Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 603 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nata in [...] il [...] CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in SI presso lo studio dell'avv. Alessandra Ferrara che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
nato in [...] il [...] CF: , ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv. Francesca Aramu che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
E
, nata a SI il [...], in [...] curatore speciale avv. Valentina CP_2
Cherchi
E
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
1
^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale così disporre:
confermare i provvedimenti urgenti con prosecuzione dei percorsi preparatori per resistente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.02.2024, premesso che dall'unione con il resistente Parte_1
era nata la figlia (05.04.2019), ha domandato la sospensione dalla potestà genitoriale CP_2
del resistente, l'affidamento esclusivo della minore con interruzione dei rapporti con il padre e la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento della figlia.
A sostegno della domanda, ha allegato: che, terminata la relazione con il resistente, era venuta a conoscenza dei reati dallo stesso commessi, tra cui una violenza sessuale in danno di una persona invalida, e del consumo di stupefacenti;
che il resistente, uscito dal carcere, l'aveva immediatamente contattata per incontrare la bambina.
Ha, inoltre, domandato l'adozione dei provvedimenti urgenti ex art. 473 bis n. 15 cpc.
Con decreto del 2.02.2024, confermato il 23.02.2024, il giudice ha disposto l'interruzione degli incontri tra il padre e la minore, incaricando il servizio sociale di SI di organizzare incontri protetti.
Nella relazione trasmessa in data 24.05.2024, il servizio sociale ha riferito dell'atteggiamento non adeguato tenuto nel corso degli incontri protetti dal resistente, che, a fronte del rifiuto della minore a stare con lui, aveva reagito con violenza verbale e minacce rivolte alla ricorrente, la quale, al contrario aveva collaborato impegnandosi perché la bambina si disponesse positivamente nei confronti del padre.
Il inoltre, più volte invitato dallo psicologo ad assumere atteggiamenti e comportamenti CP_1
adeguati, non era riuscito a relazionarsi nella maniera opportuna con la figlia ed a tenere conto del suo benessere, rivolgendole frasi del tipo “non mi guardi? Sei brutta, non parli con me, tuo papà?
Peggio per te!”, guardandola poi in malo modo.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc adottata in data 30.05.2024, il giudice, vista la relazione del servizio sociale, ha disposto l'interruzione dei rapporti tra la minore ed il padre, prevedendo che gli
2 stessi avrebbero potuto essere nuovamente ripresi in modalità protetta all'esito del positivo percorso di sostegno alla genitorialità proposto in favore del resistente.
Con il medesimo provvedimento, tenuto conto del fatto che il non corrispondeva il CP_1
contributo dovuto per il mantenimento della minore, è stato disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, conferendo alla stessa il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Tenuto conto dell'interruzione dei rapporti tra il resistente e la minore, è stato, inoltre, posto in capo a l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia.
All'udienza del 15.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la conferma dei provvedimenti già adottati, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
L'accordo delle parti deve essere recepito in quanto rispondente all'interesse della minore.
In particolare, tenuto conto del contegno tenuto dal resistente nel corso degli incontri protetti e considerato che lo stesso non si è reso disponibile all'avvio del percorso di sostegno alla genitorialità, ritenuto necessario per la ripresa degli incontri protetti con la figlia, deve ritenersi rispondente all'interesse della minore la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, che potrà
assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia, e l'interruzione dei rapporti con il padre.
Le spese del giudizio, comprese quelle relative alla nomina del curatore speciale, devono essere poste in capo alla parte resistente.
Il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Affida la minore, (05.04.2019), in via esclusiva alla madre, CP_2 Pt_1
che potrà assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
[...]
• dispone l'interruzione dei rapporti tra la minore ed il padre, che potranno nuovamente essere ripresi in modalità protetta all'esito del positivo percorso di sostegno alla genitorialità che sarà avviato in favore del resistente;
3 • Condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• condanna al pagamento in favore dello Stato della somma di € CP_1
7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale) per l'assistenza di parte ricorrente ed al pagamento della somma di € 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, €
1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale) per l'assistenza della minore,
oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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