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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9727/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TROMBINI MARISA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BRUNI ZANI ALESSANDRO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e , matrimonio concordatario celebrato in data 02.10.2004 e trascritto CP_1 Parte_1 negli Atti di Matrimonio del Comune di UM (BS), parte II, serie A, n.69 anno 2004, con ogni altra statuizione consequenziale e di legge alle seguenti,
CONDIZIONI
a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
b) La casa coniugale non di proprietà dei coniugi, con tutto quanto in essa contenuto, viene assegnata alla signora che vi abiterà con i figli, sino a quando essi non diverranno economicamente indipendenti. Pt_1
pagina 1 di 4 c) Affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni;
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
d) Il padre vedrà i figli liberamente, accordandosi direttamente con loro, nel rispetto dei reciproci impegni.
e) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli CP_1 Pt_1
e un assegno mensile di € 450,00 per ognuno di essi, importo da rivalutarsi Per_1 Per_2 Per_3 annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, e ciò entro il giorno 15 di ogni mese;
il tutto con decorrenza dal mese di agosto 2024.
f) Oltre al contributo per il mantenimento ordinario, il padre verserà il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, fatta eccezione per le spese scolastiche (tasse, trasporti, gite, libri e materiale scolastico, ecc…), le spese mediche e le spese dentistiche, che verranno ripartite in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
il tutto con decorrenza dal mese di agosto 2024.
g) Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta proveniente dal genitore che le ha anticipate;
il pagamento, qualora spettante alla signora dovrà avvenire tramite bonifico bancario a Pt_1 favore del medesimo Iban sul quale verranno versati i contributi per il mantenimento ordinario.
h) Le comunicazioni tra i genitori verranno inviate e ricevute sui seguenti indirizzi di posta elettronica:
e Email_1 Email_2
i) L'assegno unico, o qualsiasi altro emolumento dovesse essere erogato dallo Stato o dalla Regione, competerà per intero alla signora con la quale i figli vivono stabilmente. Pt_1
l) Ai fini della dichiarazione dei redditi i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% cadauno.
m) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il suo mantenimento un assegno CP_1 Pt_1 mensile di € 350,00, da agosto 2024 a luglio 2026 compresi, e di € 300,00 da agosto 2026 in poi,e ciò entro il giorno 15 di ogni mese;
detti importi saranno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
n) il signor inoltre verserà alla signora la somma mensile di € 100,00 quale contributo per le CP_1 Pt_1 spese per lo psicologo dalla stessa sostenute, e ciò con decorrenza da agosto 2024 a luglio 2026 compresi.
o) Attribuzione alla signora dell'intero saldo giacente sul conto corrente comune acceso presso la Banca Pt_1
Illimity, così come risultante alla data del 31 luglio 2024.
p) Attribuzione alla signora dell'intero deposito vincolato collegato al conto corrente acceso presso la Pt_1
Banca Illimity, così come risultante alla data del 31 luglio 2024.
q) Attribuzione a ciascuno dei coniugi del 50% del Fondo denominato Money Farm, così come risultante alla data del 31 luglio 2024.
r) Attribuzione alla signora di tutti i tickets restaurant che verranno percepiti dal signor detti Pt_1 CP_1 tickets saranno attribuiti per intero alla signora sino a quando l'ultimo figlio/a non sarà economicamente Pt_1 autosufficiente.
pagina 2 di 4 s) Assegnazione dell'autovettura CRV Honda targata FB809CA alla signora , in quanto la utilizza Parte_1 anche per i figli, con intestazione del mezzo alla Sig.ra entro 90 giorni dall'omologa della separazione. Pt_1
t) I coniugi si prestano reciprocamente consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio, anche per i figli minori.
u) Con l'adempimento delle presenti condizioni, i coniugi rinunciano espressamente alle domande svolte in giudizio.
v) Spese del giudizio compensate tra le parti.
z) Le parti chiedono la trasformazione del rito da giudiziale a congiunto con rinuncia dei termini per il deposito delle ulteriori memorie, comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.8.2024, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a UM (Bs) in data 2.10.2004, dalla cui unione erano nati in data 07.10.2005 CP_1
il figlio in data 26.10.2007 il figlio ed in data 18.07.2010 la figlia Persona_4 Persona_5
esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva Persona_6
la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.2.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto la audizione dei figli ultradodicenni si reputa manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UM (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2004, parte II, serie A, n. 69;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9727/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TROMBINI MARISA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BRUNI ZANI ALESSANDRO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e , matrimonio concordatario celebrato in data 02.10.2004 e trascritto CP_1 Parte_1 negli Atti di Matrimonio del Comune di UM (BS), parte II, serie A, n.69 anno 2004, con ogni altra statuizione consequenziale e di legge alle seguenti,
CONDIZIONI
a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
b) La casa coniugale non di proprietà dei coniugi, con tutto quanto in essa contenuto, viene assegnata alla signora che vi abiterà con i figli, sino a quando essi non diverranno economicamente indipendenti. Pt_1
pagina 1 di 4 c) Affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni;
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
d) Il padre vedrà i figli liberamente, accordandosi direttamente con loro, nel rispetto dei reciproci impegni.
e) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli CP_1 Pt_1
e un assegno mensile di € 450,00 per ognuno di essi, importo da rivalutarsi Per_1 Per_2 Per_3 annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, e ciò entro il giorno 15 di ogni mese;
il tutto con decorrenza dal mese di agosto 2024.
f) Oltre al contributo per il mantenimento ordinario, il padre verserà il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, fatta eccezione per le spese scolastiche (tasse, trasporti, gite, libri e materiale scolastico, ecc…), le spese mediche e le spese dentistiche, che verranno ripartite in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
il tutto con decorrenza dal mese di agosto 2024.
g) Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta proveniente dal genitore che le ha anticipate;
il pagamento, qualora spettante alla signora dovrà avvenire tramite bonifico bancario a Pt_1 favore del medesimo Iban sul quale verranno versati i contributi per il mantenimento ordinario.
h) Le comunicazioni tra i genitori verranno inviate e ricevute sui seguenti indirizzi di posta elettronica:
e Email_1 Email_2
i) L'assegno unico, o qualsiasi altro emolumento dovesse essere erogato dallo Stato o dalla Regione, competerà per intero alla signora con la quale i figli vivono stabilmente. Pt_1
l) Ai fini della dichiarazione dei redditi i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% cadauno.
m) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il suo mantenimento un assegno CP_1 Pt_1 mensile di € 350,00, da agosto 2024 a luglio 2026 compresi, e di € 300,00 da agosto 2026 in poi,e ciò entro il giorno 15 di ogni mese;
detti importi saranno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
n) il signor inoltre verserà alla signora la somma mensile di € 100,00 quale contributo per le CP_1 Pt_1 spese per lo psicologo dalla stessa sostenute, e ciò con decorrenza da agosto 2024 a luglio 2026 compresi.
o) Attribuzione alla signora dell'intero saldo giacente sul conto corrente comune acceso presso la Banca Pt_1
Illimity, così come risultante alla data del 31 luglio 2024.
p) Attribuzione alla signora dell'intero deposito vincolato collegato al conto corrente acceso presso la Pt_1
Banca Illimity, così come risultante alla data del 31 luglio 2024.
q) Attribuzione a ciascuno dei coniugi del 50% del Fondo denominato Money Farm, così come risultante alla data del 31 luglio 2024.
r) Attribuzione alla signora di tutti i tickets restaurant che verranno percepiti dal signor detti Pt_1 CP_1 tickets saranno attribuiti per intero alla signora sino a quando l'ultimo figlio/a non sarà economicamente Pt_1 autosufficiente.
pagina 2 di 4 s) Assegnazione dell'autovettura CRV Honda targata FB809CA alla signora , in quanto la utilizza Parte_1 anche per i figli, con intestazione del mezzo alla Sig.ra entro 90 giorni dall'omologa della separazione. Pt_1
t) I coniugi si prestano reciprocamente consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio, anche per i figli minori.
u) Con l'adempimento delle presenti condizioni, i coniugi rinunciano espressamente alle domande svolte in giudizio.
v) Spese del giudizio compensate tra le parti.
z) Le parti chiedono la trasformazione del rito da giudiziale a congiunto con rinuncia dei termini per il deposito delle ulteriori memorie, comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.8.2024, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a UM (Bs) in data 2.10.2004, dalla cui unione erano nati in data 07.10.2005 CP_1
il figlio in data 26.10.2007 il figlio ed in data 18.07.2010 la figlia Persona_4 Persona_5
esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva Persona_6
la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.2.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto la audizione dei figli ultradodicenni si reputa manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UM (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2004, parte II, serie A, n. 69;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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