Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, si applica, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2017, n. 14289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14289 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
14289-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 23.02.2017 - Presidente - Dott. Francesco Maria Silvio BONITO SENTENZA - Consigliere - Dott.ssa Monica BONI N. 679/2017 Dott. Stefano APRILE - Rel. Consigliere - Dott. Gaetano DI GIURO - Consigliere - REGISTRO Dott. Raffaello MAGI - Consigliere - GENERALE N. 41277/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: Tribunale di Lanciano, nel procedimento
contro
LO DI GIACOMO avverso Tribunale Militare di Roma In relazione alla sentenza del 28 gennaio 2013 pronunciata dal Tribunale militare di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per la giurisdizione militare;
T RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lanciano ha sollevato in data 20 settembre 2016 conflitto di giurisdizione nei confronti del Tribunale militare di Roma che, con sentenza del 28 gennaio 2013, aveva declinato la giurisdizione in relazione al reato di ritenzione di munizionamento militare, di cui agli artt. 166 e 164, cod. pen. mil. pace, ritenendo la connessione a norma degli artt. 12, comma 1, lett. b), e 13, comma 2, cod. proc. pen., con il più grave reato di cui all'art. 2, legge n. 895/1967, giudicato dal Tribunale di Lanciano, cui rimetteva gli atti. Il Tribunale di Lanciano, riuniti i giudizi all'udienza del 17 luglio 2014, pronunciava in data 20 settembre 2016 sentenza di condanna nei confronti di LO Di AC alla pena di euro trecentocinquanta di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 697, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 2, legge n. 895/1967, e sollevava conflitto ritenendo il reato militare punito in maniera più grave (reclusione militare fino a quattro anni), rispetto a quello giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, Tribunale di Lanciano.
1.1. Risulta dagli atti che il procedimento n. 416/2014 RG pendente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria era stato promosso dal Pubblico ministero in relazione all'art. 2, legge n. 895/1967 e che, pervenuto il fascicolo militare (che veniva rubricato al n. 708/2013 RGNR, n. 109/2014 RG), i procedimenti venivano riuniti all'udienza del 17 luglio 2014. Il giudice ordinario non ha contestato, fino alla proposizione dell'odierno conflitto, la sussistenza dell'ipotesi di connessione ravvisata dal Tribunale militare, tanto che ha proceduto a unitario giudizio per entrambe le imputazioni contestate dal Pubblico ministero, addivenendo alla pronuncia della sentenza con la quale ha riqualificato nella contravvenzione di cui all'art. 697, cod. pen., l'originaria più grave contestazione di cui all'art. 2, legge n. 895/1967, procedendo alla separazione del procedimento in relazione al reato militare, in relazione al quale solleva il presente conflitto. È doveroso ricordare che, secondo l'impostazione del Pubblico ministero ordinario, il fatto di detenzione di trentuno cartucce di ritenuta arma da guerra 2 + da parte di Di AC LO, militare appartenente alla Guardia di Finanza, era stato qualificato alla stregua dell'art. 2, legge n. 895/1967, il quale prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da euro tremila a euro ventimila, mentre il reato militare di cui all'art. 166, cod. pen. mil. pace, prevede l'applicazione della pena della reclusione militare fino a quattro anni, prevista dall'art. 164, stesso codice, per chi acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto. Appare evidente come tra i due fatti sussista un'ipotesi di connessione a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., posto che LO Di AC è imputato di più reati commessi con una sola azione, ovvero in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, connessione rilevante a norma dell'articolo 13, comma 2, cod. proc. pen.. Peraltro, a norma dell'articolo 16, comma 3, cod. proc. pen., è reato più grave quello di cui all'articolo 2, legge n. 895/1967, di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Tanto premesso, il Collegio intende ribadire il costante orientamento di legittimità in merito al principio di perpetuatio jurisdictionis in forza del quale la norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, si applica, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario» (Sez. 6, Sentenza n. 36166 del 18/06/2004, Barletta, Rv. 229949). Il Tribunale di Lanciano, pertanto, non poteva spogliarsi della cognizione del reato militare risultando lo stesso attratto per connessione dal reato comune, a nulla rilevando la successiva riqualificazione del reato comune, riqualificazione operata dal giudice in sentenza a seguito della perizia dibattimentale che ha escluso la natura di munizionamento da guerra delle cartucce in sequestro (cal. 9 x 17 in piombo dolce), in una fattispecie punita con una pena meno grave, poiché tale evenienza non produce effetti sulla individuazione della giurisdizione in forza dell'originaria connessione tra il reato comune, all'epoca qualificato più grave, e il reato militare. 3 Va dunque stabilita la giurisdizione ordinaria e la competenza del Tribunale di Lanciano a giudicare del reato militare di cui agli art. 166 e 164, cod. pen. mil. pace.
P.Q.M.
Indica la giurisdizione del Tribunale di Lanciano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 23 febbraio 2017. I Consigliere estensore Il Presidente просить Stefano Aprile Francesco Maria Silvio Bonito DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA