (€ 200,00), le tubazioni metalliche dannegiatesi (€ 500,00), le guide laterali (€ 400,00), riparare la carpenteria dallo strappo (€ 3.000,00) e ripristinare l'allineamento delle due parti strutturali (€ 500,00 di manodopera + €500,00 di noleggio gru). Tutti particolari che, assieme al quadro elettrico ed a tutta la componentistica idraulica, dovevano poi essere sostituiti per la necessaria messa a norma della macchina. Si precisa che i costi dei sopra individuati ripristini (per un totale di circa € 5.350,00) sono frutto di una ricerca di mercato e/o aziende specializzate in idraulica, carpenteria e forniture industriali".
In merito alla stima del danno effettuata dal CTU, l'Ing. Persona_1 ha specificato, tra l'altro, 66che il ripristino della carpenteria (€ 3.000,00) con manodopera (€ 500,00) e noleggio gru (€
500,00) erano quindi gli unici danni riconducibili all'evento incidentale...".
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, alla somma di euro 4.000,00 per la riparazione della Parte_13,
devono aggiungersi le ulteriori somme necessarie per la riparazione dei danni ritenuti dallo stesso CT
causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa e, in particolare, gli importi di CP_3
necessari per sostituire la piastra di collegamento del motore (€ 200,00), la sua calotta superiore (€
50,00), le viti del martinetto (€ 200,00), le tubazioni metalliche danneggiatesi (€ 500,00), le guide laterali (€ 400,00), per la somma complessiva di euro 5.350,00 oltre IVA.
Pertanto, si condannano CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1 in solido tra loro, a corrispondere a Pt_8 la somma di euro 5.350,00 oltre IVA a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla pressa, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione
(Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712).
Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, in quanto, come emerge chiaramente dall'elaborato peritale, la pressa, non presentando il marchio CE
e, dunque, non essendo conforme alla direttiva 2006/42/CE, risultava non utilizzabile, dovendosi,
pertanto, escludere che Pt_8 qualora non si fosse verificato il sinistro per cui è causa, potesse utilizzare ed impiegare immediatamente detto bene per la realizzazione di commesse lavorative.
Peraltro, Pt_8 non ha fornito adeguata prova del danno da mancato guadagno, avendo prodotto una documentazione che non appare idonea a fondare tale pretesa risarcitoria. Invero, il documento prodotto (doc. 12 atto di citazione di Pt_8 attesta lo scambio di comunicazioni via e-mail avvenuto tra Pt_8 e NC oltre sette mesi dopo la data del sinistro (comunicazioni dal 20.05.2021 al 09.06.2021), dalle quali si evince soltanto che NC ha chiesto a Pt 8 se fosse disponibile ad effettuare lavorazioni di sagomatura lamiere e quest'ultima ha chiesto delle precisazioni in merito alla quantità di materiale da lavorare e alla data di consegna.
Dalle suddette comunicazioni, dunque, non risulta concluso alcun contratto tra NC e Pt_8
né le parti hanno dimostrato una chiara volontà di concludere un accordo commerciale, non avendo neppure stabilito le condizioni contrattuali e i prezzi da applicare.
Pertanto, la documentazione prodotta da Pt_8 on appare idonea a provare che quest'ultima, a causa della indisponibilità del macchinario danneggiato nel sinistro, abbia perso l'opportunità di realizzare delle commesse lavorative.
Sulla domanda proposta da CP_3 nei confronti di CP_4
Quanto alla domanda proposta da CP_3 nei confronti di CP_4 CP_3 nella comparsa
di costituzione e risposta, ha rappresentato di aver affidato il servizio di trasporto alla società [...]
CP_4 e ha dedotto che da quest'ultima doveva essere manlevata per tutti i danni subiti dalla danneggiata, rassegnando le seguenti conclusioni “... In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill. Giudice adito dovesse riconoscere che una quota di responsabilità sia ascrivibile alla condotta di CP_3 CONDANNARE CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenerla integralmente indenne, in ragione della responsabilità
contrattuale sussistente fra le due società, per ogni e qualsiasi somma dovesse essere riconosciuta di diritto in favore di parte attrice, per qualsiasi causale, anche a titolo di spese".
Ebbene, la domanda proposta da CP_14 diversamente da quanto prospettato da quest'ultima,
non può essere qualificata come domanda di manleva, bensì come azione di responsabilità
contrattuale del vettore CP_3 nei confronti del sub-vettore CP_4 come chiarito anche dalla Suprema Corte (Cass., Sez. III, n. 12963 del 2007) "il vettore che si serve di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta, e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto (al subvettore) la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso (Cass, 8 ottobre 1991, n. 10533)".
Tanto chiarito, quanto ai rapporti tra vettore e sub-vettore, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
III, n. 19050 del 2003) ha affermato che "nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore che si avvalga dell'opera di altro vettore, con il quale stipuli un contratto di subtrasporto
(fattispecie diversa da all'art. 1700 c.c.), il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al subvettore (Cass.27.6.1991, n. 7217); esso, peraltro, in qualità di submittente nell'ambito del contratto di subtrasporto può fare valere la responsabilità del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito azione di danni nei suoi confronti (Cass. 17.4.1992, n. 4728)". CP_4 CP_3 haNel caso di specie, a fondamento della domanda avanzata nei confronti di escluso ogni addebito di responsabilità a proprio carico, rilevando che aveva adempiuto a tutti gli oneri necessari al fine di garantire il corretto adempimento dell'obbligazione; che, in particolare, a seguito della stipulazione del contratto di trasporto con Pt_8 a causa di esigenze organizzative,
aveva affidava l'incarico a CP_4 un partner di assoluta affidabilità ed una società di ampia e comprovata fiducia, specializzata in trasporti eccezionali di manufatti di grandi dimensioni;
che [...]
CP_3 nonostante l'assoluta fiducia riposta nel soggetto incaricato, non aveva rimesso a terzi le decisioni più importanti relative al trasporto, bensì, con perizia e diligenza, aveva affrontato le problematiche più gravose al fine semplificare il percorso e minimizzare i rischi;
che, nello specifico,
con email del 28/07/2020 indirizzata a CP_4 CP_3 aveva allegato la dichiarazione dei pesi e delle misure della pressa, al fine di consentire una miglior valutazione del bene da trasportare,
nonché la scelta del mezzo più idoneo, allegando il percorso da seguire al fine di evitare ostacoli che avrebbero potuto frapporsi nel tragitto;
che il tragitto predisposto da CP_3 non prevedeva il passaggio sotto il cavalcavia di Via del Brentino e, dunque, CP_3 non poteva essere considerata responsabile per i danni subiti dalla pressa, essendosi l'evento dannoso verificato per la mancata osservanza, da parte dell'esecutore del trasporto, delle istruzioni dettate per tale incombente.
Tanto premesso, occorre rilevare che la CP_4 non ha contestato la domanda formulata da CP_3
[...] nei propri confronti, essendosi limitata a dedurre che..Cont si occupava di richiedere alle autorità preposte il rilascio dei permessi indicando quale mezzo esecutore il veicolo di proprietà di
Cont un proprio socio azionista. La società era a conoscenza dei rapporti tra CTS e la [...] e, come emerso dall'istruttoria, era informata dell'iter funzionale Parte_12
all'esecuzione del trasporto".
Orbene, non avendo CP_4 fornito alcuna prova di esonero da responsabilità nei confronti della controparte contrattuale, è fondata la domanda proposta da CP_3 e, conseguentemente, [...]
CP_4 deve essere condannata a corrispondere a CP_3 la somma di denaro che quest'ultima dovrà corrispondere a Pt_8 nei limiti della quota di debito gravante su CP_3 per effetto del vincolo di solidarietà con gli altri condebitori.
Cont Tale parte di debito gravante su CP_3 (che potrà formare oggetto della pretesa creditoria di nei confronti di CP_4 in applicazione della disposizione di cui all'art. 1298, 2° comma c.c., si presume di pari entità rispetto a quella gravante sugli altri condebitori solidali (cioè nella misura di
14, essendo 4 i co-obbligati in solido) e, quindi, pari ad euro 1.337,50 (1/4 di euro 5.350,00), oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione (Cass. S.U. 17.02.1995,
n.1712).
Tanto chiarito a proposito della domanda formulata da CP_3 nei confronti di CP_4
occorre evidenziare, in merito ai rapporti interni tra gli obbligati, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 7543 del 2018), "nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più
persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione convenuto in giudiziointerna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod.
proc. civ., delle «domande», nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta,
all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità (Cass. 29/04/2006, n. 10042)".
Ebbene, nel caso di specie, nessuno degli obbligati in solido ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri (non potendosi come tale qualificare l'azione proposta da CP_3 nei
confronti di CP_4 né, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della "
ripartizione interna e, pertanto, in applicazione del principio di diritto sopraindicato, questo Giudice
non può procedere alla graduazione delle singole responsabilità dei coobbligati nella verificazione del sinistro per cui è causa.
Sulla operatività del contratto di assicurazione e sulla domanda di manleva proposta da CP_4
nei confronti di Controparte_2 La domanda di manleva proposta da CP_4 nei confronti della propria compagnia assicurativa deve essere accolta per le ragioni che seguono.Controparte_2
Occorre preliminarmente evidenziare che Controparte_2 ha eccepito la non operatività della polizza assicurativa alla luce dell'art. 6, lett. C) della clausola B di polizza (in base al quale "la Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'assicurato per perdita
...o avaria cagionate da: c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma..."),
sul rilievo per cui sinistro si è verificato durante un trasporto eccezionale, per il superamento dei limiti di sagoma del bene trasportato, eseguito su un percorso diverso da quello autorizzato.
Orbene, tale eccezione è infondata, non avendo la Polizia Municipale intervenuta sul posto (che pure ha contestato delle infrazioni al Codice della Strada a carico del conducente della Ditta Individuale
Parte_1 e a carico di Parte 1 ) riscontrato tale specifica violazione al Codice della Strada.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia assicurativa, al conducente del trasporto eccezionale è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 10, co. 18 e 24 C.d.S. (come da verbale n.
130411) non per il superamento dei limiti di sagoma, bensì “perchè conducente del trasporto eccezionale sopra indicato, circolava senza osservare le condizioni stabilite nell'autorizzazione numero 102 del 15.2.2020, rilasciata dalla Provincia di Lucca, in possesso. Infatti circolava al di fuori del percorso stabilito" (doc. 9 atto di citazione di Parte_1 ().
L'infondatezza della tesi sostenuta dalla compagnia assicurativa emerge, inoltre, dall'annotazione redatta dalla Polizia Municipale (doc. 7 comparsa di intervento volontario di Controparte_2
[...] , da cui risulta che "il carico (pressa), collocato verticalmente sul semirimorchio e ancorato alla base con catene d'acciaio risultava in sagoma per la sua larghezza mentre "eccezionale" per l'altezza rilevata da terra, di 5,55 metri".
Né può dirsi sussistente la violazione dei limiti di sagoma per il solo fatto che, avendo il convoglio percorso un itinerario diverso rispetto a quello autorizzato, la pressa sullo stesso trasportata ha urtato,
a causa delle sue dimensioni, contro il cavalcavia. Invero, la clausola che esclude l'operatività della polizza assicurativa si riferisce esclusivamente ai limiti di sagoma che deve rispettare il mezzo, non anche, come si è verificato nel caso di specie, alla percorrenza da parte del mezzo di un percorso diverso rispetto a quello autorizzato.
Non vi sono, dunque, ragioni per escludere l'operatività della polizza assicurativa nel caso in questione.
Pertanto, dovendosi ritenere operativa la polizza assicurativa in questione, la domanda di manleva proposta da CP_4 nei confronti di deve essere accolta e, Controparte_2
conseguentemente, detta compagnia assicurativa dovrà tenere indenne CP_4 rispetto al a titolo di risarcimento dei danni, e delle spese pagamento delle somme dovute a Pt_8 e a CP_3
di lite del presente procedimento sostenute da CP 4
Sulla domanda risarcitoria proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
Passando all'esame della domanda formulata da Controparte_1Parte_1 nei confronti di si richiamano sul punto le considerazioni già svolte in merito alla dinamica del sinistro.
In particolare, deve evidenziarsi che, attesa la divergenza delle deduzioni delle parti e in assenza di risultanze istruttorie utilizzabili sul punto, non è stato possibile accertare la posizione dell'auto della scorta tecnica prima dell'impatto, né a quale dei due conducenti sia da imputarsi l'iniziativa di intraprendere una strada non compresa nell'itinerario autorizzato.
Alla luce delle risultanze processuali, si ritiene che il sinistro oggetto di causa non sia da ricondursi alla esclusiva responsabilità di Controparte_1 in quanto sia il dipendente della [...]
dai quali era esigibileche il capo scorta incaricato da Controparte_1 Parte_12
una particolare diligenza in considerazione della natura professionale dell'attività svolta e dell'eccezionalità del trasporto, hanno violato le norme cautelari che governano la circolazione di un trasporto eccezionale assistito da scorta tecnica e, dunque, si ritiene che l'evento dannoso costituisca il risultato di due condotte colpose convergenti.
La condotta colposa del dipendente della Parte_12 che avrebbe dovuto
conoscere l'itinerario autorizzato dalle Autorità competenti e, dunque, non avrebbe dovuto intraprendere una strada non consentita, rileva ai sensi dell'art. 1227 c.c., configurando un concorso di colpa del danneggiato nel determinismo del sinistro.
Al riguardo, merita evidenziare che il fatto che le Autorità intervenute sul luogo del sinistro abbiano sanzionato il solo conducente del trasporto eccezionale e non abbiano, invece, comminato alcuna sanzione amministrativa a carico del capo scorta, non rappresenta una circostanza idonea ad escludere la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'evento dannoso, dovendosi vagliare nel presente giudizio, finalizzato all'accertamento della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, non soltanto le violazioni alle prescrizioni contenute nel codice della strada, ma anche l'inadempimento delle obbligazioni che, nel caso di specie, gravavano sull'esercente il servizio di scorta tecnica.
si evidenzia che l'art. 15 del "disciplinare per le Controparte_1Quanto alla posizione di scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità” (D.M. 18/07/1997,
richiamato anche nell'autorizzazione 102/2020 rilasciata dal Servizio di Coordinamento L.L.P.P.,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile, Ufficio Trasporti,
della Provincia di Lucca e, dunque, conoscibile dal capo scorta, anche in considerazione dell'attività
professionale svolta), rubricato "Responsabilità del capo-scorta”, prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il caposcorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica, di cui all'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare".
Nel caso di specie, responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del convoglio e delle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla
Controparte_1 per la circolazione era Controparte_8 ausiliario di cui si era avvalsa prestazione del servizio di scorta tecnica. Ebbene, deve evidenziarsi che Controparte_1 sulla quale gravava la responsabilità dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario, pur essendosi limitata a dedurre (senza,
tuttavia, provarlo) che l'iniziativa di percorrere una strada non compresa nell'autorizzazione sia
,non ha dimostrato di essersi attivata provenuta dal dipendente della Parte_12
tempestivamente al fine di contrastare ed impedire tale scelta imprudente, né ha dimostrato che l'iniziativa di controparte sia stata talmente repentina da impedire qualsiasi intervento atto ad evitare eventuali pericoli nel percorrere un itinerario su cui non era consentita la circolazione del convoglio.
Ebbene, gravando sul capo scorta la responsabilità dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario e, conseguentemente, ritenendosi prevalente il contributo causale della condotta del capo scorta nella verificazione del sinistro in questione, si ritiene congruo quantificare nella misura del 30
% il concorso di colpa del conducente della danneggiata Parte_12 Parte_1
Parte_1 tenendo Possono a questo punto essere esaminate le pretese risarcitorie avanzate da
,
conto che il concorso di colpa riconosciuto a suo carico è idoneo a diminuire l'ammontare della responsabilità ascrivibile al danneggiante e il quantum risarcibile. Parte_1 ha chiesto il risarcimento per i danni subiti dal semirimorchio targato AF78101 e dal trattore stradale targato FL549BR, rimasti danneggiati in occasioni del sinistro per cui è causa.
Al riguardo, non sussistono dubbi in merito alla sussistenza dei danni riportati ai mezzi di cui sopra,
risultando gli stessi documentalmente provati (v. doc. 9 e 10 Controparte_2 e
Parte_12(all'epoca dei fatti dipendente della confermati dal testimone Testimone_1
[...]) escusso all'udienza del 08/02/2024.
Neppure può dubitarsi della effettiva riparazione di tali danni, essendo stata tale circostanza allegata da parte attrice, non contestata da Controparte_1 e confermata dal teste Testimone_1
escusso nell'udienza sopraindicata.
Accertata nell'an la verificazione dei danni patiti dai mezzi nella disponibilità di Parte_1 deve procedersi alla quantificazione degli stessi. Al riguardo, nell'atto di citazione, parte attrice, a sostegno della richiesta risarcitoria formulata, ha prodotto, quanto alla riparazione dei danni al mezzo targato FL 549 BR, la fattura n. 33761 del
11/12/2020 (doc. 12 atto di citazione di Parte_1 ) della somma di € 22.200,56 (oltre Iva), emessa dalla Controparte_15
Relativamente al semirimorchio VI 2+4 targato AF78101, rispetto al quale i lavori di riparazione erano ancora in corso al momento dell'instaurazione del giudizio, ha prodotto un preventivo emesso da (doc. 13 atto di citazione di Parte_1 ), che ha Parte_6
quantificato il costo per i lavori di riparazione nella somma di euro 158.612,06 (oltre iva).
Controparte_1 ha mosso contestazioniCon particolare riferimento a tali voci di danno,
generiche, limitandosi a dedurre "si contesta la quantificazione dei danni chiesti nell'atto di citazione per il mezzo di proprietà dell'attrice targato FL549BR e per il semirimorchio targato AF78101....
In particolare, si contestano il preventivo di riparazione del semirimorchio, in quanto tale ed i costi addebitati da CP_4 per i mancati trasporti in quanto il documento è generico e non prova alcunché, né è riferibile al mezzo rimasto coinvolto nel sinistro". Parte_1 con la memoria ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c., ha prodotto n. 2 fatture emesse da relative alle riparazioni eseguite sul veicolo targato AF 78101 (doc. 20 eParte_6
21), per la somma complessiva di euro 114.910,59 (Iva esclusa), documenti non contestati tempestivamente da parte convenuta, non avendo quest'ultima depositata la memoria ex art. 183, co.
VIn. 2 c.p.c.
,Ebbene, ad avviso di questo Giudice, può riconoscersi a Parte_1 a titolo di risarcimento dei danni
subiti dai mezzi, la somma complessiva di euro 137.111,15 risultante dalle fatture sopraindicate (di cui euro 22.200,56 per i danni al mezzo targato FL 549 BR e euro 114.910,59 per i danni al semirimorchio VI targato AF 78101), essendo quest'ultime di provenienza di un soggetto terzo estraneo al presente giudizio e rispetto alle quali, dunque, non sussistono dubbi in merito alla congruità degli importi previsti per l'esecuzione dei lavori di riparazione. Inoltre, Controparte_1 ha contestato soltanto genericamente le fatture ex adverso prodotte,
non avendo mosso obiezioni né sulla necessità e consistenza degli interventi di riparazione indicati nelle fatture, né sulla congruità dell'importo fatturato rispetto ai prezzi di mercato normalmente praticati per le medesime prestazioni.
Controparte_1 deveIn presenza di una contestazione generica, come quella formulata da ritenersi pacifica la quantificazione dei danni come operata da parte attrice, richiamandosi sul punto quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. VI, Ord. n. 27624 del 3.12.2020) "La violazione dell'onere, imposto al convenuto (articolo 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017).
Merita accoglimento la richiesta di risarcimento per la somma di euro 6.902,34 per non aver potuto eseguire, stante l'indisponibilità dei mezzi danneggiati in occasione del sinistro, dei servizi di trasporti che le erano già stati assegnati e per i quali CP_4 aveva già richiesto e ottenuto i relativi permessi rilasciati a targa secca.
Invero, tale pretesa risarcitoria trova fondamento nel documento n. 14 prodotto da Parte_1
,
contenente l'elenco dei trasporti che non ha potuto eseguire e l'indicazione dei relativi costi che le erano stati addebitati da CP_4 documento che è stato confermato testimoni Testimone_1
(all'epoca dei fatti dipendente della Parte_12 ), Testimone_2 (impiegato operativo presso CP_4 dal 5.11.2018) e Tes_3 (impiegato addetto all'ufficio premessi presso CP_4 da gennaio 2001), escussi all'udienza del 08/02/2024, sulla cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare.
Non può essere accolta, invece, la richiesta risarcitoria avanzata da Parte_1 a titolo di mancato
guadagno per la somma dalla stessa quantificata in euro 23.000,00, a sostegno della quale la danneggiata ha dedotto che i mezzi incidentati nel sinistro oggetto di causa eseguivano prestazioni di trasporto per la somma di circa euro 25.000,00 al mese. Invero, Parte_1 non ha fornito la prova del danno asseritamente subito, in quanto il testimone
Testimone_1 indicato dalla stessa ed escusso sui capitoli 19 ("Vero che dall'esecuzione dei trasporti di cui alle autorizzazioni doc. 24/42 la Parte 12 avrebbe avuto un ricavo di € 39.000,00
e precisamente € 3.500,00 per la commessa n. 575, € 2.800,00 per la commessa n. 619, € 3.200,00
per la commessa 673, € 3.200,00 per la commessa n. 715, € 13.000,00 per la commessa n. 718, €
3.500,00 per la commessa n. 769/A, € 3.400,00 per la commessa n. 769/B, € 3.200,00 per la commessa n. 779, € 3.200,00 per la commessa n. 799 ?") e 20 ("Vero che con i due mezzi incidentati nel sinistro del 28/10/2020 targati AF 78101 e FL 549 BR la Parte 12 esegue mensilmente trasporti a fronte dei quali percepisce ricavi di circa € 25/30.000,00 al mese?”) di cui alla memoria ex art. 183,
VI comma n. 2 c.p.c., ha rispettivamente dichiarato sul cap. 19 "So che la ditta Pt_1 avrebbe avuto dei ricavi dall'esecuzione dei trasporti di cui al capitolo ma non sono a conoscenza delle cifre" e sul cap. 20 "Nulla so".
Ebbene, in assenza di conferma da parte del testimone in merito ai ricavi che avrebbe percepito la qualora avesse avuto la disponibilità dei mezzi coinvolti nel sinistro e in assenza di Parte_1
ulteriori elementi idonei a quantificare il mancato guadagno, ad avviso di questo Giudice non può
riconoscersi alcuna somma a tale titolo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, a Parte_1 spetta, a titolo di risarcimento
per le riparazioni ai mezzi, la somma complessiva di euro 137.111,15, nonché, a titolo di risarcimento per l'impossibilità di svolgere i trasporti già alla stessa affidati, la somma di euro 6.902,34.
Gli importi come sopra quantificati devono, però, essere proporzionalmente ridotti del 30% tenuto conto del concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro e, pertanto, a Parte_1
spetta, a titolo di risarcimento per le riparazioni ai mezzi, la somma di euro 95.977,80 (euro
137.111,15 – 41.133,35), e, a titolo di risarcimento per l'impossibilità di svolgere i trasporti già alla stessa affidati, la somma di euro 4.831,64 (euro 6.902,34 - euro 2.070,70).
Deve, inoltre, rilevarsi che Controparte_2 ha già corrisposto al proprio assicurato
Parte_1 in virtù di polizza Kasko denominata polizza cumulativa veicoli a motore/natanti n. 1/2508/231/118689946, la complessiva somma di € 119.650,00 per il sinistro in questione, di cui euro
100.000,00 per i danni subiti dal semirimorchio targato AF78101 ed euro 19.650,00 per i danni subiti dal trattore targato FL549BR.
Avendo Controparte_2 già corrisposto l'indennizzo all'assicurato, si ritiene sussistente in capo alla stessa il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del responsabile civile
Controparte_1
Parte_1 tenuto conto del concorso di colpa Avendo nel presente giudizio accertato il diritto di "
la complessiva sommadello stesso nella misura del 30%, di ottenere da parte di Controparte_1
di euro 95.977,80 a titolo di risarcimento per la riparazione dei mezzi, ne consegue che, per effetto
Controparte_1 deve essere del diritto di surroga fatto valere dalla compagnia assicurativa,
la somma complessiva di euro 95.977,80, condannata a rimborsare a Controparte_2
oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo.
Inoltre, essendo l'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa limitato ai danni subiti dall'assicurato per la riparazione dei mezzi e, dunque, non essendo in esso ricomprese le altre voci di danno richieste dall'assicurato nel presente procedimento, Controparte_1 deve essere condannata a corrispondere a Parte_1 la somma (già decurtata alla luce del concorso di colpa del danneggiato) di euro 4.831,64 per la mancata esecuzione dei trasporti a causa della indisponibilità dei mezzi danneggiati, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione
(Cass. S.U. 17.02.1995, n.1712).
Sulla domanda riconvenzionale formulata da CP_16 nei confronti di Parte_14
[...] accoglimento, in quanto fondata, la domanda riconvenzionale formulata da CP_3 nei confronti di Parte_8 diretta ad ottenere al pagamento della somma di € 3.250,00 oltre Iva a saldo della prestazione di trasporto della pressa.
Infatti, dall'e-mail inviata da CP_3 a Parte_8 (doc. 4 atto di citazione di Parte_8 و
risulta che "dopo trattativa odierna con ns Sig. CP_17 e il Sig. Parte_3 Vi concediamo EURO
1.000,00 di sconto sul trasporto della pressa e pertanto il prezzo del trasporto eccezionale sarà di EURO 6.500,00 + IVA. L'importo che ci dovete riconoscere è di EURO 3.025,00 per rimanenza
2013, copie fattura e nota di credito in allegato, e di EURO 6.500,00 + IVA per nuovo servizio e pagamento con bonifico saldo del vecchio e 50% all'ordine del nuovo e restante 50% prima di eseguire il trasporto".
Dalla comunicazione sopraindicata, non contestata da Parte_8 risulta inequivocabilmente che il costo totale per il trasporto della pressa ammontava ad euro 6.500,00, oltre Iva e che l'ulteriore somma di euro 3.025,00 richiesta da CP_3 riguardava prestazioni dalla stessa già eseguite nel 2013, ma non pagate.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto da Parte_8 la richiesta di pagamento avanzata in via riconvenzionale da CP_3 (per la somma di euro 3.250,00, oltre Iva) non attiene ai rapporti commerciali tra le parti relativi all'anno 2013.
Al fine di contrastare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta, con la memoria ex art. 183, VI comma, n.1, c.p.c., Parte_8 ha dedotto di aver saldato l'importo richiesto da controparte in data 16.07.2022, producendo la relativa documentazione contabile.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta da Parte_8 (doc. 13, 14 e 15 memoria
memoria ex art. 183, VI comma, n.1, c.p.c., Parte_8 risulta che, in data 16.07.2020, Pt_8
,
[...] ha corrisposto a CP_3 la somma di euro 3.025,00 a titolo di "S.DO FT. 329-NC 12/2013"
e la somma di euro 3.965,00 a titolo di "ACC.TO 50% TRASPORTO PRESSA GIGANT". Pertanto, Parte_8 ha dato prova di aver corrisposto la somma a titolo di acconto per il trasporto della pressa, ma non ha dimostrato di aver corrisposto l'ulteriore somma a saldo della prestazione.
Tale convincimento, inoltre, trova sostegno nel doc. 14 prodotto dalla stessa Parte_8 da cui
risulta che la stessa ha corrisposto a CP_3 la somma di euro 3.965,00 (voce "dare”), mentre la voce "saldo" ammonta ad euro 6.990,00, da ciò desumendosi che Parte_8 risulta debitrice nei CP_3 della somma di euro 3.965,00 (euro 3.250,00 oltre IVA). confronti di
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, degli accordi contrattuali tra le parti e tenuto conto delle argomentazioni difensive di Parte_8 che, a fronte della domanda riconvenzionale di si è limitata ad eccepire l'avvenuto adempimento, mediante pagamento, della prestazione CP_3
Parte_8 deve essere condannata a corrispondere a CP_3 la somma di euro 3.250, richiesta,
oltre Iva, a titolo di saldo per il trasporto della pressa, oltre gli interessi legali dal momento della messa in mora al soddisfo.
Sulle spese di lite e sulle spese di CTU
Per quanto riguarda le spese di lite del presente procedimento e le spese di CTU:
in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria proposta da Pt_8 per i danni subiti dalla pressa e tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto il mancato guadagno, cui è conseguita la liquidazione in favore di Pt_8 della somma di euro 5.350,00
in solido tra loro, a si condannano CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1 rifondere a Pt_8 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento in base al decisum
(da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00);
- in considerazione dell'accoglimento della domanda di responsabilità contrattuale proposta da CP_3
[...] nei confronti di CP_4 si condanna CP_4 a rifondere a CP_3 le spese di lite con riferimento a tale domanda, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), trattandosi di questione di bassa complessità, che ha richiesto un minor impegno difensivo rispetto alla domanda principale;
Controparte_2 deve essere condannata al pagamento delle spese
-la terza chiamata con riferimento alla domanda di manleva, che si liquidano facendo di lite sostenute da CP_4
riferimento allo scaglione di valore in base al decisum (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), con applicazione delle tariffe medie;
-In considerazione del rigetto della domanda di Parte_1 avente ad oggetto il mancato guadagno,
dell'accertato concorso di colpa del danneggiato, cui è conseguito la liquidazione in favore di parte attrice della somma di euro 4.831,64, inferiore a quella richiesta, si condanna Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe massime dello scaglione di valore di riferimento in base al decisum (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), attesa la particolare complessità della controversia;
- In considerazione dell'accertato concorso di colpa dell'assicurato e della conseguente riduzione della somma riconosciuta a Controparte_2 che ha agito in surrogazione ex art. 1916
a rifondere a Controparte_2 le spese di lite c.c., si condanna Controparte_1
del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento in base al decisum (da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00);
- in considerazione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da CP_3 nei
confronti di Pt_8 si condanna Pt_8 a rifondere a CP_3 le spese di lite con riferimento a tale domanda, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), trattandosi di questione di bassa complessità, che ha richiesto un minor impegno difensivo rispetto alla domanda principale;
- le spese di CTU devono essere poste a carico di CP_3 CP_4 Parte_1 e [...]
CP_1 in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara responsabili, in solido tra loro, CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1
[...] per i danni subiti da Pt_8
accoglie parzialmente la domanda formulata da Pt_8 e, conseguentemente, condanna [...] 2)
in solido tra loro, a corrispondere in CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1
favore di Pt 8 a titolo di risarcimento dei danni alla pressa, la somma di euro 5.350,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione;
3) accoglie la domanda formulata da CP_3 nei confronti di CP_4 e,
conseguentemente, condanna CP_4 a corrispondere a CP_3 la somma di euro
1.337,50, corrispondente alla quota di debito gravante - nei rapporti interni tra i condebitori -
su quest'ultima, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione;
4) accoglie la domanda di manleva formulata da CP_4 nei confronti di [...]
Controparte_2 e, conseguentemente, condanna Controparte_2 terza
chiamata, a tenere indenne CP_4 da tutto quanto dovrà pagare, in ragione del presente giudizio, a titolo di risarcimento dei danni e spese di lite nei confronti di Pt_8 e di CP_3 nonché a tenere indenne CP_4 dalle spese di lite del presente procedimento;
5) dichiara Controparte_1 responsabile nella misura del 70% per i danni subiti da Pt_1
[...] ;
6) accoglie parzialmente la domanda formulata da Parte_1 e, conseguentemente, condanna
a titolo di risarcimento dei danni per laControparte_1 a corrispondere a Parte_1
mancata esecuzione dei trasporti, la somma di euro 4.831,64, già ridotta tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, oltre interessi e oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione;
7) accoglie parzialmente la domanda formulata da Controparte_2 ai sensi dell'art. 1916 c.c. e, conseguentemente, condanna Controparte_1 a corrispondere a
Controparte_2 a titolo di rimborso del risarcimento già corrisposto all'assicurata per i danni ai mezzi, la somma di euro 95.977,80, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo;
8) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da CP_3 e, conseguentemente,
condanna Pt 8 a corrispondere a CP_3 a titolo di saldo del corrispettivo per il trasporto, la somma di euro 3.250,00, oltre Iva, oltre interessi come in parte motiva;
CP_4 Parte_1 e Controparte_1 in solido tra loro, a 9) condanna CP_3
rifondere a Pt_8 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 5077,00
per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U., spese per marca da bollo e spese di notifica;
condanna CP_4 a rifondere a CP_3 le spese di lite con riferimento alla domanda 10)
riconvenzionale, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U.;
11) Condanna Controparte_2 terza chiamata, a rifondere a CP_4 le spese di lite con riferimento alla domanda di manleva, che liquida in euro 2.552,00, per compensi oltre
Iva, Cap e spese Generali come per legge;
12) condanna Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.830,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U. spese per marca da bollo;
13) condanna Controparte_1 a rifondere a Controparte_2 le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 14.103, 00 per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge., C.U.;
14) condanna Pt 8 a rifondere a CP_3 le spese di lite con riferimento alla domanda riconvenzionale, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, C.U.
15) Pone definitivamente a carico di CP_3 CP_4 Parte_1 e Controparte_1
in solido tra loro, le spese di Ctu come già liquidate in atti.
Lucca, 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli