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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il giorno 1° ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co.
10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 2 ottobre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1752, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. ASSENNATO SILVIA,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 04.04.2023 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e, Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 4 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (chiedendo, in sintesi, di accertare l'esistenza di un aggravamento dei postumi permanenti delle malattie professionali “severa artropatia da sovraccarico del rachide lombo sacrale con dolore, limitazione funzionale del rachide lombare, con sciatalgia bilaterale, con protusioni discali multiple, interessamento dei neuroforami e compressione del sacco durale;
epicondilite e tenosinovite dei tendini estensori della mano dx” – già ammesse ad indennizzo in virtù di sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma in data 11.11.2020, passata in giudicato – nonché l'esistenza, alla data della domanda di aggravamento del 4.05.2022, di un danno biologico pari al 21% o comunque superiore al 14% precedentemente riconosciuto in sede giudiziale e successivamente confermato in sede amministrativa, e, per l'effetto, di condannare la parte convenuta al pagamento della relativa rendita e/o indennizzo).
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'esistenza di un giudicato sulla medesima vicenda oggetto del ricorso che ha dato luogo al presente giudizio (all. 1, 2, 3, 4 al fascicolo di parte convenuta).
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti di cui sopra.
* * *
L'eccezione preliminare di giudicato sollevata dalla parte convenuta è infondata.
2 La parte ricorrente ha svolto mansioni di infermiere professionale a partire dal 1.05.1995 e ha proseguito a svolgere tale attività lavorativa quantomeno fino al 31.10.2022 (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente, recante estratto contributivo), dunque fino a una data (31.10.2022) successiva ai periodi presi in considerazione nelle pronunce giudiziali di cui la parte convenuta ha invocato il giudicato (ovverosia alla sentenza n. 1661/2021 del 17.11.2021 emessa dal
Tribunale di Velletri e relativa a una domanda di aggravamento presentata in data 18.03.2018 e rigettata in sede amministrativa in data 25.09.2018, la quale sentenza è passata in giudicato per effetto della sentenza n. 2865/2023 del
23.06.2023 emessa dalla Corte d'appello di Roma: all. 1, 2, 3, 4 al fascicolo di parte convenuta).
Inoltre tanto la domanda di aggravamento presentata dalla parte ricorrente (in data 4.05.2022) quanto la correlata valutazione (negativa) effettuata in sede amministrativa dalla parte convenuta sulla medesima domanda sono successive ai periodi presi in considerazione nelle pronunce giudiziali di cui la parte convenuta ha invocato il giudicato.
Pertanto, poiché l'aggravamento lamentato dalla parte ricorrente potrebbe essersi verificato in ragione dell'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente dopo le vicende già accertate (e valutate) nelle pronunce giudiziali menzionate in precedenza, l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta deve essere rigettata.
In ogni caso va precisato che, nel formulare il quesito rivolto al consulente tecnico incaricato nel presente giudizio, è stato espressamente richiesto allo stesso di non prendere in considerazione né le patologie che erano già state oggetto di separate domande giudiziali né le patologie per le quali non era stata tempestivamente presentata domanda di aggravamento in sede amministrativa.
Pertanto, in concreto, il consulente tecnico si è limitato a verificare esclusivamente l'eventuale sussistenza di un aggravamento derivato dalle
3 patologie del rachide lombo sacrale e dell'arto superiore destro, con esclusione delle patologie riguardanti altri distretti corporei.
* * *
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto va precisato che:
- l'art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che “
1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
2. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”;
- l'art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che “
1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2. La domanda di revisione
4 deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
3. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima” e l'art. 84 del D.P.R. cit. precisa che “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”;
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in
5 relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. […].
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
In punto di fatto va invece evidenziato che (a) in sede giudiziale la parte ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento di un danno biologico pari al
14% derivato da patologie di origine professionale riguardanti il rachide, nonché da epicondilite destra e da tenosinovite del polso destro (cfr. sentenza pronunciata in data 11.11.2020 dalla Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro, nel procedimento ivi censito al NRG 709/2018: all. 7 al fascicolo di parte ricorrente) e che (b) in sede amministrativa, a fronte della successiva domanda di aggravamento presentata dalla parte ricorrente in data 4.05.2022, la parte convenuta aveva ritenuto che il predetto danno biologico potesse CP_1 essere confermato alla medesima misura di cui sopra (14%)
All'esito della C.T.U. disposta nel presente giudizio il consulente incaricato ha ritenuto, da un lato, che non vi è stato un aggravamento della patologia di origine professionale dell'arto superiore destro lamentata dalla parte ricorrente (i.e. epicondilite destra e tenosinovite del polso destro) e, dall'altro, che vi è invece stato un aggravamento dell'ulteriore patologia di origine professionale lamentata dalla parte ricorrente (afferente al rachide lombo sacrale): il predetto consulente incaricato ha inoltre stimato che il danno biologico derivato dall'aggravamento dell'ultima patologia menzionata
6 sia stimabile singolarmente nella misura del 16% e, in cumulo con le altre preesistenze già ammesse a indennizzo e/o a rendita, nella misura complessiva del 17%.
Apparendo le conclusioni del consulente logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse vanno fatte integralmente proprie da questo giudice.
In assenza di specifiche indicazioni del consulente incaricato circa la decorrenza del (maggiore) danno biologico di cui sopra, tale decorrenza deve essere ancorata alla data di presentazione della domanda di aggravamento.
In conclusione, va riconosciuto in capo alla parte ricorrente – ai fini di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e quale effetto della suddetta patologia di origine professionale afferente al rachide lombo sacrale – un danno biologico pari al 16% in riferimento alla singola patologia in questione, con decorrenza dalla domanda di aggravamento presentata in sede amministrativa, nonché un danno biologico complessivamente pari al 17%.
* * *
Il ricorso deve quindi essere accolto parzialmente, nei limiti suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 3.300,00 oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA).
Tuttavia tali spese devono essere parzialmente compensate, nella misura di 2/3, in ragione della soccombenza parziale reciproca e della misura di essa
(avendo la parte convenuta già riconosciuto, a seguito della domanda di aggravamento, l'esistenza di un danno biologico complessivamente pari al 14%
e avendo la parte ricorrente dedotto l'esistenza di un danno biologico complessivamente pari al 21%).
Le spese di C.T.U. seguono anch'esse la soccombenza e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di un aggravamento dei postumi permanenti
7 riportati dalla parte ricorrente in conseguenza della malattia di origine professionale lamentata e afferente al rachide lombo sacrale, e accertata l'esistenza di un danno biologico stimabile singolarmente nella misura del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento, e, tenuto conto delle preesistenze, nella misura complessiva del 17%, condanna la parte convenuta alla integrazione dell'indennizzo e/o della rendita in godimento alla parte ricorrente e al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei correnti ed arretrati, oltre accessori di legge;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.100,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 2 ottobre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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