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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
dott. Francesco NOTARO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1369/2025 R.G.A.C., decisa all'esito dell'udienza collegiale ex art. 350 bis c.p.c. dell'11.11.2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Dario De Colibus (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale is. G/1, e presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(P.IVA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Francesco Di Palma (C.F.
) e RA NO (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._3 C.F._4 presso il loro studio in Napoli, alla via Federico Persico n. 50, e presso i seguenti indirizzi PEC:
Email_2 Email_3
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
2.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. L' (d'ora in avanti per brevità solo Controparte_1 [...]
, con atto di citazione notificato a espose che: a) il Tribunale di CP_1 Parte_1
Napoli, con sentenza n. 2743/2017, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato le convenute , in solido, al pagamento della somma di € Controparte_2
531.330,00 a favore di e di € 339.686,00 a favore di , a titolo di Persona_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, nonché al pagamento di € 17.453,85 a favore di entrambi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali;
b) in seguito alla notifica dell'atto di precetto, l' aveva provveduto a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 412.202,09, comprensiva degli interessi maturati;
c) e i coniugi Controparte_2 [...]
e avevano proposto distinti appelli avverso la citata sentenza;
d) i Per_1 Parte_1 giudizi riuniti erano stati definiti con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4598/2020, pubblicata il 30.12.20, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto gli importi risarcitori a titolo di danno non patrimoniale, rispettivamente riconosciuti in favore dei coniugi e , a Per_1 Pt_1 carico, in via solidale, dell e della compagnia assicuratrice Controparte_1 [...]
(in luogo di Controparte_3
), confermando la condanna al pagamento in favore di entrambi della somma di € Controparte_2
17.453,85, per danni patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In particolare, l' precisò che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli l'aveva Controparte_1 condannata - in solido con Controparte_4
, compagnia assicuratrice di - al pagamento in
[...] Controparte_2 favore di , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di € Parte_1
306.804,35, capitale già rivalutato e comprensivo di interessi calcolati sino al 30.11.2020.
L' chiese, pertanto, la condanna del alla restituzione dell'importo di € Controparte_1 Pt_1
75.841,50, pari alla differenza tra la somma di € 412.202,09, da essa versata in esecuzione della sentenza di primo grado, e la somma (inferiore) effettivamente spettante a , in virtù della Parte_1 sentenza di secondo grado, pari ad € 326.036,84 (comprensiva di sorta capitale, interessi e spese legali) oltre ad € 10.323,745 per danni patrimoniali comprensivi di interessi.
2 Si costituì il convenuto , eccependo la formazione del giudicato interno per effetto Controparte_5 dell'acquiescenza esplicita ex art. 329 c.p.c. dell' rispetto alle statuizioni di condanna Controparte_1 contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 2743/2017.
In particolare - osservò il - l' aveva ottemperato al disposto della sentenza Pt_1 Controparte_1 provvedendo al pagamento degli importi di cui alla condanna in suo favore e, nel costituirsi nei giudizi riuniti di appello avverso la pronuncia di primo grado, aveva espressamente chiesto alla Corte di
“confermare in toto la sentenza di primo grado”.
§ 2. Il Tribunale accolse la domanda attorea e condannò alla restituzione a favore Parte_1 dell' della somma di euro 75.841,50, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo.
Il primo giudice ritenne inconferente il richiamo operato dalla difesa del convenuto al “consolidamento di un giudicato interno per intervenuta esplicita acquiescenza ai sensi dell'art.329 c.p.c.”, asseritamente derivante dalla mancata proposizione, ad opera dell' di un formale atto di gravame avverso la Controparte_1 sentenza di primo grado.
Sul punto, rilevò che l'attrice, fin dalle difese con le quali si era costituita nei giudizi di appello, aveva agito per l'accoglimento dei motivi a sostegno del gravame proposto da , concernenti il Controparte_2 quantum liquidato in favore dei coniugi e . Per_1 Pt_1
Evidenziò come l' pur non avendo proposto una formale impugnazione in via Controparte_1 incidentale, avesse sostanzialmente aderito alle censure formulate dall'appellante principale, CP_2
(cd. appello incidentale adesivo).
[...]
Sottolineò che la sentenza della Corte di Appello di Napoli aveva riformato la pronuncia del Tribunale non solo in favore di (condannando, in luogo di quest'ultima, la Controparte_2 [...]
), ma anche in favore dell' Controparte_3 Controparte_1 coobbligata solidale ex art.2055 c.c. nella misura del 50%.
Quest'ultima pronuncia, contenente la rideterminazione in peius del complessivo importo risarcitorio riconosciuto in favore di , è divenuta, in mancanza di impugnazione, definitiva, legittimando la Pt_1 domanda di restituzione degli importi corrisposti in eccesso dall in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado.
§ 3. Avverso l'indicata pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato all' Controparte_1
ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “ – in via principale e nel Parte_1 merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
3 30/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Colicchio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14538/2021, depositata in cancelleria in data 02/01/2025, notificata il 18/02/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Conclude Per il rigetto della domanda, per le motivazioni di cui in motivazione con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto dichiarare inammissibile la domanda proposta dal e conseguentemente accogliere il presente gravame. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si è costituita l' appellata, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto. Controparte_1
La causa è stata rinviata all'udienza collegiale in epigrafe indicata per la discussione orale e la decisione, con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note conclusionali.
§ 4. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso, rigettando la relativa eccezione, l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte dell
[...] rispetto alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_1
2743/2017.
In particolare, l'appellante, ribadendo quanto già sostenuto in primo grado, deduce che l
[...]
nella comparsa di costituzione in grado di appello, proposto avverso la sentenza n. CP_1
2743/2017, aveva rassegnato le proprie conclusioni, dichiarando testualmente “Conseguentemente, confermare in toto la sentenza di 1^ grado”.
La suddetta dichiarazione comporterebbe, ad avviso dell'appellante, un'acquiescenza esplicita alla sentenza di primo grado, attraverso l'espressa accettazione del suo contenuto dispositivo, a cui conseguirebbe la perdita del potere di proporre impugnazione e, quindi, la formazione del giudicato interno tra i coniugi e e l' in ordine alla statuizione di condanna a carico Pt_1 Per_1 Controparte_1 di quest'ultima in essa contenuta.
Osserva, infine, l'appellante che la riunione tra i giudizi di appello proposti avverso la sentenza n.
2743/2017 era intervenuta in un momento successivo alla dichiarazione espressa di acquiescenza sopra descritta e, pertanto, quando ormai doveva ritenersi consolidato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei rapporti tra l' e i coniugi. Controparte_1
Il motivo è infondato.
4 Dirimente è il rilievo che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4598/2020, ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice - riducendo l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno al - non solo a beneficio di (condannando, peraltro, in luogo di Pt_1 Controparte_2 quest'ultima, la compagnia assicuratrice ), Controparte_3 ma anche della condannata in solido, coobbligata ex art.2055 c.c., nella misura del Controparte_1
50% (ciò è stato sottolineato anche dal primo giudice).
Ogni doglianza con riguardo all'acquiescenza dell' in merito alla pronuncia del Controparte_1 giudice di primo grado avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando la sentenza della Corte d'Appello, che ha statuito riducendo l'importo risarcitorio anche a favore dell' Controparte_1
Ne consegue che - prescindendo da ogni questione in ordine all'acquiescenza dell Controparte_1 alle statuizioni del giudice di primo grado - la richiesta restitutoria di quest'ultima si fonda sulla citata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, dotata di efficacia esecutiva, che ha ridotto esplicitamente ed inequivocamente l'importo spettante al a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tanto Pt_1
a beneficio della condannata ( e, per essa, della sua compagnia assicuratrice) quanto a beneficio CP_2 della condannata obbligata in solido. Controparte_1
Sussiste, quindi, il diritto dell' alla restituzione di quanto versato in eccedenza al Controparte_1
Polito in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2743/2017, a seguito della riforma della citata sentenza in sede di gravame.
L'appello va, pertanto, rigettato.
§ 5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in misura prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisiorio semplificato, utilizzato per la definizione del gravame.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
5 b) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore dell Parte_1 [...]
che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_1 rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO dott. Eugenio FORGILLO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
dott. Francesco NOTARO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1369/2025 R.G.A.C., decisa all'esito dell'udienza collegiale ex art. 350 bis c.p.c. dell'11.11.2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Dario De Colibus (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale is. G/1, e presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(P.IVA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Francesco Di Palma (C.F.
) e RA NO (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._3 C.F._4 presso il loro studio in Napoli, alla via Federico Persico n. 50, e presso i seguenti indirizzi PEC:
Email_2 Email_3
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
2.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. L' (d'ora in avanti per brevità solo Controparte_1 [...]
, con atto di citazione notificato a espose che: a) il Tribunale di CP_1 Parte_1
Napoli, con sentenza n. 2743/2017, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato le convenute , in solido, al pagamento della somma di € Controparte_2
531.330,00 a favore di e di € 339.686,00 a favore di , a titolo di Persona_1 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, nonché al pagamento di € 17.453,85 a favore di entrambi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali;
b) in seguito alla notifica dell'atto di precetto, l' aveva provveduto a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 412.202,09, comprensiva degli interessi maturati;
c) e i coniugi Controparte_2 [...]
e avevano proposto distinti appelli avverso la citata sentenza;
d) i Per_1 Parte_1 giudizi riuniti erano stati definiti con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4598/2020, pubblicata il 30.12.20, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto gli importi risarcitori a titolo di danno non patrimoniale, rispettivamente riconosciuti in favore dei coniugi e , a Per_1 Pt_1 carico, in via solidale, dell e della compagnia assicuratrice Controparte_1 [...]
(in luogo di Controparte_3
), confermando la condanna al pagamento in favore di entrambi della somma di € Controparte_2
17.453,85, per danni patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In particolare, l' precisò che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli l'aveva Controparte_1 condannata - in solido con Controparte_4
, compagnia assicuratrice di - al pagamento in
[...] Controparte_2 favore di , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di € Parte_1
306.804,35, capitale già rivalutato e comprensivo di interessi calcolati sino al 30.11.2020.
L' chiese, pertanto, la condanna del alla restituzione dell'importo di € Controparte_1 Pt_1
75.841,50, pari alla differenza tra la somma di € 412.202,09, da essa versata in esecuzione della sentenza di primo grado, e la somma (inferiore) effettivamente spettante a , in virtù della Parte_1 sentenza di secondo grado, pari ad € 326.036,84 (comprensiva di sorta capitale, interessi e spese legali) oltre ad € 10.323,745 per danni patrimoniali comprensivi di interessi.
2 Si costituì il convenuto , eccependo la formazione del giudicato interno per effetto Controparte_5 dell'acquiescenza esplicita ex art. 329 c.p.c. dell' rispetto alle statuizioni di condanna Controparte_1 contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 2743/2017.
In particolare - osservò il - l' aveva ottemperato al disposto della sentenza Pt_1 Controparte_1 provvedendo al pagamento degli importi di cui alla condanna in suo favore e, nel costituirsi nei giudizi riuniti di appello avverso la pronuncia di primo grado, aveva espressamente chiesto alla Corte di
“confermare in toto la sentenza di primo grado”.
§ 2. Il Tribunale accolse la domanda attorea e condannò alla restituzione a favore Parte_1 dell' della somma di euro 75.841,50, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo.
Il primo giudice ritenne inconferente il richiamo operato dalla difesa del convenuto al “consolidamento di un giudicato interno per intervenuta esplicita acquiescenza ai sensi dell'art.329 c.p.c.”, asseritamente derivante dalla mancata proposizione, ad opera dell' di un formale atto di gravame avverso la Controparte_1 sentenza di primo grado.
Sul punto, rilevò che l'attrice, fin dalle difese con le quali si era costituita nei giudizi di appello, aveva agito per l'accoglimento dei motivi a sostegno del gravame proposto da , concernenti il Controparte_2 quantum liquidato in favore dei coniugi e . Per_1 Pt_1
Evidenziò come l' pur non avendo proposto una formale impugnazione in via Controparte_1 incidentale, avesse sostanzialmente aderito alle censure formulate dall'appellante principale, CP_2
(cd. appello incidentale adesivo).
[...]
Sottolineò che la sentenza della Corte di Appello di Napoli aveva riformato la pronuncia del Tribunale non solo in favore di (condannando, in luogo di quest'ultima, la Controparte_2 [...]
), ma anche in favore dell' Controparte_3 Controparte_1 coobbligata solidale ex art.2055 c.c. nella misura del 50%.
Quest'ultima pronuncia, contenente la rideterminazione in peius del complessivo importo risarcitorio riconosciuto in favore di , è divenuta, in mancanza di impugnazione, definitiva, legittimando la Pt_1 domanda di restituzione degli importi corrisposti in eccesso dall in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado.
§ 3. Avverso l'indicata pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato all' Controparte_1
ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “ – in via principale e nel Parte_1 merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
3 30/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Colicchio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14538/2021, depositata in cancelleria in data 02/01/2025, notificata il 18/02/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Conclude Per il rigetto della domanda, per le motivazioni di cui in motivazione con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto dichiarare inammissibile la domanda proposta dal e conseguentemente accogliere il presente gravame. Parte_2
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Si è costituita l' appellata, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto. Controparte_1
La causa è stata rinviata all'udienza collegiale in epigrafe indicata per la discussione orale e la decisione, con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note conclusionali.
§ 4. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso, rigettando la relativa eccezione, l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte dell
[...] rispetto alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_1
2743/2017.
In particolare, l'appellante, ribadendo quanto già sostenuto in primo grado, deduce che l
[...]
nella comparsa di costituzione in grado di appello, proposto avverso la sentenza n. CP_1
2743/2017, aveva rassegnato le proprie conclusioni, dichiarando testualmente “Conseguentemente, confermare in toto la sentenza di 1^ grado”.
La suddetta dichiarazione comporterebbe, ad avviso dell'appellante, un'acquiescenza esplicita alla sentenza di primo grado, attraverso l'espressa accettazione del suo contenuto dispositivo, a cui conseguirebbe la perdita del potere di proporre impugnazione e, quindi, la formazione del giudicato interno tra i coniugi e e l' in ordine alla statuizione di condanna a carico Pt_1 Per_1 Controparte_1 di quest'ultima in essa contenuta.
Osserva, infine, l'appellante che la riunione tra i giudizi di appello proposti avverso la sentenza n.
2743/2017 era intervenuta in un momento successivo alla dichiarazione espressa di acquiescenza sopra descritta e, pertanto, quando ormai doveva ritenersi consolidato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei rapporti tra l' e i coniugi. Controparte_1
Il motivo è infondato.
4 Dirimente è il rilievo che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4598/2020, ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice - riducendo l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno al - non solo a beneficio di (condannando, peraltro, in luogo di Pt_1 Controparte_2 quest'ultima, la compagnia assicuratrice ), Controparte_3 ma anche della condannata in solido, coobbligata ex art.2055 c.c., nella misura del Controparte_1
50% (ciò è stato sottolineato anche dal primo giudice).
Ogni doglianza con riguardo all'acquiescenza dell' in merito alla pronuncia del Controparte_1 giudice di primo grado avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando la sentenza della Corte d'Appello, che ha statuito riducendo l'importo risarcitorio anche a favore dell' Controparte_1
Ne consegue che - prescindendo da ogni questione in ordine all'acquiescenza dell Controparte_1 alle statuizioni del giudice di primo grado - la richiesta restitutoria di quest'ultima si fonda sulla citata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, dotata di efficacia esecutiva, che ha ridotto esplicitamente ed inequivocamente l'importo spettante al a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tanto Pt_1
a beneficio della condannata ( e, per essa, della sua compagnia assicuratrice) quanto a beneficio CP_2 della condannata obbligata in solido. Controparte_1
Sussiste, quindi, il diritto dell' alla restituzione di quanto versato in eccedenza al Controparte_1
Polito in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2743/2017, a seguito della riforma della citata sentenza in sede di gravame.
L'appello va, pertanto, rigettato.
§ 5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in misura prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisiorio semplificato, utilizzato per la definizione del gravame.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
5 b) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore dell Parte_1 [...]
che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre al Controparte_1 rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO dott. Eugenio FORGILLO
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