CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
TA ON, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2654/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl L.r. P.t. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00159/2024 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00159/2024 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00159/2024 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 723/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TDYIPRD00159/2024 notificata da Agenzia delle Entrate in data 2.8.2024.
Ha citato in giudizio l'ufficio ed ha eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica di un nuovo avviso di accertamento a seguito della sentenza della CGT di secondo grado della Calabria, nonché per la mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati.
Ha eccepito, ancora, l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda proposta.
All'udienza del 18.9.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il principale motivo di ricorso la società ricorrente eccepisce che l'intimazione trova origine in una sentenza – ormai definitiva - che aveva rigettato l'impugnazione di altra intimazione.
Secondo il ricorrente, pertanto, andava fatto un nuovo atto impositivo, non una nuova intimazione (sebbene le somme siano state riquantificate).
La pretesa sarebbe, inoltre prescritta e non viene specificato il calcolo degli interessi.
Si tratta di eccezioni palesemente infondate, atteso che l'avviso di intimazione fonda sulla sentenza ormai definitiva, sicchè non era necessaria alcuna notificare un nuovo atto impositivo.
Dalla documentazione versata in atti di causa, infatti, emerge che l'intimazione oggetto di impugnazione origina da precedente avviso di accertamento (recante il n. TDY03T100907-2018) che la società Costruzioni
Stradali e Fluviali S.r.l., aveva impugnato dinanzi alla Corte Tributaria.
Il ricorso veniva accolto in primo grado, ma la sentenza veniva poi riformata in secondo grado che con decisione ormai definitiva rigettava il ricorso proposto dalla società.
All'esito di tale decisione, pertanto, l'ufficio ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto di odierna impugnazione, richiedendo, peraltro, gli importi già rideterminati in sede di autotutela.
Con tale intimazione l'Ufficio non ha fatto altro che dare seguito alla riscossione frazionata del tributo già avviata con l'iscrizione del primo terzo al momento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento in virtù di quanto previsto dall'art. 68 D.Lgs 546/92 che all'art. 1 dispone che: “ Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado”.
Infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione, atteso che, una volta intervenuta sentenza, il termine decennale decorre dal passaggio in giudicato della stessa (trattandosi di sentenza del 2023 il termine non
è evidentemente decorso.
Infondata si rivela, infine, anche l'eccezione inerente l'omessa motivazione del calcolo degli interessi.
Gli interessi di mora per ritardato pagamento dei crediti tributari trovano infatti puntuale disciplina nell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, in ragione del quale “decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25 comma 2 sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Il meccanismo di determinazione degli interessi di mora, pertanto, è predeterminato per legge, che individua sia il momento di decorrenza (data di notificazione della cartella di pagamento), sia la base di calcolo) le somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), sia il saggio degli interessi
(determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi).
Ne consegue che il contribuente – potendo agevolmente verificare la correttezza della determinazione degli interessi di mora richiesti con gli atti impugnati, ove, come nel caso di specie, essi contengano la puntuale indicazione delle somme iscritte a ruolo e della data di notificazione delle relative cartelle di pagamento – non patisce alcuna lesione del proprio diritto di difesa se nell'atto impugnato non vengono riportati per esteso i calcoli operati per determinare gli interessi di mora richiesti in pagamento.
In ogni caso, nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, è riportato il dettaglio dei tassi applicati per periodo, con riferimento normativo.
Il ricorso, va, quindi, rigettato, con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in
€ 2.100,00, oltre iva ed accessori come per legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
TA ON, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2654/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl L.r. P.t. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00159/2024 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00159/2024 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00159/2024 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 723/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TDYIPRD00159/2024 notificata da Agenzia delle Entrate in data 2.8.2024.
Ha citato in giudizio l'ufficio ed ha eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica di un nuovo avviso di accertamento a seguito della sentenza della CGT di secondo grado della Calabria, nonché per la mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati.
Ha eccepito, ancora, l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda proposta.
All'udienza del 18.9.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il principale motivo di ricorso la società ricorrente eccepisce che l'intimazione trova origine in una sentenza – ormai definitiva - che aveva rigettato l'impugnazione di altra intimazione.
Secondo il ricorrente, pertanto, andava fatto un nuovo atto impositivo, non una nuova intimazione (sebbene le somme siano state riquantificate).
La pretesa sarebbe, inoltre prescritta e non viene specificato il calcolo degli interessi.
Si tratta di eccezioni palesemente infondate, atteso che l'avviso di intimazione fonda sulla sentenza ormai definitiva, sicchè non era necessaria alcuna notificare un nuovo atto impositivo.
Dalla documentazione versata in atti di causa, infatti, emerge che l'intimazione oggetto di impugnazione origina da precedente avviso di accertamento (recante il n. TDY03T100907-2018) che la società Costruzioni
Stradali e Fluviali S.r.l., aveva impugnato dinanzi alla Corte Tributaria.
Il ricorso veniva accolto in primo grado, ma la sentenza veniva poi riformata in secondo grado che con decisione ormai definitiva rigettava il ricorso proposto dalla società.
All'esito di tale decisione, pertanto, l'ufficio ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto di odierna impugnazione, richiedendo, peraltro, gli importi già rideterminati in sede di autotutela.
Con tale intimazione l'Ufficio non ha fatto altro che dare seguito alla riscossione frazionata del tributo già avviata con l'iscrizione del primo terzo al momento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento in virtù di quanto previsto dall'art. 68 D.Lgs 546/92 che all'art. 1 dispone che: “ Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado”.
Infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione, atteso che, una volta intervenuta sentenza, il termine decennale decorre dal passaggio in giudicato della stessa (trattandosi di sentenza del 2023 il termine non
è evidentemente decorso.
Infondata si rivela, infine, anche l'eccezione inerente l'omessa motivazione del calcolo degli interessi.
Gli interessi di mora per ritardato pagamento dei crediti tributari trovano infatti puntuale disciplina nell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, in ragione del quale “decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25 comma 2 sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Il meccanismo di determinazione degli interessi di mora, pertanto, è predeterminato per legge, che individua sia il momento di decorrenza (data di notificazione della cartella di pagamento), sia la base di calcolo) le somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), sia il saggio degli interessi
(determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi).
Ne consegue che il contribuente – potendo agevolmente verificare la correttezza della determinazione degli interessi di mora richiesti con gli atti impugnati, ove, come nel caso di specie, essi contengano la puntuale indicazione delle somme iscritte a ruolo e della data di notificazione delle relative cartelle di pagamento – non patisce alcuna lesione del proprio diritto di difesa se nell'atto impugnato non vengono riportati per esteso i calcoli operati per determinare gli interessi di mora richiesti in pagamento.
In ogni caso, nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, è riportato il dettaglio dei tassi applicati per periodo, con riferimento normativo.
Il ricorso, va, quindi, rigettato, con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in
€ 2.100,00, oltre iva ed accessori come per legge.