Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 10864
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Sentenza 1 febbraio 2024

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Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 10864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10864
    Data del deposito : 1 febbraio 2024

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