Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omesso contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, confermando che la mancata notifica dell'invito al contraddittorio comporta la nullità derivata dell'avviso di accertamento, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Il contribuente ha diritto ad essere informato delle determinazioni dell'ente impositore prima dell'emissione dell'atto finale.

  • Altro
    Contestazione nel merito della ricostruzione dei fatti da parte dell'Agenzia delle Entrate

    Pur non entrando nel merito a causa dell'accoglimento del primo motivo, la Corte ha rilevato che le argomentazioni e la documentazione prodotte dal contribuente, se verificate nella fase del contraddittorio, avrebbero potuto portare ad una ricostruzione diversa dei fatti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 12
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo