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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12711/2024 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara;
Parte_1
ricorrente
E C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Santoro;
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'istante allegava di lavorare alle dipendenze della società esercente dal 01.08.2021 con assunzione convenzionale dal 12.10.2005 presso il cantiere di Casal di Principe (CE) in cui lavora da oltre 20 anni alle dipendenze delle società che di volta in volta si sono aggiudicate l'appalto per la raccolta rifiuti, con contratto a tempo indeterminato e regime orario full-time. Allegava di essere inquadrato nel livello 2A del CCNL Igiene Ambientale con mansioni di operatore ecologico addetto, dunque, alla raccolta dei rifiuti. Esponeva che da molti anni soffre di patologie gravi ed invalidanti che hanno limitato la sua capacità lavorativa, allegando che, in particolare, aveva iniziato ad effettuare dialisi dall'anno 2010, avendo un'insufficienza cronica renale e di aver effettuato nel 2011 un intervento di trapianto renale. Rappresentava che, tuttavia, a causa del rigetto del trapianto renale, effettuava l'emodialisi trisettimanale;
che soffre, altresì, di cardiomiopatia dilatativa, ipertensione arteriosa, iperglicemia, retinopatia ipertensiva, obesità severa, polialtromialgie diffuse, bronchite cronica, displipidemia e di una lesione al pancreas. Esponeva che alla prima visita medica, dopo l'assunzione alle dipendenze del resistente, veniva dichiarato
“idoneo con limitazioni … MMC > 5KG – EVITARE LAVORI GRAVOSI” - con giudizio di idoneità trasmesso il 21.09.2021; che in data 03.04.2023 veniva sottoposto a nuova visita da parte del medico competente aziendale senza, però, ricevere immediatamente l'esito del giudizio. Esponeva che la società, infatti, inviava dapprima la lettera del 22 aprile 2023 (cfr. doc. in atti) di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a seguito di un giudizio di idoneità non ancora trasmessogli, ritenendo di non potergli assegnare alcun altra mansione compatibile con il suo stato di salute;
che nelle more riceveva il giudizio di idoneità alla mansione specifica, secondo cui lo stesso era da ritenersi non idoneo permanentemente alla mansione con la seguente precisazione “NON IDONEO ALLA MANSIONE DI OPERATORE ECOLOGICO. DA ADIBIRE A MANSIONI DI TIPO SEDENTARIO DA RIVEDERE TRA 90 GG …”. Allegava che, a seguito di ciò, con l'assistenza dell'O.S. cui aderisce, impugnava il provvedimento di sospensione con lettera del 04.05.2024, con cui richiedeva alla società di valutare “soluzioni alternative e ragionevoli come da previsioni contrattuali e contenuti di svariate sentenze della Corte di Cassazione”, chiaramente riferendosi alla giurisprudenza degli accomodamenti ragionevoli.
1 Deduceva che da quel momento si interrompeva ogni comunicazione aziendale e che non veniva richiamato al lavoro né a nuova visita medica come prescritto nel giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente aziendale. Esponeva che, con pec del 14.03.2024, impugnava nuovamente la sospensione dal rapporto di lavoro, offriva la propria prestazione lavorativa e chiedeva il rilascio della propria cartella sanitaria, il documento di valutazione rischi ed il mansionario delle posizioni lavorative esistenti in azienda. Tale missiva non riceveva alcun riscontro. Deduceva che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione operata dalla convenuta configura un vero e proprio licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta, che è del tutto nullo, invalido, illegittimo ed inefficace. Deduceva, in via subordinata, che la sospensione appare illegittima attesa l'inidoneità alla sola mansione di operatore ecologico e l'assenza di qualsivoglia ricerca in ordine ad una diversa utilizzazione, stante le dimensioni dell'azienda. Esponeva che le società di raccolta rifiuti, come la resistente, hanno necessità nel proprio organico di personale addetto anche a mansioni sedentarie;
che risultano, infatti, a mero titolo di esempio, necessarie le attività di: - addetto alla discarica e dei servizi di raccolta che si occupa del controllo e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della discarica;
- addetto allo spazzamento ed al lavaggio delle strade;
- addetto alle operazioni di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione;
- addetto alla gestione e custodia dell'isola ecologica, nonché all'assistenza dei fruitori della stessa;
- autista per le attività di raccolta, carico, trasporto e scarico di rifiuti;
- autista per la conduzione di mezzi per la pulizia, lo spazzamento meccanico, la rimozione di neve e ghiaccio, lo spargimento di sale, il lavaggio del suolo pubblico, il lavaggio e la manutenzione di beni ed attrezzature;
- operatori manutenzione e magazzino. Chiedeva, in via principale, di dichiarare inefficace il licenziamento orale intimatogli e di condannare il resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento (22 aprile 2023) fino alla data dell'effettiva reintegra, tenuto conto che la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è pari ad €1.951,28, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In subordine di dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 22 aprile
2023; per l'effetto, ordinare al resistente l'immediata reintegra con assegnazione a mansioni compatibili con il suo stato di salute;
di condannare il resistente a pagargli la somma di €35.123,04 a titolo di retribuzione maturata nel periodo di illegittima sospensione dal 22 aprile 2023 a tutt'oggi (settembre
2024). Si costituiva la società resistente esponendo che non è intervenuto alcun atto di licenziamento o di recesso dal rapporto lavorativo, tantomeno in forma orale;
che il ricorrente è stato assunto dalla sulla CP_2 base della procedura svolta in data 26 luglio 2021, ex art. 6 CCNL Fise Assoambiente, in quanto dipendente “cantierizzato”, proveniente dai precedenti cambi appalto per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale di Casal di Principe (doc. 3); che nell'ambito della sorveglianza sanitaria attuata dalla datrice di lavoro ex art. D. Lgs. N. 81/2008, in data 21 settembre 2021, è stata svolta la prima visita medica dopo l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della società convenuta, all'esito della quale è risultato: “idoneo con limitazioni. MMC > 5 kg – Evitare lavori gravosi”, trasmessa dal Medico competente alle parti in pari data. Esponeva che, in data 3 aprile 2023, poi, in ottemperanza agli obblighi di sorveglianza sanitaria, il ricorrente veniva sottoposto a nuova visita medica, il cui esito - comunicato da parte del Medico compente tanto al lavoratore, quanto alla Società, il successivo 13 aprile 2023 (doc. 4) – è stato, solo e soltanto, il seguente: “non idoneo permanentemente. (…) Non idoneo alla mansione di operatore ecologico. Da adibire a mansioni di tipo sedentario. Da rivedere tra 90 GG con certificazione di struttura pubblica richiesta”.
2 Allegava che la aveva dapprima inviato a mezzo racc. A/R, in data 19 aprile 2023 (doc. 5), la CP_2 comunicazione prot. 492/23U (prodotta anche da controparte), ricevuta il 24 aprile 2023, dal seguente tenore letterale: “…fa seguito alle risultanze del giudizio di inidoneità alla mansione specifica formulata il 13/04/2023 dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N. 81/2008. Il Medico competente ha accertato una Sua grave limitazione alla mansione specifica…ritenuta compatibile con la mera adibizione
. Tuttavia, considerato il Suo livello di inquadramento e le mansioni per le quali Lei è stato assunto, il datore di lavoro – allo stato – non rinviene nella propria organizzazione aziendale altre mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili con il giudizio medico espresso e che non mettano a repentaglio la Sua sicurezza su lavoro. Per tali motivi ci vediamo costretti a sospenderla immediatamente dal servizio e dallo stipendio”. Esponeva che, tuttavia, detta comunicazione era stato il prodotto di un mero errore materiale, come esaurientemente rappresentato con la successiva comunicazione prot. 535/23U, inviata il 28 aprile 2023, ricevuta il successivo 3 maggio 2023 (doc. 6), recante oggetto “Sospensione dal rapporto di lavoro. Rettifica – Errata corrige”, nella quale si legge: “con la presente…rettifica, annulla e sostituisce la precedente comunicazione a Lei inviata e recante prot. N. 492/23U in quanto fondata su un errore materiale che viene qui emendato. La preghiamo, pertanto, di prendere in considerazione esclusivamente la seguente comunicazione: fa seguito alle risultanze del giudizio di inidoneità alla mansione CP_2 specificata formulata il 13/04/2023 dal medico competente, ai sensi dell'art. 41 del D. lgs. N. 81/2008, ad esito della Sua visita del 3/04/2023. Il medico competente ha emesso…il seguente giudizio . Considerato il Suo livello di inquadramento e le mansioni per le quali Lei è stato assunto, il datore di lavoro – allo stato – non rinviene nella propria organizzazione aziendale altre mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili con il giudizio medico espresso e che non mettano a repentaglio la Sua sicurezza sul lavoro. Per tali motivi ci vediamo costretti a sospenderla immediatamente dal servizio e dallo stipendio. (…)”. Deduceva che il ricorrente è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione dall'aprile 2023, in ottemperanza al giudizio del Medico competente, di inidoneità permanente di cui all'art. 41, D. Lgs. N. 81/2008, comma 6°, lett. d) e comma 6°-bis, non potendo fare altrimenti;
che la società convenuta ha adottato tale sospensione dopo aver compiuto la previa ricognizione delle posizioni lavorative esistenti sul cantiere di igiene urbana di Casal di Principe - sottoposto alla lex specialis di gara (doc. 7, C.S.A.) - non avendo oggettivamente rinvenuto una collocazione alternativa, di natura sedentaria, per il ricorrente, neppure a costo di una adibizione in mansioni inferiori. Esponeva testualmente “In particolare, al tempo dei fatti di causa, ma anche attualmente, le unità di personale impiegate per l'esecuzione dell'appalto pubblico di gestione dei rifiuti per il Comune di Casal di Principe erano, e sono ad oggi, n. 27, come da relativo elenco (doc. 8), con gli inquadramenti contrattuali e le mansioni ivi dettagliate. 16. Nell'aprile 2023, e anche in seguito, non vi erano – così come non vi sono attualmente - “mansioni di tipo sedentario” da svolgere sul cantiere che non fossero – e non siano - già stabilmente espletate da altri dipendenti della Società convenuta “cantierizzati” sul territorio di Casal di Principe. 17. Come si evince dalla pianta organica che si versa in atti (doc. 8 cit.), quasi tutte le posizioni lavorative presenti in cantiere, funzionali all'esecuzione del servizio appaltato – eccetto le n. 4 delle quali si dirà a breve - sono di carattere operativo, trattandosi di operai con compiti di operatori ecologici e di autisti. 18. Si precisa che le mansioni di autista non risultano affatto di “tipo sedentario”, in quanto l'autista non si limita a stare seduto e guidare l'automezzo aziendale. 19. Infatti, la per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti impiega operai mono-operatori e CP_2
l'autista deve scendere dall'automezzo ogni volta anche per raccogliere egli stesso i rifiuti. 20. Per espletare le mansioni di autista, inoltre, debbono essere possedute specifiche patenti e abilitazioni, tra le quali la “C” e la “CQC”, che il sig. non possiede e, comunque, non ha neppure dedotto di avere. 21. Pt_1
In ogni caso, al tempo dei fatti di causa, ma anche oggi, tutte le posizioni lavorative di autista erano e sono già stabilmente esercitate da altri dipendenti provenienti dal precedente cambio appalto. 22. Di contro, le uniche n. 4 posizioni lavorative di natura amministrativa o, in ogni caso, aventi carattere sedentario, consistono ed erano ricoperte - come lo sono ancora oggi - dai seguenti dipendenti di Pt_2
[...
[...] anch'essi provenienti dal precedente cambio appalto con la (doc. 9): -
[...] Controparte_3 posizione lavorativa di Responsabile del Centro Comunale di Raccolta di livello 5A, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente cambio appalto;
- posizione lavorativa di Capo Parte_3
Servizio di livello 5A, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente cambio Controparte_4 appalto;
- posizione lavorativa di Impiegata Amministrativa di livello 2A, ricoperta ed esercitata dalla sig.ra sin dal precedente cambio appalto;
- posizione lavorativa di Sorvegliante del Parte_4 cantiere di livello 5B, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente cambio appalto.” Parte_5
Deduceva che la società convenuta non può, in virtù della legge speciale che governa il contratto di appalto con l'ente pubblico e degli stessi vincoli di finanza pubblica, istituire ulteriori posizioni lavorative non esistenti nella pianta organica, esponendo che la tutela del lavoratore, quand'anche disabile, non può spingersi fino al punto di creare ad hoc una posizione lavorativa inesistente e della quale non vi è alcuna necessità nella pianta organica e in relazione alle esigenze di esecuzione del servizio appaltato, com'è il caso di specie. Rappresentava che, fermo che le posizioni organizzative e le mansioni esistenti sul cantiere di igiene urbana di Casal di Principe sono unicamente quelle sopra descritte, quelle astrattamente riportate a pag. 10, par. C, del ricorso avversario corrispondono, nella quasi totalità (tranne l'addetto alla gestione e custodia dell'isola ecologica – posto già occupato), a compiti operativi e gravosi, tutt'altro che sedentari che, dunque, il ricorrente non potrebbe espletare secondo il giudizio medico. Esponeva che la società non potrebbe neppure trasferire, o comunque spostare, il ricorrente sugli altri appalti pubblici in corso di gestione che, al tempo dei fatti di causa e attualmente, gestisce sul territorio campano, in quanto deve obbligatoriamente impiegarvi il personale “cantierizzato” avente diritto, ex art. 6 CCNL di categoria, ad essere adibito sullo specifico cantiere di igiene urbana, non potendo istituire, parimenti, posizioni occupazionali ad hoc. Eccepiva, infine, che – a differenza di quanto dedotto dal sig. - dopo il provvedimento di Pt_1 sospensione dal servizio e dalla retribuzione (3 maggio 2023) e la successiva impugnativa sindacale del lavoratore (4 maggio 2023), vi sono state altre comunicazioni da parte della e, precisamente, CP_2 la nuova convocazione a visita medica, indirizzata all'indirizzo di residenza del ricorrente, che corrisponde a quello dallo stesso dichiarato in epigrafe del ricorso introduttivo e a quello risultante dalla carta d'identità consegnata dal lavoratore all'atto dell'assunzione: Via de Rubeis, 5, TR TA (CE), specificando: “31. Invero, con convocazione prot. N. 001278/23U (doc. 10), inviata dalla CP_2 in data 30 novembre 2023, recante ad oggetto “convocazione per visita medica obbligatoria”, veniva
[...] comunicato al ricorrente come segue: “VISTA – L'ultima visita medica datata 03-04-2023; - Il successivo giudizio relativo a tale visita, comunicato con Ns. missiva prot. 535/23U CONVOCA la S.V. il giorno 12- 12-2023 alle ore 08:30 presso il cantiere di Casal di Principe, sito in … per sottoporsi alla visita medica annuale obbligatoria. Si raccomanda di portare con sé …”. Esponeva che il ricorrente non aveva mai risposto a tale comunicazione del novembre 2023, né si è mai presentato alla nuova visita medica fissata al 12 dicembre dello stesso anno, alla quale era stato regolarmente convocato. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav., 10/09/2025, n. 24973 afferma in merito alla sospensione dal servizio: “In punto di diritto la gravata sentenza è conforme ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità sia in ordine agli artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 81/2008 (affermati soprattutto in sede penale, per tutte Cass. pen. Sez. IV 9.7.2021 n. 26151 e sulla ratio sottesa all'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 che è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata ad un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico-fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale - Cass. pen. Sez. III 22 dicembre 2023 n. 51293) sia con riguardo a quelli in materia di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti
4 che è giustificata ed esonera parte datoriale dall'obbligazione retributiva solo quando essa sospensione non sia ad essa imputabile (Cass. n. 7300/2004; Cass. n. 37716/2022).
4. Con un accertamento in fatto, esaustivamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha, poi, escluso che si verteva in una ipotesi di non imputabilità della sospensione, rivelatasi illegittima in quanto adottata sulla base di un giudizio del medico competente non confermato in sede di revisione, perché la società non aveva allegato e provato gli elementi di fatto che l'avevano indotta a ritenere fondate le conclusioni del medico ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, le quali, peraltro, erano state immediatamente contestate e il cui giudizio di revisione era stato fissato in un lasso temporale molto breve.”
Nella fattispecie concreta in esame il ricorrente veniva sottoposto il 3.4.2023 a visita medica ai sensi dell'art. 41 d. lgs 81/2008 il cui esito è stato trasmesso da parte del medico compente al lavoratore ed alla società il successivo 13 aprile 2023 (cfr. doc. in atti); è stato accertato “Giudizio di idoneità alla mansione specifica: non idoneo permanentemente Prescrizioni/Limitazioni: Non idoneo alla mansione di operatore ecologico. Da adibire a mansioni di tipo sedentario. Da rivedere tra 90 GG con certificazione di struttura pubblica richiesta”. Al ricorrente veniva inizialmente inviata una lettera dal datore di lavoro, che disponeva la sospensione dal servizio (cfr. lettera prot. 492/23U inviata con raccomandata con prova di consegna, ricevuta il 24.4.2023). Successivamente la società resistente inviava una lettera recante prot. 535/23U, di rettifica della precedente, allegando il suddetto giudizio del medico competente, essendo stata ricevuta l'anzidetta comunicazione il 3 maggio 2023. Il ricorrente riceveva entrambe le comunicazioni presso la propria residenza, coincidente con quella indicata nell'epigrafe del ricorso (cfr. doc. in atti). La società nella suddetta lettera prot. 535/23U comunicava al ricorrente che - stante il giudizio di inidoneità alla mansione (cfr. doc. già sopra menzionata) - “considerato il Suo livello di inquadramento e le mansioni per le quali Lei è stato assunto, il datore di lavoro – allo stato – non rinviene nella propria organizzazione aziendale altre mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili con il giudizio medico espresso e che non mettano a repentaglio la Sua sicurezza su lavoro. Per tali motivi ci vediamo costretti a sospenderla immediatamente dal servizio e dallo stipendio”. Parte ricorrente allega di aver impugnato la suddetta sospensione con messaggio di posta elettronica certificata inviato alla società del 14.3.2024 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in produzione di parte ricorrente) e di aver contestualmente offerto la propria prestazione lavorativa.
Nella fattispecie concreta in esame il CTU, nominato in corso di causa, dott. – il cui Persona_1 elaborato viene parzialmente riportato – ha accertato: “Considerazioni Medico-Legali Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che il Sig. è affetto, per quanto è causa, da: Insufficienza renale Parte_1 cronica in trattamento emodialitico;
Insufficienza valvolare mitralica;
Proctite emorroidaria;
Ipertrofia prostatica benigna. ……Nel caso in argomento trattasi di insufficienza renale cronica (IRC) che è caratterizzata da una perdita permanente e progressiva della funzione renale. Le sostanze di scarto dell'organismo si accumulano nel sangue e possono portare a una intossicazione che, con il passare degli anni, può arrecare danni irreversibili. Richiede, inizialmente, cambiamenti nella dieta e il ricorso a farmaci specifici, ma quando l'insufficienza persiste, invece, è la stessa sopravvivenza del paziente a essere a rischio e nelle forme più avanzate e terminali si rende necessaria una terapia sostitutiva, costituita dalla dialisi e dal trapianto renale. ……. Nel caso in esame il trattamento emodialitico è iniziato prima del 2011 anno in cui è stato sottoposto a trapianto renale (dall'anamnesi da cadavere) che ha dato un discreto risultato ma sul lungo percorso è andato incontro a rigetto dell'organo, tanto che dal 12.04.2023 è stato
5 necessario riprendere il trattamento emodialitico trisettimanale. Allo stato il quadro è immutato come trattamento e come tempistica. E' opportuno ricordare che in presenza di un'insufficienza renale cronica in fase terminale il trattamento dialitico è indispensabile e insostituibile per la vita. Coesistono altre infermità quali una moderata insufficienza valvolare mitralica che non è causa di scompenso cardiaco, una proctite emorroidaria e un'ipertrofia prostatica benigna che non hanno un'incidenza determinante sul tipo di lavoro del ricorrente. Il quesito e il nodo medico-legale è riferito all'idoneità alla mansione specifica di operatore ecologico e alla sua compatibilità con l'infermità renale e il suo trattamento terapeutico. La valutazione deve ter conto di alcuni fattori: - Evitare i lavori fisici pesanti;
- Evitare i turni a rotazione e i turni di notte;
- Escludere il lavoro nell'immediatezza successiva al turno dialitico, ma antecederlo o rinviarlo al giorno successivo;
- Il luogo di lavoro non dovrebbe favorire umidità, sbalzi di temperatura, polvere e gas o correnti d'aria.; - Disponibilità del datore di lavoro a gestire le assenze (per l'emodialisi). Nel caso del ricorrente il Medico Competente, nel giudizio successivo al trapianto, ha espresso idoneità lavorativa condizionata dall'evitare sforzi gravosi, con una movimentazione di carichi non superiore a 5 kg. Dopo la ripresa del trattamento emodialitico (13.04.2023) il giudizio è stato quello di non idoneità alla mansione di operatore ecologico, ma possibile per mansioni di tipo sedentario. Il permanere della situazione menomativa a tutt'oggi porta a condividere l'ultimo giudizio: è sufficiente considerare lo stato di prostrazione postdialitico e la condizione di fragilità immunitaria per rendere incompatibile il lavoro di operatore ecologico, specie se addetto all'autocarro. Il lavoro possibile è quello che può definirsi di tipo amministrativo o similare (tipico esempio è quello di addetto all'isola ecologica che cura gli aspetti formali e quelli pragmatici dello sversamento oppure i compiti ammnistrativi legati alle attività societarie di raccolta, trasporto e sversamento dei rifiuti) o anche a pulizie interne (escludendo quelle in ambienti esterni, vetrate, in altezza superiore a due metri, giardini)…. OSSERVAZIONI L'Avv. Santoro della con Pec del 02.07.2025 h formulato le CP_2 seguenti osservazioni. In relazione alla bozza di CTU, si formulano le seguenti osservazioni nell'interesse della Con riferimento alle ipotetiche mansioni di carattere sedentario prospettate nella CP_2 bozza, si precisa che, allo stato, tali mansioni risultano insussistenti nell'attuale dotazione organizzativa aziendale, né risultano ipotizzabili a fronte di ragionevoli accomodamenti. Si evidenzia, altresì, che il medico competente aziendale, in data 24/06/2024, ha espresso – sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale – un giudizio di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica di autista, come da Per_ certificazione che si allega. RISCONTRO …..Nel merito: la valutazione del Medico competente dr. di non idoneità al lavoro di autista del Sig. è analoga a quella dello scrivente ctu (cfr. pagina 9 e Pt_1 pagina 11), per cui il documento non apporta innovazioni. Quesiti: Esaminata l'intera documentazione prodotta e sottoposta a visita – ove consenziente – la parte ricorrente (con tale espressione intendendosi colui o colei del cui stato di invalidità si controverte) e praticati gli accertamenti che riterrà opportuni: -accerti il c.t.u. quali infermità o minorazioni fisiche o psichiche presenti il periziando e la decorrenza dello stato invalidante;
-accerti le condizioni di salute del periziando e dica se sussiste l'idoneità alla mansione specifica di operatore ecologico ai sensi dell'art. 41 d. lgs. 81 del 2008, specificandone la decorrenza. RISCONTRO Il ricorrente è affetto, per quanto è causa, da Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico;
Insufficienza valvolare mitralica;
Proctite emorroidaria;
Ipertrofia prostatica benigna che determinano una menomazione della sua integrità psicofisica. Nel caso illustrato si riconoscono le caratteristiche di una patologia organica renale che richiede, per la stessa sopravvivenza e per le condizioni cliniche del ricorrente, il trattamento emodialitico, di norma, a cadenza trisettimanale. Occasionalmente potrebbe rendersi necessario un trattamento suppletivo. Le altre infermità di cui è affetto non hanno influenza sull'idoneità per il lavoro di operatore ecologico. Le menomazioni indotte dalla nefropatia non sono compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa di operatore ecologico. Il ricorrente è idoneo ad altro lavoro che non deve comportare un impegno fisico
6 gravoso, necessitando di un'intesa con il datore di lavoro per le assenze trisettimanali dovute alle sedute emodialitiche. A pagina 9 sono state ipotizzate alcune attività possibili non esaustive: in presenza di una proposta del datore di lavoro potrebbe esprimersi un giudizio maggiormente dettagliato. L'idoneità ad attività lavorativa con esclusione dell'operatore ecologico può determinarsi già alla lettera di sospensione del rapporto di lavoro riportata in ricorso al 22.04.2023.”
Dalle allegazioni delle parti nonché dal contratto stipulato tra le stesse emerge che il ricorrente era stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società resistente con inquadramento nel livello 2A del CCNL del settore Nettezza Urbana ed adibizione a mansioni di operatore ecologico (cfr. contratto del 3.8.2021 in produzione del resistente). A fronte del giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica e della trasmissione delle comunicazioni di sospensione dal servizio, sospensione disposta nell'aprile 2023, deve preliminarmente rigettarsi la prospettazione secondo cui il provvedimento del datore di lavoro dovrebbe qualificarsi come un licenziamento privo di comunicazione scritta e pertanto inefficace. In merito deve rilevarsi che la Corte di Legittimità con orientamento consolidato afferma che “Agendo per la inefficacia del licenziamento intimatogli oralmente e comunque per il ripristino del rapporto illegittimamente interrotto dal datore di lavoro, il lavoratore deve dimostrare, in base al principio della ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua estromissione da esso, mentre il datore di lavoro, che, nella incontroversa sussistenza di un preesistente rapporto di lavoro subordinato, deduca la sua estinzione non per licenziamento ma per dimissioni del lavoratore, propone un'eccezione in senso stretto ed è tenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 cod. civ., a dimostrare i fatti su cui si fonda l'eccezione” (vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 14977 del 20/11/2000). La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 08/02/2019, n. 3822) ha inoltre affermato:
“4. Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata merita le censure che le sono mosse con il primo mezzo di gravame, avendo la stessa ritenuto sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento orale che la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti fosse pacifica e non contestata e che mancasse la prova delle dedotte dimissioni, pur non risultando acquisita la prova del recesso ad iniziativa datoriale. Pertanto, decidendo sul motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere enunciato, a mente dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sè sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa".” Nella fattispecie concreta in esame parte ricorrente non ha provato l'estromissione dal rapporto lavorativo, emergendo invece dalla documentazione prodotta in atti che il datore di lavoro ha disposto una sospensione dal servizio a seguito della visita del medico competente, che aveva accertato l'inidoneità permanente alla mansione specifica. Inoltre lo stesso datore di lavoro ha allegato e provato di aver convocato il ricorrente con raccomandata inviata il 30.11.2023 per la visita medica annuale obbligatoria da tenersi il 12.12.2023, presso la residenza
7 dove erano state inviate anche le due comunicazioni di sospensione dal servizio nonché risultante dall'epigrafe del ricorso (cfr. doc. in atti). Ne consegue che non è stata provata alcuna volontà di estromettere il lavoratore dal rapporto lavorativo, dimostrando invece la suddetta comunicazione inviata il 30.11.2023 l'adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria previsti dall'art. 41 d. lgs 81/2008 a fronte di un rapporto lavorativo ancora efficace tra le parti in causa.
Deve inoltre escludersi la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il datore di lavoro non avrebbe adottato i cd. accomodamenti ragionevoli. Il termine accomodamenti ragionevoli si rinviene nell'art. 3 comma 3bis d. lgs 216/2003 che prevede: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento delle persone con disabilita', i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 , nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 18/04/2024, n. 10568 ) ha delineato la nozione di lavoratore disabile, ha inoltre definito la nozione di accomodamenti ragionevoli ed i limiti dell'esigibilità dell'obbligo in capo al datore di lavoro di adozione dei suddetti accomodamenti. La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “2 I primi tre motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono infondati, atteso che la sentenza impugnata è dichiaratamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di "accomodamenti ragionevoli" (Cass. n. 6497 del 2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore aspetto qui non approfondito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; successive conf. Cass. n. 15002 del 2023; Cass. n. 31471 del 2023; Cass. n. 35850 del 2023);
2.1. in ordine alla doglianza di parte ricorrente che ha contestato alla sentenza impugnata di aver adottato "una nozione estremamente ampia di disabile", occorre rammentare che questa Corte, riguardo l'ambito di applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, che ne costituisce attuazione, ha ritenuto, con indirizzo conforme, che il fattore soggettivo dell'handicap non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea (Cass. n. 6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), peraltro letto in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione Europea con decisione del Consiglio del 26 novembre 2006 (di recente v. Cass. n. 9095 del 2023); secondo la Corte di Giustizia "la nozione di "handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK C-33/11 e (C-337/11, punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 dicembre Per_3 Pers 2014, , C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42); per quanto riguarda la nozione del carattere "duraturo" della limitazione, "tra gli indizi che consentono di considerare "duratura" una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, (...), il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona", mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata "sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui
8 certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali" (CGUE, sentenza, 1.12.2016, cause riunite C 395/2015, punti 54-57); Per_5 nella specie non può dubitarsi che la Corte trentina abbia ritenuto che l'infarto acuto del miocardio, che aveva cagionato l'assenza del dipendente dal 20 gennaio 2017 al 10 gennaio 2018, con successiva sospensione dal lavoro e limitazioni quanto allo svolgimento delle mansioni di autista, avesse determinato una condizione patologica duratura che ostacolasse la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, come tale rilevante per l'applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003; 2.2. dal punto di vista contenutistico, fermo il dato di diritto positivo, stabilito dal comma 3 bis dell'art. 3 del D.Lgs. citato, secondo cui ogni datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto "ad adottare accomodamenti ragionevoli", anche in caso di licenziamento, questa Corte ha ritenuto si tratti di adeguamenti, lato sensu, organizzativi che il datore di lavoro deve porre in essere al fine di "garantire il principio della parità di trattamento dei disabili" e che si caratterizzano per la loro "appropriatezza", ovvero per la loro idoneità a consentire alla persona svantaggiata di svolgere l'attività lavorativa, fermo il limite espresso all'adozione di essi rinvenibile nella definizione della Convenzione ONU del 2006 - cui rinvia anche la norma dell'ordinamento interno -laddove si specifica che tale accomodamento non deve imporre "un onere sproporzionato o eccessivo"; si è chiarito che non possono essere dettate, in astratto, prescrizioni cogenti che prescindano dalle circostanze del caso concreto: l'accomodamento infatti postula una interazione fra una persona individuata, con le sue limitazioni funzionali, e lo specifico ambiente di lavoro che la circonda, interazione che, per la sua variabilità, non ammette generalizzazioni;
non a caso anche l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE individua i provvedimenti appropriati che il datore di lavoro deve prendere "in funzione delle esigenze delle situazioni concrete"; metodologicamente, collocato l'adempimento di siffatto obbligo nell'ambito della più ampia categoria dei doveri di correttezza e buona fede, questa Corte ha precisato che la funzione diretta alla protezione della controparte ed il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse altrui pongono come centrale l'esigenza di una valutazione comparata di tutti gli interessi in gioco, al fine di un bilanciato contemperamento;
quindi, occorrerà soppesare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte: l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà; poi l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge;
non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro;
all'esito di questo complessivo apprezzamento, potrà dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga all'imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo "la comune valutazione sociale"..”.
Nella fattispecie concreta in esame il CTU ha esposto, a fronte della situazione psicofisica del lavoratore analizzata nell'elaborato e sopra riportata, che “Il lavoro possibile è quello che può definirsi di tipo amministrativo o similare (tipico esempio è quello di addetto all'isola ecologica che cura gli aspetti formali e quelli pragmatici dello sversamento oppure i compiti ammnistrativi legati alle attività societarie di raccolta, trasporto e sversamento dei rifiuti) o anche a pulizie interne (escludendo quelle in ambienti esterni, vetrate, in altezza superiore a due metri, giardini)….”. La società resistente ha allegato in memoria di aver adottato la sospensione dal servizio del ricorrente dopo aver compiuto la previa ricognizione delle posizioni lavorative esistenti sul cantiere di igiene urbana di Casal di Principe, sottoposto alla lex specialis di gara, non avendo oggettivamente rinvenuto una
9 collocazione alternativa, di natura sedentaria, per il ricorrente, neppure a costo di una adibizione a mansioni inferiori. Parte resistente ha esposto inoltre che, come si evince dalla pianta organica depositata, le mansioni dei lavoratori impiegati nell'appalto per la gestione dei rifiuti stipulato con il comune di Casal di Principe rivestono carattere operativo, trattandosi di operatori ecologici ed autisti, avendo inoltre evidenziato il Per_ CTU: “la valutazione del Medico competente dr. di non idoneità al lavoro di autista del Sig. è Pt_1 analoga a quella dello scrivente ctu (cfr. pagina 9 e pagina 11), per cui il documento non apporta innovazioni.” In memoria poi la società resistente ha specificato che i compiti amministrativi – che secondo le valutazioni del CTU il ricorrente potrebbe espletare – sono attualmente ricoperti da altro personale. La società ha infatti esposto: “22. Di contro, le uniche n. 4 posizioni lavorative di natura amministrativa o, in ogni caso, aventi carattere sedentario, consistono ed erano ricoperte - come lo sono ancora oggi - dai seguenti dipendenti di anch'essi provenienti dal precedente cambio appalto con la CP_2 [...]
(doc. 9): - posizione lavorativa di Responsabile del Centro Comunale di Raccolta di livello CP_3
5A, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente cambio appalto;
- posizione Parte_3 lavorativa di Capo Servizio di livello 5A, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal Controparte_4 precedente cambio appalto;
- posizione lavorativa di Impiegata Amministrativa di livello 2A, ricoperta ed esercitata dalla sig.ra sin dal precedente cambio appalto;
- posizione lavorativa di Parte_4
Sorvegliante del cantiere di livello 5B, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente Parte_5 cambio appalto.” La stessa società ha inoltre rilevato l'assenza di altre possibilità di ricollocare il lavoratore in altri appalti gestiti dalla medesima società, a fronte dell'assunzione dei lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 6 CCNL di categoria. A fronte di tali specifiche allegazioni – che danno conto che il datore di lavoro ha preso atto della mutata condizione psicofisica del ricorrente ed ha proceduto ad un'analisi delle posizioni lavorative disponibili al fine di trovare una soluzione organizzativa appropriata per garantire una collocazione lavorativa al ricorrente – parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica contestazione. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha affermato “16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”
Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che, a fronte della condizione psicofisica del ricorrente descritta dal CTU, i doveri di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali non possono comportare a carico del datore di lavoro l'obbligo di creare specifiche posizioni organizzative, dovendosi rilevare che in ragione dell'inidoneità del lavoratore ricorrente ad espletare mansioni di operatore ecologico o di autista, sicuramente funzionali all'esecuzione dei contratti di appalto gestiti dalla società resistente, non può esigersi dalla società di creare specifiche posizioni organizzative che consentano al ricorrente il mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato psicofisico.
10 Nemmeno può esigersi la creazione di posizioni organizzative relative allo svolgimento di compiti di natura amministrativa, rispetto alle quali deve anche rilevarsi che il ricorrente non ha allegato di avere specifiche competenze. Ulteriore limite all'esigibilità di accomodamenti ragionevoli è costituito dalla presenza di altri lavoratori utilmente impiegati negli appalti gestiti dalla società resistente, che hanno un diritto soggettivo a continuare ad espletare la prestazione lavorativa. La Corte di Legittimità ha infatti evidenziato che, oltre l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà, deve essere valutato “l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge;
non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro..” (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 18/04/2024, n. 10568 sopra menzionata). Pertanto, a fronte della condizione psicofisica del ricorrente descritta dal CTU, dell'adempimento da parte del resistente dell'obbligo di compiere uno sforzo esigibile al fine di ricollocare il lavoratore in azienda, dell'accertamento dell'inesigibilità nella fattispecie concreta in esame dell'obbligo di creare ad opera del resistente specifiche posizioni organizzative in grado di garantire al disabile il mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato psicofisico, deve dichiararsi che la sospensione dal servizio del ricorrente posta in essere dalla società resistente non è illegittima. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate dovendosi considerare che l'iniziativa giurisdizionale del lavoratore è diretta al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, da parte di una persona in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. Si comunichi Così deciso il 15.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
11
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12711/2024 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara;
Parte_1
ricorrente
E C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Santoro;
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'istante allegava di lavorare alle dipendenze della società esercente dal 01.08.2021 con assunzione convenzionale dal 12.10.2005 presso il cantiere di Casal di Principe (CE) in cui lavora da oltre 20 anni alle dipendenze delle società che di volta in volta si sono aggiudicate l'appalto per la raccolta rifiuti, con contratto a tempo indeterminato e regime orario full-time. Allegava di essere inquadrato nel livello 2A del CCNL Igiene Ambientale con mansioni di operatore ecologico addetto, dunque, alla raccolta dei rifiuti. Esponeva che da molti anni soffre di patologie gravi ed invalidanti che hanno limitato la sua capacità lavorativa, allegando che, in particolare, aveva iniziato ad effettuare dialisi dall'anno 2010, avendo un'insufficienza cronica renale e di aver effettuato nel 2011 un intervento di trapianto renale. Rappresentava che, tuttavia, a causa del rigetto del trapianto renale, effettuava l'emodialisi trisettimanale;
che soffre, altresì, di cardiomiopatia dilatativa, ipertensione arteriosa, iperglicemia, retinopatia ipertensiva, obesità severa, polialtromialgie diffuse, bronchite cronica, displipidemia e di una lesione al pancreas. Esponeva che alla prima visita medica, dopo l'assunzione alle dipendenze del resistente, veniva dichiarato
“idoneo con limitazioni … MMC > 5KG – EVITARE LAVORI GRAVOSI” - con giudizio di idoneità trasmesso il 21.09.2021; che in data 03.04.2023 veniva sottoposto a nuova visita da parte del medico competente aziendale senza, però, ricevere immediatamente l'esito del giudizio. Esponeva che la società, infatti, inviava dapprima la lettera del 22 aprile 2023 (cfr. doc. in atti) di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a seguito di un giudizio di idoneità non ancora trasmessogli, ritenendo di non potergli assegnare alcun altra mansione compatibile con il suo stato di salute;
che nelle more riceveva il giudizio di idoneità alla mansione specifica, secondo cui lo stesso era da ritenersi non idoneo permanentemente alla mansione con la seguente precisazione “NON IDONEO ALLA MANSIONE DI OPERATORE ECOLOGICO. DA ADIBIRE A MANSIONI DI TIPO SEDENTARIO DA RIVEDERE TRA 90 GG …”. Allegava che, a seguito di ciò, con l'assistenza dell'O.S. cui aderisce, impugnava il provvedimento di sospensione con lettera del 04.05.2024, con cui richiedeva alla società di valutare “soluzioni alternative e ragionevoli come da previsioni contrattuali e contenuti di svariate sentenze della Corte di Cassazione”, chiaramente riferendosi alla giurisprudenza degli accomodamenti ragionevoli.
1 Deduceva che da quel momento si interrompeva ogni comunicazione aziendale e che non veniva richiamato al lavoro né a nuova visita medica come prescritto nel giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente aziendale. Esponeva che, con pec del 14.03.2024, impugnava nuovamente la sospensione dal rapporto di lavoro, offriva la propria prestazione lavorativa e chiedeva il rilascio della propria cartella sanitaria, il documento di valutazione rischi ed il mansionario delle posizioni lavorative esistenti in azienda. Tale missiva non riceveva alcun riscontro. Deduceva che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione operata dalla convenuta configura un vero e proprio licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta, che è del tutto nullo, invalido, illegittimo ed inefficace. Deduceva, in via subordinata, che la sospensione appare illegittima attesa l'inidoneità alla sola mansione di operatore ecologico e l'assenza di qualsivoglia ricerca in ordine ad una diversa utilizzazione, stante le dimensioni dell'azienda. Esponeva che le società di raccolta rifiuti, come la resistente, hanno necessità nel proprio organico di personale addetto anche a mansioni sedentarie;
che risultano, infatti, a mero titolo di esempio, necessarie le attività di: - addetto alla discarica e dei servizi di raccolta che si occupa del controllo e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della discarica;
- addetto allo spazzamento ed al lavaggio delle strade;
- addetto alle operazioni di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione;
- addetto alla gestione e custodia dell'isola ecologica, nonché all'assistenza dei fruitori della stessa;
- autista per le attività di raccolta, carico, trasporto e scarico di rifiuti;
- autista per la conduzione di mezzi per la pulizia, lo spazzamento meccanico, la rimozione di neve e ghiaccio, lo spargimento di sale, il lavaggio del suolo pubblico, il lavaggio e la manutenzione di beni ed attrezzature;
- operatori manutenzione e magazzino. Chiedeva, in via principale, di dichiarare inefficace il licenziamento orale intimatogli e di condannare il resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento (22 aprile 2023) fino alla data dell'effettiva reintegra, tenuto conto che la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è pari ad €1.951,28, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In subordine di dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 22 aprile
2023; per l'effetto, ordinare al resistente l'immediata reintegra con assegnazione a mansioni compatibili con il suo stato di salute;
di condannare il resistente a pagargli la somma di €35.123,04 a titolo di retribuzione maturata nel periodo di illegittima sospensione dal 22 aprile 2023 a tutt'oggi (settembre
2024). Si costituiva la società resistente esponendo che non è intervenuto alcun atto di licenziamento o di recesso dal rapporto lavorativo, tantomeno in forma orale;
che il ricorrente è stato assunto dalla sulla CP_2 base della procedura svolta in data 26 luglio 2021, ex art. 6 CCNL Fise Assoambiente, in quanto dipendente “cantierizzato”, proveniente dai precedenti cambi appalto per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale di Casal di Principe (doc. 3); che nell'ambito della sorveglianza sanitaria attuata dalla datrice di lavoro ex art. D. Lgs. N. 81/2008, in data 21 settembre 2021, è stata svolta la prima visita medica dopo l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della società convenuta, all'esito della quale è risultato: “idoneo con limitazioni. MMC > 5 kg – Evitare lavori gravosi”, trasmessa dal Medico competente alle parti in pari data. Esponeva che, in data 3 aprile 2023, poi, in ottemperanza agli obblighi di sorveglianza sanitaria, il ricorrente veniva sottoposto a nuova visita medica, il cui esito - comunicato da parte del Medico compente tanto al lavoratore, quanto alla Società, il successivo 13 aprile 2023 (doc. 4) – è stato, solo e soltanto, il seguente: “non idoneo permanentemente. (…) Non idoneo alla mansione di operatore ecologico. Da adibire a mansioni di tipo sedentario. Da rivedere tra 90 GG con certificazione di struttura pubblica richiesta”.
2 Allegava che la aveva dapprima inviato a mezzo racc. A/R, in data 19 aprile 2023 (doc. 5), la CP_2 comunicazione prot. 492/23U (prodotta anche da controparte), ricevuta il 24 aprile 2023, dal seguente tenore letterale: “…fa seguito alle risultanze del giudizio di inidoneità alla mansione specifica formulata il 13/04/2023 dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N. 81/2008. Il Medico competente ha accertato una Sua grave limitazione alla mansione specifica…ritenuta compatibile con la mera adibizione
. Tuttavia, considerato il Suo livello di inquadramento e le mansioni per le quali Lei è stato assunto, il datore di lavoro – allo stato – non rinviene nella propria organizzazione aziendale altre mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili con il giudizio medico espresso e che non mettano a repentaglio la Sua sicurezza su lavoro. Per tali motivi ci vediamo costretti a sospenderla immediatamente dal servizio e dallo stipendio”. Esponeva che, tuttavia, detta comunicazione era stato il prodotto di un mero errore materiale, come esaurientemente rappresentato con la successiva comunicazione prot. 535/23U, inviata il 28 aprile 2023, ricevuta il successivo 3 maggio 2023 (doc. 6), recante oggetto “Sospensione dal rapporto di lavoro. Rettifica – Errata corrige”, nella quale si legge: “con la presente…rettifica, annulla e sostituisce la precedente comunicazione a Lei inviata e recante prot. N. 492/23U in quanto fondata su un errore materiale che viene qui emendato. La preghiamo, pertanto, di prendere in considerazione esclusivamente la seguente comunicazione: fa seguito alle risultanze del giudizio di inidoneità alla mansione CP_2 specificata formulata il 13/04/2023 dal medico competente, ai sensi dell'art. 41 del D. lgs. N. 81/2008, ad esito della Sua visita del 3/04/2023. Il medico competente ha emesso…il seguente giudizio . Considerato il Suo livello di inquadramento e le mansioni per le quali Lei è stato assunto, il datore di lavoro – allo stato – non rinviene nella propria organizzazione aziendale altre mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili con il giudizio medico espresso e che non mettano a repentaglio la Sua sicurezza sul lavoro. Per tali motivi ci vediamo costretti a sospenderla immediatamente dal servizio e dallo stipendio. (…)”. Deduceva che il ricorrente è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione dall'aprile 2023, in ottemperanza al giudizio del Medico competente, di inidoneità permanente di cui all'art. 41, D. Lgs. N. 81/2008, comma 6°, lett. d) e comma 6°-bis, non potendo fare altrimenti;
che la società convenuta ha adottato tale sospensione dopo aver compiuto la previa ricognizione delle posizioni lavorative esistenti sul cantiere di igiene urbana di Casal di Principe - sottoposto alla lex specialis di gara (doc. 7, C.S.A.) - non avendo oggettivamente rinvenuto una collocazione alternativa, di natura sedentaria, per il ricorrente, neppure a costo di una adibizione in mansioni inferiori. Esponeva testualmente “In particolare, al tempo dei fatti di causa, ma anche attualmente, le unità di personale impiegate per l'esecuzione dell'appalto pubblico di gestione dei rifiuti per il Comune di Casal di Principe erano, e sono ad oggi, n. 27, come da relativo elenco (doc. 8), con gli inquadramenti contrattuali e le mansioni ivi dettagliate. 16. Nell'aprile 2023, e anche in seguito, non vi erano – così come non vi sono attualmente - “mansioni di tipo sedentario” da svolgere sul cantiere che non fossero – e non siano - già stabilmente espletate da altri dipendenti della Società convenuta “cantierizzati” sul territorio di Casal di Principe. 17. Come si evince dalla pianta organica che si versa in atti (doc. 8 cit.), quasi tutte le posizioni lavorative presenti in cantiere, funzionali all'esecuzione del servizio appaltato – eccetto le n. 4 delle quali si dirà a breve - sono di carattere operativo, trattandosi di operai con compiti di operatori ecologici e di autisti. 18. Si precisa che le mansioni di autista non risultano affatto di “tipo sedentario”, in quanto l'autista non si limita a stare seduto e guidare l'automezzo aziendale. 19. Infatti, la per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti impiega operai mono-operatori e CP_2
l'autista deve scendere dall'automezzo ogni volta anche per raccogliere egli stesso i rifiuti. 20. Per espletare le mansioni di autista, inoltre, debbono essere possedute specifiche patenti e abilitazioni, tra le quali la “C” e la “CQC”, che il sig. non possiede e, comunque, non ha neppure dedotto di avere. 21. Pt_1
In ogni caso, al tempo dei fatti di causa, ma anche oggi, tutte le posizioni lavorative di autista erano e sono già stabilmente esercitate da altri dipendenti provenienti dal precedente cambio appalto. 22. Di contro, le uniche n. 4 posizioni lavorative di natura amministrativa o, in ogni caso, aventi carattere sedentario, consistono ed erano ricoperte - come lo sono ancora oggi - dai seguenti dipendenti di Pt_2
[...
[...] anch'essi provenienti dal precedente cambio appalto con la (doc. 9): -
[...] Controparte_3 posizione lavorativa di Responsabile del Centro Comunale di Raccolta di livello 5A, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente cambio appalto;
- posizione lavorativa di Capo Parte_3
Servizio di livello 5A, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente cambio Controparte_4 appalto;
- posizione lavorativa di Impiegata Amministrativa di livello 2A, ricoperta ed esercitata dalla sig.ra sin dal precedente cambio appalto;
- posizione lavorativa di Sorvegliante del Parte_4 cantiere di livello 5B, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente cambio appalto.” Parte_5
Deduceva che la società convenuta non può, in virtù della legge speciale che governa il contratto di appalto con l'ente pubblico e degli stessi vincoli di finanza pubblica, istituire ulteriori posizioni lavorative non esistenti nella pianta organica, esponendo che la tutela del lavoratore, quand'anche disabile, non può spingersi fino al punto di creare ad hoc una posizione lavorativa inesistente e della quale non vi è alcuna necessità nella pianta organica e in relazione alle esigenze di esecuzione del servizio appaltato, com'è il caso di specie. Rappresentava che, fermo che le posizioni organizzative e le mansioni esistenti sul cantiere di igiene urbana di Casal di Principe sono unicamente quelle sopra descritte, quelle astrattamente riportate a pag. 10, par. C, del ricorso avversario corrispondono, nella quasi totalità (tranne l'addetto alla gestione e custodia dell'isola ecologica – posto già occupato), a compiti operativi e gravosi, tutt'altro che sedentari che, dunque, il ricorrente non potrebbe espletare secondo il giudizio medico. Esponeva che la società non potrebbe neppure trasferire, o comunque spostare, il ricorrente sugli altri appalti pubblici in corso di gestione che, al tempo dei fatti di causa e attualmente, gestisce sul territorio campano, in quanto deve obbligatoriamente impiegarvi il personale “cantierizzato” avente diritto, ex art. 6 CCNL di categoria, ad essere adibito sullo specifico cantiere di igiene urbana, non potendo istituire, parimenti, posizioni occupazionali ad hoc. Eccepiva, infine, che – a differenza di quanto dedotto dal sig. - dopo il provvedimento di Pt_1 sospensione dal servizio e dalla retribuzione (3 maggio 2023) e la successiva impugnativa sindacale del lavoratore (4 maggio 2023), vi sono state altre comunicazioni da parte della e, precisamente, CP_2 la nuova convocazione a visita medica, indirizzata all'indirizzo di residenza del ricorrente, che corrisponde a quello dallo stesso dichiarato in epigrafe del ricorso introduttivo e a quello risultante dalla carta d'identità consegnata dal lavoratore all'atto dell'assunzione: Via de Rubeis, 5, TR TA (CE), specificando: “31. Invero, con convocazione prot. N. 001278/23U (doc. 10), inviata dalla CP_2 in data 30 novembre 2023, recante ad oggetto “convocazione per visita medica obbligatoria”, veniva
[...] comunicato al ricorrente come segue: “VISTA – L'ultima visita medica datata 03-04-2023; - Il successivo giudizio relativo a tale visita, comunicato con Ns. missiva prot. 535/23U CONVOCA la S.V. il giorno 12- 12-2023 alle ore 08:30 presso il cantiere di Casal di Principe, sito in … per sottoporsi alla visita medica annuale obbligatoria. Si raccomanda di portare con sé …”. Esponeva che il ricorrente non aveva mai risposto a tale comunicazione del novembre 2023, né si è mai presentato alla nuova visita medica fissata al 12 dicembre dello stesso anno, alla quale era stato regolarmente convocato. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav., 10/09/2025, n. 24973 afferma in merito alla sospensione dal servizio: “In punto di diritto la gravata sentenza è conforme ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità sia in ordine agli artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 81/2008 (affermati soprattutto in sede penale, per tutte Cass. pen. Sez. IV 9.7.2021 n. 26151 e sulla ratio sottesa all'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 che è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata ad un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico-fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale - Cass. pen. Sez. III 22 dicembre 2023 n. 51293) sia con riguardo a quelli in materia di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti
4 che è giustificata ed esonera parte datoriale dall'obbligazione retributiva solo quando essa sospensione non sia ad essa imputabile (Cass. n. 7300/2004; Cass. n. 37716/2022).
4. Con un accertamento in fatto, esaustivamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha, poi, escluso che si verteva in una ipotesi di non imputabilità della sospensione, rivelatasi illegittima in quanto adottata sulla base di un giudizio del medico competente non confermato in sede di revisione, perché la società non aveva allegato e provato gli elementi di fatto che l'avevano indotta a ritenere fondate le conclusioni del medico ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, le quali, peraltro, erano state immediatamente contestate e il cui giudizio di revisione era stato fissato in un lasso temporale molto breve.”
Nella fattispecie concreta in esame il ricorrente veniva sottoposto il 3.4.2023 a visita medica ai sensi dell'art. 41 d. lgs 81/2008 il cui esito è stato trasmesso da parte del medico compente al lavoratore ed alla società il successivo 13 aprile 2023 (cfr. doc. in atti); è stato accertato “Giudizio di idoneità alla mansione specifica: non idoneo permanentemente Prescrizioni/Limitazioni: Non idoneo alla mansione di operatore ecologico. Da adibire a mansioni di tipo sedentario. Da rivedere tra 90 GG con certificazione di struttura pubblica richiesta”. Al ricorrente veniva inizialmente inviata una lettera dal datore di lavoro, che disponeva la sospensione dal servizio (cfr. lettera prot. 492/23U inviata con raccomandata con prova di consegna, ricevuta il 24.4.2023). Successivamente la società resistente inviava una lettera recante prot. 535/23U, di rettifica della precedente, allegando il suddetto giudizio del medico competente, essendo stata ricevuta l'anzidetta comunicazione il 3 maggio 2023. Il ricorrente riceveva entrambe le comunicazioni presso la propria residenza, coincidente con quella indicata nell'epigrafe del ricorso (cfr. doc. in atti). La società nella suddetta lettera prot. 535/23U comunicava al ricorrente che - stante il giudizio di inidoneità alla mansione (cfr. doc. già sopra menzionata) - “considerato il Suo livello di inquadramento e le mansioni per le quali Lei è stato assunto, il datore di lavoro – allo stato – non rinviene nella propria organizzazione aziendale altre mansioni, equivalenti o anche inferiori, compatibili con il giudizio medico espresso e che non mettano a repentaglio la Sua sicurezza su lavoro. Per tali motivi ci vediamo costretti a sospenderla immediatamente dal servizio e dallo stipendio”. Parte ricorrente allega di aver impugnato la suddetta sospensione con messaggio di posta elettronica certificata inviato alla società del 14.3.2024 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in produzione di parte ricorrente) e di aver contestualmente offerto la propria prestazione lavorativa.
Nella fattispecie concreta in esame il CTU, nominato in corso di causa, dott. – il cui Persona_1 elaborato viene parzialmente riportato – ha accertato: “Considerazioni Medico-Legali Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che il Sig. è affetto, per quanto è causa, da: Insufficienza renale Parte_1 cronica in trattamento emodialitico;
Insufficienza valvolare mitralica;
Proctite emorroidaria;
Ipertrofia prostatica benigna. ……Nel caso in argomento trattasi di insufficienza renale cronica (IRC) che è caratterizzata da una perdita permanente e progressiva della funzione renale. Le sostanze di scarto dell'organismo si accumulano nel sangue e possono portare a una intossicazione che, con il passare degli anni, può arrecare danni irreversibili. Richiede, inizialmente, cambiamenti nella dieta e il ricorso a farmaci specifici, ma quando l'insufficienza persiste, invece, è la stessa sopravvivenza del paziente a essere a rischio e nelle forme più avanzate e terminali si rende necessaria una terapia sostitutiva, costituita dalla dialisi e dal trapianto renale. ……. Nel caso in esame il trattamento emodialitico è iniziato prima del 2011 anno in cui è stato sottoposto a trapianto renale (dall'anamnesi da cadavere) che ha dato un discreto risultato ma sul lungo percorso è andato incontro a rigetto dell'organo, tanto che dal 12.04.2023 è stato
5 necessario riprendere il trattamento emodialitico trisettimanale. Allo stato il quadro è immutato come trattamento e come tempistica. E' opportuno ricordare che in presenza di un'insufficienza renale cronica in fase terminale il trattamento dialitico è indispensabile e insostituibile per la vita. Coesistono altre infermità quali una moderata insufficienza valvolare mitralica che non è causa di scompenso cardiaco, una proctite emorroidaria e un'ipertrofia prostatica benigna che non hanno un'incidenza determinante sul tipo di lavoro del ricorrente. Il quesito e il nodo medico-legale è riferito all'idoneità alla mansione specifica di operatore ecologico e alla sua compatibilità con l'infermità renale e il suo trattamento terapeutico. La valutazione deve ter conto di alcuni fattori: - Evitare i lavori fisici pesanti;
- Evitare i turni a rotazione e i turni di notte;
- Escludere il lavoro nell'immediatezza successiva al turno dialitico, ma antecederlo o rinviarlo al giorno successivo;
- Il luogo di lavoro non dovrebbe favorire umidità, sbalzi di temperatura, polvere e gas o correnti d'aria.; - Disponibilità del datore di lavoro a gestire le assenze (per l'emodialisi). Nel caso del ricorrente il Medico Competente, nel giudizio successivo al trapianto, ha espresso idoneità lavorativa condizionata dall'evitare sforzi gravosi, con una movimentazione di carichi non superiore a 5 kg. Dopo la ripresa del trattamento emodialitico (13.04.2023) il giudizio è stato quello di non idoneità alla mansione di operatore ecologico, ma possibile per mansioni di tipo sedentario. Il permanere della situazione menomativa a tutt'oggi porta a condividere l'ultimo giudizio: è sufficiente considerare lo stato di prostrazione postdialitico e la condizione di fragilità immunitaria per rendere incompatibile il lavoro di operatore ecologico, specie se addetto all'autocarro. Il lavoro possibile è quello che può definirsi di tipo amministrativo o similare (tipico esempio è quello di addetto all'isola ecologica che cura gli aspetti formali e quelli pragmatici dello sversamento oppure i compiti ammnistrativi legati alle attività societarie di raccolta, trasporto e sversamento dei rifiuti) o anche a pulizie interne (escludendo quelle in ambienti esterni, vetrate, in altezza superiore a due metri, giardini)…. OSSERVAZIONI L'Avv. Santoro della con Pec del 02.07.2025 h formulato le CP_2 seguenti osservazioni. In relazione alla bozza di CTU, si formulano le seguenti osservazioni nell'interesse della Con riferimento alle ipotetiche mansioni di carattere sedentario prospettate nella CP_2 bozza, si precisa che, allo stato, tali mansioni risultano insussistenti nell'attuale dotazione organizzativa aziendale, né risultano ipotizzabili a fronte di ragionevoli accomodamenti. Si evidenzia, altresì, che il medico competente aziendale, in data 24/06/2024, ha espresso – sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale – un giudizio di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica di autista, come da Per_ certificazione che si allega. RISCONTRO …..Nel merito: la valutazione del Medico competente dr. di non idoneità al lavoro di autista del Sig. è analoga a quella dello scrivente ctu (cfr. pagina 9 e Pt_1 pagina 11), per cui il documento non apporta innovazioni. Quesiti: Esaminata l'intera documentazione prodotta e sottoposta a visita – ove consenziente – la parte ricorrente (con tale espressione intendendosi colui o colei del cui stato di invalidità si controverte) e praticati gli accertamenti che riterrà opportuni: -accerti il c.t.u. quali infermità o minorazioni fisiche o psichiche presenti il periziando e la decorrenza dello stato invalidante;
-accerti le condizioni di salute del periziando e dica se sussiste l'idoneità alla mansione specifica di operatore ecologico ai sensi dell'art. 41 d. lgs. 81 del 2008, specificandone la decorrenza. RISCONTRO Il ricorrente è affetto, per quanto è causa, da Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico;
Insufficienza valvolare mitralica;
Proctite emorroidaria;
Ipertrofia prostatica benigna che determinano una menomazione della sua integrità psicofisica. Nel caso illustrato si riconoscono le caratteristiche di una patologia organica renale che richiede, per la stessa sopravvivenza e per le condizioni cliniche del ricorrente, il trattamento emodialitico, di norma, a cadenza trisettimanale. Occasionalmente potrebbe rendersi necessario un trattamento suppletivo. Le altre infermità di cui è affetto non hanno influenza sull'idoneità per il lavoro di operatore ecologico. Le menomazioni indotte dalla nefropatia non sono compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa di operatore ecologico. Il ricorrente è idoneo ad altro lavoro che non deve comportare un impegno fisico
6 gravoso, necessitando di un'intesa con il datore di lavoro per le assenze trisettimanali dovute alle sedute emodialitiche. A pagina 9 sono state ipotizzate alcune attività possibili non esaustive: in presenza di una proposta del datore di lavoro potrebbe esprimersi un giudizio maggiormente dettagliato. L'idoneità ad attività lavorativa con esclusione dell'operatore ecologico può determinarsi già alla lettera di sospensione del rapporto di lavoro riportata in ricorso al 22.04.2023.”
Dalle allegazioni delle parti nonché dal contratto stipulato tra le stesse emerge che il ricorrente era stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società resistente con inquadramento nel livello 2A del CCNL del settore Nettezza Urbana ed adibizione a mansioni di operatore ecologico (cfr. contratto del 3.8.2021 in produzione del resistente). A fronte del giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica e della trasmissione delle comunicazioni di sospensione dal servizio, sospensione disposta nell'aprile 2023, deve preliminarmente rigettarsi la prospettazione secondo cui il provvedimento del datore di lavoro dovrebbe qualificarsi come un licenziamento privo di comunicazione scritta e pertanto inefficace. In merito deve rilevarsi che la Corte di Legittimità con orientamento consolidato afferma che “Agendo per la inefficacia del licenziamento intimatogli oralmente e comunque per il ripristino del rapporto illegittimamente interrotto dal datore di lavoro, il lavoratore deve dimostrare, in base al principio della ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua estromissione da esso, mentre il datore di lavoro, che, nella incontroversa sussistenza di un preesistente rapporto di lavoro subordinato, deduca la sua estinzione non per licenziamento ma per dimissioni del lavoratore, propone un'eccezione in senso stretto ed è tenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 cod. civ., a dimostrare i fatti su cui si fonda l'eccezione” (vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 14977 del 20/11/2000). La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 08/02/2019, n. 3822) ha inoltre affermato:
“4. Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata merita le censure che le sono mosse con il primo mezzo di gravame, avendo la stessa ritenuto sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento orale che la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti fosse pacifica e non contestata e che mancasse la prova delle dedotte dimissioni, pur non risultando acquisita la prova del recesso ad iniziativa datoriale. Pertanto, decidendo sul motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere enunciato, a mente dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sè sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa".” Nella fattispecie concreta in esame parte ricorrente non ha provato l'estromissione dal rapporto lavorativo, emergendo invece dalla documentazione prodotta in atti che il datore di lavoro ha disposto una sospensione dal servizio a seguito della visita del medico competente, che aveva accertato l'inidoneità permanente alla mansione specifica. Inoltre lo stesso datore di lavoro ha allegato e provato di aver convocato il ricorrente con raccomandata inviata il 30.11.2023 per la visita medica annuale obbligatoria da tenersi il 12.12.2023, presso la residenza
7 dove erano state inviate anche le due comunicazioni di sospensione dal servizio nonché risultante dall'epigrafe del ricorso (cfr. doc. in atti). Ne consegue che non è stata provata alcuna volontà di estromettere il lavoratore dal rapporto lavorativo, dimostrando invece la suddetta comunicazione inviata il 30.11.2023 l'adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria previsti dall'art. 41 d. lgs 81/2008 a fronte di un rapporto lavorativo ancora efficace tra le parti in causa.
Deve inoltre escludersi la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il datore di lavoro non avrebbe adottato i cd. accomodamenti ragionevoli. Il termine accomodamenti ragionevoli si rinviene nell'art. 3 comma 3bis d. lgs 216/2003 che prevede: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento delle persone con disabilita', i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 , nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 18/04/2024, n. 10568 ) ha delineato la nozione di lavoratore disabile, ha inoltre definito la nozione di accomodamenti ragionevoli ed i limiti dell'esigibilità dell'obbligo in capo al datore di lavoro di adozione dei suddetti accomodamenti. La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato: “2 I primi tre motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono infondati, atteso che la sentenza impugnata è dichiaratamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di "accomodamenti ragionevoli" (Cass. n. 6497 del 2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore aspetto qui non approfondito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; successive conf. Cass. n. 15002 del 2023; Cass. n. 31471 del 2023; Cass. n. 35850 del 2023);
2.1. in ordine alla doglianza di parte ricorrente che ha contestato alla sentenza impugnata di aver adottato "una nozione estremamente ampia di disabile", occorre rammentare che questa Corte, riguardo l'ambito di applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, che ne costituisce attuazione, ha ritenuto, con indirizzo conforme, che il fattore soggettivo dell'handicap non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea (Cass. n. 6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), peraltro letto in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009 e approvata dall'Unione Europea con decisione del Consiglio del 26 novembre 2006 (di recente v. Cass. n. 9095 del 2023); secondo la Corte di Giustizia "la nozione di "handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata (CGUE sentenze 11 aprile 2013, HK C-33/11 e (C-337/11, punti 38-42; 18 marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76; 18 dicembre Per_3 Pers 2014, , C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42); per quanto riguarda la nozione del carattere "duraturo" della limitazione, "tra gli indizi che consentono di considerare "duratura" una limitazione figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, (...), il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona", mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata "sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui
8 certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali" (CGUE, sentenza, 1.12.2016, cause riunite C 395/2015, punti 54-57); Per_5 nella specie non può dubitarsi che la Corte trentina abbia ritenuto che l'infarto acuto del miocardio, che aveva cagionato l'assenza del dipendente dal 20 gennaio 2017 al 10 gennaio 2018, con successiva sospensione dal lavoro e limitazioni quanto allo svolgimento delle mansioni di autista, avesse determinato una condizione patologica duratura che ostacolasse la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, come tale rilevante per l'applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003; 2.2. dal punto di vista contenutistico, fermo il dato di diritto positivo, stabilito dal comma 3 bis dell'art. 3 del D.Lgs. citato, secondo cui ogni datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto "ad adottare accomodamenti ragionevoli", anche in caso di licenziamento, questa Corte ha ritenuto si tratti di adeguamenti, lato sensu, organizzativi che il datore di lavoro deve porre in essere al fine di "garantire il principio della parità di trattamento dei disabili" e che si caratterizzano per la loro "appropriatezza", ovvero per la loro idoneità a consentire alla persona svantaggiata di svolgere l'attività lavorativa, fermo il limite espresso all'adozione di essi rinvenibile nella definizione della Convenzione ONU del 2006 - cui rinvia anche la norma dell'ordinamento interno -laddove si specifica che tale accomodamento non deve imporre "un onere sproporzionato o eccessivo"; si è chiarito che non possono essere dettate, in astratto, prescrizioni cogenti che prescindano dalle circostanze del caso concreto: l'accomodamento infatti postula una interazione fra una persona individuata, con le sue limitazioni funzionali, e lo specifico ambiente di lavoro che la circonda, interazione che, per la sua variabilità, non ammette generalizzazioni;
non a caso anche l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE individua i provvedimenti appropriati che il datore di lavoro deve prendere "in funzione delle esigenze delle situazioni concrete"; metodologicamente, collocato l'adempimento di siffatto obbligo nell'ambito della più ampia categoria dei doveri di correttezza e buona fede, questa Corte ha precisato che la funzione diretta alla protezione della controparte ed il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse altrui pongono come centrale l'esigenza di una valutazione comparata di tutti gli interessi in gioco, al fine di un bilanciato contemperamento;
quindi, occorrerà soppesare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte: l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà; poi l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge;
non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro;
all'esito di questo complessivo apprezzamento, potrà dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga all'imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo "la comune valutazione sociale"..”.
Nella fattispecie concreta in esame il CTU ha esposto, a fronte della situazione psicofisica del lavoratore analizzata nell'elaborato e sopra riportata, che “Il lavoro possibile è quello che può definirsi di tipo amministrativo o similare (tipico esempio è quello di addetto all'isola ecologica che cura gli aspetti formali e quelli pragmatici dello sversamento oppure i compiti ammnistrativi legati alle attività societarie di raccolta, trasporto e sversamento dei rifiuti) o anche a pulizie interne (escludendo quelle in ambienti esterni, vetrate, in altezza superiore a due metri, giardini)….”. La società resistente ha allegato in memoria di aver adottato la sospensione dal servizio del ricorrente dopo aver compiuto la previa ricognizione delle posizioni lavorative esistenti sul cantiere di igiene urbana di Casal di Principe, sottoposto alla lex specialis di gara, non avendo oggettivamente rinvenuto una
9 collocazione alternativa, di natura sedentaria, per il ricorrente, neppure a costo di una adibizione a mansioni inferiori. Parte resistente ha esposto inoltre che, come si evince dalla pianta organica depositata, le mansioni dei lavoratori impiegati nell'appalto per la gestione dei rifiuti stipulato con il comune di Casal di Principe rivestono carattere operativo, trattandosi di operatori ecologici ed autisti, avendo inoltre evidenziato il Per_ CTU: “la valutazione del Medico competente dr. di non idoneità al lavoro di autista del Sig. è Pt_1 analoga a quella dello scrivente ctu (cfr. pagina 9 e pagina 11), per cui il documento non apporta innovazioni.” In memoria poi la società resistente ha specificato che i compiti amministrativi – che secondo le valutazioni del CTU il ricorrente potrebbe espletare – sono attualmente ricoperti da altro personale. La società ha infatti esposto: “22. Di contro, le uniche n. 4 posizioni lavorative di natura amministrativa o, in ogni caso, aventi carattere sedentario, consistono ed erano ricoperte - come lo sono ancora oggi - dai seguenti dipendenti di anch'essi provenienti dal precedente cambio appalto con la CP_2 [...]
(doc. 9): - posizione lavorativa di Responsabile del Centro Comunale di Raccolta di livello CP_3
5A, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente cambio appalto;
- posizione Parte_3 lavorativa di Capo Servizio di livello 5A, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal Controparte_4 precedente cambio appalto;
- posizione lavorativa di Impiegata Amministrativa di livello 2A, ricoperta ed esercitata dalla sig.ra sin dal precedente cambio appalto;
- posizione lavorativa di Parte_4
Sorvegliante del cantiere di livello 5B, ricoperta ed esercitata dal sig. sin dal precedente Parte_5 cambio appalto.” La stessa società ha inoltre rilevato l'assenza di altre possibilità di ricollocare il lavoratore in altri appalti gestiti dalla medesima società, a fronte dell'assunzione dei lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 6 CCNL di categoria. A fronte di tali specifiche allegazioni – che danno conto che il datore di lavoro ha preso atto della mutata condizione psicofisica del ricorrente ed ha proceduto ad un'analisi delle posizioni lavorative disponibili al fine di trovare una soluzione organizzativa appropriata per garantire una collocazione lavorativa al ricorrente – parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica contestazione. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha affermato “16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”
Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che, a fronte della condizione psicofisica del ricorrente descritta dal CTU, i doveri di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali non possono comportare a carico del datore di lavoro l'obbligo di creare specifiche posizioni organizzative, dovendosi rilevare che in ragione dell'inidoneità del lavoratore ricorrente ad espletare mansioni di operatore ecologico o di autista, sicuramente funzionali all'esecuzione dei contratti di appalto gestiti dalla società resistente, non può esigersi dalla società di creare specifiche posizioni organizzative che consentano al ricorrente il mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato psicofisico.
10 Nemmeno può esigersi la creazione di posizioni organizzative relative allo svolgimento di compiti di natura amministrativa, rispetto alle quali deve anche rilevarsi che il ricorrente non ha allegato di avere specifiche competenze. Ulteriore limite all'esigibilità di accomodamenti ragionevoli è costituito dalla presenza di altri lavoratori utilmente impiegati negli appalti gestiti dalla società resistente, che hanno un diritto soggettivo a continuare ad espletare la prestazione lavorativa. La Corte di Legittimità ha infatti evidenziato che, oltre l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà, deve essere valutato “l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge;
non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro..” (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. lav. - 18/04/2024, n. 10568 sopra menzionata). Pertanto, a fronte della condizione psicofisica del ricorrente descritta dal CTU, dell'adempimento da parte del resistente dell'obbligo di compiere uno sforzo esigibile al fine di ricollocare il lavoratore in azienda, dell'accertamento dell'inesigibilità nella fattispecie concreta in esame dell'obbligo di creare ad opera del resistente specifiche posizioni organizzative in grado di garantire al disabile il mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato psicofisico, deve dichiararsi che la sospensione dal servizio del ricorrente posta in essere dalla società resistente non è illegittima. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate dovendosi considerare che l'iniziativa giurisdizionale del lavoratore è diretta al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, da parte di una persona in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. Si comunichi Così deciso il 15.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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