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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 196/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Avv. PAOLO Parte_1 CodiceFiscale_2
MARIA FILIPAZZI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 27.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Tavazzano con VI
(LO), in data 11.04.2002, (atto trascritto pressi i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 2 – Parte I – Anno 2002), che dall'unione coniugale sono nati i figli , (nata il [...]), e Per_1
(nato il [...]), oggi entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
che, Per_2 in data 11.10.2019, i coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Lodi, (R.G.
531/2019), con verbale omologato in data 30.10.2019.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) Le circostanze in premessa costituiscono parte integrante dei presenti accordi;
2) La casa coniugale, sita in Tavazzano con VI (LO), in via Libertà n. 21, è assegnata, con tutto quello che lo arreda, alla signora peraltro unica proprietaria;
Parte_2
3) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli e versando alla Parte_1 Per_1 Per_2 signora un assegno mensile di e 400,00 (200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente Pt_2 in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Entrambi i coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
in Tavazzano con VI (LO), in data 11.04.2002, (atto trascritto pressi i Registri
[...] dello Stato Civile del suddetto Comune al n.
2 - Parte I – Anno 2002);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con VI (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 196/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Avv. PAOLO Parte_1 CodiceFiscale_2
MARIA FILIPAZZI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 27.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Tavazzano con VI
(LO), in data 11.04.2002, (atto trascritto pressi i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 2 – Parte I – Anno 2002), che dall'unione coniugale sono nati i figli , (nata il [...]), e Per_1
(nato il [...]), oggi entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
che, Per_2 in data 11.10.2019, i coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Lodi, (R.G.
531/2019), con verbale omologato in data 30.10.2019.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) Le circostanze in premessa costituiscono parte integrante dei presenti accordi;
2) La casa coniugale, sita in Tavazzano con VI (LO), in via Libertà n. 21, è assegnata, con tutto quello che lo arreda, alla signora peraltro unica proprietaria;
Parte_2
3) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli e versando alla Parte_1 Per_1 Per_2 signora un assegno mensile di e 400,00 (200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente Pt_2 in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Entrambi i coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
in Tavazzano con VI (LO), in data 11.04.2002, (atto trascritto pressi i Registri
[...] dello Stato Civile del suddetto Comune al n.
2 - Parte I – Anno 2002);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori condizioni concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con VI (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello