CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39873 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AB AS AB RA nato a [...]( BANGLADESH) il 03/10/1979 avverso l'ordinanza del 18/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG it,. TCL »Icouj (A) te-k Dtei ic.cot4)-3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39873 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 03/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 18 agosto 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di HA DU, con decorrenza al 26 luglio 2022. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) la misura alternativa era stata concessa con provvedimento del 8 luglio 2021; b) si sono registrate due trasgressioni delle prescrizioni, tali da giustificare la revoca. In particolare, il Tribunale evidenzia la gravità della violazione commessa in data 26 luglio 2022, quando il HA veniva controllato in regione (Lazio) diversa da quella (Toscana, in località Capoliveri) in cui era stato autorizzato a risiedere nel periodo estivo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - HA DU. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. Si rappresenta che uno dei due difensori di fiducia (avv.Luceri) non ha ricevuto avviso per l'udienza camerale del 18 agosto 2022. Si ritiene dunque nulla la decisione emessa. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La violazione non poteva dirsi connotata da gravità ed il Tribunale ha omesso di apprezzarne l'effettiva incidenza sul mantenimento della misura alternativa. Lo spostamento, pur non previamente autorizzato, era stato giustificato dall'affidato con la necessità di acquistare la merce necessaria alla prosecuzione della attività lavorativa. Si tratta di una circostanza immediatamente rappresentata che poteva essere agevolmente verificata. 2.3 E' stata depositata memoria difensiva in data 27 aprile 2023 con cui si ribadiscono i contenuti del ricorso. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2 3.1 Quanto al preteso vizio del procedimento va disattesa la doglianza, in ragione della mancata eccezione da parte del codifensore presente in udienza : la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a4opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione (così Sez. U n. 39060 del 16.7.2009, 244188). Dal verbale di udienza, in atti, non risulta formulata alcuna eccezione da parte del codifensore, dal che la decadenza ai sensi dell'art.182 comma 2 cod.proc.pen. . 3.2 Quanto al profilo della rilevanza della trasgressione, di cui al secondo motivo, va ricordato che ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 ord.pen. l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. E' la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta di trasgressione - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto spettante al giudice del merito, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta (data l'assenza di autorizzazione preventiva all'allontanamento) e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG it,. TCL »Icouj (A) te-k Dtei ic.cot4)-3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39873 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 03/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 18 agosto 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di HA DU, con decorrenza al 26 luglio 2022. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) la misura alternativa era stata concessa con provvedimento del 8 luglio 2021; b) si sono registrate due trasgressioni delle prescrizioni, tali da giustificare la revoca. In particolare, il Tribunale evidenzia la gravità della violazione commessa in data 26 luglio 2022, quando il HA veniva controllato in regione (Lazio) diversa da quella (Toscana, in località Capoliveri) in cui era stato autorizzato a risiedere nel periodo estivo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - HA DU. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. Si rappresenta che uno dei due difensori di fiducia (avv.Luceri) non ha ricevuto avviso per l'udienza camerale del 18 agosto 2022. Si ritiene dunque nulla la decisione emessa. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La violazione non poteva dirsi connotata da gravità ed il Tribunale ha omesso di apprezzarne l'effettiva incidenza sul mantenimento della misura alternativa. Lo spostamento, pur non previamente autorizzato, era stato giustificato dall'affidato con la necessità di acquistare la merce necessaria alla prosecuzione della attività lavorativa. Si tratta di una circostanza immediatamente rappresentata che poteva essere agevolmente verificata. 2.3 E' stata depositata memoria difensiva in data 27 aprile 2023 con cui si ribadiscono i contenuti del ricorso. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2 3.1 Quanto al preteso vizio del procedimento va disattesa la doglianza, in ragione della mancata eccezione da parte del codifensore presente in udienza : la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a4opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione (così Sez. U n. 39060 del 16.7.2009, 244188). Dal verbale di udienza, in atti, non risulta formulata alcuna eccezione da parte del codifensore, dal che la decadenza ai sensi dell'art.182 comma 2 cod.proc.pen. . 3.2 Quanto al profilo della rilevanza della trasgressione, di cui al secondo motivo, va ricordato che ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 ord.pen. l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. E' la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta di trasgressione - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto spettante al giudice del merito, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta (data l'assenza di autorizzazione preventiva all'allontanamento) e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente