Provvedimento: […] Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Lazio, osservando che l'art. 30 della legge 1216/1961 non si applica alla materia dei rimborsi, in quanto tale previsione riguarda la prescrizione dell'azione del contribuente e in particolare dispone che “l'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento”; l'art.334, comma 3, del DL 209/2005 fa invece richiamo alla legge 1216/1961 solo “per l'individuazione dei premi soggetti a contributo, per la riscossione e le relative sanzioni”. Deduceva, in particolare, che la citata risoluzione n.109/E, nel citare la legge 1216/1961 non fa menzione dei rimborsi dei contributi.
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