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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 08.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6781 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Bruno Giannico ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto ricorso il 19.10.2022 al fine di ottenere dall'Ente
Previdenziale convenuto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000312710 notificata dall' in data 20.09.2022, con cui gli veniva ingiunto di pagare la CP_1 complessiva somma di € 19.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni relative all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 683 ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2012). A tal fine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di parte convenuta a riscuotere le somme dovute. Instauratosi il contraddittorio, l'Ente convenuto ha eccepito nel merito l'infondatezza dell'opposizione, concludendo per il rigetto.
Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che l'opposizione è ammissibile, in quanto tempestivamente proposta entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, ex art. 6 D.Lgs. 150/2011.
Quanto al merito, l'eccezione di prescrizione è fondata.
L'art. 28 della legge n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Si osserva, sul punto, che la notifica rituale dell'avviso di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale, nuovamente interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non vi è prova che l'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n.
638/1983, commesse dalla società sia stato ritualmente notificato in data Parte_2
CP_ 06.10.2017 come sostenuto dall' : nella specie, emerge dalla stessa relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione in giudizio che “non risulta reperibile
l'avviso di ricevimento (allegata copia accertamento con stampa GILDA)”.
Pertanto, in assenza di efficaci atti interruttivi, il diritto al pagamento della somma ingiunta si è prescritto nel termine quinquennale di cui al cit. art. 28, decorrente dal giorno nel quale
è stata commessa la violazione (in particolare, per l'ultima violazione, che risulta commessa a novembre 2012, dal 16 dicembre 2012 ex art. 18, c. 1, D.Lgs. 241/1997).
Ne consegue che all'epoca della notifica dell'ordinanza ingiunzione (20.09.2022) la prescrizione era abbondantemente maturata.
Per i motivi esposti – e risultando così assorbita ogni ulteriore questione – deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. OI-000312710, per intervenuta prescrizione del diritto CP_ vantato dall' . Le spese vanno comunque compensate, tenuto conto del fatto che, nelle more del CP_ giudizio, l ha documentato di aver provveduto a rideterminare la sanzione, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (v. msg.
n. 3516 del 27/9/22). CP_1
P.Q.M.
a) Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000312710, notificata in data 20.09.2022.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 10.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino