Ordinanza cautelare 29 maggio 2014
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2020
Ordinanza presidenziale 23 maggio 2023
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02785/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04225/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4225 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antinucci e Davide Ciccarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Mario Antinucci in Roma, via Tripoli, n. 152;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’AG del -OMISSIS- con il quale è stato disposto «con decorrenza dal 1° febbraio 2014 è attribuito al dott. -OMISSIS-, dirigente dell’Autorità, l’incarico di direttore generale della Direzione generale per la concorrenza, con mantenimento ad interim dell’incarico di chief economist; con decorrenza dal 1° febbraio 2014, è attribuito al dott. -OMISSIS-, dirigente dell’Autorità, l’incarico di direttore della Direzione manifatturiero e servizî della Direzione generale per la concorrenza, già a lui affidato ad interim»;
- di ogni altro provvedimento antecedente, connesso o conseguente a quello su indicato, anche se all’attualità non conosciuto;
nonché per il risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale subíto dal dott. -OMISSIS- in conseguenza della responsabilità contrattuale dell’AG e dell’annullamento del provvedimento dinnanzi indicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. MA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, dirigente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AG), presentava a questo Tribunale due domande giurisdizionali, volte, la prima, all’annullamento del provvedimento di conferimento al controinteressato dott. -OMISSIS- dell’incarico di direttore generale della direzione generale per la concorrenza, con mantenimento ad interim dell’incarico di chief economist e, la seconda, al risarcimento dei danni cagionati dall’Autorità per inadempimento agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 2087 c.c.) per il demansionamento e il mobbing subíto.
2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti gravati che, scrutinata alla camera di consiglio del -OMISSIS-, veniva rigettata con ordinanza non appellata.
4. In data -OMISSIS-, parte ricorrente depositava la sentenza del Tribunale di Roma, sez. III lav., -OMISSIS- con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni formulata dell’odierno ricorrente nei confronti del pres. -OMISSIS- (all’epoca Segretario generale dell’AG) per le condotte asseritamente dannose tenute da quest’ultimo durante il rapporto di lavoro e qualificate come straining (una sorta di mobbing caratterizzato da una minore frequenza). Parimenti veniva depositata la sentenza della Corte d’appello di Roma, sez. I lav., -OMISSIS- che annullava senza rinvio la citata pronuncia del giudice di primo grado, rilevando il difetto di giurisdizione, attesa la spettanza della controversia al giudice amministrativo.
5. Avverso quest’ultima pronuncia, il -OMISSIS- presentava ricorso per cassazione (anche quest’ultimo documento veniva depositato il -OMISSIS-).
6. Su tali premesse, all’esito dell’udienza pubblica del 2 dicembre 2020, veniva adottata ordinanza collegiale di sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia della Suprema Corte sulla questione di giurisdizione, parzialmente sovrapponibile all’odierno giudizio.
7. In seguito alla pronuncia di Cass., sez. lav., ord., -OMISSIS- (che ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte d’appello, rilevando come la domanda presenta al giudice ordinario afferisse unicamente alla violazione del generico divieto di neminem laedere e non anche alla violazione delle obbligazioni nascenti dall’art. 2087 c.c.), la parte ricorrente presentava istanza di prosecuzione del giudizio sospeso.
8. Durante la trattazione alla successiva udienza pubblica del 21 maggio 2025, il Collegio rilevava come la notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati non fosse andata a buon fine (non potendo considerarsi tale la consegna dell’atto all’incaricato alla ricezione dell’ufficio pubblico ove erano in servizio il pres. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-) ed ordinava la rinnovazione della stessa (implicitamente superando l’eccezione di inammissibilità del ricorso).
9. Rinnovata la notifica, all’esito della discussione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 (durante la quale il difensore di parte ricorrente formulava anche istanza di ulteriore sospensione del giudizio per perdurante pendenza della controversia citata in precedenza dinanzi al giudice ordinario), la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. L’assoluta peculiarità della vicenda di cui all’odierno giudizio impone una preliminare corretta individuazione dell’oggetto del processo (inteso come res controversa).
11. All’uopo, è doveroso principiare dall’illustrazione della vicenda fattuale che è alla base delle domande formulate dal ricorrente.
12. Al momento della nomina del pres. -OMISSIS- a Segretario generale dell’AG (-OMISSIS-), il dott. -OMISSIS- risultava a capo della direzione generale tutela del consumatore. Espone il ricorrente come immediatamente dopo l’insediamento gli sarebbe stata «sottratta» un’unità di personale, circostanza che avrebbe avuto gravi ricadute sull’operatività dell’articolazione interna, tanto da indurre l’esponente a rappresentare « che in queste condizioni non posso piú garantire il regolare funzionamento dell’attività ».
13. Allo stesso tempo, in vista di una riunione del collegio dell’Autorità del 18 gennaio 2012, veniva richiesto al -OMISSIS- di presentare una relazione consuntiva dell’attività della direzione generale con una nota sui profili e sulle questioni indicate (scritto poi esaminato all’adunanza del 25 gennaio 2012): in tale documento, l’allora responsabile della direzione generale descriveva « l’emergenza relativa alle segreterie […] la cui dotazione di personale è ormai gravemente deficitaria [sicché] nessuna direzione istruttoria può funzionare con regolarità ».
14. Allega sempre parte ricorrente di aver poi informalmente rappresentato le difficoltà incontrate nel proprio lavoro ad un componente del collegio che gli avrebbe riferito che sarebbero state date indicazioni al Segretario generale. A quest’ultimo il -OMISSIS- faceva pervenire le proprie doglianze, ricevendo in cambio rassicurazioni circa il fatto che « non era in atto un “progetto avverso” alla direzione generale della tutela del consumatore e/o della sua persona ». Nondimeno, nel maggio del 2012 si sarebbe verificata un’altra riassegnazione delle risorse determinando un « sostanziale depauperamento e destrutturazione della direzione generale della tutela del consumatore » nonostante le contrarie indicazioni del -OMISSIS-.
15. Nel contempo, veniva chiesto al ricorrente di redigere una nota circa l’« impatto delle sentenze del Consiglio di Stato in seduta plenaria sull’attività dell’AG »: il riferimento è alla nota vicenda circa il riparto delle competenze sanzionatorie in relazione ad illeciti astrattamente sussumibili in fattispecie di infrazioni previste sia dalla normativa di settore sia dal codice del consumo come pratiche commerciali scorrette (v. Cons. Stato, ad. plen., 11 maggio 2012, n. 11). Analogamente, anche l’ufficio del Segretario generale predisponeva una nota di orientamento: tuttavia, essendo l’interpretazione fornita nei due scritti risultata divergente, ambedue i documenti venivano sottoposti al collegio dell’AG durante l’adunanza del 2 luglio 2012. Aggiunge parte resistente come una terza nota, della direzione affari legali e contezioso dell’Autorità, pure era contestualmente resa disponibile nella citata riunione.
16. Tale divergenza d’opinioni circa la corretta lettura del pronunciamento del giudice amministrativo sarebbe stata la ragione delle vessazioni mosse nei confronti del ricorrente: costui, infatti, ritiene che « non v’è altra spiegazione se non l’epurazione per togliere di mezzo il dissenziente ». Nel dettaglio, ciò sarebbe avvenuto rimuovendolo dall’incarico di responsabile della direzione generale della tutela del consumatore, assegnandogli l’incarico di responsabile della direzione generale concorrenza, nonché non coinvolgendolo nel gruppo di lavoro sulla spending review . In tale posizione, il Segretario generale lo avrebbe «scavalcato» richiedendo direttamente ai responsabili delle direzioni settoriali di rappresentargli le esigenze operative, incluse quelle di personale: viceversa, per le direzioni settoriali della direzione generale della tutela del consumatore, ciò sarebbe dovuto avvenire « raccordandosi con il nuovo direttore generale» .
17. Inoltre, il ricorrente interloquiva con il responsabile della direzione risorse informative e dell’ufficio sistemi informatici e tecnologici chiedendo di aggiornare il sito web dell’Autorità indicando le competenze della direzione generale concorrenza: nondimeno, il responsabile avrebbe tenuto un « atteggiamento sfuggente e oscuro ».
18. Viepiú, in una successiva mail (14 novembre 2013) il Segretario generale evidenziava alcune modifiche nelle procedure lavorative, con maggiore coinvolgimento del vice-segretario generale quale soggetto di raccordo tra le direzioni e il collegio al fine di programmare le iniziative istruttorie di maggiore interesse: secondo l’esponente si sarebbe trattato di un esautoramento di competenze del responsabile della direzione generale e loro trasferimento al vice-segretario generale (circostanza che avrebbe altresí determinato la trasmissione di una nota di un sindacato di lavoratori dell’Autorità).
19. Fermo quanto sopra, il ricorrente avrebbe anche subíto un demansionamento, essendo stato assegnato, con il provvedimento in questa sede impugnato, alla direzione settoriale manifatturiero e servizî, struttura sottordinata alla direzione generale concorrenza che prima dirigeva.
20. Riassumendo, il dott. -OMISSIS- sarebbe stato emarginato tramite le seguenti condotte: « sottrazione di mezzi umani e materiali […]; progressivo, ma costante svuotamento della mansione […]; sistematico impedimento […] di esercitare i poteri e le facoltà connessi all’incarico di volta in volta assegnatogli […]; costante e dolosa assenza di riscontri o risposte all’attività lavorativa […]; delegittimazione e mortificazione […] nel rapporto con gli uffici formalmente sottordinati […] e dunque isolato nel contesto aziendale […]; demansionamento [per mezzo dell’assegnazione di] un ufficio gerarchicamente sottordinato a quello in precedenza ricoperto ».
21. Evidenziata la narrazione dei fatti proposta da parte ricorrente, è opportuno procedere con l’illustrazione dei motivi di ricorso, atteso che combinando questi ultimi con le domande formulate e la pronuncia della Suprema Corte, è possibile descrivere il perimetro all’interno del quale collocare il sindacato di questo Tribunale, riuscendo in tal modo anche (per opposizione) a ricavare ciò che invece resta di spettanza del giudice ordinario.
22. Con il primo motivo (o prima questione, come indicata a pag. 32 del ricorso), oltre a ricordare come sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di controversie dei dipendenti dell’AG, si precisa come ciò includa anche i fatti c.d. mobbizzanti , ossia quelle condotte che si assumono aver cagionato al prestatore di lavoro danni per violazione delle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 1175, 1218, 1375 e 2087 c.c.
23. A mezzo della seconda questione, dopo aver precisato la struttura del mobbing , viene evidenziato come il complesso delle condotte subíte dal ricorrente avrebbe determinato la dolosa emarginazione del dott. -OMISSIS-, « azzerandone la dignità professionale e l’attività lavorativa, come del resto si è in effetti compiuto anche per il tramite dell’ultimo atto di demansionamento », evidenziando « un’obiettiva persecuzione ». Tutto ciò, come da perizia allegata, avrebbe determinato altresí un evidente danno non patrimoniale di cui si chiede il riconoscimento.
24. Infine, con la terza questione si rappresenta come con il provvedimento del -OMISSIS- si sarebbe operato il demansionamento del ricorrente: in tal modo si dimostrerebbe l’eccesso di potere che inficerebbe la decisione di affidare l’incarico al dott. -OMISSIS-.
25. Come può evincersi dall’esposizione che precede, le prime due questioni afferiscono alla domanda di risarcimento dei danni che viene proposta contro l’Autorità; come rilevato in premessa un’analoga richiesta risarcitoria è stata azionata dinanzi al giudice ordinario nei confronti del pres. -OMISSIS-: proprio in ragione della pendenza di quest’ultimo contenzioso, il difensore di parte ricorrente ha argomentato oralmente chiedendo di sospendere il presente giudizio, mentre la difesa erariale si è opposta.
26. Orbene, la domanda di sospensione del processo non può essere accolta.
27. Difatti, la controversia all’odierno esame afferisce unicamente all’eventuale responsabilità dell’Autorità nei confronti del suo dipendente: au contraire , la causa pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma involve la responsabilità ex art. 2043 c.c. del pres. -OMISSIS-. Quest’ultimo punto, proprio alla luce della pronuncia della Cassazione, deve essere ulteriormente precisato.
28. In primis , la domanda risarcitoria è di spettanza di questo Tribunale in quanto controversia relativa a rapporto di lavoro del personale di diritto pubblico (art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.): orbene, considerato che i dipendenti dell’AG sono pacificamente disciplinati dal proprio ordinamento (art. 3, comma 1 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) è evidente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
29. In secondo luogo, la Suprema Corte ha puntualizzato come il giudice ordinario abbia cognizione unicamente sulla responsabilità del pres. -OMISSIS- quale persona fisica che può tenere una condotta causativa di un danno ingiusto, ossia nel caso in cui il rapporto di lavoro « costituisca solo un’occasione rispetto all’attività illecita oggetto di causa ».
30. Nondimeno, la responsabilità contrattuale invocata in questa sede afferisce all’inadempimento dell’Autorità che è fattispecie piú ampia rispetto a quella ex art. 2043 c.c. (che sconta anche altri limiti relativi all’onere probatorio), coinvolgendo l’intero ente pubblico-datore di lavoro: nondimeno, considerato che quest’ultimo non è una persona fisica dotata di una volontà, è evidente che vengono in rilievo le azioni (o anche le omissioni) dei suoi organi. Invero, seguendo la piú accreditata teoria dell’immedesimazione organica (su cui v. Cass., sez. III, ord., 16 dicembre 2022, n. 36902), risulta chiaro che l’inadempimento contrattuale dell’ente si concretizzi nel mancato adempimento dell’obbligazione da parte delle persone fisiche che hanno tenuto contegni imputabili all’Autorità. Sotto tale profilo, pertanto, verranno necessariamente analizzate alcuni comportamenti del pres. -OMISSIS- tenuti però non quale persona fisica, bensí organo dell’Autorità.
31. Quest’ultima precisazione chiarisce le ragioni per le quali risulta superflua la sospensione: difatti, l’eventuale pronuncia del giudice ordinario mai potrebbe investire i profili attinenti al rapporto lavorativo, che invece costituiscono il titolo in forza del quale viene domandato il risarcimento, atteso che l’illecito ex art. 2043 c.c. presuppone appunto l’assenza di un previo rapporto giuridico di natura obbligatoria tra le parti (v. Cass., sez. III, 28 maggio 2024, n. 14980).
32. Ciò posto, si può immediatamente evidenziare come la domanda di risarcimento del danno di cui alle prime due questioni è articolata allegando una serie di condotte illecite della parte resistente descritte come mobbing . Tralasciando la questione dell’eventuale rilevanza penale di una simile condotta, è opportuno precisare come la qualifica di illiceità varia a seconda della provenienza del mobbing : difatti, se esso è posto in essere da un dipendente gerarchicamente sovraordinato al lavoratore (che però non assume la veste del datore di lavoro) si è al cospetto di un illecito extra-contrattuale di costui ai sensi dell’art. 2043 c.c. (v. Cass., sez. lav., ord. 13 novembre 2024, n. 29310), di cui il datore di lavoro potrebbe ipoteticamente rispondere indirettamente ai sensi dell’art. 2049 c.c. (arg. ex art. 28 Cost.). Viceversa, se il mobbing costituisce l’esito di un’organizzazione del luogo di lavoro improntata all’esclusione e all’emarginazione di un dipendente, si rende evidente la sussumibilità del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 2087 c.c., atteso che è obbligo del datore di lavoro assicurare un ambiente di lavoro sano e tale da garantire « l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori » (sul punto, v. Cass., sez. lav., ord., 21 febbraio 2024, n. 4664).
33. Conseguentemente, stante la domanda formulata nell’odierno giudizio, va verificato se il contegno complessivo, comprensivo sia di condotte materiali, sia di atti giuridici (anche meramente interni o organizzativi) degli organi dell’AG abbia cagionato il lamentato danno ingiusto. Nel dettaglio, parte ricorrente denuncia (tra l’altro) di aver subíto un demansionamento per mezzo dell’adozione di un atto illegittimo che avrebbe determinato il passaggio dalla direzione generale a quella settoriale: orbene, considerato come la domanda di annullamento del provvedimento (in relazione al quale è pacifica la giurisdizione esclusiva di questo Tribunale) è argomentata tramite il terzo motivo, appare opportuno principiare da quest’ultimo che costituisce una parte del piú ampio illecito denunciato dall’esponente.
34. A tal proposito, va osservato come l’atto de quo sia stato adottato, su proposta del Segretario generale, dal collegio dell’Autorità, sicché ove illegittimo (o fonte di danno ingiusto) sarebbe sicuramente imputabile a quest’ultimo organo (v. art. 24 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3) titolare del potere di conferimento degli incarichi dirigenziali. Orbene, è noto come il diritto del lavoro si strutturi in un’ampia relazione giuridicamente rilevante (un autentico rapporto giuridico), all’interno della quale le parti sono titolari di differenti situazioni giuridiche soggettive: esemplificativamente, il datore di lavoro, oltre ad essere obbligato (in quanto debitore ) alla corresponsione della retribuzione, è titolare di autentici poteri nei confronti del lavoratore. Questo secondo rapporto giuridico, tra i medesimi soggetti, si compone delle due contrapposte situazioni giuridiche soggettive dinamiche di potere e interesse legittimo : va notato come quest’ultimo sussista indipendentemente dalla natura pubblica o privata del potere (v. Cass., sez. lav., 18 giugno 2014, n. 13867 che espressamente riconosce in capo all’aspirante dirigente pubblico un « interesse legittimo di diritto privato »).
35. Ciò premesso, va rilevato come tra i varî poteri di cui è titolare il datore di lavoro, vi è anche quello di preporre un proprio dipendente ad un certo incarico dirigenziale: la scelta che può dirsi libera in un’impresa privata (in arg. v. Cass., sez. lav., 16 settembre 2015, n. 18165), non può analogamente ritenersi tale nell’àmbito dell’organizzazione pubblica. Quest’ultima, al di là delle forme che assume, infatti, è sempre funzionalmente orientata alla cura dell’interesse pubblico, sicché l’esercizio del potere deve seguire le regole normative che vi sono alla base (cfr. Cass., sez. lav., 9 febbraio 2023, n. 3984).
36. È noto come il giudice ordinario consideri il conferimento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione espressione di un potere privato , pur indicando l’art. 19, comma 2 d.lgs. 165/2001 in un provvedimento il mezzo impiegato per produrre tale effetto giuridico: il sindacato su quest’ultimo, quindi, segue le regole del codice civile, risultando l’esercizio del potere sostanzialmente limitato unicamente dai generali principî di correttezza e buona fede (per un’applicazione v. Cass., sez. lav., ord., 15 gennaio 2024, n. 1488). Tuttavia, nell’àmbito della dirigenza pubblica non contrattualizzata, la valutazione dell’amministrazione è l’esito di un giudizio discrezionale « soggetto ad uno scrutinio di ragionevolezza da parte del giudice amministrativo, analogo a quello che si conduce sui provvedimenti di cui si contesti il vizio di eccesso di potere » (cosí Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2025, n. 5272): ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo non si arresta dinanzi al rispetto dei generali principî di correttezza e buona fede, bensí, attraverso lo strumento dell’eccesso di potere, ferma restando l’insindacabilità del merito, riesce a compiere un’effettiva valutazione di corrispondenza della decisione al parametro normativo di riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2024, n. 6718 per una procedura non concorsuale di conferimento di incarico dirigenziale).
37. La pregressa digressione è utile per ricostruire la profondità dell’analisi che questo Tribunale deve compiere sull’atto gravato: invero, solo in tal modo il Collegio, potendo procedere (nei limiti delle doglianze spiegate) alla verifica tipica del sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio del potere discrezionale, riesce a soddisfare le esigenze effettività e pienezza della tutela di cui all’art. 1 c.p.a.
38. Ciò chiarito, va osservato come il terzo motivo sia infondato.
39. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, avendo il ricorrente esposto le ragioni (soprattutto a pag. 49 ricorso) per le quali sarebbe illegittimo il provvedimento gravato.
40. Nondimeno, tali argomenti non possono essere condivisi.
41. Difatti, la delibera dell’Autorità con cui è stato conferito al dott. -OMISSIS- l’incarico di responsabile della direzione generale della concorrenza e al dott. -OMISSIS- quello di responsabile della direzione manufatturiero e servizî risulta in linea con le disposizioni normative ( in primis l’art. 10, comma 6 l. 10 ottobre 1990, n. 287) e organizzative (il testo unico del personale – t.u. personale) che regolano il conferimento degli incarichi ai dirigenti.
42. A tal proposito, l’art. 25 t.u. personale ( ratione temporis vigente) prevede che i dirigenti svolgano le « funzioni di responsabili delle direzioni e degli uffici, nonché quelle, di pari rilevanza, in compiti di studio e ricerca, di coordinamento e controllo », precisando che « ove assumano la responsabilità di direzioni o uffici sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalle unità organizzative alle quali sono preposti e rappresentano l’Autorità nei casi normalmente previsti » fermo restando che « all’interno dell’unità organizzativa di appartenenza, quando non ne abbiano la responsabilità, coadiuvano il responsabile nelle attività di direzione »: in altre parole, non vi è un obbligo di conferire l’incarico di responsabilità ad un dirigente, potendo l’AG impiegare la risorsa umana nei modi reputati piú opportuni per il perseguimento del fine istituzionale.
43. Deve poi precisarsi come l’incarico di responsabile di direzione generale, piuttosto che di direzione settoriale non determina un mutamento della qualifica (con ciò differenziandosi l’ordinamento dell’AG da altre amministrazioni statali, per le quali vale l’art. 153 d.p.r. 3/1957), spettando semplicemente al responsabile di direzione generale un’indennità ad hoc legata alla durata (sempre temporalmente circoscritta) dell’incarico: conseguentemente, appare perfettamente plausibile il passaggio da una direzione generale ad una settoriale e viceversa.
44. Ciò detto in astratto, va osservato come la delibera gravata abbia dato atto, sinteticamente, delle ragioni per le quali è stato preferito il dott. -OMISSIS-.
45. Nel dettaglio, l’Autorità, nel procedere ad una riorganizzazione della propria struttura burocratica ha in primo luogo preferito non coprire temporaneamente la posizione di vice-segretario generale (anche per ragioni di contenimento dei costi): si tratta di una scelta discrezionale ragionevole e coerente con il particolare momento storico caratterizzato da tagli e tentativi varî di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni (si rammenta che da poco il numero di componenti dell’Autorità era stato ridotto).
46. Inoltre, proprio in tale contesto, l’AG ha ritenuto di mutare indirizzo nell’approccio da tenere nelle istruttorie, preferendo la prospettiva economica nell’analisi dei casi: anche quest’ultima decisione non risulta illogica, essendo evidente che un’Autorità incaricata di indagare le violazioni della concorrenza e ostative ad un sano sviluppo del libero mercato debba scrutinare i fatti comprendendone immediatamente gli aspetti economici. Ciò non determina una subordinazione delle competenze di altro tipo (es. giuridiche), bensí semplicemente consente di affermare come possa rientrare nel merito della scelta discrezionale (e quindi insindacabile dal giudice) preferire un metodo basato sulle scienze economiche.
47. Chiarito questo punto, appare evidente la legittimità della preferenza accordata al dott. -OMISSIS-, risultando quest’ultimo piú idoneo al profilo ricercato dall’AG, avendo una formazione economica, a differenza del ricorrente che, sebbene abbia frequentato un corso post-laurea in materie economiche (senza ulteriori precisazioni – v. in curriculum in atti), è laureato in giurisprudenza.
48. Viepiú, avendo il nominato una maggiore esperienza non solo all’interno dell’Autorità (ove è dirigente dal 1997, inquadrato al 40° livello giuridico), ma anche nello specifico settore della concorrenza, il conferimento dell’incarico risulta pienamente in linea con l’art. 13 del. AG 28 novembre 2013, n. 24631 (regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità) che prevede come la « responsabilità di direzioni generali è attribuita preferibilmente a dirigenti di livello piú elevato »: difatti, il ricorrente ha un’esperienza dirigenziale di circa dieci anni inferiore (come emerge anche dall’inquadramento nel 19° livello giuridico), maturata peraltro in diversi campi d’azione dell’AG, come la tutela del consumatore.
49. Le considerazioni spese sinora non sono infirmate dalle allegazioni del ricorrente. Invero, esse si riducono a qualificare il mancato conferimento dell’incarico come demansionamento : nondimeno, come già osservato in precedenza, va ribadito come all’interno dell’Autorità gli incarichi di responsabilità costituiscano compiti temporanei conferiti ai dirigenti che non si sviluppano secondo un cursus honorum schiettamente ascendente. Diversamente opinando, anche la cessazione dell’incarico di vice-segretario e il passaggio a direttore generale (ossia il percorso del dott. -OMISSIS-) dovrebbe considerarsi degradante: l’insostenibilità della tesi ne determina il rifiuto.
50. Rilevante, infatti, è l’organizzazione della parte resistente, la cui ampia flessibilità risulta funzionalmente idonea alla necessità di adattarsi celermente ai mutati contesti economici nei quali si trova ad operare: a tal fine, va precisato come la struttura burocratica dell’AG non è (né può essere) rigorosamente gerarchica , nel senso che la direzione generale non ingloba le competenza della direzione settoriale (non ha poteri di ordine, di decisione dei ricorsi gerarchici, di avocazione etc…), essendo al contrario i rapporti tra uffici ispirati alla diversa figura interorganica del coordinamento (v. art. 13, comma 5 del. 24631/2013 secondo cui spettano al direttore generale « funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo »). Questo peculiare quadro organizzativo determina una possibilità di ricambio negli incarichi con alternanze tra posizioni di responsabilità in direzioni generali cui seguono simili ruoli in direzioni settoriali (sul punto v. anche art. 19, comma 1, ultimo periodo d.lgs. 165/2001, secondo cui « al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 c.c. »).
51. D’altronde, va osservato come il loro conferimento non determini particolari modifiche alla qualifica del dipendente: in tale ottica, sia il ricorrente, sia il controinteressato si collocano nella medesima categoria di lavoratori, quella dei dirigenti (anche se poi si differenziano per l’inquadramento). Conseguentemente, appare ontologicamente errato appellare demansionamento il conferimento di un incarico di responsabilità presso un ufficio coordinato da quello in precedenza diretto: difatti, la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile una pretesa giuridicamente tutelata ad un determinato incarico (cosí Cass., sez. lav., 9 aprile 2018, n. 8674); la contraria opinione si scontra con la chiara direttiva legislativa di temporaneità degli incarichi (v. ancora art. 19 d.lgs. 165/2001). Né può dirsi sussistente l’illecito denunciato solo in ragione della minore dimensione dell’ufficio cui il ricorrente è stato preposto (in tal senso v. Cass., sez. lav., ord., 24 settembre 2024, n. 25518 che negava il demansionamento nell’ipotesi di dirigente medico cui veniva conferito un incarico di responsabile di struttura semplice dopo la scadenza dell’incarico di responsabile di struttura complessa).
52. Va poi aggiunto, come sottolineato dalla difesa erariale, che al ricorrente è stato conferito l’incarico nella direzione settoriale in quanto ha preferito non candidarsi per quella di responsabile della direzione rating di legalità – che non è ricompresa in alcuna direzione generale (v. art. 12, comma 27 del. 24631/2013) – e il cui responsabile « è scelto preferibilmente fra i dirigenti di livello piú elevato », stante la particolare delicatezza delle funzioni curate (v. lo scambio mail del gennaio 2014): si conferma, quindi, l’infondatezza della censura di illegittimità della delibera gravata, escludendosi al contempo qualsivoglia demansionamento o intento persecutorio.
53. Acclarata la legittimità della decisione dell’adunanza del 22 marzo 2014, va verificato se le condotte descritte coi primi due motivi possano configurare l’inadempimento dell’AG all’obbligo di tutela del lavoratore di cui all’art. 2087 c.c. È notorio come la disposizione è interpretata da granitica giurisprudenza come fonte legale di un’obbligazione avente il lavoratore come creditore (recentemente, v. Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2025, n. 8247, oppure Cass., sez. lav., 28 ottobre 2022, n. 31919).
53. Richiamando quanto osservato supra circa la qualificazione del mobbing , va osservato come il contenuto dell’obbligazione di cui all’art. 2087 c.c. (nella quale il soddisfacimento dell’interesse primario – l’integrità psico-fisica e la professionalità lavorativa – non coincide con il risultato dovuto; su tale rilievo della causalità v. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991), imponga al danneggiato di provare non solo la fonte dell’obbligo, ma anche il danno e il nesso di causalità (in termini, v. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1276, oppure Cass., sez. lav., 3 maggio 2025, n. 11631).
54. Ciò chiarito, va osservato come parte ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza del nesso di causalità tra le condotte dell’Autorità e la lesione patita: circostanza che rende infondata la domanda attorea.
55. Difatti, l’esponente si è limitato ad allegare una consulenza medica di parte, nonché un referto di pronto soccorso per un episodio di -OMISSIS-, cui è seguita una risonanza magnetica all’-OMISSIS-. Orbene, anche ammettendo che gli atti sanitari citati possano costituire evidenza dell’esistenza di una patologia, manca totalmente la dimostrazione della riconducibilità di essa all’ambiente lavorativo.
56. In particolare, per quanto concerne la perizia di parte, va osservato come essa non si sviluppi quale indagine che partendo da una malattia ne cerchi le cause, bensí come valutazione della possibilità della riconduzione della prima all’attività professionale: ma ciò non necessita di alcuna particolare conoscenza tecnica, risultando notorio che un ambiente lavorativo ansiogeno o comunque malsano possa cagionare danni alla salute psico-fisica. In altri termini, le valutazioni espresse si fermano al mero dato astratto.
57. Invero, manca totalmente una verifica della concreta realtà fattuale, essendo i dati empirici impiegati al fine di procedere alla perizia esclusivamente quelli riferiti dal ricorrente: conseguentemente, la credibilità del giudizio formulato dal consulente di parte dipende dalla veridicità dei fatti posti a base dell’espressione del medesimo.
58. Ciò determina il volgere dell’attenzione alla ricostruzione del fatto illecito (da intendere in senso lato come ricomprendente anche l’inadempimento di un’obbligazione): su tale punto, infatti, le prospettazioni delle parti divergono massimamente.
59. Come già osservato il mancato conferimento dell’incarico non costituisce un’illegittima decisione dell’AG risultando quindi esclusa anche la qualificazione dell’azione dell’Autorità quale demansionamento o fonte di danno (in arg. v. anche Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7): pertanto, è necessario unicamente scrutinare alle altre condotte descritte nell’atto introduttivo del giudizio.
60. In particolare, la «sottrazione» di un’unità di personale dalla segreteria della direzione generale di tutela del consumatore nel dicembre 2011 non appare configurare alcuna vessazione del -OMISSIS-: premesso che la risorsa umana non era assegnata personalmente al ricorrente, bensí alla segreteria della direzione generale di cui egli era responsabile, va osservato come ciò sia avvenuto nell’àmbito di una piú ampia riorganizzazione degli uffici finalizzata anche a coprire una differente segreteria (quella della direzione agroalimentare e trasporti) all’epoca vacante. Peraltro, l’Autorità ha dimostrato (e parte ricorrente non ha specificamente contestato il punto) come la segreteria della direzione generale tutela del consumatore sia stata integrata con una diversa risorsa umana: orbene, al di là della specifica qualifica del dipendente assegnato, è evidente che non possa considerarsi abusiva la sostituzione di una unità di personale, soprattutto alla luce della necessità di coprire un posto vacante.
61. Inoltre, non sarebbe neppure sussistente il lamentato depauperamento della direzione generale tutela del consumatore. In particolare, emerge dalla documentazione versata in atti come lo spostamento dei funzionari fosse da ascrivere alla già menzionata riorganizzazione (es. con la creazione delle segreterie unificate, espressione di un tentativo di razionalizzazione, riassumendo in un unico ufficio le competenze comuni di strutture sino ad allora separate in una prospettiva di economia di scala – sugli atti di macrorganizzazione e sulla relativa ampiezza della discrezionalità v. Cons. Stato, sez. II, 19 marzo 2024, n. 2680) al fine anche di soddisfare le pretese di coloro che desideravano cambiare ufficio: come notato dal Segretario generale, il rischio di demotivazione (e quindi inefficienza amministrativa) poteva concretizzarsi qualora le aspirazioni dei funzionari fossero rigettate immotivatamente.
62. Viepiú, lo scambio di mail parzialmente trascritto alle pagine 20 e 21 della memoria della difesa erariale per l’udienza pubblica del 2 dicembre 2020 dimostra il costante impegno dell’Autorità, nella persona del Segretario generale, volto a bilanciare la scarsità delle risorse umane con le esigenze del ricorrente e della direzione generale da lui guidata. A tal proposito, è doveroso sottolineare il tono della corrispondenza, caratterizzato dalla continenza espositiva e dal massimo rispetto mostrato delle parti, segno dell’assenza di conflittualità e, piuttosto, espressione di un’ordinaria dialettica lavorativa tra i dirigenti di un’Autorità pubblica.
63. In alcun modo, poi, può considerarsi denigratoria la richiesta di una relazione sull’attività svolta avanzata nei confronti del ricorrente, atteso che si è al cospetto di una ordinaria dinamica lavorativa, che impone di rendere noto al neo-insediato collegio il modus operandi degli uffici. Peraltro, lo slittamento della trattazione collegiale appare imputabile allo stesso esponente (come si evince dalla mail del 16 gennaio 2012) che avanzava la proposta di «caricare» la relazione per la riunione del 25 gennaio 2012. Quanto poi alla mancata partecipazione all’adunanza del collegio, va osservato come si tratti di prassi consolidata non essendovi alcuna necessità per il dirigente interessato di presenziare.
64. Analogamente, la vicenda inerente all’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato non può considerarsi sintomatica di una denigrazione dell’attività professionale del ricorrente. Difatti, se appare legittima la non condivisione di un’ermeneusi del giudice amministrativo, va al contempo preso atto che l’AG (come qualsiasi altro soggetto di diritto) non può sottrarsi ai dettami dell’autorità giudiziaria: va ribadito che l’attività di commento della giurisprudenza spetta all’accademia, ma quest’ultima non può legittimare un’azione amministrativa che sia in manifesto contrasto con i pronunciamenti del giudice, pena un corto circuito istituzionale.
65. Ciò premesso, dinanzi alla chiara indicazione del giudice amministrativo, l’AG non poteva che prenderne atto e regolarsi di conseguenza: pertanto, il dissenso legittimamente manifestato dal -OMISSIS- non poteva determinare la necessità per l’Autorità di agire in patente e dichiarata (e quasi rivendicata) violazione dei principî giuridici cristallizzati dal Consiglio di Stato. Si aggiunga che poco dopo le richiamate sentenze dell’adunanza plenaria, interveniva il legislatore escludendo per « il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati » la competenza dell’AG (v. art. 23, comma 12- quinquiesdecies d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 135): dunque, veniva confermata per tabulas la tesi della spettanza alle autorità di settore del potere sanzionatorio.
66. Peraltro, l’alternativa proposta dal ricorrente, ossia sollevare d’ufficio questione di compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 Tfue, si palesava inammissibile e giuridicamente insostenibile, atteso che l’AG non è organo giurisdizionale (v. Corte giust. Ue, sez. III, ord., 14 novembre 2013, causa C-49/13).
67. Ne discende che la decisione di non seguire l’indicazione del -OMISSIS-, bensí quelle del Segretario generale non discenda da una insussistente discriminazione, bensí dalla necessità, per l’Autorità, di rispettare il principio di legalità: difatti, estremizzata, la tesi del ricorrente avrebbe trasformato l’AG in un soggetto legibus solutus , capace di agire in spregio anche dell’autorità giudiziaria.
68. Consegue da quanto appena indicato come la decisione di non interporre appello avverso le sentenze di questo Tribunale che si conformavano alla decisione del Consiglio di Stato (accogliendo i ricorsi dei professionisti) appare pienamente ragionevole. Similmente, l’archiviazione delle segnalazioni di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati e la trasmissione degli atti all’autorità competente appare séguito logico della necessaria conformazione: difatti, sarebbe stato un dispendio di risorse erariali proseguire istruttorie o giudizî in casi in cui si individuava ad ovo un radicale difetto di competenza. Pertanto, risulta chiaro come manchi totalmente la prova della discriminazione o della vessazione patita dal ricorrente.
69. Allo stesso tempo, la mancata partecipazione al gruppo spendig review non può ascriversi ad una strategia di isolamento dell’esponente: difatti, come osservato dalla difesa di parte resistente, da un lato, erano stati esclusi tutti i responsabili delle direzioni generali (a quel tempo il -OMISSIS- guidava quella di tutela del consumatore); dall’altro, il ricorrente aveva in precedenza rinunciato a partecipare ad una commissione consultiva per via della « sopravvenuta difficoltà ad assolvere l’incarico a fronte dei significativi e concorrenti impegni di lavoro » (v. nota del 9 agosto 2012), circostanza che consente di inferire la fatica a svolgere un ulteriore compito all’interno dell’Autorità.
70. Similmente, il mancato aggiornamento del sito internet dell’AG non si iscrive in una strategia denigratoria della professionalità del ricorrente: premesso che tutte le direzioni generali riportavano i medesimi dati, va rilevata una chiusura (da intendersi come condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede) dell’esponente nei confronti del direttore della direzione risorse informative. Circostanza idonea, quindi, ad escludere qualunque intento sinistro nei confronti del ricorrente.
71. Infine, circa la vicenda del potenziamento del ruolo del vice-segretario generale, va osservato come tale circostanza non abbia determinato di per sé alcuna riduzione delle competenze o delle mansioni dell’odierno ricorrente: difatti, l’attività delegata è la medesima già spettante al Segretario generale (v. art. 11 del. 24631/2013 secondo cui quest’ultimo « sovrintende al funzionamento degli uffici, al fine di assicurarne il buon andamento, e ne risponde al presidente » del collegio), mentre restavano di spettanza del direttore generale le funzioni di indirizzo e programmazione nei confronti delle direzioni settoriali (come ribadito dal Segretario generale nella mail del 17 novembre 2013 – il riferimento è all’art. 13, comma 5 del. 24631/2013).
72. Peraltro, la difesa erariale enfatizza come, nella mail da ultimo citata, il Segretario generale avesse domandato al ricorrente una relazione scritta per « raccordare ogni azione », specie in « riferimento all’attività di pulizia dell’archivio e alle varie possibilità istruttorie », sottolineando il mancato riscontro. Peraltro, solo in tal modo si sarebbe potuto evidenziare l’asserita sovrapposizione di competenze, consentendo al datore di lavoro di correggere nell’immediatezza la distribuzione delle mansioni.
73. Conseguentemente, alla luce di quanto sinora esposto, risulta chiaro, da un lato come parte ricorrente non abbia provato il nesso di causalità che lega le condotte del datore di lavoro (o del dipendente) alla propria patologia, dall’altro, come l’Autorità abbia dimostrato di aver pienamente adempiuto al proprio obbligo di tutela del lavoratore, sicché alcun tipo di responsabilità può ascriversi ad essa.
74. Quanto esposto rende superfluo disporre l’invocata consulenza tecnica d’ufficio (pag. 55 ricorso): difatti, mancando la prova della condotta illecita e del nesso di causalità, risulta sovrabbondante un’indagine circa l’esatta entità del danno subíto dall’esponente.
75. In ultimo, va accolta la richiesta di parte resistente (cui non si è opposta la parte ricorrente) di cancellare le espressioni sconvenienti avanzata dall’Avvocatura dello Stato ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c. nei termini richiesti (e quindi con cancellazione dell’espressione pag. 13 ricorso « -OMISSIS- » e pag. 19 « -OMISSIS- »).
76. Alla luce di quanto esposto, dunque, va rigettata sia la domanda di annullamento sia quella di risarcimento danni in quanto entrambe infondate.
77. Le spese seguono la soccombenza solo nei confronti dell’Autorità, non essendosi costituiti in giudizio i controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione l’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti avanzata dalla parte resistente.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le persone citate in sentenza, nonché delle espressioni trascritte al § 75.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO LI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
MA VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA VI | RO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.