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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice HI LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12887/2014 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Maiullari, Parte_1 domiciliatario, giusta mandato in atti;
-parte opponente- contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Milano, domiciliatario, Controparte_1 giusta mandato in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate in vista dell'udienza del
17/04/2025, che qui si intendono integralmente trascritte.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha azionato in sede monitoria il credito di €38.000,00, Controparte_1 oltre interessi e spese, vantato nei confronti di in forza di un assegno Parte_1 bancario (n. 0110900157 tratto su Banca Antonveneta-Ag. datato Controparte_2
23/07/2004.
1 TRIBUNALE DI BARI
Benchè in sede di ricorso non vengano illustrate ulteriori circostanze, sulla base della complessiva lettura degli atti resi nel contraddittorio oppositivo ha Controparte_1 agito in via ingiuntiva quale erede del padre defunto e in Persona_1 qualità di attuale possessore del titolo girato in bianco da originaria Parte_1 beneficiaria dell'assegno.
I.2.- Richiesta e ottenuta dall'affermato creditore l'ingiunzione di pagamento
(decr. ing. n. 2583/2014 emesso da questo Tribunale il 26/05-10/06/2014), Parte_1 ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. e, senza effettivamente contestare
[...]
l'autenticità della propria firma di girata, ha negato di averla rilasciata in favore di e ha sostenuto l'inesistenza del credito azionato per Persona_1 insussistenza del rapporto fondamentale sotteso all'azione causale.
Nel silenzio allegatorio e qualificatorio del ricorso monitorio, la parte opponente ha dedotto di aver ricevuto racc. a.r. in data 09/03/2012 (riscontrata il 08/05/2012), inoltratale da (madre dell'opposto e coniuge del defunto CP_3 Controparte_1
), con cui le fu richiesto il pagamento della somma di Persona_1
€38.000,00 (poi ingiunta dal figlio , a titolo di restituzione di un Controparte_1 asserito prestito di pari importo concessole dal defunto , per Persona_1 consentire il rifornimento di carburanti della stazione di servizio ENI, in atti meglio identificata, gestita dalla famiglia della . Pt_1
In particolare, la parte opponente ha affermato l'insussistenza del rapporto menzionato e, negando di aver ricevuto il prestito da , ha evidenziato che Persona_1
l'assegno azionato di €38.000,00, recante firma di traenza del proprio coniuge Per_2
(deceduto il 28/07/2002), pur essendo a lei intestato e riportante propria
[...] firma di girata in bianco, non era stato da lei consegnato a;
Persona_1
l'assegno, in tesi, era rimasto nella disponibilità del coniuge, ignorandone la moglie l'impiego effettivo successivo alla girata.
Dunque, la parte opponente ha eccepito: la nullità dell'assegno bancario ex art. 2 l. n.
1736/1933 (di qui, l. ass.), emesso dal traente privo della data di emissione, aggiunta abusivamente soltanto in epoca successiva, a sostegno evidenziando la discrasia temporale tra la data riportata sul titolo (23/07/2004) e quella, ben antecedente, del decesso del traente (28/07/2002); l'inesistenza di un rapporto causale fondamentale tra le parti, non potendo l'assegno neppure valere quale promessa di pagamento in assenza dell'indicazione delle generalità del prenditore;
in caso di qualificazione dell'azione
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proposta in sede monitoria quale azione cartolare di regresso, l'intervenuta prescrizione dell'azione e/o la carenza dei presupposti dell'azione stabiliti dagli artt. 45 e 75 l. ass..
Ha concluso pertanto per la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese (atto di citazione notificato il 31/07/2014).
I.3.- La parte opposta, costituendosi tardivamente in giudizio (comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/02/2016, dopo la prima udienza), ha contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, ribadendo la fondatezza del proprio credito, per essere egli legittimo possessore di un assegno bancario al portatore, pacificamente girato in bianco dalla parte opponente, ritenendosi pertanto legittimato a pretenderne il pagamento (in regresso) dalla girante ex art. 22 l. ass..
Inoltre, ha affermato: la validità dell'assegno, da intendersi al più postdatato e perciò affetto da mera irregolarità; l'idoneità dell'assegno, ove ritenuto invalido, a configurare quantomeno promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. atta a fondare una presunzione semplice, ossia juris tantum, circa l'esistenza del rapporto fondamentale (originato dal detto prestito concesso dal proprio padre defunto); l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, a fronte della missiva interruttiva del 09/03/2012.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e il favore delle spese processuali.
I.4.- Con ord. 19/04/2016 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., “ritenuto che non ricorrano i presupposti di legge per farsi luogo alla concessione della provvisoria esecuzione (si verte in ipotesi di azione causale e non cartolare)”.
I.5.- Istruita con prove documentali e con prove orali (testimonianza di CP_3
; interrogatori formali delle parti) come da
[...] Testimone_1 Testimone_2 ord. 19/04/2016, la causa, dopo plurimi rinvii in altro ruolo, è stata riassegnata a questo magistrato il 13/09/2024, per essere prontamente riservata in decisione all'ud.
17/04/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico, non potendo sottacersi la portata non del tutto lineare delle prospettazioni della parte opposta, che ha reso affatto agevole l'attività decisionale.
II.1.- In primo luogo va rilevato che non consta agli atti il fascicolo di parte opponente (di origine cartacea), che risulta ritirato dalla parte (giusta autorizzazione di
3 TRIBUNALE DI BARI
questo giudice concessa con ord. 17/04/2025): la parte non ne ha curato, dopo il ritiro del 12/05/2025, il rideposito.
In proposito va osservato che, in difetto di risultanze di segno contrario, il comportamento omissivo deve essere considerato espressione di un atto volontario della parte, la quale è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o dei documenti in esso contenuti, coi conseguenti effetti probatori, con la conseguenza che il giudice è tenuto a disporre la ricerca o la ricostruzione del fascicolo soltanto ove risulti, di contro, l'involontarietà della mancanza, dovendo altrimenti decidere allo stato degli atti (v. Cass., n. 10224/2017); “qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio”
(Cass. n. 12317/2004).
Dunque, la menzionata assenza del fascicolo preclude al giudicante la valutazione di tutte le produzioni che non trovino puntuale riscontro, documentale o assertivo
(ammissione o non contestazione di fatti), nelle ulteriori emergenze di causa.
Va poi rilevato, alla luce delle contestazioni insorte, che la tardiva costituzione della parte opposta impatta soltanto sull'esercizio delle facoltà processuali di cui all'art. 167
c.p.c..
II.2.- E' poi utile chiarire, nell'inquadramento della vicenda e in considerazione delle difese sollevate, che l'assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo quale promessa di pagamento potendo presumersi juris tantum l'esistenza del rapporto sottostante, mentre l'assegno postdatato è soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista, (ex multis, Cass., nn. 5069/2010 e 10710/2016; v. infra).
A riguardo, l'eccezione di nullità dell'assegno bancario sollevata dalla parte opponente per assenza della data di emissione sul titolo è rimasta allo stato di mera asserzione, contestata dalla controparte e priva di supporto documentale (anche in ragione dell'omessa restituzione del fascicolo di parte); né le prove orali hanno reso elementi di sostegno, neppure in relazione all'eventuale abusivo riempimento successivo.
Le argomentazioni sviluppate dall'opponente, ancorché suggestive, non si prospettano idonee a superare l'elemento documentale rappresentato dall'effettiva presenza della data sull'originale dell'assegno depositato da parte opposta (acquisito in custodia in cassaforte).
4 TRIBUNALE DI BARI
A ogni modo il titolo, attesa l'effettiva incongruenza testuale, consistente nella posteriorità della data di emissione ivi indicata rispetto a quella del decesso del traente
(si tratta, in particolare, di una differenza di due anni), deve considerarsi postdatato e dunque valido (ancorché irregolare).
II.3.- Tanto premesso, a fronte delle generiche prospettazioni qualificatorie dell'azione (il presunto creditore non ha mai preso posizione effettiva sulla qualificazione giuridica dell'azione, neppure a fronte del rilievo operato dall'ord.
19/04/2016 nei termini dell'azione causale), è necessario, per la massima tutela del diritto di azione, procedere alla duplice qualificazione dell'azione proposta da CP_1 in sede monitoria.
[...]
Sul punto si osserva, in linea generale, che il creditore, nonché possessore del titolo, ha a sua disposizione due azioni: l'una cartolare, fondata sul titolo, che consente al creditore di esigere il pagamento di un titolo di credito, come un assegno o una cambiale, entro termini di prescrizione specifici;
l'altra, causale, fondata sul rapporto sottostante in base al quale è stata assunta anche l'obbligazione cartolare. Le due azioni, aventi comuni presupposti, sono tuttavia, distinte e autonome sicché il creditore, e possessore del titolo, legato al debitore da un rapporto sottostante, può, a sua scelta, avvalersi dell'azione in concreto ritenuta più opportuna ma anche proporle cumulativamente, sia nello stesso giudizio (e anche in sede monitoria), sia in processi separati e successivi (Cass., n. 4203/2002). In altri termini, l'azione cartolare (anche esecutiva), fondata sulla cambiale o sull'assegno bancario, e quella derivante dal rapporto fondamentale possono essere proposte cumulativamente, sia nello stesso che in separati processi.
In relazione alla legittimazione attiva va dato atto, nella non inequivocità dell'impianto creditorio e sulla base delle complessive emergenze, che ha agito in Controparte_1 proprio in relazione all'azione cartolare e quale erede, per rivendicare l'asserito credito vantato dal padre defunto nei confronti di (o del marito defunto), in Parte_1 relazione all'azione causale.
Va osservato, in difetto di deduzioni circostanziate circa l'asse ereditario effettivo, che, alla luce della pacifica presenza di un altro erede di ( Persona_1 CP_3
madre dell'opposto e coniuge del presunto creditore originario;
la con la
[...] CP_3 citata racc. 09/03/2012 ha del pari richiesto l'integrale pagamento dell'asserito credito
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di € 38.000,00, qualificando debitrice in proprio la , in ogni caso le pretese Pt_1 ereditarie possono essere vagliate entro il limite della quota ereditaria (50%).
Anche il profilo della legittimazione passiva non è esposto dall'asserito creditore in modo cristallino, in quanto, a fronte dell'evidenza documentale di cui alla citata missiva del 09/03/2012, nella quale viene riferito di un prestito accordato alla parte opponente, nelle successive difese la parte opposta discorre, probabilmente in ragione della dedotta matrice familiare della gestione della stazione di servizio, di prestito concesso al marito defunto della;
in ogni caso, per quanto si dirà, l'aspetto Pt_1 Persona_2 non riveste concreta rilevanza decisoria.
II.4.- Esaminando l'azione sotto il profilo cartolare, ai sensi dell'art. 45 l. ass. il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile (nella fattispecie, entro 15 giorni dalla data di emissione, trattandosi di assegno c.d. fuori piazza ex art. 32 l. ass.), non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1) con atto autentico (protesto), oppure 2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti.
L'art. 75 l. ass. sottopone l'azione di regresso al termine di prescrizione di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'assegno.
Orbene, posto che l'assegno bancario oggetto del presente procedimento, astrattamente incassabile in quanto postdatato, reca come data di emissione il 23/07/2004,
l'esperimento dell'azione cartolare di regresso nei confronti della girante Pt_1 deve senz'altro ritenersi non proponibile, non constando prova dell'integrazione dei requisiti, temporali e procedurali, di cui all'art. 45 l. ass. (per vero, la parte opposta non ha reso sul punto neppure idonee deduzioni); in scia, deve perciò rilevarsi l'intervenuta prescrizione del diritto.
II.5.- Deve a questo punto passarsi al vaglio della domanda causale.
Per la giurisprudenza di legittimità, è implicita nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (Cass., n. 26/2017).
Tali generali linee pretorie devono essere coordinate con la peculiarità del caso concreto.
6 TRIBUNALE DI BARI
Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso, non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuta se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente;
né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (Cass., n.
731/2020).
In altri termini, il mero possessore di un assegno con girata in bianco non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui tale credito trae origine, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo di certo escludersi che l'assegno sia a lui abusivamente pervenuto, se il portatore non è indicato sul titolo come beneficiario dello stesso;
pertanto, il mero possessore di un titolo (privo di valore cartolare) non risultante dal documento come beneficiario deve fornire la prova della promessa di pagamento (v. anche Cass., nn. 15688/2013 e 7262/2006): in tali casi, mancando l'indicazione del beneficiario, manca l'assunzione della stessa promessa di pagamento e, nell'assenza dell'indicazione all'interno del titolo del soggetto nei cui confronti la promessa di pagamento è stata fatta, non vi è ragione di attribuire al mero possessore del titolo stesso il beneficio dell'inversione dell'onere probatorio, quali che siano le ragioni di tale possesso (Cass., n. 18831/2024).
L'inversione dell'onere probatorio prevista dall'articolo 1988 c.c., dunque, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia effettivamente fatta, sicché il mero possessore non risultante dal documento quale beneficiario deve fornire la prova della promessa di pagamento.
Sulla base di quanto esposto, grava sull'odierno opposto l'onus probandi del rapporto causale posto a fondamento dell'assegno in suo possesso e sulla cui scorta è stata spiegata l'azione ingiuntiva;
rapporto, secondo la prospettazione dell'opposto, generato dall'erogazione del prestito elargito dal padre, , alla parte Persona_1
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opponente (o al marito defunto;
come cennato, l'aspetto non ha rilievo ai fini in esame, in ragione della lacuna probatoria di cui si dirà).
Siffatto onere probatorio non è stato assolto dall'odierno opposto, che ha agito (profilo dell'azione causale) sulla sola scorta della propria qualità di portatore dell'assegno bancario (l'assegno è pervenuto all'odierno opposto successivamente al decesso del padre, in quanto erede di quest'ultimo), sul presupposto, per quanto innanzi non conforme al caso concreto (ove beneficiario dell'assegno è la stessa parte opponente), dell'efficacia del titolo, nei suoi confronti, quale promessa di pagamento del rapporto causale fondamentale (rapporto di prestito inter alios); rapporto fondamentale del quale non ha fornito dimostrazione, pur essendo gravato dal relativo onere Controparte_1 probatorio.
Alcun supporto documentale o contabile è stato prodotto dalla parte opposta a sostegno del rapporto di prestito.
Nè tale prova è stata raggiunta per il tramite delle prove orali, le quali, pur attestando, in via generale, l'esistenza di consueti rapporti economici tra e Persona_1
, non consentono invece di ritenere provata la conclusione dello Persona_2 specifico contratto di prestito, né nei confronti della né nei confronti del Pt_1 coniuge defunto.
La deposizione testimoniale di invece, vista la rituale eccezione di parte CP_3 opponente, va dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., stante la qualitas del teste
(coerede; v. par. II.3.).
II.6.- All'infondatezza del credito monitorio, nella sua duplice declinazione processuale (azione cartolare;
azione causale), consegue l'integrale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso, vista la notula, deve provvedersi, vista la notula, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
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31/07/2014 da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto
(decr. ing. n. 2583/2014 emesso da questo Tribunale il 26/05-10/06/2014);
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €367,05 per esborsi ed €7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15/10/2025
Il Giudice
HI LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice HI LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12887/2014 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Maiullari, Parte_1 domiciliatario, giusta mandato in atti;
-parte opponente- contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Milano, domiciliatario, Controparte_1 giusta mandato in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note telematiche depositate in vista dell'udienza del
17/04/2025, che qui si intendono integralmente trascritte.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha azionato in sede monitoria il credito di €38.000,00, Controparte_1 oltre interessi e spese, vantato nei confronti di in forza di un assegno Parte_1 bancario (n. 0110900157 tratto su Banca Antonveneta-Ag. datato Controparte_2
23/07/2004.
1 TRIBUNALE DI BARI
Benchè in sede di ricorso non vengano illustrate ulteriori circostanze, sulla base della complessiva lettura degli atti resi nel contraddittorio oppositivo ha Controparte_1 agito in via ingiuntiva quale erede del padre defunto e in Persona_1 qualità di attuale possessore del titolo girato in bianco da originaria Parte_1 beneficiaria dell'assegno.
I.2.- Richiesta e ottenuta dall'affermato creditore l'ingiunzione di pagamento
(decr. ing. n. 2583/2014 emesso da questo Tribunale il 26/05-10/06/2014), Parte_1 ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c. e, senza effettivamente contestare
[...]
l'autenticità della propria firma di girata, ha negato di averla rilasciata in favore di e ha sostenuto l'inesistenza del credito azionato per Persona_1 insussistenza del rapporto fondamentale sotteso all'azione causale.
Nel silenzio allegatorio e qualificatorio del ricorso monitorio, la parte opponente ha dedotto di aver ricevuto racc. a.r. in data 09/03/2012 (riscontrata il 08/05/2012), inoltratale da (madre dell'opposto e coniuge del defunto CP_3 Controparte_1
), con cui le fu richiesto il pagamento della somma di Persona_1
€38.000,00 (poi ingiunta dal figlio , a titolo di restituzione di un Controparte_1 asserito prestito di pari importo concessole dal defunto , per Persona_1 consentire il rifornimento di carburanti della stazione di servizio ENI, in atti meglio identificata, gestita dalla famiglia della . Pt_1
In particolare, la parte opponente ha affermato l'insussistenza del rapporto menzionato e, negando di aver ricevuto il prestito da , ha evidenziato che Persona_1
l'assegno azionato di €38.000,00, recante firma di traenza del proprio coniuge Per_2
(deceduto il 28/07/2002), pur essendo a lei intestato e riportante propria
[...] firma di girata in bianco, non era stato da lei consegnato a;
Persona_1
l'assegno, in tesi, era rimasto nella disponibilità del coniuge, ignorandone la moglie l'impiego effettivo successivo alla girata.
Dunque, la parte opponente ha eccepito: la nullità dell'assegno bancario ex art. 2 l. n.
1736/1933 (di qui, l. ass.), emesso dal traente privo della data di emissione, aggiunta abusivamente soltanto in epoca successiva, a sostegno evidenziando la discrasia temporale tra la data riportata sul titolo (23/07/2004) e quella, ben antecedente, del decesso del traente (28/07/2002); l'inesistenza di un rapporto causale fondamentale tra le parti, non potendo l'assegno neppure valere quale promessa di pagamento in assenza dell'indicazione delle generalità del prenditore;
in caso di qualificazione dell'azione
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proposta in sede monitoria quale azione cartolare di regresso, l'intervenuta prescrizione dell'azione e/o la carenza dei presupposti dell'azione stabiliti dagli artt. 45 e 75 l. ass..
Ha concluso pertanto per la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese (atto di citazione notificato il 31/07/2014).
I.3.- La parte opposta, costituendosi tardivamente in giudizio (comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/02/2016, dopo la prima udienza), ha contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, ribadendo la fondatezza del proprio credito, per essere egli legittimo possessore di un assegno bancario al portatore, pacificamente girato in bianco dalla parte opponente, ritenendosi pertanto legittimato a pretenderne il pagamento (in regresso) dalla girante ex art. 22 l. ass..
Inoltre, ha affermato: la validità dell'assegno, da intendersi al più postdatato e perciò affetto da mera irregolarità; l'idoneità dell'assegno, ove ritenuto invalido, a configurare quantomeno promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. atta a fondare una presunzione semplice, ossia juris tantum, circa l'esistenza del rapporto fondamentale (originato dal detto prestito concesso dal proprio padre defunto); l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, a fronte della missiva interruttiva del 09/03/2012.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e il favore delle spese processuali.
I.4.- Con ord. 19/04/2016 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., “ritenuto che non ricorrano i presupposti di legge per farsi luogo alla concessione della provvisoria esecuzione (si verte in ipotesi di azione causale e non cartolare)”.
I.5.- Istruita con prove documentali e con prove orali (testimonianza di CP_3
; interrogatori formali delle parti) come da
[...] Testimone_1 Testimone_2 ord. 19/04/2016, la causa, dopo plurimi rinvii in altro ruolo, è stata riassegnata a questo magistrato il 13/09/2024, per essere prontamente riservata in decisione all'ud.
17/04/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico, non potendo sottacersi la portata non del tutto lineare delle prospettazioni della parte opposta, che ha reso affatto agevole l'attività decisionale.
II.1.- In primo luogo va rilevato che non consta agli atti il fascicolo di parte opponente (di origine cartacea), che risulta ritirato dalla parte (giusta autorizzazione di
3 TRIBUNALE DI BARI
questo giudice concessa con ord. 17/04/2025): la parte non ne ha curato, dopo il ritiro del 12/05/2025, il rideposito.
In proposito va osservato che, in difetto di risultanze di segno contrario, il comportamento omissivo deve essere considerato espressione di un atto volontario della parte, la quale è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o dei documenti in esso contenuti, coi conseguenti effetti probatori, con la conseguenza che il giudice è tenuto a disporre la ricerca o la ricostruzione del fascicolo soltanto ove risulti, di contro, l'involontarietà della mancanza, dovendo altrimenti decidere allo stato degli atti (v. Cass., n. 10224/2017); “qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio”
(Cass. n. 12317/2004).
Dunque, la menzionata assenza del fascicolo preclude al giudicante la valutazione di tutte le produzioni che non trovino puntuale riscontro, documentale o assertivo
(ammissione o non contestazione di fatti), nelle ulteriori emergenze di causa.
Va poi rilevato, alla luce delle contestazioni insorte, che la tardiva costituzione della parte opposta impatta soltanto sull'esercizio delle facoltà processuali di cui all'art. 167
c.p.c..
II.2.- E' poi utile chiarire, nell'inquadramento della vicenda e in considerazione delle difese sollevate, che l'assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo quale promessa di pagamento potendo presumersi juris tantum l'esistenza del rapporto sottostante, mentre l'assegno postdatato è soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista, (ex multis, Cass., nn. 5069/2010 e 10710/2016; v. infra).
A riguardo, l'eccezione di nullità dell'assegno bancario sollevata dalla parte opponente per assenza della data di emissione sul titolo è rimasta allo stato di mera asserzione, contestata dalla controparte e priva di supporto documentale (anche in ragione dell'omessa restituzione del fascicolo di parte); né le prove orali hanno reso elementi di sostegno, neppure in relazione all'eventuale abusivo riempimento successivo.
Le argomentazioni sviluppate dall'opponente, ancorché suggestive, non si prospettano idonee a superare l'elemento documentale rappresentato dall'effettiva presenza della data sull'originale dell'assegno depositato da parte opposta (acquisito in custodia in cassaforte).
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A ogni modo il titolo, attesa l'effettiva incongruenza testuale, consistente nella posteriorità della data di emissione ivi indicata rispetto a quella del decesso del traente
(si tratta, in particolare, di una differenza di due anni), deve considerarsi postdatato e dunque valido (ancorché irregolare).
II.3.- Tanto premesso, a fronte delle generiche prospettazioni qualificatorie dell'azione (il presunto creditore non ha mai preso posizione effettiva sulla qualificazione giuridica dell'azione, neppure a fronte del rilievo operato dall'ord.
19/04/2016 nei termini dell'azione causale), è necessario, per la massima tutela del diritto di azione, procedere alla duplice qualificazione dell'azione proposta da CP_1 in sede monitoria.
[...]
Sul punto si osserva, in linea generale, che il creditore, nonché possessore del titolo, ha a sua disposizione due azioni: l'una cartolare, fondata sul titolo, che consente al creditore di esigere il pagamento di un titolo di credito, come un assegno o una cambiale, entro termini di prescrizione specifici;
l'altra, causale, fondata sul rapporto sottostante in base al quale è stata assunta anche l'obbligazione cartolare. Le due azioni, aventi comuni presupposti, sono tuttavia, distinte e autonome sicché il creditore, e possessore del titolo, legato al debitore da un rapporto sottostante, può, a sua scelta, avvalersi dell'azione in concreto ritenuta più opportuna ma anche proporle cumulativamente, sia nello stesso giudizio (e anche in sede monitoria), sia in processi separati e successivi (Cass., n. 4203/2002). In altri termini, l'azione cartolare (anche esecutiva), fondata sulla cambiale o sull'assegno bancario, e quella derivante dal rapporto fondamentale possono essere proposte cumulativamente, sia nello stesso che in separati processi.
In relazione alla legittimazione attiva va dato atto, nella non inequivocità dell'impianto creditorio e sulla base delle complessive emergenze, che ha agito in Controparte_1 proprio in relazione all'azione cartolare e quale erede, per rivendicare l'asserito credito vantato dal padre defunto nei confronti di (o del marito defunto), in Parte_1 relazione all'azione causale.
Va osservato, in difetto di deduzioni circostanziate circa l'asse ereditario effettivo, che, alla luce della pacifica presenza di un altro erede di ( Persona_1 CP_3
madre dell'opposto e coniuge del presunto creditore originario;
la con la
[...] CP_3 citata racc. 09/03/2012 ha del pari richiesto l'integrale pagamento dell'asserito credito
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di € 38.000,00, qualificando debitrice in proprio la , in ogni caso le pretese Pt_1 ereditarie possono essere vagliate entro il limite della quota ereditaria (50%).
Anche il profilo della legittimazione passiva non è esposto dall'asserito creditore in modo cristallino, in quanto, a fronte dell'evidenza documentale di cui alla citata missiva del 09/03/2012, nella quale viene riferito di un prestito accordato alla parte opponente, nelle successive difese la parte opposta discorre, probabilmente in ragione della dedotta matrice familiare della gestione della stazione di servizio, di prestito concesso al marito defunto della;
in ogni caso, per quanto si dirà, l'aspetto Pt_1 Persona_2 non riveste concreta rilevanza decisoria.
II.4.- Esaminando l'azione sotto il profilo cartolare, ai sensi dell'art. 45 l. ass. il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile (nella fattispecie, entro 15 giorni dalla data di emissione, trattandosi di assegno c.d. fuori piazza ex art. 32 l. ass.), non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1) con atto autentico (protesto), oppure 2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti.
L'art. 75 l. ass. sottopone l'azione di regresso al termine di prescrizione di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'assegno.
Orbene, posto che l'assegno bancario oggetto del presente procedimento, astrattamente incassabile in quanto postdatato, reca come data di emissione il 23/07/2004,
l'esperimento dell'azione cartolare di regresso nei confronti della girante Pt_1 deve senz'altro ritenersi non proponibile, non constando prova dell'integrazione dei requisiti, temporali e procedurali, di cui all'art. 45 l. ass. (per vero, la parte opposta non ha reso sul punto neppure idonee deduzioni); in scia, deve perciò rilevarsi l'intervenuta prescrizione del diritto.
II.5.- Deve a questo punto passarsi al vaglio della domanda causale.
Per la giurisprudenza di legittimità, è implicita nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (Cass., n. 26/2017).
Tali generali linee pretorie devono essere coordinate con la peculiarità del caso concreto.
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Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso, non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuta se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente;
né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (Cass., n.
731/2020).
In altri termini, il mero possessore di un assegno con girata in bianco non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui tale credito trae origine, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo di certo escludersi che l'assegno sia a lui abusivamente pervenuto, se il portatore non è indicato sul titolo come beneficiario dello stesso;
pertanto, il mero possessore di un titolo (privo di valore cartolare) non risultante dal documento come beneficiario deve fornire la prova della promessa di pagamento (v. anche Cass., nn. 15688/2013 e 7262/2006): in tali casi, mancando l'indicazione del beneficiario, manca l'assunzione della stessa promessa di pagamento e, nell'assenza dell'indicazione all'interno del titolo del soggetto nei cui confronti la promessa di pagamento è stata fatta, non vi è ragione di attribuire al mero possessore del titolo stesso il beneficio dell'inversione dell'onere probatorio, quali che siano le ragioni di tale possesso (Cass., n. 18831/2024).
L'inversione dell'onere probatorio prevista dall'articolo 1988 c.c., dunque, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia effettivamente fatta, sicché il mero possessore non risultante dal documento quale beneficiario deve fornire la prova della promessa di pagamento.
Sulla base di quanto esposto, grava sull'odierno opposto l'onus probandi del rapporto causale posto a fondamento dell'assegno in suo possesso e sulla cui scorta è stata spiegata l'azione ingiuntiva;
rapporto, secondo la prospettazione dell'opposto, generato dall'erogazione del prestito elargito dal padre, , alla parte Persona_1
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opponente (o al marito defunto;
come cennato, l'aspetto non ha rilievo ai fini in esame, in ragione della lacuna probatoria di cui si dirà).
Siffatto onere probatorio non è stato assolto dall'odierno opposto, che ha agito (profilo dell'azione causale) sulla sola scorta della propria qualità di portatore dell'assegno bancario (l'assegno è pervenuto all'odierno opposto successivamente al decesso del padre, in quanto erede di quest'ultimo), sul presupposto, per quanto innanzi non conforme al caso concreto (ove beneficiario dell'assegno è la stessa parte opponente), dell'efficacia del titolo, nei suoi confronti, quale promessa di pagamento del rapporto causale fondamentale (rapporto di prestito inter alios); rapporto fondamentale del quale non ha fornito dimostrazione, pur essendo gravato dal relativo onere Controparte_1 probatorio.
Alcun supporto documentale o contabile è stato prodotto dalla parte opposta a sostegno del rapporto di prestito.
Nè tale prova è stata raggiunta per il tramite delle prove orali, le quali, pur attestando, in via generale, l'esistenza di consueti rapporti economici tra e Persona_1
, non consentono invece di ritenere provata la conclusione dello Persona_2 specifico contratto di prestito, né nei confronti della né nei confronti del Pt_1 coniuge defunto.
La deposizione testimoniale di invece, vista la rituale eccezione di parte CP_3 opponente, va dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., stante la qualitas del teste
(coerede; v. par. II.3.).
II.6.- All'infondatezza del credito monitorio, nella sua duplice declinazione processuale (azione cartolare;
azione causale), consegue l'integrale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso, vista la notula, deve provvedersi, vista la notula, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
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31/07/2014 da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto
(decr. ing. n. 2583/2014 emesso da questo Tribunale il 26/05-10/06/2014);
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €367,05 per esborsi ed €7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15/10/2025
Il Giudice
HI LO
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