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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 28.11.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 530/2022
Parte_1
[...]
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
[...]
[...]
Parte_2
- PARTE CONVENUTA -
All'udienza del 28.11.2025 davanti al Giudice Dr. Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 530/2022 e compaiono:
per 'avv. BARBARA NATALI in sost. avv. CATELLI Parte_1 Parte_1 LORENZO per 'avv. BENVENUTI ALESSANDRA anche in sost. avv. CORSINI CP_1 per l'avv. GIAN ENRICO PESCE CP_1
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. BEATRICE TONINI.
È presente il CTU.
Le parti dichiarano: per e l'avv. NATALI chiede rinvio per tentare conciliazione tra le parti, Parte_1 Pt_1 aderendo alle indicazioni del CTU in ordine alla sanatoria.
Per l'avv. BENVENUTI dichiara di aderire alle indicazioni del CTU, non si CP_1 oppone al rinvio.
P a g . 1 | 8 Per l'avv. PESCE dichiara di non aderire alle indicazioni del CTU. Non si oppone al CP_1 rinvio. Dichiara che il proprio assistito non intende provvedere alla sanatoria.
Le altre parti rappresentano che senza il consenso all'avvio delle pratiche in sanatoria da parte di non è possibile provvedere come indicato dal CTU e, pertanto, non è possibile CP_1 regolarizzare i beni.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione orale.
Per e l'avv. NATALI precisa le conclusioni come da foglio Parte_1 Parte_1 separato depositato in via telematica il 5.6.25.
Per l'avv.BENVENUTI ALESSANDRA precisa le conclusioni come da foglio CP_1 separato depositato in via telematica 5.6.25; dichiara di essere remissiva rispetto alle tre ipotesi di cui alla CTU originaria.
Per l'avv. GIAN ENRICO PESCE precisa le conclusioni come da foglio separato CP_1 depositato in via telematica in data 5.6.25.
I procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
P a g . 2 | 8 nel procedimento iscritto al n. 530 dell'anno 2022, pendente
TRA difesa dell'avv. CATELLI LORENZO Parte_1 difesa dell'avv. CATELLI LORENZO Parte_1
- ATTRICI-
CONTRO
difesa dell'Avv. CORSINI MARZIA CP_1 difesa dell'Avv. PESCE GIAN ENRICO CP_1
, CONTUMACE Parte_2
CONTUMACE Parte_2
- CONVENUTI -
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE ATTRICE Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge,
- in via preliminare, per quanto occorrer possa, rigettare l'eccezione, formulata dal convenuto CP_1
di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, in quanto tardiva e comunque
[...] infondata;
- in via principale, accertata la comoda divisibilità o meno degli immobili di seguito catastalmente identificati:
1) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 5, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 5, rendita €. 387,34;
2) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 285, sub. 1, zona cens. 1, categoria A/2, classe 3, vani 9, rendita €. 1.022,58;
3) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 2, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 3,5, rendita €. 271,14;
4) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 3, zona cens. 1, categoria
A/3, classe 4, vani 5,5, rendita €. 426,08;
5) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 4, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita €. 426,08;
6) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 285, sub. 2, zona cens. 1, categoria A/2, classe 3, vani 10, rendita €. 1.136,21;
7) Catasto Terreni, foglio 120, particella 286, qualità canneto, reddito dominicale €. 0,19, reddito agrario €. 0,07; emanare ogni conseguente provvedimento in ordine alla divisione dei beni e così: in ipotesi di accertata comoda divisibilità degli stessi, emanare ogni conseguente provvedimento per l'intestazione delle quote degli immobili ai singoli contitolari secondo le rispettive partecipazioni e con gli eventuali conguagli, con conseguente trascrizione del provvedimento;
in subordine, in denegata ipotesi di accertata non comoda divisibilità, e in mancanza di richiesta di
P a g . 3 | 8 attribuzione da parte di uno dei condividenti, disporre la vendita degli immobili al miglior offerente, disponendo quindi la divisione del ricavato tra i contitolari;
sia in caso di accertata comoda divisibilità, sia in caso contrario, dichiarare lo scioglimento della comunione in ordine ai diritti reali per cui è causa, senza tenere in alcun conto i profili, già indicati dalle attrici nel verbale d'udienza 27.09.2024, con cui il C.T.U. ha compiuto un'inammissibile estensione dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice nel quesito, provvedendo a espungere dalla consulenza le conclusioni esorbitanti;
- in via subordinata istruttoria, chiamare a chiarimenti il C.T.U. sugli aspetti tecnici, già indicati dalle attrici nel verbale d'udienza 27.09.2024, ritenuti estranei al perimetro del quesito formulato dal G.I.;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, anche di C.T.U. e di C.T.P., oltre accessori come per legge”.
PER PARTE ATTRICE Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge,
- in via preliminare, per quanto occorrer possa, rigettare l'eccezione, formulata dal convenuto CP_1
di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, in quanto tardiva e comunque
[...] infondata;
- in via principale, accertata la comoda divisibilità o meno degli immobili di seguito catastalmente identificati:
1) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 5, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 5, rendita €. 387,34;
2) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 285, sub. 1, zona cens. 1, categoria A/2, classe 3, vani 9, rendita €. 1.022,58;
3) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 2, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 3,5, rendita €. 271,14;
4) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 3, zona cens. 1, categoria
A/3, classe 4, vani 5,5, rendita €. 426,08;
5) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 4, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita €. 426,08;
6) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 285, sub. 2, zona cens. 1, categoria A/2, classe 3, vani 10, rendita €. 1.136,21;
7) Catasto Terreni, foglio 120, particella 286, qualità canneto, reddito dominicale €. 0,19, reddito agrario €. 0,07; emanare ogni conseguente provvedimento in ordine alla divisione dei beni e così: in ipotesi di accertata comoda divisibilità degli stessi, emanare ogni conseguente provvedimento per l'intestazione delle quote degli immobili ai singoli contitolari secondo le rispettive partecipazioni e con gli eventuali conguagli, con conseguente trascrizione del provvedimento;
in subordine, in denegata ipotesi di accertata non comoda divisibilità, e in mancanza di richiesta di attribuzione da parte di uno dei condividenti, disporre la vendita degli immobili al miglior offerente, disponendo quindi la divisione del ricavato tra i contitolari;
sia in caso di accertata comoda divisibilità, sia in caso contrario, dichiarare lo scioglimento della comunione in ordine ai diritti reali per cui è causa, senza tenere in alcun conto i profili, già indicati dalle attrici nel verbale d'udienza 27.09.2024, con cui il C.T.U. ha compiuto un'inammissibile estensione dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice nel quesito, provvedendo a espungere dalla consulenza le conclusioni esorbitanti;
- in via subordinata istruttoria, chiamare a chiarimenti il C.T.U. sugli aspetti tecnici, già indicati dalle
P a g . 4 | 8 attrici nel verbale d'udienza 27.09.2024, ritenuti estranei al perimetro del quesito formulato dal G.I.;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, anche di C.T.U. e di C.T.P., oltre accessori come per legge”.
PER PARTE CONVENUTA CP_1
“ Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI MASSA, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, in via principale nel merito
- previo accertamento della comoda divisibilità dei beni immobili di seguito identificati
1) Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 5, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 5 rendita €. 387,34;
2)Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 285, sub. 1, zona cens. 1, categoria A/2, classe 3, vani 9, rendita €., 1.022,58;
3)Catasto fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 2, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, varni 3,5, rendita €. 271,14;
4)Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 3, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita €. 426,08;
5)Catasto Fabbricati, foglio 120, particella 284, sub. 4, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita C. 426,08;
6)Catasto Fabbricati, foglio120, particelle 285, sub. 2, zona cens. 1, categoria A/2, classe 3, vani 10, rendita €. 1.136,21;
7)Catasto Terreni, foglio 120, particella 286, qualità canneto, reddito dominicale €. 0,19, reddito agrario €. 0,07; emanare ogni conseguente provvedimento in merito alla divisione dei beni, disponendo l'intestazione delle quote degli immobili spettanti ai singoli contitolari secondo le rispettive quote di partecipazione, con eventuali conguagli.
In particolare, si chiede l'assegnazione alla signora della quota di 1/1 CP_1 dell'appartamento sito in Via Sottoricortola n. 35, lato Carrara identificato al NCEU di Pt_2 Pt_2 foglio 120 particella 284 sub 4 Z.C. 1 Cat 3 cl 4°, vani 5,5 rendita €. 426,08, in uso alla stessa, oltre ad eventuale conguaglio, attraverso assegnazione di altro bene immobile o conguaglio in denaro da parte degli altri contitolari, qualora la quota di sua spettanza risultasse inferiore alla quota attribuita agli altri contitolari;
In subordine, qualora l'Ill.mo Giudicante ritenesse gli immobili di non comoda divisibilità fra i contitolari, disporre la vendita degli stessi immobili al miglior offerente, con distribuzione del ricavato ai contitolari;
Provvedere alla conseguente trascrizione del provvedimento, dichiarando lo scioglimento della comunione in ordine ai diritti reali per cui è causa.
In ulteriore subordine di merito, in seguito all'espletata CTU, in ottemperanza a quanto già espresso all'udienza del 27.09.24, la signora , aderisce a tutte le ipotesi divisionali prospettate dal CTU Geom. CP_1 [...]
Con vittoria di spese”. Per_1
PER PARTE CONVENUTA CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda giudiziale promossa dall'attore e/o la carenza di legittimazione ad agire per i motivi esposti;
NEL MERITO, in ipotesi di ritenuta ammissibilità e procedibilità della domanda attorea e sussistenza della legittimazione ad agire, disporre la divisione del compendio immobiliare nei limiti indicati in
P a g . 5 | 8 narrativa della comparsa di costituzione e risposta, previa considerazione dei gravami di fatto e di diritto sugli immobili dividendi e previa esclusione dal compendio dei due immobili/fabbricati non facenti parte della comunione dei beni, bensì di proprietà esclusiva del Sig. , censiti al CP_1 Fg. 120 Mappale 285 sub 1 e sub 2. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano domanda di divisione degli immobili pervenuti per Parte_1 Parte_1 successione ereditaria, meglio individuati in atti. Si costituivano aderendo alla CP_1 domanda, e chiedendo in via principale dichiararsene CP_1 l'inammissibilità/improcedibilità. Rimanevano contumaci il e Parte_2 [...]
Parte_2
Dall'espletata CTU risultano difformità catastali non sanate e, allo stato, non sanabili, come rappresentato dalle parti all'udienza del 28.11.25.
Preliminarmente, si osserva che in forza del principio di universalità, la divisione dell'eredità deve comprendere tutti i beni facenti parte dell'asse, salve eccezioni ex lege (artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 15/04/2025).
A questo punto, è necessario verificare la procedibilità della domanda di divisione, viste le non conformità riscontrate.
L'art. 46 del d.P.R. 380/2001 al comma 1 (di analogo contenuto rispetto all' art. 40, comma 2, legge 47/1985 per gli edifici costruiti anteriormente al 17.3.1985) dispone: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. L'art. 29, comma 1 bis, legge 52/1985 prevede: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare l'applicabilità di tali norme anche ai provvedimenti giurisdizionali che producono effetti reali, non potendo la pronuncia giudiziale realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, conseguire una finalità elusiva della normativa (cfr. Sezioni Unite n. 25021/2019).
Per quanto riguarda la conformità catastale, l'art. 29 comma 1 bis legge 52/1985 ha il duplice scopo di riqualificazione delle banche dati catastali (sul piano della coerenza sostanziale e formale dei dati contenuti) e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale. La conformità deve essere valutata "sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale". L'art. 17 r.d.l. n. 652 del 1939 impone la dichiarazione di variazione al Catasto, relativamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, in ipotesi di mutazioni che avvengano "[...] b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe". L 'Agenzia del territorio con circolare n. 2 del 9 luglio 2010 ha chiarito che l'obbligo della dichiarazione di variazione sussiste laddove la mutazione incida "sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso […]", quali modifiche interne che importino “redistribuzione di spazi interni e la modificazione dell'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze”, e, ancora “quando la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe, esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di
P a g . 6 | 8 soppalchi, servizi igienici etc”, mentre tale obbligo non sussiste laddove, pur modificando la superficie utile, non si determini la variazione del numero di vani e la loro destinazione funzionale.
È stato poi affermato il principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali la domanda è improcedibile se tale accertamento manchi o se il CTU abbia verificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (cfr. in proposito Cass. n.18043/2020: “la divisione intanto è possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Tale interpretazione ha ottenuto l'avallo delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SU 21761, 29 luglio 2021), che intervenendo in tema di ammissibilità del trasferimento immobiliare previsto negli accordi di separazione o divorzio, richiamando proprio la più recente giurisprudenza della Suprema Corte relativa all'ambito di applicazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, hanno precisato come tali prescrizioni, previste a pena di nullità, si applicano anche, per quanto di interesse, agli atti pubblici giudiziari che producano gli stessi effetti giuridici indicati dalla norma, cioè che trasferiscano o costituiscano diritti reali. In sostanza, pur essendo la norma rivolta anzitutto agli atti formati o autenticati dal notaio, essa è, comunque, applicabile a tutti gli atti che producono i medesimi effetti. In particolare, le S.U. cit. hanno avuto modo di precisare come “il tenore letterale della norma fonda la previsione di nullità sulla mancanza nell'atto dell'identificazione catastale nonché del riferimento alle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Si tratta dunque, com'è del tutto evidente, di una nullità testuale (articolo 1418 codice civile) di carattere oggettivo che, a prescindere dalla esattezza e veridicità degli allegati e della dichiarazione, determina la nullità dell'atto per la sua sola mancanza. Tale nullità non è ancorabile, pertanto, al soggetto che compie tale accertamento […] ben potendo la nullità stessa verificarsi qualunque sia il soggetto che roga l'atto, sia esso il notaio o anche le parti private […]” (punti 3.4.9 e 3.4.10).
I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. "conformità edilizia ed urbanistica" (in particolare sent. nn. 1199/97, 5902/02, 9647/06, 13225/08, 8489/16, 1505/18, 21721/19) devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d. "conformità catastale oggettiva", attesa l'analogia delle rispettive discipline. Deve pertanto ritenersi che anche la "conformità catastale oggettiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello della decisione (cfr. S.U. n. 23825/09; Cass. 16068/19; Cass. 20626/2020 in tema di azione ex art. 2932 c.c.)
Ora, nel caso in esame, tale dichiarazione di conformità alle planimetrie catastali non risulta, come non risulta la regolarità urbanistica (cfr. relazione da pag. 7 a pag. 12: “mappale 284 subalterno 3: L'appartamento risulta non conforme alla planimetria catastale n. T57583 del 29/11/1988, di cui si allega copia (DOC.16) e non conforme alla Concessione Edilizia in Sanatoria per Condono Edilizio, intestata a , n° 9445 del 1985, di cui si allega copia (DOC.12)”; “mappale 284, Parte_1 subalterno 4: L'appartamento risulta non conforme alla planimetria catastale n. T57585 del 29/11/1988, di cui si allega copia (DOC.18) e non conforme urbanisticamente in riferimento alla Concessione Edilizia in Sanatoria per Condono Edilizio n° 9315 del 1985, intestata a
[...]
”; “mappale 284 subalterno 5:Appartamento e cantina risultano non conformi alla CP_1 planimetria catastale n T57586 del 29/11/1988, di cui si allega copia (DOC.20) e non conforme urbanisticamente in riferimento alla Concessione Edilizia in Sanatoria per Condono Edilizio n° 9313 del 1985, intestata a ”; “mappale 285 - subalterno 1: L'appartamento risulta non Parte_1
conforme alla planimetria catastale n. T57587 del 25/10/1988, di cui si allega copia (DOC.32) e non conforme urbanisticamente in riferimento alla Concessione Edilizia in Sanatoria per condono edilizio n° 4682 del 1985, intestata a ”; “mappale 285 - subalterno 2: L'appartamento risulta non CP_2
conforme alla planimetria catastale n. T57588 del 25/11/1988, di cui si allega copia (DOC.34) e non conforme urbanisticamente in riferimento alla Concessione Edilizia in Sanatoria per Condono Edilizio intestata a n° 4684 del 1985”), come confermato anche dalle parti all'udienza CP_1
P a g . 7 | 8 del 28.11.25, ove i procuratori ebbero a dichiarare che , e Parte_1 Parte_1 [...]
erano disponibili a provvedere alla sanatoria con le modalità indicate dal CTU, ma non CP_1 così , e che, pertanto, risultava materialmente impossibile la regolarizzazione. CP_1
Peraltro, la relativa sanatoria è questione estranea al processo di scioglimento della comunione, che le parti devono risolvere autonomamente e stragiudizialmente, prima di chiedere la divisione.
Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità della domanda.
In punto di regolamento delle spese, deve farsi applicazione del principio della soccombenza e degli artt. 88 e 92 c. 1 ult.parte cpc.
Ora, se, da un lato, la domanda di divisione avanzata in via principale dalle attrici e dalla convenuta non ha trovato accoglimento, deve darsi atto del comportamento di CP_1 CP_1
, che, in primo luogo, ha determinato il fallimento del tentativo di mediazione, non ha
[...] accettato alcuna ipotesi divisionale (come anche le attrici e al contrario di e si è CP_1 detto, infine, unica parte indisponibile alla regolarizzazione. Conseguentemente, le spese di lite devono ricadere anche sulla parte formalmente vittoriosa, che vi ha dato causa, e, pertanto, devono essere compensate integralmente tra le parti. Parimenti, anche le spese di CTU devono porsi a carico solidale delle parti, trattandosi di atto compiuto “nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, potendo essere compensate anche in presenza di una parte vittoriosa” (Sez. 1, Ordinanza n. 16074 del 2023, che richiama in parte motiva Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016).
P.Q.M.
IL GIUDICE definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 530 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_1 confronti di CP_1 CP_1 Parte_2 [...] così provvede: Parte_2
DICHIARA improcedibile la domanda;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Così deciso in Massa, in data 28.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 28.11.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
P a g . 8 | 8