Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 222
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per omessa notifica di nuovo avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento fonda su una sentenza definitiva che aveva rigettato l'impugnazione di una precedente intimazione, pertanto non era necessario notificare un nuovo atto impositivo, ma solo dare seguito alla riscossione frazionata del tributo.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché il meccanismo di determinazione degli interessi di mora è predeterminato per legge (art. 30 D.P.R. n. 602/73) e il contribuente può agevolmente verificarne la correttezza, anche se non vengono riportati per esteso i calcoli nell'atto impugnato. Inoltre, l'intimazione riporta il dettaglio dei tassi applicati per periodo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché il termine decennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (del 2023), termine non ancora trascorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 222
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 222
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo