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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1680/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARTA Parte_1 C.F._1
FERRARI, ROBERTO PUCELLA e LUCA BELLONI PERESSUTTI
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), difese dagli avv.ti GIANLUIGI SERAFINI e MARTA MARIN C.F._3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
: Parte_1
1 1. Dichiarare inefficace nei confronti del sig. , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
2901 c.c., l'atto di disposizione compiuto dalla sig.ra a favore della figlia sig.ra Controparte_1 [...]
, come con precisione individuato e descritto nella narrativa del presente atto ed avente ad CP_2
oggetto i seguenti beni immobili:
1.1) fabbricato (composto da abitazione ai piani terra e sottostrada e garage di pertinenza al piano terra) sito in Comune di OA (VI), Via VIII Agosto, e così censito nel Catasto Fabbricati: Comune di
OA - foglio 47 (quarantasette) - particelle n.ri: 1424 sub. 1 graffata con la particella n.ro 1424 sub. 2
– Via VIII Agosto n. SNC - piano S1-T - cat. A/7 - cl.
4 - vani 10,0 - sup. cat. totale m.q. 304 - sup. cat. totale esc. aree scop. m.q. 304 - R. C. Euro 1.084,56 - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
1424 sub.
3 - Via VIII Agosto n. SNC - piano T - cat. C/6 - cl.
3 - m.q. 27 - sup. cat. totale m.q. 33 -
R.C. Euro 30,68 - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
1.2) dell'area urbana di pertinenza del fabbricato sopra descritto e così censita nel Catasto Fabbricati:
Comune di OA - foglio 47 (quarantasette) - particella n.ro: 1417 - Via VIII Agosto n. SNC - piano T
- area urbana di mq 35;
1.3) degli appezzamenti di terreno, di pertinenza del fabbricato sopra descritto, siti in comune di OA
(VI) e così descritti nel Catasto Terreni: Comune di OA - foglio 47 (quarantasette) - particelle n.ri:
1354 - prato cl.
3 - m.q. 238 - R.D. Euro 0,80 - R.A. Euro 0,49; 1415 - prato cl.
2 - m.q. 32 - R.D. Euro
0,13 - R.A. Euro 0,08; confini dell'intero: particelle n.ri 1389, 1387, 1366, 1416, 529, 1263, 1410 e
1353; salvo più precisi.
2. ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3. con rifusione delle spese di lite del grado di giudizio.
e : Controparte_1 CP_2
Accertatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, rigettarsi la domanda attorea.
Con rifusione di spese e competenze di lite.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di essere creditore di dell'importo di € 259.935,51 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi e spese in forza della sentenza del Tribunale di Padova n. 1710/2023, passata in giudicato, ha convenuto in giudizio e la figlia , lamentando il Controparte_1 CP_2
pregiudizio subito per effetto dell'atto del 16.12.2023 con cui la prima ha rinunciato, a beneficio della seconda, al diritto di usufrutto generale vitalizio che le spettava su beni immobili siti in OA (VI), e chiedendone la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c..
1.1 e si sono costituite tardivamente, chiedendo il rigetto della Controparte_1 CP_2
domanda per l'assenza di pregiudizio alle ragioni del creditore, vista la presenza di ulteriori beni immobili capienti e già oggetto di procedura esecutiva promossa dall'attore ed escludendo altresì la ricorrenza del requisito soggettivo della scientia fraudis.
1.2 La causa giunge in decisione allo stato degli atti su conforme richiesta delle parti.
2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
I presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, il consilium fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.
2.1 Sussiste in primo luogo il credito dell'odierno attore, risultante dalla sentenza del Tribunale di
Padova n. 1710/2023, divenuta definitiva il 14.11.2023 (doc. 1 e 2 att.) e pari, giusta il precetto in atti
(doc. 4 att.), a € 259.935,51, oltre interessi e spese.
2.2 Sussiste altresì l'atto di disposizione, costituito dall'atto pubblico (doc. 5 attore) con cui in data
16.12.2023 ha rinunciato al proprio diritto generale di usufrutto vitalizio sul Controparte_1
compendio immobiliare sito in OA in favore della figlia , già nuda proprietaria degli CP_2
stessi.
Trattasi di atto a titolo gratuito e successivo all'insorgenza del credito vantato dall'odierno attore;
il diritto di è stato infatti accertato dalla sentenza n. 1710/2023 pubblicata in data Parte_1
3 5.9.20231, mentre la rinuncia all'usufrutto ha avuto luogo in data 16.12.2023.
2.3 Venendo quindi al pregiudizio arrecato, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr.
Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019).
Nel caso in esame la modificazione quantitativa del patrimonio del debitore è evidente: P_
, infatti, si è spogliata senza corrispettivo del diritto di usufrutto generale vitalizio di cui era
[...] titolare, per un valore dichiarato pari a € 65.979,10 (doc. 5 attore, art. 9).
Né può ritenersi provato che il patrimonio residuo di sia tale da soddisfare Controparte_1
ampiamente le ragioni di . Parte_1
A tal fine, deduce che le cinque unità immobiliari site a Rubano - e oggetto della Controparte_1
procedura esecutiva, RG 124/2024, promossa in suo danno dall'odierno attore - siano ampiamente capienti, in quanto di valore pari a circa € 400.000,00, secondo una stima del 2021; a conferma, in corso di causa ha prodotto (doc. 3 conv.) la perizia resa in sede esecutiva dallo stimatore, geom.
e datata 4.11.2024, che assegna al citato complesso un valore anche superiore e pari a € Per_1
590.000,00.
Tuttavia, le stime offerte non costituiscono, proprio perché mere stime, prova adeguata della capienza del patrimonio.
Premesso che in generale le vendite esecutive scontano sempre una significativa riduzione rispetto ai valori di mercato, stimabile almeno nel 25%, per effetto del meccanismo della c.d offerta minima, nel caso di specie, come rilevato da parte attrice, è presumibile una difficile commerciabilità degli immobili in parola, atteso che non risultano essere utilizzati da lungo tempo (già in occasione della perizia commissionata nel 2021 da risultavano essere in disuso, e del pari, a seguito Controparte_1 dell'ulteriore verifica dello stimatore del GE datata 4.11.2024, vengono descritti in “stato di abbandono”).
La convenuta non ha riferito di offerte o anche solo di interessamenti, né per vendite, né per P_
locazioni, che possano confermare che i valori indicati siano concretamente realizzabili e verosimilmente proprio a causa di tale scarsa appetibilità ne aveva proposto ad Controparte_1
la datio in solutum anziché realizzarne la vendita (doc. 2 convenuta). Parte_1
Non vi è quindi prova alcuna che vi sia una concreta possibilità di realizzo ai valori stimati, neppure a quelli ben inferiori indicati dalle convenute costituendosi, prima che venisse depositata la perizia dello stimatore in sede esecutiva.
Sussiste quindi anche il requisito del pregiudizio.
2.4 Quanto infine all'elemento soggettivo, “ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. sent. n. 17867 del 22.8.2007).
La consapevolezza da parte della debitrice del pregiudizio non è contestabile.
La debitrice ben sapeva di essere debitrice dell'attore. Il credito deriva da un processo di cui la stessa era parte costituita e vi è stato altresì scambio di corrispondenza via mail tra i difensori delle parti al fine di sollecitare lo spontaneo adempimento di quanto statuito in sentenza (doc. 3 att.).
La convenuta non risulta disporre di un patrimonio liquido;
sapeva quindi di non avere altro modo per soddisfare il credito se non con i suoi beni immobili.
Privandosi di parte dei suoi beni non poteva non essere quindi consapevole di diminuire le sue garanzie patrimoniali, tanto più che gli altri beni che rimanevano in sua proprietà risultavano da anni improduttivi.
5 Anzi, il dato temporale – il precetto è stato notificato l'11.12.2023 e l'atto di rinuncia è stato fatto 5 giorni dopo, il 16.12.2023 – e il fatto che l'atto dispositivo sia stato compiuto in favore della figlia depongono, più che per una semplice consapevolezza, per una vera e propria preordinazione dell'atto.
Del tutto irrilevante, infine, che le convenute intendessero così realizzare una sistemazione dei rapporti familiari già decisa da tempo.
Oltre alla genericità di tale allegazione, il fine concretamente perseguito non sarebbe comunque incompatibile con la consapevolezza del pregiudizio né la escluderebbe.
Sussiste, quindi, anche l'elemento soggettivo.
3. Conclusivamente la domanda attorea va accolta, con condanna delle convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della controversia e il mancato scambio degli scritti difensivi conclusivi.
Lo scaglione è determinato in ragione dell'entità del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficace nei confronti di ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto pubblico del Parte_1
16.12.2023 n. repertorio 64419 e n. raccolta 29574, trascritto a Schio il 18.12.2023 ai numeri RG
12902 e RP 10075 avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
1.1) fabbricato (composto da abitazione ai piani terra e sottostrada e garage di pertinenza al piano terra) sito in Comune di OA (VI), Via VIII Agosto, e così censito nel Catasto Fabbricati: Comune di
OA - foglio 47 (quarantasette) - particelle n.ri: 1424 sub. 1 graffata con la particella n.ro 1424 sub. 2
– Via VIII Agosto n. SNC - piano S1-T - cat. A/7 - cl.
4 - vani 10,0 - sup. cat. totale m.q. 304 - sup. cat. totale esc. aree scop. m.q. 304 - R. C. Euro 1.084,56 - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
1424 sub.
3 - Via VIII Agosto n. SNC - piano T - cat. C/6 - cl.
3 - m.q. 27 - sup. cat. totale m.q. 33 -
R.C. Euro 30,68 - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
1.2) dell'area urbana di pertinenza del fabbricato sopra descritto e così censita nel Catasto Fabbricati:
Comune di OA - foglio 47 (quarantasette) - particella n.ro: 1417 - Via VIII Agosto n. SNC - piano T
6 - area urbana di mq 35;
1.3) degli appezzamenti di terreno, di pertinenza del fabbricato sopra descritto, siti in comune di OA
(VI) e così descritti nel Catasto Terreni: Comune di OA - foglio 47 (quarantasette) - particelle n.ri:
1354 - prato cl.
3 - m.q. 238 - R.D. Euro 0,80 - R.A. Euro 0,49; 1415 - prato cl.
2 - m.q. 32 - R.D. Euro
0,13 - R.A. Euro 0,08; confini dell'intero: particelle n.ri 1389, 1387, 1366, 1416, 529, 1263, 1410 e
1353; salvo più precisi.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Condanna altresì e in solido a rimborsare ad le Controparte_1 CP_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 814,18 per spese, € 14.170,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 4 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai fini del credito rilevante ex art. 2901 c.c. non è necessario che la sentenza che lo accerta sia passata in giudicato, essendo sufficiente che il credito possa valutarsi come probabile (Cass. 20002/2008), e potendo essere anche un credito litigioso (Cass. 9440/2004; Cass. 1893/2012).
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1680/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARTA Parte_1 C.F._1
FERRARI, ROBERTO PUCELLA e LUCA BELLONI PERESSUTTI
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), difese dagli avv.ti GIANLUIGI SERAFINI e MARTA MARIN C.F._3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
: Parte_1
1 1. Dichiarare inefficace nei confronti del sig. , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
2901 c.c., l'atto di disposizione compiuto dalla sig.ra a favore della figlia sig.ra Controparte_1 [...]
, come con precisione individuato e descritto nella narrativa del presente atto ed avente ad CP_2
oggetto i seguenti beni immobili:
1.1) fabbricato (composto da abitazione ai piani terra e sottostrada e garage di pertinenza al piano terra) sito in Comune di OA (VI), Via VIII Agosto, e così censito nel Catasto Fabbricati: Comune di
OA - foglio 47 (quarantasette) - particelle n.ri: 1424 sub. 1 graffata con la particella n.ro 1424 sub. 2
– Via VIII Agosto n. SNC - piano S1-T - cat. A/7 - cl.
4 - vani 10,0 - sup. cat. totale m.q. 304 - sup. cat. totale esc. aree scop. m.q. 304 - R. C. Euro 1.084,56 - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
1424 sub.
3 - Via VIII Agosto n. SNC - piano T - cat. C/6 - cl.
3 - m.q. 27 - sup. cat. totale m.q. 33 -
R.C. Euro 30,68 - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
1.2) dell'area urbana di pertinenza del fabbricato sopra descritto e così censita nel Catasto Fabbricati:
Comune di OA - foglio 47 (quarantasette) - particella n.ro: 1417 - Via VIII Agosto n. SNC - piano T
- area urbana di mq 35;
1.3) degli appezzamenti di terreno, di pertinenza del fabbricato sopra descritto, siti in comune di OA
(VI) e così descritti nel Catasto Terreni: Comune di OA - foglio 47 (quarantasette) - particelle n.ri:
1354 - prato cl.
3 - m.q. 238 - R.D. Euro 0,80 - R.A. Euro 0,49; 1415 - prato cl.
2 - m.q. 32 - R.D. Euro
0,13 - R.A. Euro 0,08; confini dell'intero: particelle n.ri 1389, 1387, 1366, 1416, 529, 1263, 1410 e
1353; salvo più precisi.
2. ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3. con rifusione delle spese di lite del grado di giudizio.
e : Controparte_1 CP_2
Accertatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, rigettarsi la domanda attorea.
Con rifusione di spese e competenze di lite.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di essere creditore di dell'importo di € 259.935,51 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi e spese in forza della sentenza del Tribunale di Padova n. 1710/2023, passata in giudicato, ha convenuto in giudizio e la figlia , lamentando il Controparte_1 CP_2
pregiudizio subito per effetto dell'atto del 16.12.2023 con cui la prima ha rinunciato, a beneficio della seconda, al diritto di usufrutto generale vitalizio che le spettava su beni immobili siti in OA (VI), e chiedendone la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c..
1.1 e si sono costituite tardivamente, chiedendo il rigetto della Controparte_1 CP_2
domanda per l'assenza di pregiudizio alle ragioni del creditore, vista la presenza di ulteriori beni immobili capienti e già oggetto di procedura esecutiva promossa dall'attore ed escludendo altresì la ricorrenza del requisito soggettivo della scientia fraudis.
1.2 La causa giunge in decisione allo stato degli atti su conforme richiesta delle parti.
2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
I presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, il consilium fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.
2.1 Sussiste in primo luogo il credito dell'odierno attore, risultante dalla sentenza del Tribunale di
Padova n. 1710/2023, divenuta definitiva il 14.11.2023 (doc. 1 e 2 att.) e pari, giusta il precetto in atti
(doc. 4 att.), a € 259.935,51, oltre interessi e spese.
2.2 Sussiste altresì l'atto di disposizione, costituito dall'atto pubblico (doc. 5 attore) con cui in data
16.12.2023 ha rinunciato al proprio diritto generale di usufrutto vitalizio sul Controparte_1
compendio immobiliare sito in OA in favore della figlia , già nuda proprietaria degli CP_2
stessi.
Trattasi di atto a titolo gratuito e successivo all'insorgenza del credito vantato dall'odierno attore;
il diritto di è stato infatti accertato dalla sentenza n. 1710/2023 pubblicata in data Parte_1
3 5.9.20231, mentre la rinuncia all'usufrutto ha avuto luogo in data 16.12.2023.
2.3 Venendo quindi al pregiudizio arrecato, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr.
Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019).
Nel caso in esame la modificazione quantitativa del patrimonio del debitore è evidente: P_
, infatti, si è spogliata senza corrispettivo del diritto di usufrutto generale vitalizio di cui era
[...] titolare, per un valore dichiarato pari a € 65.979,10 (doc. 5 attore, art. 9).
Né può ritenersi provato che il patrimonio residuo di sia tale da soddisfare Controparte_1
ampiamente le ragioni di . Parte_1
A tal fine, deduce che le cinque unità immobiliari site a Rubano - e oggetto della Controparte_1
procedura esecutiva, RG 124/2024, promossa in suo danno dall'odierno attore - siano ampiamente capienti, in quanto di valore pari a circa € 400.000,00, secondo una stima del 2021; a conferma, in corso di causa ha prodotto (doc. 3 conv.) la perizia resa in sede esecutiva dallo stimatore, geom.
e datata 4.11.2024, che assegna al citato complesso un valore anche superiore e pari a € Per_1
590.000,00.
Tuttavia, le stime offerte non costituiscono, proprio perché mere stime, prova adeguata della capienza del patrimonio.
Premesso che in generale le vendite esecutive scontano sempre una significativa riduzione rispetto ai valori di mercato, stimabile almeno nel 25%, per effetto del meccanismo della c.d offerta minima, nel caso di specie, come rilevato da parte attrice, è presumibile una difficile commerciabilità degli immobili in parola, atteso che non risultano essere utilizzati da lungo tempo (già in occasione della perizia commissionata nel 2021 da risultavano essere in disuso, e del pari, a seguito Controparte_1 dell'ulteriore verifica dello stimatore del GE datata 4.11.2024, vengono descritti in “stato di abbandono”).
La convenuta non ha riferito di offerte o anche solo di interessamenti, né per vendite, né per P_
locazioni, che possano confermare che i valori indicati siano concretamente realizzabili e verosimilmente proprio a causa di tale scarsa appetibilità ne aveva proposto ad Controparte_1
la datio in solutum anziché realizzarne la vendita (doc. 2 convenuta). Parte_1
Non vi è quindi prova alcuna che vi sia una concreta possibilità di realizzo ai valori stimati, neppure a quelli ben inferiori indicati dalle convenute costituendosi, prima che venisse depositata la perizia dello stimatore in sede esecutiva.
Sussiste quindi anche il requisito del pregiudizio.
2.4 Quanto infine all'elemento soggettivo, “ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. sent. n. 17867 del 22.8.2007).
La consapevolezza da parte della debitrice del pregiudizio non è contestabile.
La debitrice ben sapeva di essere debitrice dell'attore. Il credito deriva da un processo di cui la stessa era parte costituita e vi è stato altresì scambio di corrispondenza via mail tra i difensori delle parti al fine di sollecitare lo spontaneo adempimento di quanto statuito in sentenza (doc. 3 att.).
La convenuta non risulta disporre di un patrimonio liquido;
sapeva quindi di non avere altro modo per soddisfare il credito se non con i suoi beni immobili.
Privandosi di parte dei suoi beni non poteva non essere quindi consapevole di diminuire le sue garanzie patrimoniali, tanto più che gli altri beni che rimanevano in sua proprietà risultavano da anni improduttivi.
5 Anzi, il dato temporale – il precetto è stato notificato l'11.12.2023 e l'atto di rinuncia è stato fatto 5 giorni dopo, il 16.12.2023 – e il fatto che l'atto dispositivo sia stato compiuto in favore della figlia depongono, più che per una semplice consapevolezza, per una vera e propria preordinazione dell'atto.
Del tutto irrilevante, infine, che le convenute intendessero così realizzare una sistemazione dei rapporti familiari già decisa da tempo.
Oltre alla genericità di tale allegazione, il fine concretamente perseguito non sarebbe comunque incompatibile con la consapevolezza del pregiudizio né la escluderebbe.
Sussiste, quindi, anche l'elemento soggettivo.
3. Conclusivamente la domanda attorea va accolta, con condanna delle convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della controversia e il mancato scambio degli scritti difensivi conclusivi.
Lo scaglione è determinato in ragione dell'entità del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficace nei confronti di ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto pubblico del Parte_1
16.12.2023 n. repertorio 64419 e n. raccolta 29574, trascritto a Schio il 18.12.2023 ai numeri RG
12902 e RP 10075 avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
1.1) fabbricato (composto da abitazione ai piani terra e sottostrada e garage di pertinenza al piano terra) sito in Comune di OA (VI), Via VIII Agosto, e così censito nel Catasto Fabbricati: Comune di
OA - foglio 47 (quarantasette) - particelle n.ri: 1424 sub. 1 graffata con la particella n.ro 1424 sub. 2
– Via VIII Agosto n. SNC - piano S1-T - cat. A/7 - cl.
4 - vani 10,0 - sup. cat. totale m.q. 304 - sup. cat. totale esc. aree scop. m.q. 304 - R. C. Euro 1.084,56 - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
1424 sub.
3 - Via VIII Agosto n. SNC - piano T - cat. C/6 - cl.
3 - m.q. 27 - sup. cat. totale m.q. 33 -
R.C. Euro 30,68 - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
1.2) dell'area urbana di pertinenza del fabbricato sopra descritto e così censita nel Catasto Fabbricati:
Comune di OA - foglio 47 (quarantasette) - particella n.ro: 1417 - Via VIII Agosto n. SNC - piano T
6 - area urbana di mq 35;
1.3) degli appezzamenti di terreno, di pertinenza del fabbricato sopra descritto, siti in comune di OA
(VI) e così descritti nel Catasto Terreni: Comune di OA - foglio 47 (quarantasette) - particelle n.ri:
1354 - prato cl.
3 - m.q. 238 - R.D. Euro 0,80 - R.A. Euro 0,49; 1415 - prato cl.
2 - m.q. 32 - R.D. Euro
0,13 - R.A. Euro 0,08; confini dell'intero: particelle n.ri 1389, 1387, 1366, 1416, 529, 1263, 1410 e
1353; salvo più precisi.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Condanna altresì e in solido a rimborsare ad le Controparte_1 CP_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 814,18 per spese, € 14.170,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 4 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai fini del credito rilevante ex art. 2901 c.c. non è necessario che la sentenza che lo accerta sia passata in giudicato, essendo sufficiente che il credito possa valutarsi come probabile (Cass. 20002/2008), e potendo essere anche un credito litigioso (Cass. 9440/2004; Cass. 1893/2012).
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