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Sentenza 1 novembre 2024
Sentenza 1 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/11/2024, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
31.10.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6795/2022
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Corso Nicola e dall'avv. Paola Parte_1
Colombrino, come in atti
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to Controparte_1
Riccardo Galassi
Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2022, il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stato agente della con contratto di agenzia a tempo indeterminato sottoscritto CP_1 in data 1.5.2019; il contratto era stato stipulato “in esclusiva” ex art 1743 cc sia per il territorio di competenza ( Regione Campania), sia per i prodotti del settore merceologico della società mandataria (tecnopolimeri ed ulteriori materie termoplastiche); la merce venduta era sempre stata fatturata dalla società che si era occupata in via esclusiva di riscuotere gli incassi;
alla chiusura di ogni trimestre, l'agente maturava il diritto alle provvigioni per le vendite concluse, provvigioni pagate entro i trenta giorni successivi;
con pec del 28.5.2022, l'agente aveva rassegnato le dimissioni senza giusta causa ed aveva continuato a lavorare intendendo osservare il periodo di preavviso, preavviso quantificato nella durata di 1 mese per ogni anno di anzianità di servizio, ovvero nella durata totale di 3 mesi;
in data 29.5.2022, il sig. socio ed amministratore Persona_1 della società, aveva telefonato all'agente, esonerandolo dal prestare il restante periodo di preavviso, con la chiusura del rapporto di agenzia alla data del 30.6.2022; il sig. Per_1 aveva tanto giustificato per asserite ragioni contabili ovvero per chiudere il rapporto in data 30.6.2022, in concomitanza con la fine del 2° trimestre;
l'agente aveva pertanto concluso contratti per la società sino al 30.6.2022, generando un fatturato di €.413.557,25
e maturando provvigioni per €.7.035,45, il tutto come da prospetto contabile della società del 26.9.2022 ; solo in data 26.9.2022 la società aveva trasmesso all'agente il prospetto contabile con le ultime provvigioni maturate pari ad €.7.003,45; la società aveva però illegittimamente decurtato detto importo della somma di €.5.923,02, compensando l'indennità per i 2 mesi di preavviso non lavorati che, diversamente, sono dalla società dovuti all'agente ed in ragione dell'esonero dal prestare il periodo restante di preavviso disposto dal sig. Siffatta decurtazione era illegittima, arbitraria e ritorsiva, Persona_1 in quanto le parti pattuivano- nella telefonata del 29.5.2022 e con mail del 30.5.2022 - che il rapporto sarebbe cessato in data 30.6.2022, per volontà della preponente e con obbligo della stessa di versare i restanti 2 mesi di preavviso;
alla luce delle considerazioni innanzi svolte, il sig. aveva diritto a percepire la somma di Parte_1
€.7.003,45 per provvigioni maturate dal 01.04.2022 al 30.6.2022 ed €.5.923,02 per indennità di mancato preavviso: il tutto come da prospetti contabili rimessi dall'ufficio contabilità della stessa società con mail del 26.9.2022; la società era stata messa in mora con pec del 5.10.2022 , pec che non aveva sortito alcun effetto.
Su tali premesse ha convenuto in giudizio la società SO.T.AC. srl, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sig.
[...]
ha diritto a percepire la complessiva somma di €.12.926,47, di cui Parte_1
€.7.003,45 per provvigioni maturate dal 1.4.2022 al 30.6.2022, ed €.5.923,02 per indennità di mancato preavviso: il tutto come da prospetto contabile rimesso dalla società con mail del 26.9.2022 (doc.6); b) vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio come da DM 55/2014, con attribuzione.” Si è costituita la società convenuta, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare ha osservato che, avendo l'agente rassegnato le dimissioni senza concedere il preavviso, la mandante aveva il diritto di ricevere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, parametrata in relazione al periodo omesso;
conseguentemente, in forza della normativa vigente e della contrattazione collettiva in materia, la correttamente nei propri conteggi decurtava l'importo delle CP_1 provvigioni in virtù della compensazione con le due mensilità di mancato preavviso.
Pertanto non era la preponente a dover versare quell'indennità all'agente, ma era quest'ultimo ad esserne onerato in favore della preponente, la quale quindi, correttamente aveva compensato tale importo di Euro 3.948,68 a proprio favore, con quello delle provvigioni dovute all'agente; all'esito di tale operazione risultava una differenza, a favore dell'agente, di Euro 3.054,77 (= 7.000,35- 3.948,68), importo versato al ricorrente prima della notifica del ricorso. All'esito della comparizione delle parti, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito in sintesi esposte.
In base alle circostanze dedotte e documentate dalle parti è pacifico che il rapporto di agenzia sia cessato per dimissioni dell'agente.
Invero, con pec in data 28.5.2022 il ricorrente rassegnava le dimissioni nel rispetto del periodo di preavviso. (“...Con la presente rassegno le mie dimissioni al contratto di agenzia con voi stipulato in data 01/05/2019. Resto a disposizione per il periodo di preavviso....) Con mail di replica del 30.5.2022 il sig. esonerava l'agente Persona_1 dal completare il periodo di preavviso(“Salve AN di seguito alla sua mail ed al colloquio telefonico succedutosi, per puntualizzare le intese. Prendiamo nota delle sue dimissioni. Concluderemo, come da intese, il rapporto in data 30 Giugno senza completare il periodo di preavviso...”).
I messaggi di posta elettronica, non disconosciuti dalla parte da cui prevengono, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (Cass. n. 1106/2018).
Ciò posto, in base alla vigente normativa l'agente di commercio – in caso di proprie dimissioni – è tenuto a concedere un periodo di preavviso, per permettere alla parte che subisce il recesso altrui di organizzarsi per il futuro.
Nella specie, dalla corrispondenza intercorsa risulta intervenuto un accordo tra le parti finalizzato ad esonerare l'agente dal preavviso. Va dunque preso atto della pattuizione, frutto della concorde volontà di entrambe le parti del rapporto contrattuale, in tal senso. Ne consegue una rinuncia implicita della società mandante di avvalersi del proprio diritto a richiedere l'indennità sostitutiva del preavviso. D'altra parte, essendo il preavviso previsto a tutela della parte che subisce il recesso e riconoscendo lo stesso agente che le dimissioni venivano rassegnate senza giusta causa, la rivendicazione attorea alla spettanza dell'indennità in questione è infondata. Ciò posto, quanto al saldo provvigioni, l'agente aveva maturato il diritto alle provvigioni del secondo trimestre in data 30.6.2022; in data 26.9.2022 la società trasmetteva all'agente il prospetto contabile con le ultime provvigioni maturate pari ad €.7.003,45; difatti la società decurtava da detto importo la somma di €.5.923,02, compensando l'indennità per i 2 mesi di preavviso non lavorati.
Successivamente, in data 7.2.2023 la società bonificava la somma di €.3.054,77 Orbene, al netto del preavviso, il aveva diritto a percepire la somma Parte_1 di €.7.003,45 per provvigioni maturate dal 1.4.2022 al 30.6.2022. Avendo la società corrisposto la minor somma di €.3.054,77, ha diritto ad un saldo provvigioni per il II trimestre del 2022 pari ad euro 3948,68 (come precisato dallo stesso ricorrente a verbale all'udienza del 4.7.24). La società convenuta, in conclusione, va condannata al pagamento in favore dell'agente della suddetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, ex art. 429 c.p.c..
In ragione del parziale accoglimento del ricorso e della corretta condotta processuale della società di adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice, le spese di lite vanno compensate in misura della metà ; per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: condanna la al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 3948,68, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo.
Condanna la società al pagamento di metà delle spese d lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 700,00, con attribuzione, compensando la restante parte.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 31.10.24
IL GIUDICE
dr. Rosa Molè