Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 aprile 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 aprile 2018 |
Commentari • 50
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 30 aprile-3 maggio 2019 e depositato il 7 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento, nel complesso, agli art. 117, commi secondo, lettere i) ed l), e terzo, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e …
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Giurisprudenza • 64
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2025, n. 3256Provvedimento: Sentenza n. 3256/2025 Depositato il 20/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CIOFFI FU, Presidente FRATELLO ANTONELLA, Relatore SALZANO MARIA ROSARIA, Giudice in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 20074/2024 depositato il 07/10/2024 proposto da Ricorrente_1 Srl - 08206471214 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 Napoli elettivamente …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Finalita') 1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e regolamenta le attivita' di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi ((, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili)) .
2. Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunita' tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici. (1)
------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 24/04/1999, n. 95, ha disposto che "dopo la formula di promulgazione, che termina con le parole "la seguente legge:", all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: "Capo I DISPOSIZIONI GENERALI"". - Art. 2. (Promozione dell'informazione) 1. Il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le societa' scientifiche, le aziende unita' sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini:
a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 ; b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi; c) la conoscenza delle possibilita' terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e di tessuti. 2. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 e con i coordinatori locali di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582 ; b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attivita' svolta dai medici di medicina generale; c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 200 milioni per l'attuazione del comma 2. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 24/04/1999, n. 95, ha disposto che "dopo la formula di promulgazione, che termina con le parole "la seguente legge:", all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: "Capo I DISPOSIZIONI GENERALI"".