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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 426 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
D'EL BA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato PASQUALI GIAMPIERA parte convenuta e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 25/06/2024
pagina 1 di 11 FA T T O E D I R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1 personale dal coniuge unione celebrata a CASTEL SAN CP_1
PIETRO TERME in data 05/05/2012 e dalla quale erano nati nel 2009, Per_1
nel 2011 e nel 2013; la ricorrente dava atto della Per_2 Per_3 disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'affido condiviso, il collocamento dei figli presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne , con la determinazione in € 300,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione CP_1 chiedendo l'affido condiviso, la regolamentazione delle visite e offriva 200,00 per il mantenimento dei figli.
Il nucleo era già seguito dal Tribunale dei Minori che aveva disposto l'affido dei minori al Servizio sociale nominando un curatore speciale.
Interveniva sentenza parziale sul vincolo.
In corso di causa l'ordinanza presidenziale collocava presso il padre Per_3
e le figlie presso la madre con obblighi reciproci di mantenimento.
La causa era istruita tramite numerose relazioni dei Servizi sociali e Ctu.
All'udienza del 24.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 26.11.2025 .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1 sono già separati per effetto della sentenza parziale n. CP_1
1787/2023 resa da questo Tribunale, passata in giudicato.
Gli accertamenti svolti in istruttoria hanno confermato che la grande conflittualità ed i deficit di cura e gestione soprattutto da parte della madre hanno generato una situazione di pregiudizio per i tre figli minori, , e Per_1 Per_2
. La complessità del quadro familiare, caratterizzato da fragilità socio- Per_3 economiche dei genitori e sanitarie dei minori, aveva già reso necessario pagina 2 di 11 l'intervento del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali e la nomina di un Curatore Speciale a loro tutela.
Pur avendo dichiarato le figlie minori la volontà di rimanere collocate presso la madre, alla luce delle sopravvenute informazioni contenute nelle relazioni depositate dai Servizi Sociali e dagli altri operatori coinvolti, che delineano un quadro di grave e attuale pregiudizio per le minori se rimangono collocate presso la madre, occorre mutare l'attuale assetto..
I Servizi Sociali hanno concluso la loro ultima relazione del 3.7.2025 chiedendo: “ un mandato per procedere con l'allontanamento di e Per_1 Per_2 collocate presso l'abitazione materna, attivando preliminarmente un'attenta analisi della rete parentale, sia materna che paterna, al fine di verificare la presenza di familiari disponibili e ritenuti idonei all'accoglienza. Qualora tale ricerca non dovesse dare esito positivo, si prenderà in considerazione l'eventualità di un inserimento delle minori in una struttura comunitaria...” ( pag. 7).
A parere del Servizio la permanenza delle minori e presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna sembra costituire un grave e intollerabile vulnus al loro equilibrio e al loro sano sviluppo psico-fisico.
Il principio che disciplina la materia è quello del supremo interesse del minore, che impone al Giudice di adottare ogni misura idonea a garantirgli un ambiente di crescita sano, stabile e sereno.
L'istruttoria ha dimostrato come la permanenza delle minori e Per_1
presso la madre, e più in generale l'esercizio della responsabilità Per_2 genitoriale da parte della stessa, costituisca la principale fonte di pregiudizio per i figli.
La CTU .le cui conclusioni si condividono essendo esenti da vizi logici e metodologici ha individuato nella madre “verosimili indici psicopatologici”
(CTU pag. 8), una personalità caratterizzata da un “processo di pensiero che fatica a mantenere il contatto con la realtà” e da una “visione egocentrata del contesto” (CTU pag. 5). La madre è risultata carente nella “capacità di analisi critica della situazione e di una seppur minima analisi introspettiva” (CTU pag. 5), negando persino le evidenti problematiche cognitive dei figli e , Per_1 Per_3
pagina 3 di 11 dimostrando così una totale incapacità di comprenderne e accoglierne i bisogni più profondi (CTU pagg. 5, 8 e 9) La CTU ha accertato nella madre la presenza di “agiti manipolatori operati nei confronti delle figlie minori utilizzate come strumenti al solo scopo di danneggiare il padre” che sono sfociati nel rifiuto delle stesse di frequentarlo con motivazioni inconsistenti (CTU pag. 8).
Quest'opera di denigrazione e strumentalizzazione ha privato le figlie della possibilità di avere un rapporto autentico con la figura paterna, alimentando in loro un “sentimento di rifiuto e distanza emotiva” (CTU pag. 8).
La CTU definisce la madre una “figura palesemente danneggiante” (CTU pag. 8, ultima riga) le cui condotte, tra cui ricatti emotivi e minacce, rappresentano un “elemento di franca criticità rispetto ad un progetto di genitorialità condivisa” (CTU pag. 9).
L'ultima relazione dei Servizi Sociali ha fatto emergere un quadro familiare sempre più deteriorato presso l'abitazione materna. I Servizi descrivono una situazione di conclamata criticità, evidenziando come la madre: “..pare aver delegato in parte la propria funzione genitoriale al compagno;
nelle occasioni in cui adempie al proprio ruolo la stessa interviene in modo inadeguato, decontestualizzato, con modalità comunicative confuse e aggressive, nonché inidonee all'età delle minori che vengono ancora considerate e trattate dalla madre come delle bambine. Permangono le difficoltà della signora ad interrogarsi e a riflettere sul proprio ruolo genitoriale che non viene messo in discussione, mostrando resistenza ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti dei professionisti soprattutto rispetto alle esigenze evolutive ed emotive delle figlie”
(relazione S.S. del 3.7.25, pag. 6).
La madre ha infatti manifestato un'esplicita e totale refrattarietà a qualsiasi forma di aiuto definendo gli interventi di supporto una “perdita di tempo” (pag. 3, relazione S.S. del 3.7.25) e una palese incapacità di mettersi in discussione, come attestato dalla relazione della dott.ssa del Consultorio Familiare, nella Per_4 quale si legge che la signora “si dichiara inconsapevole del motivo del colloquio, afferma in modo franco di non aver bisogno di alcun supporto psicologico, tanto meno nell'ambito della genitorialità”, descrivendo sé stessa “esclusivamente in pagina 4 di 11 termini di vittima” e che “non desidera fissare un ulteriore colloquio” (relazione clinica sulla signora del 26.6.25, allegata a quella dei S.S. del 3.7.25). Parte_1
Anche la presenza del compagno della madre, non è rassicurante Per_5 relativamente al rischio evolutivo delle minori.
La relazione dei Servizi lo descrive come una figura che “ha ormai assunto un ruolo di riferimento per le minori”, ma le cui “modalità interattive utilizzate con le stesse appaiono tuttavia inadeguate e invischiate”. Inoltre, lo stesso tende “
a sostituirsi alla madre nell'accudimento delle minori utilizzando modalità controllanti, pressanti e a tratti aggressive nei confronti dei professionisti coinvolti” (relazione S.S. del 3.7.25, pag. 6).
Tale atteggiamento aggressivo e denigratorio è ampiamente documentato anche nella relazione di aggiornamento della Fondazione del CP_2
28.5.2025, nella quale gli educatori riportano episodi di particolare gravità, tra cui telefonate aggressive e definizioni offensive quali “cafoni” e “irrispettosi”, culminate con l'affermazione di che ha definito il centro educativo Parte_1
“questo posto di m...”.
Tali comportamenti, uniti al costante tentativo di sottrarsi ai colloqui e al percorso di aiuto, dimostrano una totale sfiducia e ostilità verso le istituzioni preposte alla tutela delle figlie.
Questo contesto espone le minori e a un clima di costante Per_1 Per_2 tensione, a modelli relazionali disfunzionali e a comunicazioni del tutto inadeguate alla loro età, con un evidente e grave pregiudizio per il loro equilibrio e sviluppo.
I Servizi Sociali hanno sempre evidenziato la mancanza di collaborazione della madre nei progetti che interessano i figli (anche di tipo sanitario, come avvenuto in tempi recenti per il dentista: pag. 3 della relazione S.S. del 3.7.25, problema già rilevato un anno prima dalla CTU, pag. 7 dell'elaborato).
Alla luce degli elementi di pregiudizio e della ostinazione a non collaborare a scapito dell'interesse morale e materiale dei figli, è accoglibile la domanda della Curatrice speciale di decadenza della responsabilità genitoriale della madre ai sensi dell'art. 330 c.c..
pagina 5 di 11 La condotta della madre, infatti, viola gravemente i doveri genitoriali e arreca un serio e attuale pregiudizio ai figli, tale da imporre un intervento ablativo della responsabilità. sembra non essere solo un genitore con delle Parte_1 marcate carenze, ma anche dannoso,; ha rifiutato ogni percorso di recupero e contrasta gli interventi di sostegno, rendendo difficile e improbabile un recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità delle minori di vivere in uno stabile contesto familiare.
Quanto all'affido, l'analisi della condizione dei tre fratelli impone una diversificazione dei provvedimenti, modellati sulle loro specifiche esigenze.
Deve essere confermato il collocamento di presso il padre Per_3 senza assegnazione della casa familiare non richiesta e che per non Per_3 rappresenta l'habitat di riferimento.
In relazione ad , il padre è l'unica figura in grado di gestirlo e Per_3 contenerlo efficacemente.
Pertanto, il minore deve essere affidato esclusivamente al padre con collocamento presso lo stesso. Il padre, nonostante le fragilità, rappresenta una risorsa genitoriale significativamente più adeguata e funzionale per i figli. La
CTU lo descrive come un padre “attento, affettuoso e sollecito”, “con sufficienti doti di ascolto e di comprensione delle criticità dei figli” (CTU pag. 10), dotato di
“evidenti attitudini empatiche” e di una “maggiore aderenza alla realtà rispetto alla ex moglie” (CTU pag. 6). La sua capacità di collaborare fattivamente con i
Servizi Sociali e di riconoscere i propri limiti è un dato fondamentale (relazione
S.S. del 3.7.25, pag. 7). La relazione con il figlio minore ne costituisce Per_3
l'evidenza: il legame padre-figlio è “caldo, autentico e ricco di complicità” (CTU pag. 7), e la presenza paterna costituisce un “elemento di importante contenimento” per il bambino, tanto che la stessa madre ammette di ricorrere al suo aiuto per la gestione del figlio (CTU pag. 10).
pur con le sue fragilità, “si è occupato in autonomia del CP_1 figlio mostrandosi collaborativo con i servizi e in grado di accogliere le indicazioni dei professionisti”. Ha, inoltre, raggiunto un'importante stabilità lavorativa, ottenendo un contratto a tempo indeterminato, e ha manifestato la pagina 6 di 11 concreta volontà di “compiere ulteriori passi verso un'autonomia gestionale e abitativa, riferendo di volersi trasferire, insieme ai figli, in un altro alloggio”
(relazione S.S. 3.7.25, pag. 7), segnali concreti di un percorso di responsabilizzazione e di recupero delle proprie competenze genitoriali.
e , come si è detto, si trovano in un “contesto altamente Per_1 Per_2 pregiudizievole” presso la madre (CTU pag. 10).
appare la più vulnerabile, a causa della sua fragilità cognitiva che la Per_1 espone maggiormente alla manipolazione materna, portandola a uno “stato di assoggettamento psicologico” (CTU pag. 11).
, seppure più lucida, risulta influenzata dai “vantaggi secondari Per_2 derivati dalla permanenza presso la madre, quali l'assenza di regole e la soddisfazione delle proprie richieste” (CTU pag. 8). La narrazione di entrambe contro il padre appare, secondo la CTU, come un “copione imparato a memoria che non il prodotto di un reale vissuto di sofferenza” (CTU pag. 7). Per loro, la
CTU ha sostenuto un “allontanamento urgente” dalla dimora materna (CTU pag.
10), escludendo un percorso graduale che non farebbe che acuire il loro conflitto di lealtà.
La norma introdotta dall'art. 5 bis della L. 4 maggio 1983, n. 184, Riforma
Cartabia, applicabile anche retroattivamente, prevede che il minore possa essere affidato al servizio “Laddove i genitori non abbiano alcun dialogo e comunicazione, ove le criticità personologiche individuali impediscano ad entrambi di esercitare in modo funzionale la responsabilità genitoriale e ove sia concreto il rischio psicotico per il minore, il Tribunale non può che adottare ex art. 333 c.c. un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori quanto alle decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza del minore, che deve essere affidato al Comune di residenza dello stesso, il quale adotterà tutte le decisioni relative al minore, sentiti i genitori e il curatore del minore stesso”.
Nel caso di specie, tutti gli interventi di sostegno si siano rivelati inefficaci.
Si dispone pertanto l'affido ai Servizi sociali per 24 mesi, con mandato di collocare le minori in un contesto terzo ( rete parentale, famiglia d'appoggio o, in pagina 7 di 11 subordine, struttura comunitaria), al fine di permettere loro di “sperimentare relazioni alternative stabili e rispettose della loro individualità e dei loro bisogni oltre che consentire loro di emanciparsi e differenziarsi”” (CTU pag. 9) e di avviare un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
Non è possibile il collocamento delle minori presso il padre a causa degli inesistenti rapporti tra di loro e del sentimento attuale di ostilità che nutrono nei confronti del genitore.
Inoltre, i Servizi sociali dovranno organizzare un calendario di incontri protetti tra la madre e i tre figli e offrire un sostegno alla relazione tra fratelli e un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità per la madre. Inoltre dovrà fornire un'educativa domiciliare per il padre.
I Servizi sociali prenderanno in favore delle minori, sentito il padre ed il curatore speciale anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e ricreativo.
Viene nominato curatore speciale ex art 473-bis.7 c.p.c.2 , l'avv Rossella
De RG .
Quanto al mantenimento della madre per il figlio si osserva che Per_3 il sig. ha oggi un lavoro a tempo indeterminato e pertanto percepisce CP_1 redditi più elevati di quelli che aveva all'epoca dell'ordinanza presidenziale, quando le sue entrate erano rappresentate soltanto dalla pensione di invalidità di circa 300,00 euro al mese e dai proventi di lavoretti che svolgeva in nero.Non sostiene spese abitative, dato che vive con il figlio nella casa di proprietà della madre. La sig.ra ha reperito ad agosto 2024 un lavoro presso una mensa Pt_1 aziendale a Castel Guelfo con contratto a tempo determinato (doc. 15) da ultimo rinnovato fino al 31.7.2026, con orario part- time e una retribuzione di circa
600,00 € netti al mese (doc. 16). Sostiene un canone di locazione agevolato di
52,00 € al mese (cfr. doc. 9 in atti).
Si ritiene equo, considerando che l'assegno unico per sarà Per_3 percepito dal padre, stabilire il contributo materno per nella misura di Per_3 euro 100,00 oltre al 30% delle spese straordinarie.
Per le figlie collocate presso terzi non si provvede su mantenimento e spese straordinarie entrambi i genitori concorreranno al mantenimento e le spese pagina 8 di 11 straordinarie saranno divise come per . Per_3
Le spese legali sono poste a carico della sig compensandole per la metà a Pt_1 causa delle fragilità riscontrate anche nel sig le spese legali saranno CP_1 corrisposte in favore dello Stato.
Le spese del curatore speciale sono liquidate in euro 9000,00 oltre rimborso forfettario, IV e Cassa come per legge ( compreso l'aumento del 20% per la posizione di , dato che per le due sorelle la posizione è identica) e da Per_3 versarsi in favore dello Stato in via solidale ( e per la suddivisione interna al 50% ciascuna).
Le spese del ctu liquidate con separato decreto sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e solidalmente in favore dell'Erario.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dispone la decadenza della sig dalla responsabilità genitoriale;
Pt_1
2. Affida le minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato: collocare le minori in un contesto terzo ( rete parentale, famiglia d'appoggio o, in subordine, struttura comunitaria),
organizzare un calendario di incontri protetti tra la madre e i tre figli e offrire un sostegno alla relazione tra fratelli e un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità per la madre. Inoltre dovrà fornire un'educativa domiciliare per il padre
I Servizi sociali prenderanno in favore delle minori, sentito il padre ed il curatore speciale anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e ricreativo.
3. Affida il minore in via esclusiva al padre con collocamento Per_3 presso lo stesso;
4. Pone a carico del sig l'obbligo di versare a la Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , importo, rivalutabile annualmente secondo gli Per_3 indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 30% delle spese straordinarie;
5. Avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento;
6. Nomina nomina curatrice speciale delle minori, l'Avv. Rossella De RG
, cui attribuisce i compiti di raccordarsi con i Servizi sociali;
7. Dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare competente una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale;
8. Condanna la sig a corrispondere all'Erario le spese legali liquidate Pt_1 in euro 7500,00 oltre rimborso forfettario IV e Cassa come per legge, compensandole per la metà ;
9. Condanna le parti a rifondere all'Erario i compensi per la curatrice speciale dei figli , compensi che liquida in complessivi 9.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge,
10. Condanna le parti a versare allo Stato in via solidale con suddivisione nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna il compenso spettante alle
CTU, dott.ssa liquidato con separato decreto Per_6
Manda alla Cancelleria di comunicare : - ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al Giudice Tutelare e al curatore, Avv. Rossella De RG;
- alla curatrice nominata, Avv. Rossella De RG , per quanto di spettanza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in pagina 10 di 11 data 26.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 11 di 11
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 426 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
D'EL BA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato PASQUALI GIAMPIERA parte convenuta e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 25/06/2024
pagina 1 di 11 FA T T O E D I R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1 personale dal coniuge unione celebrata a CASTEL SAN CP_1
PIETRO TERME in data 05/05/2012 e dalla quale erano nati nel 2009, Per_1
nel 2011 e nel 2013; la ricorrente dava atto della Per_2 Per_3 disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'affido condiviso, il collocamento dei figli presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne , con la determinazione in € 300,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione CP_1 chiedendo l'affido condiviso, la regolamentazione delle visite e offriva 200,00 per il mantenimento dei figli.
Il nucleo era già seguito dal Tribunale dei Minori che aveva disposto l'affido dei minori al Servizio sociale nominando un curatore speciale.
Interveniva sentenza parziale sul vincolo.
In corso di causa l'ordinanza presidenziale collocava presso il padre Per_3
e le figlie presso la madre con obblighi reciproci di mantenimento.
La causa era istruita tramite numerose relazioni dei Servizi sociali e Ctu.
All'udienza del 24.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 26.11.2025 .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1 sono già separati per effetto della sentenza parziale n. CP_1
1787/2023 resa da questo Tribunale, passata in giudicato.
Gli accertamenti svolti in istruttoria hanno confermato che la grande conflittualità ed i deficit di cura e gestione soprattutto da parte della madre hanno generato una situazione di pregiudizio per i tre figli minori, , e Per_1 Per_2
. La complessità del quadro familiare, caratterizzato da fragilità socio- Per_3 economiche dei genitori e sanitarie dei minori, aveva già reso necessario pagina 2 di 11 l'intervento del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali e la nomina di un Curatore Speciale a loro tutela.
Pur avendo dichiarato le figlie minori la volontà di rimanere collocate presso la madre, alla luce delle sopravvenute informazioni contenute nelle relazioni depositate dai Servizi Sociali e dagli altri operatori coinvolti, che delineano un quadro di grave e attuale pregiudizio per le minori se rimangono collocate presso la madre, occorre mutare l'attuale assetto..
I Servizi Sociali hanno concluso la loro ultima relazione del 3.7.2025 chiedendo: “ un mandato per procedere con l'allontanamento di e Per_1 Per_2 collocate presso l'abitazione materna, attivando preliminarmente un'attenta analisi della rete parentale, sia materna che paterna, al fine di verificare la presenza di familiari disponibili e ritenuti idonei all'accoglienza. Qualora tale ricerca non dovesse dare esito positivo, si prenderà in considerazione l'eventualità di un inserimento delle minori in una struttura comunitaria...” ( pag. 7).
A parere del Servizio la permanenza delle minori e presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna sembra costituire un grave e intollerabile vulnus al loro equilibrio e al loro sano sviluppo psico-fisico.
Il principio che disciplina la materia è quello del supremo interesse del minore, che impone al Giudice di adottare ogni misura idonea a garantirgli un ambiente di crescita sano, stabile e sereno.
L'istruttoria ha dimostrato come la permanenza delle minori e Per_1
presso la madre, e più in generale l'esercizio della responsabilità Per_2 genitoriale da parte della stessa, costituisca la principale fonte di pregiudizio per i figli.
La CTU .le cui conclusioni si condividono essendo esenti da vizi logici e metodologici ha individuato nella madre “verosimili indici psicopatologici”
(CTU pag. 8), una personalità caratterizzata da un “processo di pensiero che fatica a mantenere il contatto con la realtà” e da una “visione egocentrata del contesto” (CTU pag. 5). La madre è risultata carente nella “capacità di analisi critica della situazione e di una seppur minima analisi introspettiva” (CTU pag. 5), negando persino le evidenti problematiche cognitive dei figli e , Per_1 Per_3
pagina 3 di 11 dimostrando così una totale incapacità di comprenderne e accoglierne i bisogni più profondi (CTU pagg. 5, 8 e 9) La CTU ha accertato nella madre la presenza di “agiti manipolatori operati nei confronti delle figlie minori utilizzate come strumenti al solo scopo di danneggiare il padre” che sono sfociati nel rifiuto delle stesse di frequentarlo con motivazioni inconsistenti (CTU pag. 8).
Quest'opera di denigrazione e strumentalizzazione ha privato le figlie della possibilità di avere un rapporto autentico con la figura paterna, alimentando in loro un “sentimento di rifiuto e distanza emotiva” (CTU pag. 8).
La CTU definisce la madre una “figura palesemente danneggiante” (CTU pag. 8, ultima riga) le cui condotte, tra cui ricatti emotivi e minacce, rappresentano un “elemento di franca criticità rispetto ad un progetto di genitorialità condivisa” (CTU pag. 9).
L'ultima relazione dei Servizi Sociali ha fatto emergere un quadro familiare sempre più deteriorato presso l'abitazione materna. I Servizi descrivono una situazione di conclamata criticità, evidenziando come la madre: “..pare aver delegato in parte la propria funzione genitoriale al compagno;
nelle occasioni in cui adempie al proprio ruolo la stessa interviene in modo inadeguato, decontestualizzato, con modalità comunicative confuse e aggressive, nonché inidonee all'età delle minori che vengono ancora considerate e trattate dalla madre come delle bambine. Permangono le difficoltà della signora ad interrogarsi e a riflettere sul proprio ruolo genitoriale che non viene messo in discussione, mostrando resistenza ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti dei professionisti soprattutto rispetto alle esigenze evolutive ed emotive delle figlie”
(relazione S.S. del 3.7.25, pag. 6).
La madre ha infatti manifestato un'esplicita e totale refrattarietà a qualsiasi forma di aiuto definendo gli interventi di supporto una “perdita di tempo” (pag. 3, relazione S.S. del 3.7.25) e una palese incapacità di mettersi in discussione, come attestato dalla relazione della dott.ssa del Consultorio Familiare, nella Per_4 quale si legge che la signora “si dichiara inconsapevole del motivo del colloquio, afferma in modo franco di non aver bisogno di alcun supporto psicologico, tanto meno nell'ambito della genitorialità”, descrivendo sé stessa “esclusivamente in pagina 4 di 11 termini di vittima” e che “non desidera fissare un ulteriore colloquio” (relazione clinica sulla signora del 26.6.25, allegata a quella dei S.S. del 3.7.25). Parte_1
Anche la presenza del compagno della madre, non è rassicurante Per_5 relativamente al rischio evolutivo delle minori.
La relazione dei Servizi lo descrive come una figura che “ha ormai assunto un ruolo di riferimento per le minori”, ma le cui “modalità interattive utilizzate con le stesse appaiono tuttavia inadeguate e invischiate”. Inoltre, lo stesso tende “
a sostituirsi alla madre nell'accudimento delle minori utilizzando modalità controllanti, pressanti e a tratti aggressive nei confronti dei professionisti coinvolti” (relazione S.S. del 3.7.25, pag. 6).
Tale atteggiamento aggressivo e denigratorio è ampiamente documentato anche nella relazione di aggiornamento della Fondazione del CP_2
28.5.2025, nella quale gli educatori riportano episodi di particolare gravità, tra cui telefonate aggressive e definizioni offensive quali “cafoni” e “irrispettosi”, culminate con l'affermazione di che ha definito il centro educativo Parte_1
“questo posto di m...”.
Tali comportamenti, uniti al costante tentativo di sottrarsi ai colloqui e al percorso di aiuto, dimostrano una totale sfiducia e ostilità verso le istituzioni preposte alla tutela delle figlie.
Questo contesto espone le minori e a un clima di costante Per_1 Per_2 tensione, a modelli relazionali disfunzionali e a comunicazioni del tutto inadeguate alla loro età, con un evidente e grave pregiudizio per il loro equilibrio e sviluppo.
I Servizi Sociali hanno sempre evidenziato la mancanza di collaborazione della madre nei progetti che interessano i figli (anche di tipo sanitario, come avvenuto in tempi recenti per il dentista: pag. 3 della relazione S.S. del 3.7.25, problema già rilevato un anno prima dalla CTU, pag. 7 dell'elaborato).
Alla luce degli elementi di pregiudizio e della ostinazione a non collaborare a scapito dell'interesse morale e materiale dei figli, è accoglibile la domanda della Curatrice speciale di decadenza della responsabilità genitoriale della madre ai sensi dell'art. 330 c.c..
pagina 5 di 11 La condotta della madre, infatti, viola gravemente i doveri genitoriali e arreca un serio e attuale pregiudizio ai figli, tale da imporre un intervento ablativo della responsabilità. sembra non essere solo un genitore con delle Parte_1 marcate carenze, ma anche dannoso,; ha rifiutato ogni percorso di recupero e contrasta gli interventi di sostegno, rendendo difficile e improbabile un recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità delle minori di vivere in uno stabile contesto familiare.
Quanto all'affido, l'analisi della condizione dei tre fratelli impone una diversificazione dei provvedimenti, modellati sulle loro specifiche esigenze.
Deve essere confermato il collocamento di presso il padre Per_3 senza assegnazione della casa familiare non richiesta e che per non Per_3 rappresenta l'habitat di riferimento.
In relazione ad , il padre è l'unica figura in grado di gestirlo e Per_3 contenerlo efficacemente.
Pertanto, il minore deve essere affidato esclusivamente al padre con collocamento presso lo stesso. Il padre, nonostante le fragilità, rappresenta una risorsa genitoriale significativamente più adeguata e funzionale per i figli. La
CTU lo descrive come un padre “attento, affettuoso e sollecito”, “con sufficienti doti di ascolto e di comprensione delle criticità dei figli” (CTU pag. 10), dotato di
“evidenti attitudini empatiche” e di una “maggiore aderenza alla realtà rispetto alla ex moglie” (CTU pag. 6). La sua capacità di collaborare fattivamente con i
Servizi Sociali e di riconoscere i propri limiti è un dato fondamentale (relazione
S.S. del 3.7.25, pag. 7). La relazione con il figlio minore ne costituisce Per_3
l'evidenza: il legame padre-figlio è “caldo, autentico e ricco di complicità” (CTU pag. 7), e la presenza paterna costituisce un “elemento di importante contenimento” per il bambino, tanto che la stessa madre ammette di ricorrere al suo aiuto per la gestione del figlio (CTU pag. 10).
pur con le sue fragilità, “si è occupato in autonomia del CP_1 figlio mostrandosi collaborativo con i servizi e in grado di accogliere le indicazioni dei professionisti”. Ha, inoltre, raggiunto un'importante stabilità lavorativa, ottenendo un contratto a tempo indeterminato, e ha manifestato la pagina 6 di 11 concreta volontà di “compiere ulteriori passi verso un'autonomia gestionale e abitativa, riferendo di volersi trasferire, insieme ai figli, in un altro alloggio”
(relazione S.S. 3.7.25, pag. 7), segnali concreti di un percorso di responsabilizzazione e di recupero delle proprie competenze genitoriali.
e , come si è detto, si trovano in un “contesto altamente Per_1 Per_2 pregiudizievole” presso la madre (CTU pag. 10).
appare la più vulnerabile, a causa della sua fragilità cognitiva che la Per_1 espone maggiormente alla manipolazione materna, portandola a uno “stato di assoggettamento psicologico” (CTU pag. 11).
, seppure più lucida, risulta influenzata dai “vantaggi secondari Per_2 derivati dalla permanenza presso la madre, quali l'assenza di regole e la soddisfazione delle proprie richieste” (CTU pag. 8). La narrazione di entrambe contro il padre appare, secondo la CTU, come un “copione imparato a memoria che non il prodotto di un reale vissuto di sofferenza” (CTU pag. 7). Per loro, la
CTU ha sostenuto un “allontanamento urgente” dalla dimora materna (CTU pag.
10), escludendo un percorso graduale che non farebbe che acuire il loro conflitto di lealtà.
La norma introdotta dall'art. 5 bis della L. 4 maggio 1983, n. 184, Riforma
Cartabia, applicabile anche retroattivamente, prevede che il minore possa essere affidato al servizio “Laddove i genitori non abbiano alcun dialogo e comunicazione, ove le criticità personologiche individuali impediscano ad entrambi di esercitare in modo funzionale la responsabilità genitoriale e ove sia concreto il rischio psicotico per il minore, il Tribunale non può che adottare ex art. 333 c.c. un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori quanto alle decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza del minore, che deve essere affidato al Comune di residenza dello stesso, il quale adotterà tutte le decisioni relative al minore, sentiti i genitori e il curatore del minore stesso”.
Nel caso di specie, tutti gli interventi di sostegno si siano rivelati inefficaci.
Si dispone pertanto l'affido ai Servizi sociali per 24 mesi, con mandato di collocare le minori in un contesto terzo ( rete parentale, famiglia d'appoggio o, in pagina 7 di 11 subordine, struttura comunitaria), al fine di permettere loro di “sperimentare relazioni alternative stabili e rispettose della loro individualità e dei loro bisogni oltre che consentire loro di emanciparsi e differenziarsi”” (CTU pag. 9) e di avviare un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
Non è possibile il collocamento delle minori presso il padre a causa degli inesistenti rapporti tra di loro e del sentimento attuale di ostilità che nutrono nei confronti del genitore.
Inoltre, i Servizi sociali dovranno organizzare un calendario di incontri protetti tra la madre e i tre figli e offrire un sostegno alla relazione tra fratelli e un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità per la madre. Inoltre dovrà fornire un'educativa domiciliare per il padre.
I Servizi sociali prenderanno in favore delle minori, sentito il padre ed il curatore speciale anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e ricreativo.
Viene nominato curatore speciale ex art 473-bis.7 c.p.c.2 , l'avv Rossella
De RG .
Quanto al mantenimento della madre per il figlio si osserva che Per_3 il sig. ha oggi un lavoro a tempo indeterminato e pertanto percepisce CP_1 redditi più elevati di quelli che aveva all'epoca dell'ordinanza presidenziale, quando le sue entrate erano rappresentate soltanto dalla pensione di invalidità di circa 300,00 euro al mese e dai proventi di lavoretti che svolgeva in nero.Non sostiene spese abitative, dato che vive con il figlio nella casa di proprietà della madre. La sig.ra ha reperito ad agosto 2024 un lavoro presso una mensa Pt_1 aziendale a Castel Guelfo con contratto a tempo determinato (doc. 15) da ultimo rinnovato fino al 31.7.2026, con orario part- time e una retribuzione di circa
600,00 € netti al mese (doc. 16). Sostiene un canone di locazione agevolato di
52,00 € al mese (cfr. doc. 9 in atti).
Si ritiene equo, considerando che l'assegno unico per sarà Per_3 percepito dal padre, stabilire il contributo materno per nella misura di Per_3 euro 100,00 oltre al 30% delle spese straordinarie.
Per le figlie collocate presso terzi non si provvede su mantenimento e spese straordinarie entrambi i genitori concorreranno al mantenimento e le spese pagina 8 di 11 straordinarie saranno divise come per . Per_3
Le spese legali sono poste a carico della sig compensandole per la metà a Pt_1 causa delle fragilità riscontrate anche nel sig le spese legali saranno CP_1 corrisposte in favore dello Stato.
Le spese del curatore speciale sono liquidate in euro 9000,00 oltre rimborso forfettario, IV e Cassa come per legge ( compreso l'aumento del 20% per la posizione di , dato che per le due sorelle la posizione è identica) e da Per_3 versarsi in favore dello Stato in via solidale ( e per la suddivisione interna al 50% ciascuna).
Le spese del ctu liquidate con separato decreto sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e solidalmente in favore dell'Erario.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dispone la decadenza della sig dalla responsabilità genitoriale;
Pt_1
2. Affida le minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato: collocare le minori in un contesto terzo ( rete parentale, famiglia d'appoggio o, in subordine, struttura comunitaria),
organizzare un calendario di incontri protetti tra la madre e i tre figli e offrire un sostegno alla relazione tra fratelli e un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità per la madre. Inoltre dovrà fornire un'educativa domiciliare per il padre
I Servizi sociali prenderanno in favore delle minori, sentito il padre ed il curatore speciale anche decisioni in ambito sanitario, scolastico e ricreativo.
3. Affida il minore in via esclusiva al padre con collocamento Per_3 presso lo stesso;
4. Pone a carico del sig l'obbligo di versare a la Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , importo, rivalutabile annualmente secondo gli Per_3 indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 30% delle spese straordinarie;
5. Avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento;
6. Nomina nomina curatrice speciale delle minori, l'Avv. Rossella De RG
, cui attribuisce i compiti di raccordarsi con i Servizi sociali;
7. Dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare competente una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale;
8. Condanna la sig a corrispondere all'Erario le spese legali liquidate Pt_1 in euro 7500,00 oltre rimborso forfettario IV e Cassa come per legge, compensandole per la metà ;
9. Condanna le parti a rifondere all'Erario i compensi per la curatrice speciale dei figli , compensi che liquida in complessivi 9.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge,
10. Condanna le parti a versare allo Stato in via solidale con suddivisione nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna il compenso spettante alle
CTU, dott.ssa liquidato con separato decreto Per_6
Manda alla Cancelleria di comunicare : - ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al Giudice Tutelare e al curatore, Avv. Rossella De RG;
- alla curatrice nominata, Avv. Rossella De RG , per quanto di spettanza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in pagina 10 di 11 data 26.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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