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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/09/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 340/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 340 dell'anno 2025 e vertente TRA
e tutte rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'avv. TEMPERANZA ANDREA presso il cui domicilio digitale sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
ricorrenti E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) residenti rispettivamente in Bevagna, Via Madonna Addolorata n. C.F._2
56, ed in Giove (TR), Voc. Piscicoli n. 216/B; resistenti contumaci OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'8.9.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.3.2025 Parte_1
e evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
Terni e per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così statuire: - In via principale: - accertare e dichiarare la decadenza/perdita del diritto della SI.ra di Controparte_1 accettare l'eredità relitta dai suoi genitori e/o la sua intervenuta rinuncia alla loro eredità e che le SI.re e sono le uniche eredi Parte_1 Parte_2 Controparte_2 legittime dei defunti genitori (rectius: che eredi legittimi del defunto SI. Persona_1 fossero la moglie e le figlie , e e che eredi Controparte_3 Pt_1 CP_2 Parte_2 della defunta SI.ra sono le figlie , e e, Controparte_3 Pt_1 CP_2 Parte_2 per l'effetto: - accertata l'assenza di discendenti della SI.ra che possano Controparte_1 subentrare per rappresentazione nel luogo e nel grado della predetta, dichiarare e/o disporre
l'accrescimento della quota ereditaria (astrattamente) spettante alla SI.ra Controparte_1 in riferimento all'eredità relitta dai genitori e in favore Persona_1 Controparte_3 delle altre sorelle, SI.re , e ciascuna in ragione di 1/3 Pt_1 Pt_2 Controparte_2 dell'intera quota. - In ogni caso, con condanna della controparte alle spese e compensi di lite, nel solo caso di sua opposizione alle domande attoree”. A sostegno delle rassegnate conclusioni deducevano che: - avevano accettato l'eredità dei defunti genitori e deceduti rispettivamente nelle date del Persona_1 Controparte_3
16.7.2016 e del 14.7.2019, sostenendo tutte le spese di successione (imposte e spese per i tecnici incaricati); - aveva, invece, mostrato totale disinteresse, poiché Controparte_1 non aveva partecipato alle spese, né aveva collaborato alla gestione dei beni ereditari;
-
aveva avviato dinanzi al Tribunale di Terni un procedimento ex Parte_1 art. 481 c.p.c. per fissare un termine entro cui la sorella avrebbe
Controparte_1 dovuto decidere se accettare o rinunciare all'eredità (r.g. 1736/2021); - con decreto n. 1998/2022 del 19.5.2022 il Tribunale di Terni aveva accertato che
Controparte_1 non aveva accettato l'eredità dei propri genitori, perdendo così il diritto di accettare;
- le sorelle , e avevano accettato l'eredità dei genitori ed erano Pt_1 Pt_2 CP_2 entrate nel possesso dei beni ereditari, facendosi carico delle spese di manutenzione e delle relative imposte. Nonostante la rituale vocatio in ius e non si
Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio e, pertanto, all'udienza del 2.7.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di e discussa
Controparte_1 oralmente all'udienza odierna.
2. La domanda merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. E' bene ricordare che la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione ex art. 481 c.c. – riscontrabile nel caso di specie, come accertato dal Tribunale di Terni (r.g. 1736/2021) con provvedimento del 19.5.2022, in capo a Controparte_1
- è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita da parte del chiamato all'eredità (cfr. Cass. n. 735/2024). L'istituto, infatti, determina solo un'abbreviazione del termine previsto dall'art. 480 c.c., ma non esclude che il chiamato all'eredità abbia precedentemente posto in essere atti incompatibili con la rinuncia, accettando tacitamente o implicitamente l'eredità. Il presente procedimento, difatti, mira ad accertare che non ha Controparte_1 acquisito la qualità di erede e ciò neppure per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione dell'actio interrogatoria. Va, allora, dato atto che in sede di interpello, all'udienza odierna, ha Controparte_1 espressamente dichiarato di non aver mai posseduto i beni ereditari dei propri genitori
[...]
e Inoltre, ha dichiarato di non aver Per_1 Controparte_3 Controparte_1 discendenti che possano subentrare per rappresentazione in suo luogo e nel suo grado di parentela. Pertanto, va affermato che con lo spirare del termine ex art. 481 c.c. assegnatole dal Tribunale
è decaduta dalla facoltà di accettare l'eredità di e Controparte_1 Persona_1
per cui uniche eredi legittime di costoro devono considerarsi NI Controparte_3
2
, e ciascuna in ragione di 1/3 Pt_1 Parte_2 Controparte_2 dell'intera quota.
3. Poiché le ricorrenti hanno domandato la condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle resistenti solo in caso di loro opposizione, va osservato che CP_1
e non si sono costituite in giudizio. Pertanto, va disposta
[...] Controparte_2
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è decaduta dalla facoltà di accettare Controparte_1
l'eredità di e e l'assenza di discendenti di Persona_1 Controparte_3
che possano subentrare per rappresentazione;
per l'effetto, Controparte_1 accerta e dichiara che , e Parte_1 Parte_2
sono eredi legittime di e Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 ciascuna in ragione di 1/3 dell'intera quota;
- compensa le spese di lite tra le parti. Terni, 08/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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