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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7283/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
CH IL ZI Presidente
Alina Rossato Giudice
ER Di OL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7283/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Mazzarolo Elisa Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Cocchio Silvia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“in via principale, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 247/2018 emessa dal Tribunale di Padova in data 6.2.2018, escludere l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_1
euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento a favore della moglie;
di conseguenza dichiarare che, a far data dal deposito del presente ricorso, nulla
è dovuto dal sig. alla sig.ra a detto titolo. Spese interamente Pt_1 Controparte_1 compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.7.2025, e Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 18.6.1969 in Teolo (PD), che dal matrimonio erano nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che con provvedimento datato 6.11.2015 era stato sottoposto alla misura della amministrazione di sostegno e Parte_1
che, con sentenza n.247/2018, il Tribunale di Padova aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, chiedevano la revoca dell'obbligo di di corrispondere l'assegno di Parte_1 mantenimento di € 150,00 mensili, allegando che:
- oggi è pensionata e percepisce un cedolino mensile di circa € 700,00 e convive Controparte_1
con il figlio , il quale provvede a supportare economicamente la madre;
Persona_1
- la situazione economica, sociale e personale di risulta, ad oggi, ancora fortemente Parte_1
compromessa dalle numerose poste debitorie, in particolare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- percepisce un reddito medio annuo di € 19.730,00 ed è proprietario di un immobile Parte_1
in pessime condizioni.
Con decreto datato 11.9.2025, veniva richiesto alla difesa di di produrre il decreto di Parte_1 nomina ovvero l'autorizzazione del GT a promuovere l'odierno giudizio.
Depositata l'autorizzazione del GT richiesta, all'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2025 le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso, riportate in epigrafe.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità; pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n.247/2018 depositata il 6.2.2018,
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice relatore
ER Di OL
Il Presidente
CH IL ZI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
CH IL ZI Presidente
Alina Rossato Giudice
ER Di OL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7283/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Mazzarolo Elisa Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Cocchio Silvia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“in via principale, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 247/2018 emessa dal Tribunale di Padova in data 6.2.2018, escludere l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_1
euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento a favore della moglie;
di conseguenza dichiarare che, a far data dal deposito del presente ricorso, nulla
è dovuto dal sig. alla sig.ra a detto titolo. Spese interamente Pt_1 Controparte_1 compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 11.7.2025, e Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 18.6.1969 in Teolo (PD), che dal matrimonio erano nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che con provvedimento datato 6.11.2015 era stato sottoposto alla misura della amministrazione di sostegno e Parte_1
che, con sentenza n.247/2018, il Tribunale di Padova aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, chiedevano la revoca dell'obbligo di di corrispondere l'assegno di Parte_1 mantenimento di € 150,00 mensili, allegando che:
- oggi è pensionata e percepisce un cedolino mensile di circa € 700,00 e convive Controparte_1
con il figlio , il quale provvede a supportare economicamente la madre;
Persona_1
- la situazione economica, sociale e personale di risulta, ad oggi, ancora fortemente Parte_1
compromessa dalle numerose poste debitorie, in particolare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- percepisce un reddito medio annuo di € 19.730,00 ed è proprietario di un immobile Parte_1
in pessime condizioni.
Con decreto datato 11.9.2025, veniva richiesto alla difesa di di produrre il decreto di Parte_1 nomina ovvero l'autorizzazione del GT a promuovere l'odierno giudizio.
Depositata l'autorizzazione del GT richiesta, all'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2025 le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso, riportate in epigrafe.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità; pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n.247/2018 depositata il 6.2.2018,
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice relatore
ER Di OL
Il Presidente
CH IL ZI
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