CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 31828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31828 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: POLI RI AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pu!Qo1Tnistero, in persona del Sosyto Procuratore FRANCESCA CERONI che h oncluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 31828 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Udine a carico di PO IV AN per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante dell'orario notturno [art. 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 178, comma 1, lettera b) e c) cod. proc. pen., 121 cod. proc. pen. per mancata valutazione della memoria depositata dalla difesa dell'imputato in data 11 maggio 2020; mancata applicazione dell'articolo 604 cod. proc. pen. che imponeva la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. La Corte di merito avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado, non avendo il Tribunale di Udine valutato il contenuto della memoria difensiva depositata innanzi al giudice, la quale conteneva doglianze riguardanti diversi profili della vicenda. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Sarebbe stato violato l'articolo 379 d.P.R. 495/92 a mente del quale l'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere effettuato mediante l'analisi dell'area alveolare espirata. La concentrazione di cui al comma uno dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti da effettuarsi ad un intervallo di 5 minuti. Nella fattispecie in esame, uno degli scontrini dell'alcoltest riportava la dicitura "volume insufficiente", pertanto non si può ritenere che la prova acquisita sia ottemperante del disposto normativo. I giudici di primo e secondo grado, nel motivare la sentenza di condanna, rilevano come la dicitura che compare su uno degli scontrini dell'alcoltest non inficerebbe l'esito della prova, atteso che, comunque, si sarebbe introdotto nell'apparecchio un volume d'aria sufficiente ai fini della misurazione. Deve osservarsi, al contrario, che difettino i presupposti per poter affermare che l'esame dell'alcoltest sia risultato positivo con superamento del valore di 0,8 grammi per litro. La Corte di appello ha dato atto che su uno degli scontrini relativi alle misurazioni effettuate risultava sia la dicitura "volume insufficiente", sia il dato numerico relativo al tasso alcolemico. Nondimeno il collegio ha ritenuto dirimente l'indicazione relativa al tasso alcolemico considerando che, se la quantità di aria emessa nell'apparecchio fosse stata realmente insufficiente, la macchina non avrebbe potuto registrare alcun dato relativo al tasso alcolemico. Il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale risulterebbe gravemente carente. L'indicazione presente sul tagliando del volume insufficiente contrasta insanabilmente con la contestuale indicazione sul medesimo scontrino del tasso alcolemico registrato. L'incompatibilità logica dei due dati è indicativa del malfunzionamento dell'apparecchiatura. L'ordine di considerazioni che precede dimostra che lo stato di ebbrezza non può ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello di Trieste, con riguardo agli elementi sintomatici indicativi dello stato di ebbrezza ha rilevato che il verbalizzante NI aveva riferito che l'imputato si presentava in una condizione di alterazione alcolica. Alla Corte di appello è sfuggito il contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 9 ottobre 19 dal suddetto teste. L'assistente capo NI Luisa Alda, a domanda della difesa ha risposto:" l'imputato manteneva un comportamento rispettoso". Ha avuto modo anche di precisare che l'imputato venne fermato perché non già perché aveva tenuto un comportamento anomalo alla guida, ma per un normale controllo di routine. La teste si è limitata a riferire che l'imputato presentava difficoltà nell'eloquio. Dai generici elementi sintomatici riportati dalla Corte d'appello non emergono circostanze idonee a dimostrare che lo stato di ebbrezza al momento del controllo fosse tale da far rientrare la condotta di guida nell'ambito applicativo dell'articolo contestato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato III) Inosservanza del combinato disposto di cui agli articoli 186, comma 2, lett. b) cod. strada e 379, comma 8, d.P.R. 491/2002; mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti dei processo specificamente indicati nei motivi di gravame in relazione alla ritenuta validità dell'ultima revisione periodica dell'etilornetro da parte del CPA di Milano sebbene non abilitato a tale attività. La condotta dell'imputato, secondo la tesi accusatoria, integra la fattispecie di reato contestata. L'accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza alcolico è disciplinato dall'articolo 379 del regolamento di attuazione al codice della strada, che impone l'analisi dell'area alveolare espirata. Gli apparecchi tramite i quali viene effettuata la misurazione sono denominati etilometri e, ai sensi del quinto comma di detto articolo, devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità, Tale disciplinare è stato pubblicato con DM 196/1990. La norma prosegue precisando che la direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti. Prima della loro immissione in uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad (visita preventiva). Dal momento che entrano in uso, ai sensi del comma 8, devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche l'etilometro è ritirato dall'uso. Secondo il testo normativo, unico ente abilitato alle verifiche è il Csrpad di Roma. In atti vi è la pagina del libretto metrologico dell'etilometro attestante che la verifica del settembre 2017 è stata effettuata presso il Centro Prove Autoveicoli di Milano, documento depositato dalla polizia stradale davanti al tribunale di Pordenone. Tale verifica è affetta da nullità, poiché compiuta da un ente non abilitato in materia. Pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere nulla la revisione in quanto operata da soggetto non abilitato. IV) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 186, comma 2, lett. b) codice strada, 379 d.P.R. 491/2002, 533 cod. proc. pen e 27 Cost. per avere ritenuto in capo all'imputato e non al pubblico ministero l'onere di dover provare il malfunzionamento dell'etilometro. V) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha presentato memoria conclusiva nella quale, richiamandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. La motivazione offerta dalla Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non risulta meritevole di essere censurata. La sentenza, invero, offre adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi prospettati dal ricorrente. 2. Quanto alla doglianza di cui al primo motivo, la Corte di appello ha correttamente osservato che il mancato esame da parte del Tribunale della memoria depositata dalla difesa in data 11/5/2020 non costituisce motivo di nullità della sentenza di primo grado. La motivazione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte [su tutti si veda Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, R., Rv. 244118 così nnassimata:"La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (La Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa)"]. La Corte di merito ha legittimamente provveduto a colmare le lacune presenti nella sentenza di primo grado derivanti dalla mancata considerazione da parte del Tribunale del contenuto della memoria difensiva, avvalendosi dei poteri di piena cognizione del fatto di cui è investita. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, in base a consolidato orientamento di questa Corte, qualora l'etilometro non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata. Ciò anche nell'ipotesi in cui compaia sullo scontrino, contestualmente, la misurazione del grado alcolemico ed un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria [cfr., ex multis, Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978: «In tema di guida in stato di ebbrezza, è onere dell'imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell'alcoltest qualora lo scontrino riportante l'indicazione del tasso alcolennico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore»; Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779: configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria)»]. 4 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva come la circolare n. 87 del 6 giugno 1991 del Ministro dei trasporti, adottata d'intesa con quello della sanità, preveda che possano effettuare le prove, primitive e periodiche, non solo il C.S.R.P.A.D. di Roma, unico soggetto indicato dall'art. 379 reg. att. cod. strada e dall'art. 3 d.m. n. 196 del 1990, ma anche i C.P.A. (Centri prova autoveicoli) della Motorizzazione civile. Pertanto, il rilievo è infondato. 5. Quanto al motivo quarto di ricorso si osserva quanto segue. Il riconoscimento della regolare omologazione dell'etilometro e della certa esecuzione delle verifiche successive alla prima, rivelano la coerenza e logicità della motivazione offerta dalla sentenza impugnata, che ha escluso, sulla base del contenuto degli accertamenti compiuti, il non corretto funzionamento dell'apparecchio impiegato per la rilevazione del tasso alcolemico nel caso che occupa. Numerose, recenti pronunce di questa Corte in tema di guida in stato di ebbrezza, hanno ribadito come sia onere della difesa dimostrare l'inefficienza o il malfunzionamento dell'apparecchiatura (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659 - 01:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro"; Sez.4, n.7285 del 9.12.2020, DE ET GI, Ry.280937:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio"; Sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro"; Sez. 4, n. 33978 dei 17/03/2021, Garbin, Rv. 5 281828:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza"). Nel caso in esame non vi è stato alcun messaggio di errore nello scontrino rilasciato dall'apparecchio, regolarmente revisionato, e non è stata fornito alcun concreto elemento atto a dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Le risultanze della consulenza di parte prodotta hanno formato oggetto di attenta disamina della Corte distrettuale, la quale ha fornito congrua risposta in merito alla non accoglibilità dei rilievi del consulente Marcon. Alla luce dei precedenti richiamati può ritenersi consolidato l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità in base al quale la contestazione in ordine al cattivo o difettoso funzionamento dell'etilometro deve essere accompagnata dalla dimostrazione da parte della difesa di vizi o errori della strumentazione impiegata. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.113 del 29 aprile 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (c.d. autovelox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e dell'ordinanza della Sez, 6 civile, n.1921 del 24/01/2019, Rv. 652384, che ha esteso all'etilometro il medesimo principio, si sono registrate talune pronunce di questa Corte in contrasto con il tradizionale orientamento. Si tratta tuttavia di pronunce isolate, ampiamente superate dall'indirizzo sopra richiamato di segno contrario, di talchè non si individuano ragioni per investire le Sezioni Unite. La validità del risultato dell'alcoltest e la sintomatologia apprezzata dal personale di polizia, compatibile con la condizione di ebbrezza, sono state validamente poste a fondamento del decisum. Le considerazioni svolte sul punto dalla difesa hanno carattere ipotetico e si risolvono in una non consentita sollecitazione ad una diversa interpretazione della prova dichiarativa. 6. Per quanto concerne l'omessa applicazione dell'art.131-bis cod.pen., si ritiene che le argomentazioni poste a fondamento del decisum siano immuni da censure. 6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre id t E' noto il principio in base al quale "La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo" (così, in motivazione, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). La Corte di appello ha reso una motivazione congrua in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto, valutando i sintomi dell'evidente stato di alterazione alcolica presenti all'atto del controllo e la circostanza della guida in orario notturno. Trattasi di elementi correttamente valutati ai fini del diniego del beneficio, in quanto indicativi di una maggiore gravità dell'illecito. La valutazione espressa, attinente al merito, sfugge allo scrutinio di legittimità, non essendo manifestamente arbitraria o illogica. La difesa contrappone argomentazioni fondate su dati meramente fattuali, come tali insuscettibili d'essere valutati nel giudizio di legittimità. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pu!Qo1Tnistero, in persona del Sosyto Procuratore FRANCESCA CERONI che h oncluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 31828 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Udine a carico di PO IV AN per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante dell'orario notturno [art. 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 178, comma 1, lettera b) e c) cod. proc. pen., 121 cod. proc. pen. per mancata valutazione della memoria depositata dalla difesa dell'imputato in data 11 maggio 2020; mancata applicazione dell'articolo 604 cod. proc. pen. che imponeva la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. La Corte di merito avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado, non avendo il Tribunale di Udine valutato il contenuto della memoria difensiva depositata innanzi al giudice, la quale conteneva doglianze riguardanti diversi profili della vicenda. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Sarebbe stato violato l'articolo 379 d.P.R. 495/92 a mente del quale l'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere effettuato mediante l'analisi dell'area alveolare espirata. La concentrazione di cui al comma uno dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti da effettuarsi ad un intervallo di 5 minuti. Nella fattispecie in esame, uno degli scontrini dell'alcoltest riportava la dicitura "volume insufficiente", pertanto non si può ritenere che la prova acquisita sia ottemperante del disposto normativo. I giudici di primo e secondo grado, nel motivare la sentenza di condanna, rilevano come la dicitura che compare su uno degli scontrini dell'alcoltest non inficerebbe l'esito della prova, atteso che, comunque, si sarebbe introdotto nell'apparecchio un volume d'aria sufficiente ai fini della misurazione. Deve osservarsi, al contrario, che difettino i presupposti per poter affermare che l'esame dell'alcoltest sia risultato positivo con superamento del valore di 0,8 grammi per litro. La Corte di appello ha dato atto che su uno degli scontrini relativi alle misurazioni effettuate risultava sia la dicitura "volume insufficiente", sia il dato numerico relativo al tasso alcolemico. Nondimeno il collegio ha ritenuto dirimente l'indicazione relativa al tasso alcolemico considerando che, se la quantità di aria emessa nell'apparecchio fosse stata realmente insufficiente, la macchina non avrebbe potuto registrare alcun dato relativo al tasso alcolemico. Il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale risulterebbe gravemente carente. L'indicazione presente sul tagliando del volume insufficiente contrasta insanabilmente con la contestuale indicazione sul medesimo scontrino del tasso alcolemico registrato. L'incompatibilità logica dei due dati è indicativa del malfunzionamento dell'apparecchiatura. L'ordine di considerazioni che precede dimostra che lo stato di ebbrezza non può ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello di Trieste, con riguardo agli elementi sintomatici indicativi dello stato di ebbrezza ha rilevato che il verbalizzante NI aveva riferito che l'imputato si presentava in una condizione di alterazione alcolica. Alla Corte di appello è sfuggito il contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 9 ottobre 19 dal suddetto teste. L'assistente capo NI Luisa Alda, a domanda della difesa ha risposto:" l'imputato manteneva un comportamento rispettoso". Ha avuto modo anche di precisare che l'imputato venne fermato perché non già perché aveva tenuto un comportamento anomalo alla guida, ma per un normale controllo di routine. La teste si è limitata a riferire che l'imputato presentava difficoltà nell'eloquio. Dai generici elementi sintomatici riportati dalla Corte d'appello non emergono circostanze idonee a dimostrare che lo stato di ebbrezza al momento del controllo fosse tale da far rientrare la condotta di guida nell'ambito applicativo dell'articolo contestato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato III) Inosservanza del combinato disposto di cui agli articoli 186, comma 2, lett. b) cod. strada e 379, comma 8, d.P.R. 491/2002; mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti dei processo specificamente indicati nei motivi di gravame in relazione alla ritenuta validità dell'ultima revisione periodica dell'etilornetro da parte del CPA di Milano sebbene non abilitato a tale attività. La condotta dell'imputato, secondo la tesi accusatoria, integra la fattispecie di reato contestata. L'accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza alcolico è disciplinato dall'articolo 379 del regolamento di attuazione al codice della strada, che impone l'analisi dell'area alveolare espirata. Gli apparecchi tramite i quali viene effettuata la misurazione sono denominati etilometri e, ai sensi del quinto comma di detto articolo, devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità, Tale disciplinare è stato pubblicato con DM 196/1990. La norma prosegue precisando che la direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti. Prima della loro immissione in uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad (visita preventiva). Dal momento che entrano in uso, ai sensi del comma 8, devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche l'etilometro è ritirato dall'uso. Secondo il testo normativo, unico ente abilitato alle verifiche è il Csrpad di Roma. In atti vi è la pagina del libretto metrologico dell'etilometro attestante che la verifica del settembre 2017 è stata effettuata presso il Centro Prove Autoveicoli di Milano, documento depositato dalla polizia stradale davanti al tribunale di Pordenone. Tale verifica è affetta da nullità, poiché compiuta da un ente non abilitato in materia. Pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere nulla la revisione in quanto operata da soggetto non abilitato. IV) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 186, comma 2, lett. b) codice strada, 379 d.P.R. 491/2002, 533 cod. proc. pen e 27 Cost. per avere ritenuto in capo all'imputato e non al pubblico ministero l'onere di dover provare il malfunzionamento dell'etilometro. V) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha presentato memoria conclusiva nella quale, richiamandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere il loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. La motivazione offerta dalla Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non risulta meritevole di essere censurata. La sentenza, invero, offre adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi prospettati dal ricorrente. 2. Quanto alla doglianza di cui al primo motivo, la Corte di appello ha correttamente osservato che il mancato esame da parte del Tribunale della memoria depositata dalla difesa in data 11/5/2020 non costituisce motivo di nullità della sentenza di primo grado. La motivazione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte [su tutti si veda Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, R., Rv. 244118 così nnassimata:"La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (La Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa)"]. La Corte di merito ha legittimamente provveduto a colmare le lacune presenti nella sentenza di primo grado derivanti dalla mancata considerazione da parte del Tribunale del contenuto della memoria difensiva, avvalendosi dei poteri di piena cognizione del fatto di cui è investita. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, in base a consolidato orientamento di questa Corte, qualora l'etilometro non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata. Ciò anche nell'ipotesi in cui compaia sullo scontrino, contestualmente, la misurazione del grado alcolemico ed un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria [cfr., ex multis, Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978: «In tema di guida in stato di ebbrezza, è onere dell'imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell'alcoltest qualora lo scontrino riportante l'indicazione del tasso alcolennico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore»; Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779: configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria)»]. 4 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva come la circolare n. 87 del 6 giugno 1991 del Ministro dei trasporti, adottata d'intesa con quello della sanità, preveda che possano effettuare le prove, primitive e periodiche, non solo il C.S.R.P.A.D. di Roma, unico soggetto indicato dall'art. 379 reg. att. cod. strada e dall'art. 3 d.m. n. 196 del 1990, ma anche i C.P.A. (Centri prova autoveicoli) della Motorizzazione civile. Pertanto, il rilievo è infondato. 5. Quanto al motivo quarto di ricorso si osserva quanto segue. Il riconoscimento della regolare omologazione dell'etilometro e della certa esecuzione delle verifiche successive alla prima, rivelano la coerenza e logicità della motivazione offerta dalla sentenza impugnata, che ha escluso, sulla base del contenuto degli accertamenti compiuti, il non corretto funzionamento dell'apparecchio impiegato per la rilevazione del tasso alcolemico nel caso che occupa. Numerose, recenti pronunce di questa Corte in tema di guida in stato di ebbrezza, hanno ribadito come sia onere della difesa dimostrare l'inefficienza o il malfunzionamento dell'apparecchiatura (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659 - 01:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro"; Sez.4, n.7285 del 9.12.2020, DE ET GI, Ry.280937:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio"; Sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro"; Sez. 4, n. 33978 dei 17/03/2021, Garbin, Rv. 5 281828:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza"). Nel caso in esame non vi è stato alcun messaggio di errore nello scontrino rilasciato dall'apparecchio, regolarmente revisionato, e non è stata fornito alcun concreto elemento atto a dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Le risultanze della consulenza di parte prodotta hanno formato oggetto di attenta disamina della Corte distrettuale, la quale ha fornito congrua risposta in merito alla non accoglibilità dei rilievi del consulente Marcon. Alla luce dei precedenti richiamati può ritenersi consolidato l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità in base al quale la contestazione in ordine al cattivo o difettoso funzionamento dell'etilometro deve essere accompagnata dalla dimostrazione da parte della difesa di vizi o errori della strumentazione impiegata. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.113 del 29 aprile 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (c.d. autovelox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e dell'ordinanza della Sez, 6 civile, n.1921 del 24/01/2019, Rv. 652384, che ha esteso all'etilometro il medesimo principio, si sono registrate talune pronunce di questa Corte in contrasto con il tradizionale orientamento. Si tratta tuttavia di pronunce isolate, ampiamente superate dall'indirizzo sopra richiamato di segno contrario, di talchè non si individuano ragioni per investire le Sezioni Unite. La validità del risultato dell'alcoltest e la sintomatologia apprezzata dal personale di polizia, compatibile con la condizione di ebbrezza, sono state validamente poste a fondamento del decisum. Le considerazioni svolte sul punto dalla difesa hanno carattere ipotetico e si risolvono in una non consentita sollecitazione ad una diversa interpretazione della prova dichiarativa. 6. Per quanto concerne l'omessa applicazione dell'art.131-bis cod.pen., si ritiene che le argomentazioni poste a fondamento del decisum siano immuni da censure. 6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre id t E' noto il principio in base al quale "La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo" (così, in motivazione, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). La Corte di appello ha reso una motivazione congrua in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto, valutando i sintomi dell'evidente stato di alterazione alcolica presenti all'atto del controllo e la circostanza della guida in orario notturno. Trattasi di elementi correttamente valutati ai fini del diniego del beneficio, in quanto indicativi di una maggiore gravità dell'illecito. La valutazione espressa, attinente al merito, sfugge allo scrutinio di legittimità, non essendo manifestamente arbitraria o illogica. La difesa contrappone argomentazioni fondate su dati meramente fattuali, come tali insuscettibili d'essere valutati nel giudizio di legittimità. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.