TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 349/2025 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 9 luglio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 349/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Grattarola Parte_1
ricorrente c o n t r o
, titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, rappresentato e difeso, Parte_2 per mandato in atti, dall'avv. Riccardo Masiero resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di essere stata assunta alle dipendenze della ditta Briciola di Oddo ZI, Parte_1
sedente in Castellazzo Bormida Via Roma 140/1 a far data dal 15.2.2024 con la qualifica di commessa da banco, part time a 30 ore settimanali, di non aver ricevuto consegna, e neppure il pagamento, delle buste paga di giugno luglio e 13ma 2024, gennaio e febbraio 2025, di aver, quindi, inviato in data
11.2.2025 lettera di diffida ad adempiere, che in data 1.3.2025 il datore di lavoro le aveva scritto un messaggio wathsapp chiedendo la restituzione delle chiavi del negozio, che, recatasi in negozio, le veniva detto che doveva considerarsi licenziata e che avrebbe avuto notizie, che, successivamente, le era stato inviato un messaggio wathsapp con il quale le si comunicava che doveva stare a casa, di non essere più stata chiamata al lavoro né di aver avute corrisposte le retribuzioni, che il datore di lavoro aveva assunto una nuova commessa, di aver impugnato il licenziamento verbale con raccomandata del 4.3.2025.
Tanto premesso, così conclude: «accertare e dichiarare la nullità e l'inesistenza del licenziamento verbale intimato alla lavoratrice e per l'effetto ordinare al signor , Parte_1 Parte_2
titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI c.f. , sedente in CodiceFiscale_1
Alessandria, via Verdi n. 40, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, e condannarla al pagamento di tutte le retribuzioni che dal 1.3.2025 alla riammissione in servizio, al tallone mensile lordo di € 1.995,66 tenuto conto di 14 mensilità e del rateo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento alla reintegrazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Costituitosi in giudizio, il convenuto non ha contestato la domanda ma ha solo domandato di poter effettuare pagamento rateale delle spettanze della ricorrente, proposta non accettata dalla lavoratrice.
Così conclude: «in accoglimento delle richieste formulate dalla lavoratrice ricorrente accogliere la domanda della stessa stabilendo le modalità di rientro delle somme dovute e provvedendo, per le ragioni dedotte in premessa, alla compensazione delle spese di causa».
II) La ricorrente, il dato non è contestato, è stata licenziata verbalmente.
Al rapporto di lavoro oggetto di causa si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, il cui art. 2 stabilisce l'inefficacia del licenziamento orale e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno fatto pari alle retribuzioni di riferimento per il calcolo del TFR maturate dal dì del licenziamento (1.3.2024) sino al dì dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento, per tale periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'inefficacia del licenziamento, ordina a , Parte_2
titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, di reintegrare nel posto di Parte_1
lavoro; condanna , titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, a risarcire a Parte_2
il danno fatto pari alle retribuzioni di riferimento per il calcolo del TFR maturate dal Parte_1 dì del licenziamento (1.3.2024) sino al dì dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
condanna, inoltre , titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, al Parte_2
versamento, per il periodo di cui al capo precedente, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore di;
Parte_1
condanna, infine, , titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, a Parte_2 rimborsare a le spese processuali che liquida in € 4.000,00 per onorari di avvocato, Parte_3
oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 9 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 9 luglio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 349/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Grattarola Parte_1
ricorrente c o n t r o
, titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, rappresentato e difeso, Parte_2 per mandato in atti, dall'avv. Riccardo Masiero resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di essere stata assunta alle dipendenze della ditta Briciola di Oddo ZI, Parte_1
sedente in Castellazzo Bormida Via Roma 140/1 a far data dal 15.2.2024 con la qualifica di commessa da banco, part time a 30 ore settimanali, di non aver ricevuto consegna, e neppure il pagamento, delle buste paga di giugno luglio e 13ma 2024, gennaio e febbraio 2025, di aver, quindi, inviato in data
11.2.2025 lettera di diffida ad adempiere, che in data 1.3.2025 il datore di lavoro le aveva scritto un messaggio wathsapp chiedendo la restituzione delle chiavi del negozio, che, recatasi in negozio, le veniva detto che doveva considerarsi licenziata e che avrebbe avuto notizie, che, successivamente, le era stato inviato un messaggio wathsapp con il quale le si comunicava che doveva stare a casa, di non essere più stata chiamata al lavoro né di aver avute corrisposte le retribuzioni, che il datore di lavoro aveva assunto una nuova commessa, di aver impugnato il licenziamento verbale con raccomandata del 4.3.2025.
Tanto premesso, così conclude: «accertare e dichiarare la nullità e l'inesistenza del licenziamento verbale intimato alla lavoratrice e per l'effetto ordinare al signor , Parte_1 Parte_2
titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI c.f. , sedente in CodiceFiscale_1
Alessandria, via Verdi n. 40, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, e condannarla al pagamento di tutte le retribuzioni che dal 1.3.2025 alla riammissione in servizio, al tallone mensile lordo di € 1.995,66 tenuto conto di 14 mensilità e del rateo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento alla reintegrazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Costituitosi in giudizio, il convenuto non ha contestato la domanda ma ha solo domandato di poter effettuare pagamento rateale delle spettanze della ricorrente, proposta non accettata dalla lavoratrice.
Così conclude: «in accoglimento delle richieste formulate dalla lavoratrice ricorrente accogliere la domanda della stessa stabilendo le modalità di rientro delle somme dovute e provvedendo, per le ragioni dedotte in premessa, alla compensazione delle spese di causa».
II) La ricorrente, il dato non è contestato, è stata licenziata verbalmente.
Al rapporto di lavoro oggetto di causa si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, il cui art. 2 stabilisce l'inefficacia del licenziamento orale e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno fatto pari alle retribuzioni di riferimento per il calcolo del TFR maturate dal dì del licenziamento (1.3.2024) sino al dì dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento, per tale periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'inefficacia del licenziamento, ordina a , Parte_2
titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, di reintegrare nel posto di Parte_1
lavoro; condanna , titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, a risarcire a Parte_2
il danno fatto pari alle retribuzioni di riferimento per il calcolo del TFR maturate dal Parte_1 dì del licenziamento (1.3.2024) sino al dì dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
condanna, inoltre , titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, al Parte_2
versamento, per il periodo di cui al capo precedente, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore di;
Parte_1
condanna, infine, , titolare della ditta individuale Briciola di Oddo ZI, a Parte_2 rimborsare a le spese processuali che liquida in € 4.000,00 per onorari di avvocato, Parte_3
oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 9 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio