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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402423-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402423-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402423-2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 599/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva impugnato atto di adesione n. TVKA30100138/2023 per l'anno d'imposta
2017 con il quale definiva a carico della stesso ricorrente (della quale l'attuale ricorrente era socio nella misura del 34%) il maggior reddito imponibile pari ad € 41.309,00.
Parte ricorrente contesta la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci, trattandosi, nel caso di specie, di società a ristretta base societaria composta da due soci;
inoltre si contestava l'omesso contraddittorio preventivo e difetto di motivazione.
L'Ufficio si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Parti ricorrenti, nel proprio atto introduttivo, lamentavano – tra l'altro - la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, specificando di non aver mai ricevuto l'invito per l'avvio della fase istruttoria, con conseguente c.d. nullità derivata dell'accertamento e – in secondo luogo – contestava, nel merito, la ricostruzione effettuata in fatto dall'Agenzia delle Entrate.
Quanto al primo motivo di nullità l'omesso contraddittorio endoprocedimentale , che rappresenta circostanza non smentita dall'ufficio, deve ribadirsi come la mancata rituale notifica dell'invito al contraddittorio comporti, anche in tema di accertamento in materia di Irpef ed Iva, la nullità derivata dell'avviso di accertamento;
trattasi di obbligo generalizzato salvo che gli organi di controllo fiscale non abbiano rilasciato copia del processo verbale di chiusura delle operazioni o che si verta in alcune ipotesi contemplate dalla legge, per cui l'Ufficio deve di norma invitare il contribuente a comparire per avviare un procedimento di definizione dell'accertamento in contraddittorio prima della formale emissione dell'avviso.
Sul punto è orientamento pressoché univoco e condiviso da questa Commissione che detta omissione determini l'illegittimità insanabile dell'avviso di accertamento appunto per nullità derivata (Cass., SS.UU.,
n. 8587/16). In materia di nullità derivata dell'avviso di accertamento, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno espresso e ribadito il seguente principio: “la giurisdizione del giudice tributario ha carattere pieno ed esclusivo e si estende non solo all'impugnazione del provvedimento impositivo, ma anche alla legittimità di tutti gli atti del relativo procedimento [la notifica dell'invito al contraddittorio, n.d.r.], sostanzialmente perché l'eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità (formale o sostanziale) su di un atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, dell'atto "finale" impugnato, con la conseguenza che gli eventuali vizi di atti istruttori prodromici possono essere fatti valere dinanzi al giudice tributario soltanto in caso di impugnazione del provvedimento che conclude l'iter di accertamento”; il giudice tributario è tenuto pertanto ad estendere il suo controllo alla “regolarità di tutte le fasi del procedimento di imposizione fiscale unitamente all'atto conclusivo”, il quale comporta, in caso di vizio dell'atto istruttorio, la predetta nullità derivata del provvedimento impugnato.
In effetti il contribuente ha il diritto di essere preventivamente informato delle determinazioni raggiunte dall'ente impositore all'esito della fase istruttoria e, in tale fattispecie, l'A.F., “dopo aver fatto ricorso al metodo induttivo, ha omesso di comunicarne l'esito al contribuente per instaurare il contraddittorio obbligatorio ai fini IVA”. Sul punto convergono a sostegno anche i richiami alle “precise indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (da ultimo con sentenza C-189-2018 del 16 ottobre 2019)”.
Il principio deve valere persino laddove l'Agenzia delle Entrate metta in pratica il contraddittorio con il contribuente nei casi di accertamento correlato a un processo verbale di constatazione redatto a seguito di chiusura delle operazioni. Ed è la stessa Agenzia che lo ribadisce con sua circolare dell'Agenzia delle
Entrate 22.06.2020, n. 17/E, avente a oggetto l'obbligo della stessa, previsto dal D.L. 34/2019 per gli atti emessi dal 1.07.2020, di notificare al contribuente un invito a comparire per la definizione dell'accertamento. La norma, in effetti inserendo il nuovo art.
5-ter nel D.Lgs. 218/1997, introduce un obbligo di contraddittorio che si applica agli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1.07.2020, salvo casi di necessità e urgenza. Lo stesso decreto ha previsto una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo qualora tra la data di comparizione indicata nell'invito e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni.
Si rileva, infine, come le argomentazioni ed allegazioni esposte in ricorso contengano elementi documentali, certamente prima facie non pretestuosi, che ad ogni modo, laddove verificati e riscontrati all'interno della fase del contraddittorio preventivo, appaiono astrattamente in grado di consentire, in via ipotetica, una ricostruzione diversa in tutto od anche solo in parte da quella esposta nell'atto impugnato ad ogni modo formulato in via presuntiva, in particolare sulle contestate deduzioni delle spese in oggetto nella misura ritenuta da parte ricorrente confacente e correlata ai costi sostenuti oltre che della documentazione di supporto allegata.
In ragione dei motivi di accoglimento appare equa la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Compensa le spese
Foggia, 12/09/2025
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402423-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402423-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402423-2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 599/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva impugnato atto di adesione n. TVKA30100138/2023 per l'anno d'imposta
2017 con il quale definiva a carico della stesso ricorrente (della quale l'attuale ricorrente era socio nella misura del 34%) il maggior reddito imponibile pari ad € 41.309,00.
Parte ricorrente contesta la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci, trattandosi, nel caso di specie, di società a ristretta base societaria composta da due soci;
inoltre si contestava l'omesso contraddittorio preventivo e difetto di motivazione.
L'Ufficio si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Parti ricorrenti, nel proprio atto introduttivo, lamentavano – tra l'altro - la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, specificando di non aver mai ricevuto l'invito per l'avvio della fase istruttoria, con conseguente c.d. nullità derivata dell'accertamento e – in secondo luogo – contestava, nel merito, la ricostruzione effettuata in fatto dall'Agenzia delle Entrate.
Quanto al primo motivo di nullità l'omesso contraddittorio endoprocedimentale , che rappresenta circostanza non smentita dall'ufficio, deve ribadirsi come la mancata rituale notifica dell'invito al contraddittorio comporti, anche in tema di accertamento in materia di Irpef ed Iva, la nullità derivata dell'avviso di accertamento;
trattasi di obbligo generalizzato salvo che gli organi di controllo fiscale non abbiano rilasciato copia del processo verbale di chiusura delle operazioni o che si verta in alcune ipotesi contemplate dalla legge, per cui l'Ufficio deve di norma invitare il contribuente a comparire per avviare un procedimento di definizione dell'accertamento in contraddittorio prima della formale emissione dell'avviso.
Sul punto è orientamento pressoché univoco e condiviso da questa Commissione che detta omissione determini l'illegittimità insanabile dell'avviso di accertamento appunto per nullità derivata (Cass., SS.UU.,
n. 8587/16). In materia di nullità derivata dell'avviso di accertamento, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno espresso e ribadito il seguente principio: “la giurisdizione del giudice tributario ha carattere pieno ed esclusivo e si estende non solo all'impugnazione del provvedimento impositivo, ma anche alla legittimità di tutti gli atti del relativo procedimento [la notifica dell'invito al contraddittorio, n.d.r.], sostanzialmente perché l'eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità (formale o sostanziale) su di un atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, dell'atto "finale" impugnato, con la conseguenza che gli eventuali vizi di atti istruttori prodromici possono essere fatti valere dinanzi al giudice tributario soltanto in caso di impugnazione del provvedimento che conclude l'iter di accertamento”; il giudice tributario è tenuto pertanto ad estendere il suo controllo alla “regolarità di tutte le fasi del procedimento di imposizione fiscale unitamente all'atto conclusivo”, il quale comporta, in caso di vizio dell'atto istruttorio, la predetta nullità derivata del provvedimento impugnato.
In effetti il contribuente ha il diritto di essere preventivamente informato delle determinazioni raggiunte dall'ente impositore all'esito della fase istruttoria e, in tale fattispecie, l'A.F., “dopo aver fatto ricorso al metodo induttivo, ha omesso di comunicarne l'esito al contribuente per instaurare il contraddittorio obbligatorio ai fini IVA”. Sul punto convergono a sostegno anche i richiami alle “precise indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (da ultimo con sentenza C-189-2018 del 16 ottobre 2019)”.
Il principio deve valere persino laddove l'Agenzia delle Entrate metta in pratica il contraddittorio con il contribuente nei casi di accertamento correlato a un processo verbale di constatazione redatto a seguito di chiusura delle operazioni. Ed è la stessa Agenzia che lo ribadisce con sua circolare dell'Agenzia delle
Entrate 22.06.2020, n. 17/E, avente a oggetto l'obbligo della stessa, previsto dal D.L. 34/2019 per gli atti emessi dal 1.07.2020, di notificare al contribuente un invito a comparire per la definizione dell'accertamento. La norma, in effetti inserendo il nuovo art.
5-ter nel D.Lgs. 218/1997, introduce un obbligo di contraddittorio che si applica agli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1.07.2020, salvo casi di necessità e urgenza. Lo stesso decreto ha previsto una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo qualora tra la data di comparizione indicata nell'invito e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni.
Si rileva, infine, come le argomentazioni ed allegazioni esposte in ricorso contengano elementi documentali, certamente prima facie non pretestuosi, che ad ogni modo, laddove verificati e riscontrati all'interno della fase del contraddittorio preventivo, appaiono astrattamente in grado di consentire, in via ipotetica, una ricostruzione diversa in tutto od anche solo in parte da quella esposta nell'atto impugnato ad ogni modo formulato in via presuntiva, in particolare sulle contestate deduzioni delle spese in oggetto nella misura ritenuta da parte ricorrente confacente e correlata ai costi sostenuti oltre che della documentazione di supporto allegata.
In ragione dei motivi di accoglimento appare equa la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Compensa le spese
Foggia, 12/09/2025