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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12177 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SEVERI STEFANIA presso cui elettivamente domicilia in Terni, Via Antonio Pacinotti n.° 5
RICORRENTE
E
rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI MEGLIO ANNA presso cui elettivamente domicilia in Ischia alla Via Osservatorio n. 40,
RESISTENTE
NONCHÉ
1 2
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stato già pronunciato, con sentenza parziale nr 7680/2023 pubblicata il
24.07.2023, lo scioglimento del matrimonio, in questa sede la delibazione avrà ad oggetto unicamente le ulteriori domande, così come seguono.
• affido dell'ultima figlia della coppia ( , nata il Per_1
02.08.2010).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, preso atto inoltre che la coppia genitoriale rispetto al passato ha manifestato maggiore comunicazione riuscendo a limitare i pregressi conflitti, così come relazionato anche dai servizi sociali di Ischia il 7.11.2024, va disposto l'affido condiviso della figlia con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, ritiene il
Tribunale, tenuto conto della età adolescenziale della minore (15 anni) e delle esigenze lavorative del padre, residente stabilmente a
Terni, che vada lasciato alla libera determinazione delle parti.
2 3
In mancanza di accordo, in ogni caso va previsto un regime di visita minimo, per cui considerate le esigenze lavorative del sig. il Pt_1
padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 11.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernottamento presso il padre ogni 15 giorni (dunque a weekend alternati). Nel caso in cui per motivi vari la minore non potrà essere disponibile nei giorni o nelle ore stabiliti, il padre avrà il diritto, previo accordo con l'ex coniuge, al recupero degli stessi in altri giorni o ore della stessa settimana.
Inoltre, la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni durante le vacanze natalizie giorni dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, e sempre ad anni alterni nelle vacanze pasquali il giorno di
Pasqua e lunedì in Albis. La minore festeggerà con entrambi i genitori giorni della ricorrenza del proprio compleanno e onomastico, in caso di disaccordo varrà la regola dell'alternanza.
Inoltre, trascorrerà con il padre 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive periodo a concordare di volta in volta con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Infine, la minore trascorrerà con i genitori i loro rispettivi compleanni, onomastici e festa del papà e della mamma.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, in ragione delle questioni, sostanzialmente economiche da decidere, ritenendosi che l'ascolto sarebbe stato in ogni pregiudizievole per equilibrato sviluppo psico-fisico della minore.
• contrapposte domande di mantenimento per entrambi i figli.
3 4
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi i figli,
(20 anni), maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente e (15 anni), minore, va Per_1
evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice,
è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione
4 5
umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità
o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od
5 6
impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n.
17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n.
6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio
2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo oggi ventenne, Persona_2
studente universitario, non economicamente autosufficiente,
6 7
circostanza per altro pacifica tra le parti, e ancora minore, Per_1
va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Rispetto al figlio maggiorenne non è emerso alcun elemento che possa far ritenere che il giovane, da poco maggiorenne e dunque da poco fuoriuscito dal percorso scolastico, abbia trovato possibilità rapide e concrete di rendersi autonomo del tutto sotto il profilo economico.
Parte ricorrente deduce un depauperamento della propria condizione economica derivante dal maggior onere di provvedere al sostentamento di altre due figlie nate da due successive relazioni, mentre parte resistente contesta tale circostanza deducendo un aumento del reddito del sig. Pt_1
Ebbene, la situazione economica del ricorrente, cuoco presso la società cooperativa italiana di ristorazione, ha concretamente registrato un aumento dei suoi redditi nel corso degli anni, come risultante dalla documentazione prodotta, in particolare da €
16.968,00 per l'anno di imposta 2019 ad € 22.125,00 per l'anno
2022, mentre la condizione economica della resistente, educatrice, risulta invariata per gli stessi anni. Inoltre, innanzi ai servizi sociali entrambe le parti riferiscono che il sig. rispetta i pagamenti Pt_1
di €.300,00 mensili per ciascun figlio oltre alle eventuali spese extra, saldando anche ciò che in precedenza non aveva versato.
Pertanto, tenuto conto dell'inevitabile accrescimento delle esigenze di vita dei figli, del rapporto di convivenza degli stessi con la madre, ed in particolare dell'esclusivo tempo di permanenza di
7 8
entrambi i figli presso la madre, attesa la residenza del padre a
Terni, e della documentazione reddituale allegata dalle parti, sia equo confermare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento degli stessi, la somma mensile di euro € 600,00 - prevista con accordo tra le parti recepito con sentenza del
Tribunale di Napoli del 25.09.2015 - e dunque all'attualità aggiornata, secondo gli indici Istat, ad euro 720,00 mensili. Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre CP_1
il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario,
8 9
autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn.
6660/01; 266/00; 11828/09).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre dispone il regime di frequentazione del padre con la figlia come da motivazione;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 720,00
(settecentoventi/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e . Detta somma andrà Persona_2 Per_1
automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
9 10
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12177 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SEVERI STEFANIA presso cui elettivamente domicilia in Terni, Via Antonio Pacinotti n.° 5
RICORRENTE
E
rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI MEGLIO ANNA presso cui elettivamente domicilia in Ischia alla Via Osservatorio n. 40,
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stato già pronunciato, con sentenza parziale nr 7680/2023 pubblicata il
24.07.2023, lo scioglimento del matrimonio, in questa sede la delibazione avrà ad oggetto unicamente le ulteriori domande, così come seguono.
• affido dell'ultima figlia della coppia ( , nata il Per_1
02.08.2010).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, preso atto inoltre che la coppia genitoriale rispetto al passato ha manifestato maggiore comunicazione riuscendo a limitare i pregressi conflitti, così come relazionato anche dai servizi sociali di Ischia il 7.11.2024, va disposto l'affido condiviso della figlia con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, ritiene il
Tribunale, tenuto conto della età adolescenziale della minore (15 anni) e delle esigenze lavorative del padre, residente stabilmente a
Terni, che vada lasciato alla libera determinazione delle parti.
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In mancanza di accordo, in ogni caso va previsto un regime di visita minimo, per cui considerate le esigenze lavorative del sig. il Pt_1
padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 11.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernottamento presso il padre ogni 15 giorni (dunque a weekend alternati). Nel caso in cui per motivi vari la minore non potrà essere disponibile nei giorni o nelle ore stabiliti, il padre avrà il diritto, previo accordo con l'ex coniuge, al recupero degli stessi in altri giorni o ore della stessa settimana.
Inoltre, la minore trascorrerà con il padre ad anni alterni durante le vacanze natalizie giorni dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, e sempre ad anni alterni nelle vacanze pasquali il giorno di
Pasqua e lunedì in Albis. La minore festeggerà con entrambi i genitori giorni della ricorrenza del proprio compleanno e onomastico, in caso di disaccordo varrà la regola dell'alternanza.
Inoltre, trascorrerà con il padre 15 giorni non consecutivi durante le vacanze estive periodo a concordare di volta in volta con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Infine, la minore trascorrerà con i genitori i loro rispettivi compleanni, onomastici e festa del papà e della mamma.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, in ragione delle questioni, sostanzialmente economiche da decidere, ritenendosi che l'ascolto sarebbe stato in ogni pregiudizievole per equilibrato sviluppo psico-fisico della minore.
• contrapposte domande di mantenimento per entrambi i figli.
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In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi i figli,
(20 anni), maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente e (15 anni), minore, va Per_1
evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice,
è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione
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umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità
o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od
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impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n.
17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n.
6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio
2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo oggi ventenne, Persona_2
studente universitario, non economicamente autosufficiente,
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circostanza per altro pacifica tra le parti, e ancora minore, Per_1
va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Rispetto al figlio maggiorenne non è emerso alcun elemento che possa far ritenere che il giovane, da poco maggiorenne e dunque da poco fuoriuscito dal percorso scolastico, abbia trovato possibilità rapide e concrete di rendersi autonomo del tutto sotto il profilo economico.
Parte ricorrente deduce un depauperamento della propria condizione economica derivante dal maggior onere di provvedere al sostentamento di altre due figlie nate da due successive relazioni, mentre parte resistente contesta tale circostanza deducendo un aumento del reddito del sig. Pt_1
Ebbene, la situazione economica del ricorrente, cuoco presso la società cooperativa italiana di ristorazione, ha concretamente registrato un aumento dei suoi redditi nel corso degli anni, come risultante dalla documentazione prodotta, in particolare da €
16.968,00 per l'anno di imposta 2019 ad € 22.125,00 per l'anno
2022, mentre la condizione economica della resistente, educatrice, risulta invariata per gli stessi anni. Inoltre, innanzi ai servizi sociali entrambe le parti riferiscono che il sig. rispetta i pagamenti Pt_1
di €.300,00 mensili per ciascun figlio oltre alle eventuali spese extra, saldando anche ciò che in precedenza non aveva versato.
Pertanto, tenuto conto dell'inevitabile accrescimento delle esigenze di vita dei figli, del rapporto di convivenza degli stessi con la madre, ed in particolare dell'esclusivo tempo di permanenza di
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entrambi i figli presso la madre, attesa la residenza del padre a
Terni, e della documentazione reddituale allegata dalle parti, sia equo confermare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento degli stessi, la somma mensile di euro € 600,00 - prevista con accordo tra le parti recepito con sentenza del
Tribunale di Napoli del 25.09.2015 - e dunque all'attualità aggiornata, secondo gli indici Istat, ad euro 720,00 mensili. Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre CP_1
il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario,
8 9
autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn.
6660/01; 266/00; 11828/09).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre dispone il regime di frequentazione del padre con la figlia come da motivazione;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 720,00
(settecentoventi/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e . Detta somma andrà Persona_2 Per_1
automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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