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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1464 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
(C.F. ) nata il [...], nella Parte_1 C.F._1
città di Jundiaí, Stato di San LO (BRA);
(C.F. ) nata in data [...], Parte_2 C.F._2
nella città di Ituverava, Stato di San LO (BRA) in proprio ed in rappresentanza in questo atto della figlia minorenne: (C.F. ) Parte_3 C.F._3
nata in data [...], nella città di Ituverava, Stato di San LO (BRA), Parte_4
(C.F. ) nata il [...], nella città di Ituverava,
[...] C.F._4
Stato di San LO (BRA);
(C.F. nato in data [...], Parte_5 C.F._5
nella città di Ituverava, Stato di San LO (BRA), tutti residenti nella Rua Benjamin Constant n.
380 CEP: 14500-000 Ituverava, Stato di San LO (BRA);
(C.F. nato in [...] Parte_6 C.F._6
27/10/1956 nella città di Jundiaí, Stato di San LO (BRA);
(C.F. ) nata il Parte_7 C.F._7
18/02/1959 nella città di Jundiaí, Stato di San LO (BRA), residenti nella Rua Nicolau Carderelli
n. 221, CEP: 13209-190, Judiai, Stato di San LO (BRA); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pieremilio Sammarco del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
- RICORRENTI-
E , (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 14 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1
dichiarato il loro status di cittadina italiana in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
, cittadino italiano nato il [...] a [...], provincia di Persona_1
Cosenza da e (doc. n. 1), successivamente emigrato in Brasile dove Persona_2 Persona_3
contraeva matrimonio nella città di Cajuru, Stato di San LO (BRA) in data 05.05.1894 la cittadina brasiliana (doc. n. 2). Successivamente decedeva nella città di Parte_8
Araraquara, Stato di San LO (BRA) in data 17.03.1935 (doc. n. 3).
Il Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile ha certificato che
[...]
o o , figlio di Persona_1 Persona_1 Persona_4 Per_2
e non fu mai naturalizzato cittadino brasiliano (doc. n. 4). Inoltre, il
[...] Persona_3
Tribunale Superiore Elettorale del Brasile ha certificato che non fu mai elettore (doc. n. 5), Per_1
trasmettendo la cittadinanza italiana validamente ai discendenti sino all'odierna ricorrente.
In particolare, dal matrimonio tra e Persona_1 Parte_8
nasceva il 19.06.1901 (doc. n. 6). Successivamente si sposava in data 14.09.1923 Persona_5
con e assunse il nome completo di (doc. n. 7). Persona_6 Parte_9
decedeva nella città di Campinas, Stato di San LO (BRA) in data Parte_9
03.01.1981 (doc. n. 8).
Dal matrimonio tra e nasceva il 31.03.1928 Parte_9 Persona_6
(doc. n. 9) il quale sposava nella città di Rio de Janeiro, Stato di San Persona_7
LO (BRA) in data 26.01.1956 la quale assunse dopo il matrimonio il Persona_8
nome completo di (doc. n. 10). Persona_9
decedeva in data 29.10.2003 nella città di Jundiaí, Stato di San Persona_7
LO, BRA (doc. n. 11). Dal matrimonio tra e nascevano il Persona_7 Persona_9
27.10.1956 nella città di Jundiaí, Stato di San LO, BRA (doc. n. Persona_10
12) e il 24.05.1958 nella città di Jundiaí, Stato di San LO, BRA (doc. n. Persona_11
13).
LINEA A
sposava in data 06.02.1982 nella città di Jundiaí, Stato di San Persona_10
LO, BRA, cittadina brasiliana, nata il [...] nella città di Jundiaí, Parte_7
Stato di San LO, BR (doc. n. 14), la quale dopo il matrimonio prendeva il nome completo di
(doc. n. 15). Parte_7
[...]
sposava in data 27.06.1981 nella città di Jundiaí, Stato di San Parte_10
LO, BRA, e assunse dopo il matrimonio il nome completo di Persona_12
(doc. n. 16). Parte_1
Dal matrimonio tra e nascevano il Parte_1 Persona_12 Persona_12
06.11.1982 nella città di Ituverava, Stato di San LO, BRA (doc. n. 17) e il Parte_2
20.11.1984 nella città di Ituverava, Stato di San LO, BRA (doc. n. 18). Parte_11
LINEA B1
Dalla relazione more uxorio di con il cittadino brasiliano, Parte_2 [...]
nasceva il 05.08.2005 nella città di Ituverava, Stato di Parte_12 Parte_4
San LO, BRA (doc. n. 19).
Dalla successiva relazione more uxorio di con il cittadino brasiliano, Parte_2
nasceva il 08.03.2014 nella città di Ituverava, Persona_13 Parte_3
Stato di San LO, BRA (doc. n. 20), seconda figlia rappresentata nel presente atto dalla madre, nell'esercizio della sua patria potestà genitoriale, in quanto minorenne.
LINEA B2 sposava in data 01.11.2019 nella città di Franca, Stato di San LO, Parte_11
BRA, dalla quale divorziava in data 07.07.2020 (doc. n. 21). Persona_14
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
**** 2.Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Diamante, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_1 discendenti sino all' odierna ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la Persona_1
cittadinanza alla figlia nata il [...] e da lei ai discendenti fino agli odierni Persona_5
ricorrenti).
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che
“sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non
l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 14.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro