Art. 10.
Alla determinazione annuale per l'anno 1978 del contingente di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ed al relativo riparto per provincia provvede il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, prescindendo dai criteri e dalla procedura stabiliti dal penultimo comma dell' articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Le nuove autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate esclusivamente ad imprese che:
a) abbiano comunque esercitato l'autotrasporto di cose da data non posteriore al 31 ottobre 1977, con veicoli di portata utile superiore a 70 quintali o di peso complessivo superiore a 115 quintali, i quali, almeno alla data medesima risultino nella disponibilita' delle imprese stesse, intesa nel senso precisato dall'articolo 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 ;
b) abbiano conseguito l'iscrizione, anche in via provvisoria, all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, purche' richiesta entro il termine stabilito ai sensi del successivo quarto comma.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono rilasciate secondo le modalita' stabilite dalla disciplina vigente al 31 ottobre 1977 e sono riferite ai singoli veicoli indicati alla lettera a) del comma precedente.
Con lo stesso decreto di cui al primo comma del presente articolo il Ministro dei trasporti stabilisce il termine entro cui devono essere presentate le domande di autorizzazione nonche' quelle eventuali di iscrizione all'albo, fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni e puo' disporre che le autorizzazioni da rilasciare a determinate categorie di richiedenti siano soggette a particolari limiti in ordine alla trasferibilita' nel caso della cessione di azienda.
Il Ministro dei trasporti puo' altresi' prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni, con particolari limiti anche di validita' temporale, a favore delle imprese che, a seguito dell'applicazione dei criteri di priorita', non risultino comprese nel numero di quelle cui possono essere assegnate le nuove autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e per il periodo di sei mesi decorrenti dal 31 ottobre 1978, coloro che hanno presentato nel termine prescritto le domande di cui al precedente quarto comma si considerano come iscritti all'albo e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza alcuna condizione o limite, per il veicolo cui si riferisce la domanda di autorizzazione presentata.
Alla determinazione annuale per l'anno 1978 del contingente di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ed al relativo riparto per provincia provvede il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, prescindendo dai criteri e dalla procedura stabiliti dal penultimo comma dell' articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Le nuove autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate esclusivamente ad imprese che:
a) abbiano comunque esercitato l'autotrasporto di cose da data non posteriore al 31 ottobre 1977, con veicoli di portata utile superiore a 70 quintali o di peso complessivo superiore a 115 quintali, i quali, almeno alla data medesima risultino nella disponibilita' delle imprese stesse, intesa nel senso precisato dall'articolo 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 ;
b) abbiano conseguito l'iscrizione, anche in via provvisoria, all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, purche' richiesta entro il termine stabilito ai sensi del successivo quarto comma.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono rilasciate secondo le modalita' stabilite dalla disciplina vigente al 31 ottobre 1977 e sono riferite ai singoli veicoli indicati alla lettera a) del comma precedente.
Con lo stesso decreto di cui al primo comma del presente articolo il Ministro dei trasporti stabilisce il termine entro cui devono essere presentate le domande di autorizzazione nonche' quelle eventuali di iscrizione all'albo, fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni e puo' disporre che le autorizzazioni da rilasciare a determinate categorie di richiedenti siano soggette a particolari limiti in ordine alla trasferibilita' nel caso della cessione di azienda.
Il Ministro dei trasporti puo' altresi' prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni, con particolari limiti anche di validita' temporale, a favore delle imprese che, a seguito dell'applicazione dei criteri di priorita', non risultino comprese nel numero di quelle cui possono essere assegnate le nuove autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e per il periodo di sei mesi decorrenti dal 31 ottobre 1978, coloro che hanno presentato nel termine prescritto le domande di cui al precedente quarto comma si considerano come iscritti all'albo e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza alcuna condizione o limite, per il veicolo cui si riferisce la domanda di autorizzazione presentata.