CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2024, n. 18361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18361 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CK SS, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino il 21/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile - perché aspecifico- l'appello proposto nell'interesse di CK SS avverso la sentenza con cui questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte, dato atto della avvenuta esclusione della recidiva e dei riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del Tribunale, ha spiegato come l'unico motivo di impugnazione a lei devoluto concernesse la dosimetria della pena, ritenuta dall'imputato eccessiva in ragione della modesta gravità complessiva del fatto, della confessione resa, delle difficili condizioni socio economiche dell'imputato; si sarebbe 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 18361 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 17/01/2024 trattato, secondo la Corte, di un motivo generico se posto a confronto con la motivazione adottata dal Tribunale, che, si è sostenuto, aveva già valutato le circostanze indicate nel gravame al fine di riconoscere le attenuanti generiche nella loro massima estensione e aveva specificamente motivato sulla quantificazione della pena in misura superiore al limite edittale, facendo riferimento alla gravità del fatto, desunta dal dato quali - quantitativo dello stupefacente detenuto (11 ovuli di crak- cocaina) e alla personalità dell'imputato, alla luce dei suoi precedenti penali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione dei legge. Riportato testualmente il contenuto del motivo di appello, il ricorrente sottolinea come in esso fosse contenuto un espresso riferimento alla circostanza che, proprio in ragione della esclusione della recidiva e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, si dovesse procedere, rispetto ad una sanzione pari al doppio del minimo edittale, ad una rideterminazione della pena. Dunque, si argomenta, un motivo di appello non aspecifico e che si era confrontato con la motivazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale aveva escluso la recidiva ritenendo che il fatto per cui si procede non fosse sintomatico di una maggiore colpevolezza "e/o di una maggiore capacità a delinquere" quanto, piuttosto, di una "episodica ricaduta.., del tutto scollegata dal pregresso delinquenziale del CK"; sotto altro profilo, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione "in considerazione della giovane età, del comportamento processuale pienamente collaborativo nonchè del contesto di marginalità economico sociale in il predetto vive" (così testualmente il Tribunale a pag. 3). Nonostante tali argomentazioni, il Tribunale aveva, tuttavia, ritenuto di infliggere una pena base di un anno di reclusione e 1.800 euro di muta, cioè una pena detentiva doppia rispetto al minimo edittale, in ragione delle modalità del fatto (quantitativo di sostanza stupefacente" e dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato. 3. Rispetto a detta trama argomentativa era stato articolato un unico motivo di impugnazione con cui si lamentava l'eccessività della pena e il non corretto uso del potere discrezionale di commisurazione della sanzione;
si era, in particolare, sottolineato come al Giudice sia richiesto un più stringente onere di motivazione in tutti i casi, come 2 Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024. quello in esame, ci si discosta dal limite minimo edittale, non potendosi ritenere sufficiente in tali ipotesi un mero richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Sulla base di tali premesse giuridiche si era sostanzialmente evidenziata la contraddittorietà della motivazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado e una non corretta applicazione della legge penale, con riguardo all'art. 133 cod. pen., avendo il Tribunale, da una parte, "ridimensionato" il fatto oggetto del processo attraverso considerazioni di indubbio rilievo sotto il profilo della colpevolezza, della personalità dell'imputato, del comportamento processuale, dell'assenza di collegamento tra il reato per cui si procedeva- ritenuto del tutto occasionale- e la storia criminale del ricorrente, ma, dall'altra, inflitto una pena pari al doppio del minimo editale, facendo riferimento a quegli stessi criteri - gravità del fatto e precedenti penali- valorizzati in senso opposto per escludere la recidiva e riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3. In tale quadro di riferimento la Corte di appello, dopo una articolata premessa giuridica, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione per essersi l'appellante limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza confrontarsi "con le specifiche valutazioni operate sul punto". Si tratta di un'affermazione non condivisibile. Il motivo, ragionando con i principi affermati dalle Sezioni unite e richiamati dalla stessa Corte di appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), non era intrinsecamente aspecifico: non era affatto confuso, vago, ipotetico, indeterminato, inidoneo a far cogliere al Giudice il senso della censura. Il motivo di appello non era nemmeno estrinsecamente aspecifico perché l'appellante aveva indicato il senso e la portata giuridica della censura, aveva indicato i punti della sentenza viziati ed esplicitato le ragioni per le quali era stata fatta una non corretta applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 133 cod. pen. 4. Ne discende che l'ordinanza di inammissibilità deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. C
P. Q. M.
nnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della orte di appello di Torino.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile - perché aspecifico- l'appello proposto nell'interesse di CK SS avverso la sentenza con cui questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte, dato atto della avvenuta esclusione della recidiva e dei riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del Tribunale, ha spiegato come l'unico motivo di impugnazione a lei devoluto concernesse la dosimetria della pena, ritenuta dall'imputato eccessiva in ragione della modesta gravità complessiva del fatto, della confessione resa, delle difficili condizioni socio economiche dell'imputato; si sarebbe 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 18361 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 17/01/2024 trattato, secondo la Corte, di un motivo generico se posto a confronto con la motivazione adottata dal Tribunale, che, si è sostenuto, aveva già valutato le circostanze indicate nel gravame al fine di riconoscere le attenuanti generiche nella loro massima estensione e aveva specificamente motivato sulla quantificazione della pena in misura superiore al limite edittale, facendo riferimento alla gravità del fatto, desunta dal dato quali - quantitativo dello stupefacente detenuto (11 ovuli di crak- cocaina) e alla personalità dell'imputato, alla luce dei suoi precedenti penali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione dei legge. Riportato testualmente il contenuto del motivo di appello, il ricorrente sottolinea come in esso fosse contenuto un espresso riferimento alla circostanza che, proprio in ragione della esclusione della recidiva e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, si dovesse procedere, rispetto ad una sanzione pari al doppio del minimo edittale, ad una rideterminazione della pena. Dunque, si argomenta, un motivo di appello non aspecifico e che si era confrontato con la motivazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale aveva escluso la recidiva ritenendo che il fatto per cui si procede non fosse sintomatico di una maggiore colpevolezza "e/o di una maggiore capacità a delinquere" quanto, piuttosto, di una "episodica ricaduta.., del tutto scollegata dal pregresso delinquenziale del CK"; sotto altro profilo, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione "in considerazione della giovane età, del comportamento processuale pienamente collaborativo nonchè del contesto di marginalità economico sociale in il predetto vive" (così testualmente il Tribunale a pag. 3). Nonostante tali argomentazioni, il Tribunale aveva, tuttavia, ritenuto di infliggere una pena base di un anno di reclusione e 1.800 euro di muta, cioè una pena detentiva doppia rispetto al minimo edittale, in ragione delle modalità del fatto (quantitativo di sostanza stupefacente" e dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato. 3. Rispetto a detta trama argomentativa era stato articolato un unico motivo di impugnazione con cui si lamentava l'eccessività della pena e il non corretto uso del potere discrezionale di commisurazione della sanzione;
si era, in particolare, sottolineato come al Giudice sia richiesto un più stringente onere di motivazione in tutti i casi, come 2 Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024. quello in esame, ci si discosta dal limite minimo edittale, non potendosi ritenere sufficiente in tali ipotesi un mero richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Sulla base di tali premesse giuridiche si era sostanzialmente evidenziata la contraddittorietà della motivazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado e una non corretta applicazione della legge penale, con riguardo all'art. 133 cod. pen., avendo il Tribunale, da una parte, "ridimensionato" il fatto oggetto del processo attraverso considerazioni di indubbio rilievo sotto il profilo della colpevolezza, della personalità dell'imputato, del comportamento processuale, dell'assenza di collegamento tra il reato per cui si procedeva- ritenuto del tutto occasionale- e la storia criminale del ricorrente, ma, dall'altra, inflitto una pena pari al doppio del minimo editale, facendo riferimento a quegli stessi criteri - gravità del fatto e precedenti penali- valorizzati in senso opposto per escludere la recidiva e riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3. In tale quadro di riferimento la Corte di appello, dopo una articolata premessa giuridica, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione per essersi l'appellante limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza confrontarsi "con le specifiche valutazioni operate sul punto". Si tratta di un'affermazione non condivisibile. Il motivo, ragionando con i principi affermati dalle Sezioni unite e richiamati dalla stessa Corte di appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), non era intrinsecamente aspecifico: non era affatto confuso, vago, ipotetico, indeterminato, inidoneo a far cogliere al Giudice il senso della censura. Il motivo di appello non era nemmeno estrinsecamente aspecifico perché l'appellante aveva indicato il senso e la portata giuridica della censura, aveva indicato i punti della sentenza viziati ed esplicitato le ragioni per le quali era stata fatta una non corretta applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 133 cod. pen. 4. Ne discende che l'ordinanza di inammissibilità deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. C
P. Q. M.
nnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della orte di appello di Torino.