Articolo 2 della Legge 25 aprile 1957, n. 411
Articolo 1
Versione
2 luglio 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Entrata in vigore il 2 luglio 1957